Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 23/12/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione di Appello per la Sicilia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai signori magistrati:
dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere dott. Marco SMIROLDO Consigliere dott. Francesco ALBO Consigliere relatore dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 79/A/2025 nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n.
6965/P del registro di segreteria, promosso da:
INPS, Istituto nazionale di previdenza sociale, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Francesco GR (Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), Tiziana NN RI (pec:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e LL PA
(pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it )
Contro
-Sig. IS, nato a [...] il IS e residente in [...]
(IS), via IS n. IS, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Diego Vaiano
(pec: diegovaiano@ordineavvocatiroma.org), dall’Avv. Alvise IO di CE (pec:
alvisevergeriodicesana@ordineavvocatiroma.org), dall’Avv.
Francesco ON (pec: francescoleone@pec.it) e dall’Avv. SI Fell (pec: simona.fell@pec.it);
per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, n. 156/2024, pubblicata il 24/04/2024 e notificata in pari data.
Esaminati gli atti e documenti di causa.
Uditi, all’udienza del 20 novembre 2025, l’Avvocato Tiziana RI per l’INPS e, per l’appellato, l’Avv. SI Fell;
Premesso in
FATTO
I. Il sig. IS, ex militare dell’Aeronautica, ha adito questa Corte per vedere accertato il proprio diritto alla valutazione a titolo oneroso ex art. 5, comma 3 e ss., del d.lgs. n. 165/1997 di una serie di periodi di servizio (dal 26.01.1983 al 09.10.1983 per servizio di leva, dal 10.10.1983 al 15.03.1984 per frequenza del corso Allievi nella Scuola Sottufficiali A.M., dal 16.03.1984 al 20.08.1984 per frequenza corso di specializzazione a Rimini presso il 5° stormo, dal 30.08.1993 al 20.10.1993 per frequenza di un corso professionale), per un totale di mesi 20 e giorni 15, che, cumulati ai 17 anni, mesi 10, giorni 13 di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995, gli avrebbero consentito di conseguire ulteriori 4 mesi di contribuzione al 31/12/1995 necessari all’accesso al sistema retributivo.
Dopo infruttuosa istanza all’INPS, che motivava il diniego sul presupposto che alla data di presentazione della domanda di riscatto (19/07/2018) ex art. 5, co. 3, lo stesso avesse già maturato il periodo massimo di maggiorazioni pari a cinque anni, “indipendentemente dalla collocazione temporale delle maggiorazioni medesime”, il ricorrente ha proposto ricorso per accertare, in via principale, il proprio diritto all’accoglimento della domanda di riscatto a fini pensionistici e, in subordine, il diritto al riscatto nel limite massimo di cinque anni, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
II. Si è costituita l’INPS, che ha concluso per il rigetto, sul presupposto che per il personale volontario in ferma breve o prolungata, i periodi di servizio indicati non potevano costituire oggetto di supervalutazione, in quanto anteriori al 1 ° gennaio 1998, data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
165/1997.
In ogni caso, il ricorrente già fruirebbe delle maggiorazioni pari a cinque anni per il periodo di servizio prestato dal 21/08/1984 al 31/12/1992.
III. Il G.M., all’esito di CTU disposta con ordinanza del 19 gennaio 2023 in ordine alle maggiorazioni fruite dallo IS, ha pronunciato sentenza n. 156/2024, con la quale ha accolto il ricorso per lo speciale riscatto richiesto entro il limite dei cinque anni complessivi, con conseguente rimessione alla sede amministrativa per il seguito di competenza ai fini della formalizzazione del provvedimento relativo all’istanza del 19 luglio 2018, impregiudicata la verifica di ogni altro ulteriore e necessario requisito.
Il Giudice perveniva a queste conclusioni, ritenendo che:
-può essere oggetto della supervalutazione di 1/5 anche il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola allievi, alla luce del tenore dell’art. 5, comma 3, del d. lgs 165/97 che è chiaro nel ritenere riconoscibili i periodi di servizio comunque prestati;
- la riscattabilità è consentita per periodi di servizio prestati, quale allievo, prima dell’entrata in vigore del d. lgs 165 (ex art.
