CASS
Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2025, n. 6297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6297 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 11211 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da DI AO EN (C.F.: [...]) rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Tamburro (C.F.: [...]) ed LL RÌ (C.F.: LST LLN 40S41 H501F) -ricorrente- nei confronti di ER CO (C.F.: [...]) rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Molfini (C.F.: MLF MRZ 61S18 F839B) -controricorrente- nonché FALLIMENTO DI ER ALFREDO, in estensione del fallimento di GESTIN SUD di AN MA & C. S.a.s. n. 15-1/2009 (C.F. [...]), in persona del curatore AG GE (C.F.: [...]) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4769/2022, pubblicata in data 14 novembre 2022; Civile Sent. Sez. 3 Num. 6297 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 09/03/2025 Ric. n. 11211/2023 – Sez.
3 - Ud. 5 febbraio 2025 – Sentenza – Pagina 2 di 11 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 febbraio 2025 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso, come da requisitoria scritta in atti;
l’avvocato LL RÌ, per la ricorrente. Fatti di causa CO e AL IC, in virtù di titolo esecutivo di forma- zione giudiziale, hanno pignorato i crediti vantati da GE PA ragliola nei confronti della società Mar.Cos. S.a.s. di Di OL EN & Co., di cui il debitore era socio accomandante, a titolo di utili e, comunque, a qualunque altro titolo. La società terza pignorata, precisato che il OL era stato escluso dalla compagine in virtù di sentenza passata in giudicato e che il va- lore della sua quota, alla data dell’esclusione, era pari ad € 7.500,00, ha reso dichiarazione di quantità in senso negativo. I creditori hanno promosso il giudizio di accertamento dell’ob- bligo del terzo in sede contenziosa, secondo il regime previsto nella formulazione dell’art. 549 c.p.c. all’epoca vigente. Nel corso del giudizio di primo grado è stato dichiarato il fallimento di AL IC e si è costituita, per proseguire il giudizio da lui promosso, la curatela fallimentare. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Napoli, che ha ac- certato l’obbligo della società terza pignorata di pagare in fa- vore del socio escluso OL l’importo di € 303.857,92, a titolo di liquidazione della sua quota sociale, oltre interessi le- gali dal 18 febbraio 2006. La Corte d’appello di Napoli, su appello di EN Di OL, già socia accomandataria della Mar.Cos. S.a.s., frattanto estinta e cancellata dal registro delle imprese, in parziale riforma della decisione di primo grado, che ha confermato per il resto, ha fissato all’8 dicembre 2006 la decorrenza degli interessi, al Ric. n. 11211/2023 – Sez.
3 - Ud. 5 febbraio 2025 – Sentenza – Pagina 3 di 11 tasso legale di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., sulla somma spettante al OL come indicata dal tribunale. Ricorre la Di OL, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso CO IC. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «errata o falsa applicazione dell’art. 2949 cc in combinato disposto con artt. 2935, 2934, 2287, 2289, 2270, 2305 c.c. e art. 492 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in riferimento alla prescrizione del diritto del socio escluso ad ottenere la liquida- zione della quota». Il motivo è infondato. La decisione impugnata, nella parte in cui ha escluso la dedotta prescrizione del credito oggetto del pignoramento, è conforme ai consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rime- ditare (e che, anzi, la ricorrente afferma di condividere), se- condo i quali «in tema di prescrizione del credito oggetto di pi- gnoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da questo compiuti sono idonei a deter- minare un effetto interruttivo sul piano sostanziale ai sensi degli artt. 2943 ss. c.c.; ne consegue che la prescrizione del credito è interrotta, con effetto esclusivamente istantaneo, dalla noti- ficazione al “debitor debitoris” dell’atto di pignoramento e co- munque dalla dichiarazione di quantità positiva del terzo, in quanto sostanzialmente equiparabile ad un atto di riconosci- mento del debito, o dall’accertamento giudiziale del suo ob- bligo, ma non dall’emissione dell’ordinanza di assegnazione del credito», con la precisazione che «il termine di prescrizione del Ric. n. 11211/2023 – Sez.
