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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/07/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.P.U. n. 13-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice dott. Marco Zinna Giudice relatore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCI iscritto all'R.G.P.U. n.13-1/2025, sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 4/6/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Su ricorso proposto da
(P. IVA ), con sede in San Miniato (PI) Parte_1 P.IVA_1
– Ponte a Egola alla Via Gioberti n. 15, in persona del legale rappresentante, Dott,
[...] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Simone Giugni (C.F.: Parte_2
), presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata in San C.F._1
Miniato – Via della Gioventù n. 29 ed alla PEC Email_1
nei confronti di
C.F.: ), con sede in San Miniato (PI) – Ponte a Egola alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Gioberti n. 15
PREMESSO che:
R.G.P.U. N. 13-1/2025 Pagina 1 di 4 1. In data 27/1/2025 il creditore ha proposto domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268, co. 3 CCII deducendo di essere creditore del sovraindebitato per l'importo di €
28.283,63 per le prestazioni professionali svolte in suo favore, come da fatture allegate.
2. Il ricorrente deduce che lo stato di insolvenza del debitore emerge dall'analisi dei bilanci degli ultimi esercizi della debitrice la quale ha registrato continue perdite fino ad esibire nel bilancio 2023 un patrimonio netto negativo per € 44.367 nonché un debito fiscale per € 164.407,96.
Il debitore, pur ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituto.
RILEVATO e RITENUTO che:
3. Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in San Miniato (PI).
Il debitore non appare assoggettabile, alla stregua di quanto emergente dagli atti di causa, alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII. Il credito del ricorrente risulta fondato su titolo giudiziale non opposto. La debitoria emergente dal ricorso presentato e dall'istruttoria svolta appare superiore alla soglia dimensionale, pari ad € 50.000, di cui all'art. 268, 2° co. CCI.
4. La situazione di sovraindebitamento in cui versa il debitore appare emergere sia dal mancato pagamento del credito per cui è ricorso sia dalla debitoria erariale emergente dall'istruttoria nonché dall'andamento dell'attività di esercizio come dimostrato dai relativi bilanci.
5. V'è da rilevare che ai sensi del riformato art. 268, 3° co. secondo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale quando il debitore, a mezzo dell'OCC, dimostra che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
ciò che il debitore potrà fare producendo una relazione dell'OCC con l'attestazione di cui all'articolo
283, comma 3 CCI.
Nel caso di specie il debitore non si è costituito in giudizio e non ha fornito la prova di cui all'art. 268, 3° co. secondo periodo. Ad ogni modo il bilancio per l'esercizio 2023 enuclea alcuni crediti esisgibili entro l'esercizio successivo ed alcune immobilizazzioni che sarà compito del Liquidatore verificare.
6. Conclusivamente, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e appare idonea a dichiarare l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato.
R.G.P.U. N. 13-1/2025 Pagina 2 di 4 7. Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento suo e della famiglia, si ritiene di rinviare alla fase successiva all'apertura della liquidazione controllata l'indicazione del relativo quantum su istanza del Liquidatore, debitamente motivata, dettagliata e documentata.
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Controparte_1
(C.F.: ), con sede in San Miniato (PI) – Ponte a Egola alla Via Gioberti n. 15 P.IVA_2
NOMINA Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;
NOMINA Liquidatore il Dott. Alessandro Capocchi;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;
DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;
DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;
DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
R.G.P.U. N. 13-1/2025 Pagina 3 di 4 DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di €600,00.
INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:
1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.
Pisa, 25/6/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Marco Zinna dott.ssa Eleonora Polidori
R.G.P.U. N. 13-1/2025 Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice dott. Marco Zinna Giudice relatore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCI iscritto all'R.G.P.U. n.13-1/2025, sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 4/6/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Su ricorso proposto da
(P. IVA ), con sede in San Miniato (PI) Parte_1 P.IVA_1
– Ponte a Egola alla Via Gioberti n. 15, in persona del legale rappresentante, Dott,
[...] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Simone Giugni (C.F.: Parte_2
), presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata in San C.F._1
Miniato – Via della Gioventù n. 29 ed alla PEC Email_1
nei confronti di
C.F.: ), con sede in San Miniato (PI) – Ponte a Egola alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Gioberti n. 15
PREMESSO che:
R.G.P.U. N. 13-1/2025 Pagina 1 di 4 1. In data 27/1/2025 il creditore ha proposto domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268, co. 3 CCII deducendo di essere creditore del sovraindebitato per l'importo di €
28.283,63 per le prestazioni professionali svolte in suo favore, come da fatture allegate.
2. Il ricorrente deduce che lo stato di insolvenza del debitore emerge dall'analisi dei bilanci degli ultimi esercizi della debitrice la quale ha registrato continue perdite fino ad esibire nel bilancio 2023 un patrimonio netto negativo per € 44.367 nonché un debito fiscale per € 164.407,96.
Il debitore, pur ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituto.
RILEVATO e RITENUTO che:
3. Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in San Miniato (PI).
Il debitore non appare assoggettabile, alla stregua di quanto emergente dagli atti di causa, alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII. Il credito del ricorrente risulta fondato su titolo giudiziale non opposto. La debitoria emergente dal ricorso presentato e dall'istruttoria svolta appare superiore alla soglia dimensionale, pari ad € 50.000, di cui all'art. 268, 2° co. CCI.
4. La situazione di sovraindebitamento in cui versa il debitore appare emergere sia dal mancato pagamento del credito per cui è ricorso sia dalla debitoria erariale emergente dall'istruttoria nonché dall'andamento dell'attività di esercizio come dimostrato dai relativi bilanci.
5. V'è da rilevare che ai sensi del riformato art. 268, 3° co. secondo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale quando il debitore, a mezzo dell'OCC, dimostra che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
ciò che il debitore potrà fare producendo una relazione dell'OCC con l'attestazione di cui all'articolo
283, comma 3 CCI.
Nel caso di specie il debitore non si è costituito in giudizio e non ha fornito la prova di cui all'art. 268, 3° co. secondo periodo. Ad ogni modo il bilancio per l'esercizio 2023 enuclea alcuni crediti esisgibili entro l'esercizio successivo ed alcune immobilizazzioni che sarà compito del Liquidatore verificare.
6. Conclusivamente, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e appare idonea a dichiarare l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato.
R.G.P.U. N. 13-1/2025 Pagina 2 di 4 7. Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento suo e della famiglia, si ritiene di rinviare alla fase successiva all'apertura della liquidazione controllata l'indicazione del relativo quantum su istanza del Liquidatore, debitamente motivata, dettagliata e documentata.
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Controparte_1
(C.F.: ), con sede in San Miniato (PI) – Ponte a Egola alla Via Gioberti n. 15 P.IVA_2
NOMINA Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;
NOMINA Liquidatore il Dott. Alessandro Capocchi;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;
DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;
DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;
DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
R.G.P.U. N. 13-1/2025 Pagina 3 di 4 DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di €600,00.
INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:
1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.
Pisa, 25/6/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Marco Zinna dott.ssa Eleonora Polidori
R.G.P.U. N. 13-1/2025 Pagina 4 di 4