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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/07/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Emanuela Cugusi CONSIGLIERA
Grazia Bagella CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione iscritta al n. 515 di RACL dell'anno 2021, proposta da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.to
Libero Pusceddu ( fax. 070/491937 – c.f. Email_1
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, C.F._2 via G. Marconi n. 8, in forza di delega allegata agli atti.
APPELLANTE
CONTRO
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello
Stato di Cagliari (c.f. ), presso i cui uffici in Cagliari, Via Dante n. 23, è P.IVA_2 legalmente domiciliato, indicando ai fini delle comunicazioni e notificazioni in corso di giudizio l'indirizzo p.e.c. e il fax n. 070 40476290 Email_2
1 APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
ha proposto rituale opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_1
n. 132 prot. n. 23584 del 05/06/2018, emessa dall'Ispettorato Territoriale del lavoro di con la quale gli era stato ingiunto, nella sua qualità di amministratore Controparte_2 unico della Soc. Private Investigation Agency S.r.l., il pagamento della somma complessiva di € 6.897,30 a titolo di sanzioni amministrative e spese postali per le violazioni meglio indicate nel suddetto provvedimento, al quale si rinvia.
Le violazioni erano state riscontrate in data 07/09/2013, in occasione dell'accesso ispettivo presso la discoteca “Il Lido”, sita in Cagliari, Viale Poetto, nel corso del quale gli ispettori avevano trovato intento a svolgere le Persona_1 mansioni di addetto alla sicurezza del locale, in totale scopertura assicurativa e contributiva, avendo il omesso la preventiva comunicazione al Servizio per il Pt_1
Lavoro.
Dalla documentazione richiesta ed esaminata era emerso, altresì, che per n. 20 lavoratori (specificamente indicati nell'ordinanza ingiunzione impugnata), l'odierno opponente aveva consegnato o trasmesso i prospetti di paga, relativi ai compensi erogati nel mese di luglio 2014, solo nel mese di settembre 2014, anziché al momento della corresponsione o comunque non oltre il mese successivo, come previsto dalla normativa di riferimento o dal CCNL applicato.
Con verbali di accertamento e notificazione prot. n. 51527 e 52532 del
09/12/2014, emessi, rispettivamente nei confronti del , nella sua qualità di Pt_1 amministratore unico della Private Investigation Agency s.r.l., e alla Società CP_3 medesima, nella sua qualità di soggetto obbligato in solido, erano state formalmente contestate le violazioni riscontrate, ovvero: 1) l'impiego irregolare del lavoratore
[...]
nella giornate del 07/09/2013, occupato in assenza di preventiva Per_1 comunicazione al Servizio per il lavoro;
2) la mancata consegna al medesimo della lettera di assunzione;
3) l'omessa registrazione del lavoratore sul L.U.L.; 4) l'omessa
2 consegna a n. 20 lavoratori, entro i termini normativamente previsti, dei prospetti di paga.
Le violazioni succitate erano state poi poste alla base delle ordinanze ingiunzione n. 132. prot. n. 23584 del 05/06/2018, emessa a carico del (oggi Pt_1 impugnata), e n. 132 bis prot. n. 23590 del 05/06/2018, emessa a carico della società obbligata in solido.
Con ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81 l'odierno opponente ha eccepito:
- la carenza di motivazione, ex art. 3 della L. 241/90, dell'ordinanza ingiunzione oggi opposta;
- l'intervenuto superamento dei termini di cui all'art. 14 della L. 689/81, la prescrizione del credito vantato dall'ispettorato, ai sensi dell'art. 28 della medesima legge;
- la mancata applicazione dell'istituto della diffida, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs
124/2004.
Nessuna specifica contestazione è stata, invece, mossa nel merito delle violazioni contestate. Nel costituirsi in giudizio, l' ha contestato il ricorso e CP_1 ne ha sollecitato il rigetto.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e prova per testi ed il
Tribunale, con sentenza n. 610 del 27-4-2021, ha rigettata l'opposizione, pronunciando il seguente dispositivo:
“Definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'amministrazione opposta, delle spese processuali, che si quantificano, operata la riduzione del 20%, in complessivi euro 3.868,00, oltre spese generali.”
Propone appello il ricorrente, cui resiste l' con memoria. La CP_1 controversia è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
a) Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
3 b) Subordinatamente, in riforma della sentenza in oggetto, annullare, revocare o comunque dichiarare priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione n. 132, prot. 23584 del
05/06/2018, per un importo pari a € 6.897,30, e tutti gli atti conseguenti e propedeutici, perché infondata, ingiusta e contraria alla legge e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in atti;
– in via del tutto subordinata, per mero tuziorismo difensivo, - ridurre l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative ingiunte alla misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge.
c) con vittoria di spese ed onorari dei giudizi di primo e secondo grado.