3 - Ud. 5 febbraio 2025 – Sentenza – Pagina 4 di 11 credito pignorato non decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., nel periodo che intercorre tra il pignoramento presso terzi e la di- chiarazione di quantità positiva del terzo (o l’accertamento giu- diziale del suo obbligo) e tra quest’ultimo evento e l’assegna- zione, in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente, né dal debitore esecutato;
la prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui il diritto di credito può essere esercitato dal creditore assegnatario e, cioè, di re- gola, dalla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione (se emessa in udienza) ovvero dal suo deposito (se resa fuori udienza)» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6170 del 05/03/2020, Rv. 657153 – 02 e 03, nella cui motivazione si precisa anche espressa- mente, peraltro, che «è appena il caso di osservare che, lad- dove invece la dichiarazione non fosse positiva e si facesse luogo all’accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 549 c.c., dal momento della proposizione della domanda di ac- certamento dell’obbligo del terzo da parte del creditore vi sa- rebbe una nuova interruzione della prescrizione e questa avrebbe certamente carattere permanente, ai sensi degli artt. 2943, comma 1, e 2945, commi 2 e 3, c.c., fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza, quanto meno con riguardo alla disciplina dell’espropriazione presso terzi anteriore alle mo- difiche della disposizione richiamata, che hanno eliminato il re- lativo giudizio di cognizione, rendendo l’accertamento dell’ob- bligo del terzo una vicenda meramente endoesecutiva, priva di attitudine al giudicato» ). Nella specie, la corte d’appello ha accertato che la prescrizione aveva iniziato a decorrere dall’8 giugno 2006, data del passag- gio in giudicato della sentenza di esclusione del OL dalla società, che la notificazione dell’atto di pignoramento era avve- nuta in data 20 luglio 2007, che la dichiarazione di quantità era stata resa in data 18 aprile 2011 (ed era stata, peraltro, imme- diatamente contestata dai creditori procedenti) e che il giudizio Ric. n. 11211/2023 – Sez.
3 - Ud. 5 febbraio 2025 – Sentenza – Pagina 5 di 11 di accertamento dell’obbligo del terzo, in fase contenziosa, era stato introdotto nel marzo 2012. Anche a prescindere, dunque, dalla natura positiva o negativa della dichiarazione di quantità resa (e dall’efficacia interruttiva della sua immediata contestazione, con richiesta di accerta- mento di detto obbligo, che pure andrebbe certamente consi- derata, se non come effettivo atto introduttivo del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, quanto meno come atto di esercizio del diritto con effetto interruttivo istantaneo sul piano sostanziale, ai sensi degli artt. 2943 ss. c.c.), deve ritenersi correttamente esclusa la maturazione del termine quinquen- nale di prescrizione, anche solo considerando: a) che il termine di prescrizione non poteva decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., nel periodo successivo alla notificazione dell’atto di pigno- ramento presso terzi, in quanto il diritto di credito pignorato non poteva essere fatto valere, in tale periodo, né dal creditore procedente, né dal debitore esecutato;
b) comunque, che tale termine non era integralmente decorso, anche solo prendendo in considerazione la data di notificazione dell’atto di pignora- mento (atto interruttivo di carattere istantaneo) e quella dell’in- troduzione del presente giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, a cognizione piena, secondo il regime normativo vi- gente ratione temporis (regime nel quale l’introduzione del giu- dizio di accertamento dell’obbligo del terzo costituisce senz’al- tro atto interruttivo della prescrizione con effetti permanenti, ai sensi degli artt. 2943, comma 1, e 2945, commi 2 e 3, c.c., con interruzione del decorso della prescrizione, quindi, ancora in corso). 2. Con il secondo motivo si denunzia «Errata o falsa applica- zione dell’art. 2287 c.c. in combinato disposto con l’art. 2289 c.c. e gli artt. 323, 324, 325, 326, 327, 342 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione Ric. n. 11211/2023 – Sez.