8 del medesimo d. lgs 165/97), avendo la giurisprudenza riconosciuto la facoltà di riscatto rispetto a tali periodi (così, tra le altre, Corte dei conti, Sez. II/A, n. 223/2021);
- non costituisce motivo ostativo alla riscattabilità la circostanza per cui il ricorrente avesse maturato, al momento della domanda (19 luglio 2018), il limite massimo complessivo di 5 anni di supervalutazione ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/97.
IV. Avverso tale sentenza insorge l’INPS, che ne chiede la riforma, dolendosi della violazione e falsa applicazione dell’art.5 e 7 d.lgs. n.165 del 1997, nonché dell’art. 1849 del codice militare (d. lgs 66/2010).
Secondo l’odierno appellante, l’art. 5, comma 3, del citato decreto non menziona i “periodi di servizio comunque prestato”;
pertanto, la valorizzazione ai fini pensionistici degli aumenti di periodi di servizio anche eccedenti i cinque anni, maturati al 1°
gennaio 1998, risulta esclusivamente ancorata alla percezione delle “relative indennità”, quali quelle di impiego operativo, atteso che il diritto all’incremento sorge per effetto della prestazione di determinate tipologie di servizio.
Per il personale militare, gli aumenti del periodo di servizio svolto con percezione dell’indennità di impiego operativo dovrebbero essere concessi nel limite massimo complessivo di cinque anni, dal momento che il personale militare (art. 5, comma 3) può riscattare, ai fini degli aumenti del servizio utile a pensione e previo pagamento di una parte dell’onere, “i periodi di servizio comunque prestato”.
Tale opzione ermeneutica troverebbe conforto nella circolare n.
119 del 2018, laddove si afferma che <<L’operatore della Struttura territoriale competente procederà all’esame e alla definizione della domanda di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997, a condizione che il militare, alla data di presentazione della domanda di riscatto, non abbia già maturato il periodo massimo di maggiorazioni pari a cinque anni, indipendentemente dalla collocazione temporale delle maggiorazioni medesime. Si precisa che il riscatto in parola potrà essere concesso esclusivamente per i periodi non già maggiorabili ex se>>.
I periodi per i quali il Maresciallo IS ha chiesto il riscatto non riguarderebbero lo svolgimento di servizi connessi all’erogazione di specifiche indennità; peraltro, il ricorrente, come evidenziato dalla comunicazione del Ministero della Difesa- Comando aeroporto di Sigonella del 1/03/2019 in atti, già fruirebbe delle maggiorazioni pari a cinque anni per il periodo di servizio prestato dal 21/08/1984 al 31/12/1992.
L’istituto appellante, inoltre, con riguardo alla questione sottoposta all’odierno thema decidendum, sottolinea un contrasto di orientamenti (cfr. infra, sub 2), alla stregua del quale, in aderenza alla più recente pronuncia della Sez. I/A, n.
89/2024, chiede l’accoglimento del ricorso, previa eventuale rimessione alle Sezioni riunite di questione di massima. Con ogni conseguente statuizione in punto di spese.
V. Con memoria del 18/07/2024 a firma degli avv.ti Diego Vaiano, Alvise IO di CE, Francesco ON e SI Fell, successivamente integrata con memoria del 17/12/2024, si è costituito il maresciallo IS per chiedere il rigetto dell’appello, vinte le spese.
L’appellato reputa infondato il gravame dell’INPS, in quanto il riscatto ex art. 5 d. lgs. n. 165/1997 non sarebbe esclusivamente relegato a periodi svolti con percezione di indennità e la c.d. supervalutazione di 1/5 del servizio prestato garantita al personale militare sarebbe estesa al servizio militare comunque prestato, anche in posizione di pre-ruolo. Il successivo articolo 7, comma 3, d.lgs. 165/1997 nel contesto delle disposizioni transitorie enucleate dal legislatore per governare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, stabilisce che gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i 5 anni, maturati alla data di entrata in vigore del decreto Legislativo 30.04.1997, n. 165 (31.12.1997), sono riconosciuti validi ai fini pensionistici.