Per l'appellato:
Si conclude affinché codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello formula due motivi di censura alla sentenza:
1° motivo: nullità della pronuncia per carenza di motivazione
Il motivo afferma che le ragioni di fatto e diritto della decisione non sarebbero estraibili dalla motivazione del provvedimento, che perciò sarebbe “apparente” e sostanzialmente mancante. Tutto il corpo del motivo ruota intorno a quest'affermazione, riprendendo e ripetendo i concetti.
In realtà, l'unica ad essere apparente è il contenuto del motivo di appello che, sempre in termini generici e senza formulare critiche specifiche, si limita ad affermare in modo presupposto la mancanza di comprensibilità della motivazione stessa, senza analizzare le statuizioni che, al contrario di quanto affermato, vi sono contenute. A ciò deve essere aggiunto che la sentenza appellata deve la sua sinteticità alla estrema genericità del ricorso in opposizione introduttivo del giudizio in primo grado, che in sostanza non ha fatto altro che lamentare la mancanza di motivazione, questa volta, dell'ordinanza ingiunzione opposta ed affermare che, perciò, i fatti non erano conoscibili, senza svolgere contestazioni in merito ed articolando solo una prova irrilevante riguardo all'attività svolta col consulente del lavoro in relazione all'invio delle dichiarazioni riguardanti i rapporti in contestazione.
4 La sentenza appellata ha provveduto ad enucleare i tre punti, nel ricorso in opposizione, che superavano il limite dell'ammissibilità ed ha puntualmente statuito in merito:
1. Con riguardo al vizio di motivazione dell'O.I. opposta, ha affermato che la motivazione poteva anche risultare “per relationem”, con riferimento ad altri atti della procedura, accertando che gli stessi erano stati portati a conoscenza dell'opponente e notificatigli regolarmente, stabilendo pertanto che il provvedimento impugnato era stato correttamente motivato facendo riferimento al verbale unico di accertamento.
2. Con riguardo al denunciato decorso di termini decadenza o prescrizione (così genericamente individuati nel ricorso introduttivo), ha stabilito che i termini stessi per la notificazione dell'illecito dovevano decorrere dal compimento dell'attività di verifica su tutti i presupposti dell'illecito, ed ha accertato che erano stati rispettati.
3. Con riguardo al fatto che alcune inadempienze erano sanabili, ma che sarebbe stato omesso l'avviso a tal riguardo nei confronti dell'opponente, ha accertato che nel verbale di accertamento tale avviso era contenuto e che il verbale stesso era stato comunicato all'opponente.
Rispetto a queste statuizioni, che sono relative a tutto quello che vi era di non generico nel ricorso introduttivo ed esauriscono la materia sin dall'origine in contestazione, il motivo di appello non formula alcuna specifica censura, limitandosi a ripetere in modo apodittico che la motivazione non sarebbe stata comprensibile ed affermando che non tutte le questioni sollevate sarebbero state esaminate, senza precisare quali, né sarebbero state esaminate le prove, sempre senza precisare quale sarebbe l'elemento rilevante che non sarebbe stato valutato.
Un tale motivo di appello, prima che infondato nel merito, come è evidente dalla suestesa motivazione, è inammissibile per il suo difetto di specificità in relazione al provvedimento impugnato e tale deve essere dichiarato.
2° motivo di appello
Erronea regolazione delle spese di giudizio
Col motivo ci si lamenta della soccombenza nelle spese disposta dalla sentenza, sempre lamentando che la stessa sarebbe derivata dall'omessa motivazione e valutazione dei fatti, affermando che essa sarebbe stata erronea perché “il ricorso era
5 meritevole di essere accolto”. Il motivo è sempre espresso in termini assolutamente generici, continuando a lamentarsi che non vi fosse stata una pronuncia su ciò che, in realtà, mai era stato messo in contestazione in precedenza. In concreto, come risulta in modo condivisibile dalla motivazione della sentenza appellata, non emerge alcuna possibilità che il ricorso potesse essere accolto.
Anche tale motivo è infondato e deve, stavolta, essere rigettato nel merito.
Per i motivi sopra esposti, l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo, liquidate sui valori medi di tariffa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il 1° motivo d'appello e rigetta il 2°. Per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 3.966,00 in favore dell' , oltre al rimborso Controparte_1 forfettario del 15% ed accessori.
Si dà atto che dal presente procedimento deriva l'obbligo a carico dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 14-9-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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