3 - Ud. 5 febbraio 2025 – Sentenza – Pagina 6 di 11 all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in riferimento all’errata indivi- duazione della data di esclusione del socio». La ricorrente contesta la decisione della corte d’appello, la quale, pure avendo riconosciuto che il tribunale aveva indivi- duato erroneamente il momento nel quale andava accertato il valore della quota del socio escluso da liquidare in suo favore (avendola fatta coincidere con la data della pronuncia della sen- tenza che aveva disposto l’esclusione, del 20 marzo 2005, an- ziché con quella del suo passaggio in giudicato, avvenuto l’8 giugno 2006), ha ritenuto inammissibili – in primo luogo per difetto di specificità e, comunque, per difetto di interesse – le censure in proposito formulate in sede di gravame, non avendo l’appellante sufficientemente allegato (ancor prima che dimo- strato) che il valore della quota sarebbe stato inferiore, se cal- colato alla data correttamente da lei indicata. Sostiene che, in realtà, il rilievo del difetto di specificità delle censure da lei avanzate in sede di appello sarebbe «smentito da una più attenta lettura dei rilievi formulati dall’appellante, riportati anche nelle conclusioni, in particolare per la sostan- ziale incommerciabilità degli immobili, realizzati in difformità delle concessioni edilizie ed in violazione della normativa in ma- teria urbanistica, come accertato dal CTU». Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Non viene richiamato adeguatamente (anzi, non viene richia- mato in alcun modo), in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., lo specifico contenuto degli atti difensivi del giudizio di secondo grado sui quali la censura è fondata. La ricorrente si limita a trascrivere, in realtà, un passaggio della relazione del consulente tecnico di ufficio sulla regolarizzazione, avvenuta solo nel 2010, degli abusi edilizi realizzati sugli im- mobili della società. Tale parte della relazione di consulenza non può ritenersi (come è ovvio) idonea a documentare l’avvenuta specifica allegazione, Ric. n. 11211/2023 – Sez.
3 - Ud. 5 febbraio 2025 – Sentenza – Pagina 7 di 11 in sede di gravame, di un valore inferiore della quota del socio escluso alla data di passaggio in giudicato della sentenza di esclusione, rispetto a quello che aveva alla data della pronuncia di detta sentenza. È, anzi, appena il caso di osservare che, es- sendo l’affermazione del consulente riferita ad un’epoca di al- cuni anni successiva sia alla pronuncia che al passaggio in giu- dicato della sentenza di esclusione del socio OL, essa non pare neanche idonea a sostenere l’assunto sostanziale alla base della censura stessa. Ciò è sufficiente a determinare l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame: il rilievo di inammissibilità del motivo di ap- pello, per difetto di specificità è, infatti, da solo idoneo a soste- nere la statuizione censurata. Per completezza, può comunque, altresì, osservarsi, che è con- divisibile anche l’ulteriore rilievo operato dalla corte d’appello, in relazione all’inammissibilità del motivo di appello di cui si di- scute, per difetto di interesse. Poiché, infatti, l’interesse processuale all’impugnazione deve essere concreto e non teorico e deve essere provato dal ricor- rente, certamente la ricorrente, nella specie, a sostegno del gravame proposto, avrebbe avuto l’onere, quanto meno, di al- legare e fornire elementi utili a far presumere che il valore della quota del socio escluso sarebbe stato inferiore, se calcolato alla data del passaggio in giudicato della sentenza di esclusione an- ziché alla data della pronuncia della stessa, in questo modo evi- denziando il proprio interesse all’impugnazione (sulla necessa- ria concretezza dell’interesse all’impugnazione, cfr., tra le tante: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3563 del 13/02/2013, Rv. 625302 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005, Rv. 579858 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 12577 del 08/07/2004, Rv. 574338 - 01; Sez. L, Sentenza n. 13953 del 26/09/2002, Rv. 557596 – 01). Ric. n. 11211/2023 – Sez.