Ne discenderebbe, secondo un’esegesi sistematica e teleologica, che lo spartiacque temporale per attribuire la suddetta supervalutazione, anche oltre il limite massimo dei 5 anni, sarebbe rappresentato unicamente dalla circostanza che il periodo di servizio in questione sia già stato svolto alla data del 31.12.1997 e, quindi, definitivamente maturato ed acquisito alla posizione contributiva dell’interessato, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, prima o dopo il conseguimento del limite quantitativo dei 5 anni, fattore illegittimamente invocato dall’INPS quale elemento asseritamente impeditivo alla concessione del richiesto riscatto.
Ed infatti, può essere oggetto della supervalutazione di 1/5 anche il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi, alla luce del tenore letterale dell’art. 5, c. 3, d.lgs.
n. 165/97 che è chiaro nell’indicare riconoscibili i periodi di servizio comunque prestati (cfr. Corte dei conti, Sez. II/A n.
223/2021). In tal senso, peraltro, deporrebbe la circolare INPS n. 119 del 18.12.2018 (secondo cui la facoltà di riscatto in parola può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie militari), nonché la giurisprudenza maggioritaria (ex multis Corte dei conti, Sez. II/A, n. 223/2021 e Sez. I/A n. 280/2021).
Infine, il limite quinquennale di supervalutazione invocato dall’INPS non costituirebbe motivo ostativo alla riscattabilità dei periodi (Sez. II/A n. 92/2022).
In assenza di uno specifico termine decadenziale stabilito per legge, sarebbe diritto del sig. IS proporre domanda di riscatto senza preclusioni di tempo. Del resto, è l’art. 5, c.1, e l’art. 3 del d.lgs. n. 165/97 che annoverano cinque anni complessivi, in assenza di limiti temporali di servizio maturati per la maturazione, mentre il successivo art. 7 citato avrebbe previsto che gli aumenti di periodi di servizio maturati ante 1998 siano riconosciuti validi anche se eccedenti il limite dei cinque anni (sul punto anche Sez. II/A n. 223/21 e questa Sezione d’appello, sentenze 139/A/2022 e 3/A/2023).
Né sarebbero condivisibili le conclusioni cui perviene la sentenza della Sez. I/A n. 89/2024, che ha ammesso la valutazione del riscatto oltre i cinque anni per i soli aumenti dei periodi di servizio già maturati all’entrata in vigore del predetto decreto se svolti “con percezione delle relative indennità”, ovvero connessi all’effettivo svolgimento delle specifiche attività remunerate dall’indennità di impiego operativo, dal momento che l’art. 1849 del d. lgs. 66/2010 (Cod. Ord. Militare),
richiamando i succitati articoli, dispone che “un periodo di servizio, di cui è prevista la maggiorazione ai fini pensionistici, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole, ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092”.
Pertanto, la disciplina di cui all’art. 7, co. 3, citato, consentendo la supervalutazione anche oltre il limite dei 5 anni dei servizi resi alla data di entrata in vigore del decreto n.165/1997 dovrebbe essere applicata in quanto disposizione più favorevole.
Infine, il pericolo di introduzione di una disciplina derogatoria o elusiva dell’art. 1, comma 12, della L. n. 335/1995 non potrebbe ritenersi potenziale né concreto, in quanto i riscatti ex art. 5 citato devono essere fondati sul servizio effettivo e possono essere richiesti entro il pensionamento del militare, dunque non liberamente esercitabili; per contro, la limitazione del riscatto del periodo di pre-ruolo perorata dall’istituto appellante cagionerebbe un danno al trattamento di quiescenza dell’assicurato, che non vedrebbe riconosciuto nella sua interezza il montante contributivo corrispondente ai periodi di servizio svolti.
