Articolo 8 della Legge 27 ottobre 1973, n. 674
Articolo 7Articolo 9
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27 novembre 1973
Art. 8. Modificazioni all'art. 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente il finanziamento di attivita' assistenziali e dopolavoristiche).

All' articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Ai fini di cui al secondo comma del presente articolo, e' altresi' devoluta all'istituto postelegrafonici, a decorrere dall'anno 1973, una quota delle soprattasse telefoniche interurbane ed internazionali spettanti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrispondente ad un importo annuo non superiore a lire 1.000 milioni, da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad effettuare, ove occorra, anticipazioni rispettivamente all'istituto postelegrafonici ed alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, per assicurare al personale iscritto il trattamento di quiescenza e previdenza nella stessa misura spettante, a norma delle vigenti disposizioni, al personale statale. Condizioni e modalita' di tali anticipazioni e dei relativi rimborsi saranno stabilite con apposite convenzioni, da approvarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro".
Entrata in vigore il 27 novembre 1973