3 - Ud. 5 febbraio 2025 – Sentenza – Pagina 8 di 11 Al riguardo, effettivamente, la mera erronea individuazione del momento in cui andava accertato il valore della quota non de- termina, di per sé sola considerata e in astratto, con sicura con- sequenzialità, non tanto un valore diverso, ma, soprattutto e, comunque, un valore più favorevole di detta quota per l’appel- lante: quest’ultima doveva, pertanto, allegare, al riguardo, ele- menti nel senso della plausibilità di un tale esito del riscontrato errore;
ed in tal senso va inteso il passaggio motivazionale cen- surato. 3. Con il terzo motivo si denunzia «Violazione o falsa applica- zione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, in riferimento a nullità della sen- tenza per omessa e comunque carente motivazione, omesso esame circa fatti decisivi dibattuti tra le parti». Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. È inammissibile la censura di «omesso esame circa fatti decisivi dibattuti tra le parti», ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto tale censura non è consentita quando la pro- nuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della de- cisione impugnata, come nella specie certamente è avvenuto, con riguardo alla statuizione contestata con il motivo di ricorso in esame. È, invece, infondata la censura di «nullità della sentenza per omessa e comunque carente motivazione», in quanto, con ri- guardo alla valutazione del merito della domanda di accerta- mento del credito del socio escluso OL per il valore della sua quota la decisione impugnata risulta sostenuta da motiva- zione più che adeguata, fondata sull’esame di tutte le risultanze istruttorie, non meramente apparente, né insanabilmente con- traddittoria e, come tale, non sindacabile nella presente sede. Sotto tale profilo, d’altra parte, le censure formulate con il mo- tivo di ricorso in esame si risolvono nella contestazione di Ric. n. 11211/2023 – Sez.
3 - Ud. 5 febbraio 2025 – Sentenza – Pagina 9 di 11 accertamenti di fatto non sindacabili e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. Per completezza, è opportuno ribadire, in proposito, che, se- condo il consolidato indirizzo di questa Corte, non può conside- rarsi carente la motivazione della sentenza che faccia richiamo alle conclusioni emergenti dalle relazioni dei consulenti tecnici di ufficio nominati nel corso del giudizio di merito, specie lad- dove queste contengano le repliche, sul piano tecnico, alle eventuali osservazioni delle parti e/o dei loro consulenti (cfr., ex multis: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022, Rv. 666237 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015, Rv. 634182 – 01: «il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella rela- zione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tec- nici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, re- stano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già va- lutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomenta- zioni difensive»; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 14471 del 25/06/2014, Rv. 631496 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009, Rv. 606211 – 01), come correttamente fatto rile- vare dallo stesso pubblico ministero nella sua requisitoria scritta. Inoltre, l’omesso esame, da parte del giudice di merito che re- cepisca le conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio, dei rilievi contenuti in una consulenza tecnica di parte, in tanto può rilevare come vizio di omessa motivazione denunciabile in cas- sazione, in quanto la parte ne indichi, con riferimento a serie e Ric. n. 11211/2023 – Sez.
3 - Ud. 5 febbraio 2025 – Sentenza – Pagina 10 di 11 documentate argomentazioni scientifiche, la decisività e, co- munque, solo se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente, ometta qualsivoglia menzione delle osservazioni a quelle svolte (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022, Rv. 665015 – 02; Sez. L, Ordinanza n. 9925 del 12/04/2024, Rv. 670687 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 15804 del 06/06/2024, Rv. 671534 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25767 del 26/09/2024, Rv. 672458 – 02), situazione nella spe- cie certamente da escludere, per quanto sin qui osservato e tenuto conto del fatto che le osservazioni e le critiche svolte alle relazioni dei consulenti tecnici di ufficio sono adeguatamente ed ampiamente considerate e richiamate nella decisione impu- gnata e disattese sulla base di argomentazioni assolutamente chiare e pertinenti, se non pure condivisibili, certamente non sindacabili nella presente sede. 4. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del Ric. n. 11211/2023 – Sez.