VI. Trattenuta la causa in decisione all’udienza del 9 gennaio 2025, il Collegio ha ravvisato, in subiecta materia, un contrasto orizzontale di orientamenti tra le Sezioni di appello.
Secondo un primo orientamento – maggioritario - possono essere oggetto della supervalutazione di 1/5 e di riscatto parzialmente oneroso anche i periodi di servizio prestati, quale allievo, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 165 (ex art. 8 del medesimo d.lgs. n. 165/97), avendo la giurisprudenza riconosciuto la facoltà di riscatto rispetto a tali periodi (Corte dei conti, Sez. II/A, n. 223/2021; Sez. I/A n. 280/2021; Sezione app. Sicilia, n. 139/2022 e n. 3/2023; Sez. II/A n. 223/2021 e n. 92/2022; Sez. I/A n. 280/2021) e non costituisce motivo ostativo alla riscattabilità la circostanza per cui il ricorrente abbia maturato, al momento della domanda, il limite massimo complessivo di cinque anni di supervalutazione ex art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 165/97, in quanto non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, bensì con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa.
Secondo un diverso orientamento (I Sezione centrale d’Appello, sent. n. 89/2024) il legislatore ha operato una distinzione tra i servizi operativi caratterizzati dalla contestuale percezione delle relative indennità, oggetto della normativa transitoria, e quelli
“comunque” prestati, riscattabili “a titolo parzialmente oneroso”, come prevede l’art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997, i quali presuppongono l’esercizio di una facoltà espressamente introdotta a decorrere dall’entrata in vigore del predetto decreto, in quanto la valorizzazione ai fini pensionistici degli aumenti di periodi di servizio anche eccedenti i cinque anni, maturati al 1°
gennaio 1998, risulta dal legislatore, secondo l’interpretazione letterale del predetto art. 7, co. 3, espressamente ed esclusivamente ancorata alla percezione delle “relative indennità” quali quelle di impiego operativo, ove il diritto all’incremento sorge per effetto della prestazione di determinate tipologie di servizio. In questa prospettiva, l’art. 5 andrebbe interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore dalla legge, il servizio - operativo del primo comma e comunque prestato del terzo comma - può essere riscattato nel limite di 5 anni, laddove la disposizione transitoria dell’art. 7 mira a non danneggiare coloro che hanno maturato già il servizio operativo anche oltre il quinquennio, in quel caso non ulteriormente aumentabile.
Al fine di dirimere il contrasto di orientamenti qui succintamente ricostruito, il Collegio, ai sensi degli artt. 11, co.
3, e 114, co. 1, c.g.c., ha pronunciato ordinanza n. 2/A/2025, con la quale ha sospeso il presente giudizio e sollevato questione di massima dinnanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, finalizzata a chiarire:
a. “se il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d.
lgs. 165/97 sorga con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa (ossia lo svolgimento dell’attività preruolo da valorizzare, mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sarebbero solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto) o se invece sorga con la proposizione della domanda di riscatto”.
b. “se la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d. lgs 165/97 debba essere consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, facendo riferimento alla data di svolgimento dei periodi suddetti o se tale accesso è negato per i servizi operativi con percezione delle “relative indennità”, nonché per gli aumenti dei periodi di servizio comunque prestato, riscattati in parte a titolo oneroso, già valorizzati al momento della presentazione della domanda di riscatto ai fini del diritto”.
VII. Incardinatosi il giudizio nomofilattico presso le Sezioni riunite (rubricato al n. 858/SR/QM), si è costituita la Procura generale della Corte dei conti, che ha affermato che il primo quesito dovrebbe essere risolto con l’affermazione del seguente principio di diritto: “il diritto del richiedente di esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto nella norma, mentre la successiva domanda amministrativa attiene alle modalità di esercizio del diritto”.
Con riferimento alla seconda questione, ha sottolineato che: “se il diritto del richiedente di esercitare la facoltà di riscatto ex art.
5, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto nella norma e non dalla data di presentazione della domanda di riscatto, ne consegue, come logico corollario, che il rispetto del limite quinquennale non possa essere ancorato alla data della domanda”.
VII.I La difesa dell’Inps, costituendosi in giudizio, ha sostenuto che l’assunto secondo cui il calcolo dell’onere sarebbe “ancorato al periodo oggetto di riscatto e non al momento della presentazione della domanda” non sarebbe conforme a diritto, in quanto l’onere del riscatto sarebbe determinato al momento della relativa domanda amministrativa, come risulta dal disposto dell’art. 2, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 184/1997.
Inoltre, se il periodo di riscatto è collocato in un segmento assicurativo soggetto al sistema retributivo, l’onere deve essere determinato in applicazione dei “coefficienti di cui alle tabelle emanate per l’attuazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338”, ovverosia in applicazione del D.M. 19 febbraio 1981, che prevede il criterio della riserva matematica, alla stregua del quale l’onere del riscatto è determinato in base all’età compiuta dall’assicurato al momento della relativa domanda amministrativa.
Con riferimento al secondo quesito, l’Inps ha sostenuto che l’esercizio della facoltà di riscatto di cui all’art. 5 del d.lgs. n.
165/1997 non sarebbe più consentito al militare dal momento in cui la quantità di complessiva di maggiorazioni a lui intestate abbia raggiunto, per qualsiasi titolo (servizi operativi o precedenti riscatti), la misura di cinque anni, in ragione del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 5 del d.lgs. n.
165/1997, ai sensi del quale l’apporto degli aumenti derivanti dal riscatto è tassativamente limitato al solo raggiungimento della soglia massima quinquennale.
Alla stregua delle citate disposizioni, infatti, al conseguimento del limite di legge non potrebbero più essere riconosciute maggiorazioni, a prescindere sia dal titolo in forza del quale potrebbero essere attribuite (per servizio o per riscatto), sia dal periodo di tempo nel quale le stesse dovrebbero essere collocate.
Pertanto, il diritto al riscatto delle maggiorazioni sussisterebbe solo se l’interessato non abbia già raggiunto, in forza delle specifiche norme di legge menzionate dall’art. 5, co. 1, del d.lgs.
n. 165/1997, cinque anni di aumenti di servizio.
VII.II Si è altresì costituita la difesa dell’odierno appellato, che ha insistito per il riconoscimento del diritto a riscatto ex art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 165/1997 per il periodo di servizio pre-ruolo, in quanto sorto con il fatto costitutivo del diritto stesso
(frequenza dei corsi o altri periodi pre-ruolo) e non con la presentazione della domanda, potendo essere oggetto di riscatto anche periodi anteriori al 1° gennaio 1998 con riguardo a soggetto che, alla data di presentazione della domanda, abbia già superato il limite quinquennale di valorizzazione.
Ha dedotto che il riscatto ex art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 non sarebbe esclusivamente relegato a periodi svolti con percezione di indennità, ma sarebbe esteso al servizio militare comunque prestato, anche in posizione di pre-ruolo. Inoltre, il successivo art. 7, co. 3, nel contesto delle disposizioni transitorie enucleate dal legislatore per governare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, stabilisce che gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs., sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e che, conseguentemente, secondo un’esegesi sistematica e teleologica, lo spartiacque temporale per attribuire la suddetta supervalutazione, anche oltre il limite massimo dei cinque anni, è rappresentato unicamente dalla circostanza che il periodo di servizio in questione sia già stato svolto alla data del 31 dicembre 1997 e, quindi, definitivamente maturato ed acquisito alla posizione contributiva dell’interessato, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, prima o dopo il conseguimento del limite quantitativo dei cinque anni.
Secondo la difesa del militare, non sussisterebbe alcun pericolo di introduzione di una disciplina derogatoria o elusiva dell’art.