3 - Ud. 5 febbraio 2025 – Sentenza – Pagina 11 di 11 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Si dispone che, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedi- mento siano omessi i dati identificativi di ricorrente e suoi genitori. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-
3 - Ud. 5 febbraio 2025 – Sentenza – Pagina 2 di 11 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 febbraio 2025 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso, come da requisitoria scritta in atti;
l’avvocato LL RÌ, per la ricorrente. Fatti di causa CO e AL IC, in virtù di titolo esecutivo di forma- zione giudiziale, hanno pignorato i crediti vantati da GE PA ragliola nei confronti della società Mar.Cos. S.a.s. di Di OL EN & Co., di cui il debitore era socio accomandante, a titolo di utili e, comunque, a qualunque altro titolo. La società terza pignorata, precisato che il OL era stato escluso dalla compagine in virtù di sentenza passata in giudicato e che il va- lore della sua quota, alla data dell’esclusione, era pari ad € 7.500,00, ha reso dichiarazione di quantità in senso negativo. I creditori hanno promosso il giudizio di accertamento dell’ob- bligo del terzo in sede contenziosa, secondo il regime previsto nella formulazione dell’art. 549 c.p.c. all’epoca vigente. Nel corso del giudizio di primo grado è stato dichiarato il fallimento di AL IC e si è costituita, per proseguire il giudizio da lui promosso, la curatela fallimentare. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Napoli, che ha ac- certato l’obbligo della società terza pignorata di pagare in fa- vore del socio escluso OL l’importo di € 303.857,92, a titolo di liquidazione della sua quota sociale, oltre interessi le- gali dal 18 febbraio 2006. La Corte d’appello di Napoli, su appello di EN Di OL, già socia accomandataria della Mar.Cos. S.a.s., frattanto estinta e cancellata dal registro delle imprese, in parziale riforma della decisione di primo grado, che ha confermato per il resto, ha fissato all’8 dicembre 2006 la decorrenza degli interessi, al Ric. n. 11211/2023 – Sez.
3 - Ud. 5 febbraio 2025 – Sentenza – Pagina 3 di 11 tasso legale di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., sulla somma spettante al OL come indicata dal tribunale. Ricorre la Di OL, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso CO IC. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «errata o falsa applicazione dell’art. 2949 cc in combinato disposto con artt. 2935, 2934, 2287, 2289, 2270, 2305 c.c. e art. 492 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in riferimento alla prescrizione del diritto del socio escluso ad ottenere la liquida- zione della quota». Il motivo è infondato. La decisione impugnata, nella parte in cui ha escluso la dedotta prescrizione del credito oggetto del pignoramento, è conforme ai consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rime- ditare (e che, anzi, la ricorrente afferma di condividere), se- condo i quali «in tema di prescrizione del credito oggetto di pi- gnoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da questo compiuti sono idonei a deter- minare un effetto interruttivo sul piano sostanziale ai sensi degli artt. 2943 ss. c.c.; ne consegue che la prescrizione del credito è interrotta, con effetto esclusivamente istantaneo, dalla noti- ficazione al “debitor debitoris” dell’atto di pignoramento e co- munque dalla dichiarazione di quantità positiva del terzo, in quanto sostanzialmente equiparabile ad un atto di riconosci- mento del debito, o dall’accertamento giudiziale del suo ob- bligo, ma non dall’emissione dell’ordinanza di assegnazione del credito», con la precisazione che «il termine di prescrizione del Ric. n. 11211/2023 – Sez.