1, co. 12, della l. n. 335/1995, in quanto i riscatti ex art. 5 devono essere fondati sul servizio effettivo, possono essere richiesti entro il pensionamento del militare e non sono liberamente esercitabili. Di contro, la limitazione del riscatto del periodo di pre-ruolo, perorata dall’Istituto, comporterebbe un danno al trattamento di quiescenza dell’assicurato, che non vedrebbe riconosciuto nella sua interezza il montante contributivo corrispondente ai periodi di servizio svolti.
VIII. All’esito dell’udienza del 4 giugno 2025, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, con sentenza n. 8/2025/QM, in risposta ai quesiti formulati, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
<<-il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto ex art.
5 e 7 del d.lgs. 165/97 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione del periodo di servizio;
-la facoltà di riscatto ex art. 5 del d. lgs 165/97 dei “periodi di servizio comunque prestato” è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione;
- la valorizzazione dei periodi di servizio ex art. 7 del d. lgs 165/97 è consentita esclusivamente con riguardo ai “periodi di servizio con percezione delle relative indennità” a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, anche oltre il limite massimo dei 5 anni complessivi di valorizzazione unicamente con riguardo ai periodi di servizio che si collocano cronologicamente totalmente prima della data dell’entrata in vigore del d.lgs. 165/97, fermo restando il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data>>.
IX. A seguito della trasmissione della pronuncia nomofilattica, con decreto presidenziale n. 78 del 03/07/2025 è stata fissata l’odierna udienza di prosecuzione.
X. In data 29 ottobre 2025, è pervenuta una memoria nell’interesse di IS a firma degli avv.ti Diego Vaiano, Alvise IO di CE, Francesco ON e SI Fell, i quali concludono per il rigetto dell’appello dell’INPS, con vittoria di spese, in aderenza ai principi di diritto rassegnati dalle Sezioni riunite.
Il sig. IS avrebbe diritto alla supervalutazione ex art. 5 e 7 del D.lgs. 165/1997 di periodi di servizio intercorrenti dal 1983 al 1993, svolti prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n.
165/1997, ancorché la domanda di riscatto fosse stata proposta durante il servizio ma in data 19 luglio 2018, non costituendo tale proposizione fatto costitutivo del diritto per cui si controverte.
Nonostante il sig. IS abbia superato il limite quinquennale, al militare è consentito il riscatto per periodo comunque prestato, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione. I periodi oggetto di riscatto ex art. 7 citato sono certamente vincolati alla percezione di indennità trattandosi di servizio di leva, frequenza del corso Allievi nella Scuola Sottufficiali A.M., frequenza di un corso di specializzazione a Rimini presso il 5° stormo e frequenza di un corso professionale.
L’INPS non ha fatto pervenire memorie.
X. All’odierna udienza del 20 novembre 2025, sono presenti per l’INPS l’avvocato Tiziana NN RI, e, per l’appellato l’avvocato SI Fell.
L’avvocato RI, preso atto della recente sentenza delle Sezioni Riunite che si è pronunciata in senso contrario alle posizioni dell’Istituto e visto il contrasto orizzontale creatosi tra le sezioni d’appello, ha chiesto la compensazione delle spese legali in caso di soccombenza. L’avvocato Fell si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti.
Conclusa la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1.L’odierna vicenda processuale trae origine dal ricorso proposto dal sig. IS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al riscatto dei periodi di pre-ruolo ex art. 5, comma 3, d.lgs. 165/1997, ai fini dell’accesso al sistema di calcolo retributivo integrale, necessitando di ulteriori 4 mesi di contribuzione per raggiungere i 18 anni al 31.12.1995.
La materia del contendere è costituita, in estrema sintesi, dall’individuazione dei presupposti per sussistenza del diritto di ottenere la maggiorazione del periodo di svolgimento dell’attività pre-ruolo di cui si chiede la valorizzazione, attraverso l’esercizio della facoltà di riscatto e il riconoscimento del periodo ai fini pensionistici, rispettivamente ex art. 5 ed ex art. 7 del d.lgs.
165/97, e dall’interpretazione della corretta portata del limite quinquennale di valorizzazione con riguardo agli “aumenti del periodo di servizio” di cui alle normative espressamente richiamate dall’art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 165/97, ai “periodi di servizio comunque prestato” “computabili a titolo in parte oneroso” (art. 5, co. 3), e ai “periodi di servizio” “con percezione delle relative indennità” (art. 7, co. 3).
2. Al fine di dirimere un contrasto interpretativo orizzontale, è stata sollevata da questa Sezione una questione di massima, innanzitutto, sul momento genetico del diritto al riscatto di cui all’art. 5, comma 3, che l’appellato àncora al verificarsi del fatto costitutivo (frequenza dei corsi o altri periodi pre-ruolo), e non alla presentazione della domanda, con conseguente valorizzazione anche di periodi anteriori al 1° gennaio 1998, purché il tetto dei cinque anni non sia stato già raggiunto a tale data.
L’INPS, per contro, ha vincolato l’ammissione del riscatto al solo svolgimento del servizio legato a servizi connessi all’erogazione di specifiche indennità, con conseguente ammissibilità della supervalutazione di periodi pre-ruolo come la Scuola Allievi, il corso di specializzazione e il corso professionale che non sono legati alla percezione di indennità.
3. Il Collegio, conformandosi ai principi di diritto affermati dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale con la sentenza n.
8/2025/QM, alla cui motivazione fa rinvio, reputa l’appello dell’INPS infondato.
L’organo di nomofilachia adito ha, infatti, chiarito che <<il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d.lgs. 165/97 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione del periodo di servizio>>.
Ed invero, non può non trascurarsi che la facoltà di riscatto fornisce al lavoratore il mezzo per estendere la copertura assicurativa a determinati periodi non soggetti in precedenza all’assicurazione obbligatoria, producendo effetti analoghi a quelli che si sarebbero verificati in costanza di rapporto previdenziale. Pertanto, ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto devono essere considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato.
La circostanza che l’onere del riscatto venga definito al momento della relativa domanda amministrativa, non può determinare –
come sostenuto dall’I.N.P.S. - una posticipazione degli effetti del riscatto medesimo, in quanto la stessa non è coerente con la normativa di riferimento (art. 2, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n.
184/1997), secondo cui “l’onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995”.
Il punto di riferimento per la determinazione dei criteri di calcolo del riscatto è sempre la collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto: pertanto, nei confronti di un soggetto che abbia meno di 18 anni di anzianità di servizio al 31 dicembre 1995, che debba riscattare un periodo collocato anteriormente al 1° gennaio 1996 e tale che, sommato a quello esistente, faccia superare il predetto limite dei 18 anni, il calcolo della pensione complessiva andrà fatto con il sistema retributivo; viceversa, laddove il periodo da riscattare non faccia superare il limite dei 18 anni di anzianità di servizio al 31 dicembre 1995, il calcolo della pensione complessiva andrà effettuato con il sistema misto.
Del resto, dal complessivo contesto normativo di riferimento
(art. 1, commi 12 e 13, della l. n. 335 del 1995; artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 184 del 1997; circolari I.N.P.S. n. 6 del 2020, n. 12 del 1996, n. 162 del 1997), emerge un chiaro favor legislatoris per l’ammissibilità dell’esercizio della facoltà di riscatto anche ai fini di incidere sulla distribuzione, rispetto alla data del 31 dicembre 1995, della contribuzione accreditata, così da determinare la scelta del sistema di calcolo della pensione.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’I.N.P.S., la contestualità fra prestazione del servizio e maturazione del diritto alle maggiorazioni è normativamente prevista non solo per le maggiorazioni connesse allo svolgimento delle speciali attività menzionate nel primo comma dell’art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, nelle quali il diritto alla maggiorazione sorge ipso iure, ma anche per il servizio comunque prestato, in quanto il punto di riferimento per la determinazione dei criteri di calcolo del riscatto – in presenza, ovviamente, di relativa domanda - non può che essere la collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.