3 - Ud. 5 febbraio 2025 – Sentenza – Pagina 4 di 11 credito pignorato non decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., nel periodo che intercorre tra il pignoramento presso terzi e la di- chiarazione di quantità positiva del terzo (o l’accertamento giu- diziale del suo obbligo) e tra quest’ultimo evento e l’assegna- zione, in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente, né dal debitore esecutato;
la prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui il diritto di credito può essere esercitato dal creditore assegnatario e, cioè, di re- gola, dalla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione (se emessa in udienza) ovvero dal suo deposito (se resa fuori udienza)» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6170 del 05/03/2020, Rv. 657153 – 02 e 03, nella cui motivazione si precisa anche espressa- mente, peraltro, che «è appena il caso di osservare che, lad- dove invece la dichiarazione non fosse positiva e si facesse luogo all’accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 549 c.c., dal momento della proposizione della domanda di ac- certamento dell’obbligo del terzo da parte del creditore vi sa- rebbe una nuova interruzione della prescrizione e questa avrebbe certamente carattere permanente, ai sensi degli artt. 2943, comma 1, e 2945, commi 2 e 3, c.c., fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza, quanto meno con riguardo alla disciplina dell’espropriazione presso terzi anteriore alle mo- difiche della disposizione richiamata, che hanno eliminato il re- lativo giudizio di cognizione, rendendo l’accertamento dell’ob- bligo del terzo una vicenda meramente endoesecutiva, priva di attitudine al giudicato» ). Nella specie, la corte d’appello ha accertato che la prescrizione aveva iniziato a decorrere dall’8 giugno 2006, data del passag- gio in giudicato della sentenza di esclusione del OL dalla società, che la notificazione dell’atto di pignoramento era avve- nuta in data 20 luglio 2007, che la dichiarazione di quantità era stata resa in data 18 aprile 2011 (ed era stata, peraltro, imme- diatamente contestata dai creditori procedenti) e che il giudizio Ric. n. 11211/2023 – Sez.
3 - Ud. 5 febbraio 2025 – Sentenza – Pagina 5 di 11 di accertamento dell’obbligo del terzo, in fase contenziosa, era stato introdotto nel marzo 2012. Anche a prescindere, dunque, dalla natura positiva o negativa della dichiarazione di quantità resa (e dall’efficacia interruttiva della sua immediata contestazione, con richiesta di accerta- mento di detto obbligo, che pure andrebbe certamente consi- derata, se non come effettivo atto introduttivo del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, quanto meno come atto di esercizio del diritto con effetto interruttivo istantaneo sul piano sostanziale, ai sensi degli artt. 2943 ss. c.c.), deve ritenersi correttamente esclusa la maturazione del termine quinquen- nale di prescrizione, anche solo considerando: a) che il termine di prescrizione non poteva decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., nel periodo successivo alla notificazione dell’atto di pigno- ramento presso terzi, in quanto il diritto di credito pignorato non poteva essere fatto valere, in tale periodo, né dal creditore procedente, né dal debitore esecutato;
b) comunque, che tale termine non era integralmente decorso, anche solo prendendo in considerazione la data di notificazione dell’atto di pignora- mento (atto interruttivo di carattere istantaneo) e quella dell’in- troduzione del presente giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, a cognizione piena, secondo il regime normativo vi- gente ratione temporis (regime nel quale l’introduzione del giu- dizio di accertamento dell’obbligo del terzo costituisce senz’al- tro atto interruttivo della prescrizione con effetti permanenti, ai sensi degli artt. 2943, comma 1, e 2945, commi 2 e 3, c.c., con interruzione del decorso della prescrizione, quindi, ancora in corso). 2. Con il secondo motivo si denunzia «Errata o falsa applica- zione dell’art. 2287 c.c. in combinato disposto con l’art. 2289 c.c. e gli artt. 323, 324, 325, 326, 327, 342 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione Ric. n. 11211/2023 – Sez.