4. Coerentemente con tale principio, le Sezioni riunite, pronunciandosi sugli ulteriori profili ivi rimessi, hanno anche chiarito che <<la facoltà di riscatto ex art. 5 del d. lgs 165/97 dei
“periodi di servizio comunque prestato” è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione>> e che
<<la valorizzazione dei periodi di servizio ex art. 7 del d. lgs 165/97 è consentita esclusivamente con riguardo ai “periodi di servizio con percezione delle relative indennità” a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, anche oltre il limite massimo dei 5 anni complessivi di valorizzazione unicamente con riguardo ai periodi di servizio che si collocano cronologicamente totalmente prima della data dell’entrata in vigore del d.lgs. 165/97, fermo restando il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data>>.
Sul punto, hanno statuito le SS.RR. che <<è pacificamente riconosciuto che per i periodi di servizio “operativo”, il diritto alla maggiorazione del periodo valorizzabile a fini pensionistici sorge ipso iure, per il solo fatto che il militare abbia svolto un servizio che si connota per la sua gravosità o pericolosità e che viene perciò remunerato con un’apposita indennità, senza alcun onere di riscatto. Altrettanto pacifica risulta la vigenza in materia di riscatto, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, del principio dell’efficacia ab origine, ai fini pensionistici, dei periodi riscattati a titolo parzialmente oneroso. Alla luce di quanto premesso la lettura del quadro normativo di riferimento appare univoca.
A far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 1997, i periodi di servizio operativo caratterizzati dalla percezione delle relative indennità, collocabili cronologicamente in data successiva a detta entrata in vigore, sono computabili, ai sensi dell’art. 5, co. 1, nel limite dei cinque anni. Sono computabili, invece, anche per periodi complessivamente superiori a cinque anni, ai sensi dell’art. 7, co. 3, i periodi di servizio operativo caratterizzati dalla percezione delle relative indennità che si collochino temporalmente integralmente prima della data di entrata in vigore della norma, pur non essendo ulteriormente aumentabili, con riguardo a servizi prestati successivamente a detta data, in aderenza a quanto previsto dall’art. 5, co. 1>>
(SS.RR. n. 8/2025/QM/SEZ).
5. Applicando le superiori coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ne occupa, osserva il Collegio che il sig. IS ha chiesto la supervalutazione ex art. 5 e 7 del D.lgs. 165/1997 di periodi di servizio intercorrenti dal 1983 al 1993, svolti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997.
Seppur la domanda di riscatto sia stata proposta durante il servizio ma in data 19 luglio 2018, la stessa è comunque valida, in quanto il diritto di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d.lgs. 165/97 sorge non con la proposizione dell’istanza, bensì con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione del periodo di servizio.
Nonostante il sig. IS, grazie al computo di successivi periodi di servizio, abbia già superato, alla data di presentazione della domanda di riscatto, il limite quinquennale di valorizzazione, questi può optare per il computo a titolo oneroso dei periodi di servizio comunque prestato, maturati anche anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.
165/1997, in luogo di quelli cronologicamente successivi caratterizzati dalla percezione delle relative indennità, fermo restando il limite massimo dei cinque anni di computabilità.
In tale contesto, è consentito il riscatto per periodo “comunque prestato”, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio pre-ruolo (servizio di leva, frequenza del corso Allievi nella Scuola Sottufficiali A.M., frequenza di un corso di specializzazione a Rimini presso il 5° stormo e frequenza di un corso professionale), fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione, come peraltro correttamente affermato dal Giudice di prime cure.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello dell’INPS avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 156/2024, siccome infondato, deve essere respinto.
6.1 In ragione della natura controversa delle questioni affrontate, che ha dato luogo alla proposizione di questione di massima, possono certamente compensarsi le spese di lite tra le parti costituite, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c..
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
L’estensore Il Presidente
(dott. Francesco Albo) (dott. Vincenzo Lo Presti)
Firma digitale Firma digitale depositata in Segreteria il 23/12/2025 in Palermo Il Funzionario preposto
(dott.ssa Pietra Allegra)
Firma digitale