3 - Ud. 5 febbraio 2025 – Sentenza – Pagina 6 di 11 all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in riferimento all’errata indivi- duazione della data di esclusione del socio». La ricorrente contesta la decisione della corte d’appello, la quale, pure avendo riconosciuto che il tribunale aveva indivi- duato erroneamente il momento nel quale andava accertato il valore della quota del socio escluso da liquidare in suo favore (avendola fatta coincidere con la data della pronuncia della sen- tenza che aveva disposto l’esclusione, del 20 marzo 2005, an- ziché con quella del suo passaggio in giudicato, avvenuto l’8 giugno 2006), ha ritenuto inammissibili – in primo luogo per difetto di specificità e, comunque, per difetto di interesse – le censure in proposito formulate in sede di gravame, non avendo l’appellante sufficientemente allegato (ancor prima che dimo- strato) che il valore della quota sarebbe stato inferiore, se cal- colato alla data correttamente da lei indicata. Sostiene che, in realtà, il rilievo del difetto di specificità delle censure da lei avanzate in sede di appello sarebbe «smentito da una più attenta lettura dei rilievi formulati dall’appellante, riportati anche nelle conclusioni, in particolare per la sostan- ziale incommerciabilità degli immobili, realizzati in difformità delle concessioni edilizie ed in violazione della normativa in ma- teria urbanistica, come accertato dal CTU». Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Non viene richiamato adeguatamente (anzi, non viene richia- mato in alcun modo), in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., lo specifico contenuto degli atti difensivi del giudizio di secondo grado sui quali la censura è fondata. La ricorrente si limita a trascrivere, in realtà, un passaggio della relazione del consulente tecnico di ufficio sulla regolarizzazione, avvenuta solo nel 2010, degli abusi edilizi realizzati sugli im- mobili della società. Tale parte della relazione di consulenza non può ritenersi (come è ovvio) idonea a documentare l’avvenuta specifica allegazione, Ric. n. 11211/2023 – Sez.
3 - Ud. 5 febbraio 2025 – Sentenza – Pagina 7 di 11 in sede di gravame, di un valore inferiore della quota del socio escluso alla data di passaggio in giudicato della sentenza di esclusione, rispetto a quello che aveva alla data della pronuncia di detta sentenza. È, anzi, appena il caso di osservare che, es- sendo l’affermazione del consulente riferita ad un’epoca di al- cuni anni successiva sia alla pronuncia che al passaggio in giu- dicato della sentenza di esclusione del socio OL, essa non pare neanche idonea a sostenere l’assunto sostanziale alla base della censura stessa. Ciò è sufficiente a determinare l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame: il rilievo di inammissibilità del motivo di ap- pello, per difetto di specificità è, infatti, da solo idoneo a soste- nere la statuizione censurata. Per completezza, può comunque, altresì, osservarsi, che è con- divisibile anche l’ulteriore rilievo operato dalla corte d’appello, in relazione all’inammissibilità del motivo di appello di cui si di- scute, per difetto di interesse. Poiché, infatti, l’interesse processuale all’impugnazione deve essere concreto e non teorico e deve essere provato dal ricor- rente, certamente la ricorrente, nella specie, a sostegno del gravame proposto, avrebbe avuto l’onere, quanto meno, di al- legare e fornire elementi utili a far presumere che il valore della quota del socio escluso sarebbe stato inferiore, se calcolato alla data del passaggio in giudicato della sentenza di esclusione an- ziché alla data della pronuncia della stessa, in questo modo evi- denziando il proprio interesse all’impugnazione (sulla necessa- ria concretezza dell’interesse all’impugnazione, cfr., tra le tante: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3563 del 13/02/2013, Rv. 625302 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005, Rv. 579858 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 12577 del 08/07/2004, Rv. 574338 - 01; Sez. L, Sentenza n. 13953 del 26/09/2002, Rv. 557596 – 01). Ric. n. 11211/2023 – Sez.
3 - Ud. 5 febbraio 2025 – Sentenza – Pagina 8 di 11 Al riguardo, effettivamente, la mera erronea individuazione del momento in cui andava accertato il valore della quota non de- termina, di per sé sola considerata e in astratto, con sicura con- sequenzialità, non tanto un valore diverso, ma, soprattutto e, comunque, un valore più favorevole di detta quota per l’appel- lante: quest’ultima doveva, pertanto, allegare, al riguardo, ele- menti nel senso della plausibilità di un tale esito del riscontrato errore;
ed in tal senso va inteso il passaggio motivazionale cen- surato. 3. Con il terzo motivo si denunzia «Violazione o falsa applica- zione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, in riferimento a nullità della sen- tenza per omessa e comunque carente motivazione, omesso esame circa fatti decisivi dibattuti tra le parti». Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. È inammissibile la censura di «omesso esame circa fatti decisivi dibattuti tra le parti», ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto tale censura non è consentita quando la pro- nuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della de- cisione impugnata, come nella specie certamente è avvenuto, con riguardo alla statuizione contestata con il motivo di ricorso in esame. È, invece, infondata la censura di «nullità della sentenza per omessa e comunque carente motivazione», in quanto, con ri- guardo alla valutazione del merito della domanda di accerta- mento del credito del socio escluso OL per il valore della sua quota la decisione impugnata risulta sostenuta da motiva- zione più che adeguata, fondata sull’esame di tutte le risultanze istruttorie, non meramente apparente, né insanabilmente con- traddittoria e, come tale, non sindacabile nella presente sede. Sotto tale profilo, d’altra parte, le censure formulate con il mo- tivo di ricorso in esame si risolvono nella contestazione di Ric. n. 11211/2023 – Sez.
3 - Ud. 5 febbraio 2025 – Sentenza – Pagina 9 di 11 accertamenti di fatto non sindacabili e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. Per completezza, è opportuno ribadire, in proposito, che, se- condo il consolidato indirizzo di questa Corte, non può conside- rarsi carente la motivazione della sentenza che faccia richiamo alle conclusioni emergenti dalle relazioni dei consulenti tecnici di ufficio nominati nel corso del giudizio di merito, specie lad- dove queste contengano le repliche, sul piano tecnico, alle eventuali osservazioni delle parti e/o dei loro consulenti (cfr., ex multis: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022, Rv. 666237 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015, Rv. 634182 – 01: «il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella rela- zione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tec- nici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, re- stano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già va- lutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomenta- zioni difensive»; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 14471 del 25/06/2014, Rv. 631496 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009, Rv. 606211 – 01), come correttamente fatto rile- vare dallo stesso pubblico ministero nella sua requisitoria scritta. Inoltre, l’omesso esame, da parte del giudice di merito che re- cepisca le conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio, dei rilievi contenuti in una consulenza tecnica di parte, in tanto può rilevare come vizio di omessa motivazione denunciabile in cas- sazione, in quanto la parte ne indichi, con riferimento a serie e Ric. n. 11211/2023 – Sez.
3 - Ud. 5 febbraio 2025 – Sentenza – Pagina 10 di 11 documentate argomentazioni scientifiche, la decisività e, co- munque, solo se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente, ometta qualsivoglia menzione delle osservazioni a quelle svolte (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022, Rv. 665015 – 02; Sez. L, Ordinanza n. 9925 del 12/04/2024, Rv. 670687 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 15804 del 06/06/2024, Rv. 671534 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25767 del 26/09/2024, Rv. 672458 – 02), situazione nella spe- cie certamente da escludere, per quanto sin qui osservato e tenuto conto del fatto che le osservazioni e le critiche svolte alle relazioni dei consulenti tecnici di ufficio sono adeguatamente ed ampiamente considerate e richiamate nella decisione impu- gnata e disattese sulla base di argomentazioni assolutamente chiare e pertinenti, se non pure condivisibili, certamente non sindacabili nella presente sede. 4. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del Ric. n. 11211/2023 – Sez.
3 - Ud. 5 febbraio 2025 – Sentenza – Pagina 11 di 11 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Si dispone che, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedi- mento siano omessi i dati identificativi di ricorrente e suoi genitori. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-