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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 1488/2025
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 1488/2025 promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Bologna, nella via del Lazzaretto n. 17/26, Cod. Fisc. , rappresentato e CodiceFiscale_2 difeso dall'avv. Veronica Pezzini, Cod. Fisc. , presso lo studio della quale in CodiceFiscale_3
Bologna, via De' Ruini n. 5, ha eletto domicilio e
nata a [...] il [...], residente in [...]
Giorgione n. 11/2, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano CodiceFiscale_4
Fiorin, Cod. Fisc. , presso lo studio del quale in Bologna, via Carlo Zucchi n. CodiceFiscale_5
36, ha eletto domicilio con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 05/02/2025; pagina 1 di 6 - la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
SENTENZA
e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2
depositato in data 04/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle statuizioni di cui all'ordinanza n. 7654/2018 resa dal Tribunale di Bologna in data 18/09/2018 e pubblicata il 19/09/2018
e il recepimento da parte del Tribunale delle seguenti nuove condizioni:
“- La minore continuerà a risiedere con la madre, in regime di affidamento condiviso. Persona_1
- La madre potrà cambiare la propria residenza con la figlia qualora il trasferimento non sia di ostacolo alle modalità di affidamento, e non renda eccessivamente gravosi i trasferimenti scolastici e quelli per la frequentazione del genitore non collocatario;
il padre acconsente fin d'ora a un eventuale trasferimento, purché in alloggio adeguato in base alle condizioni di cui sopra, ovvero che il nuovo indirizzo di residenza della figlia si trovi a Bologna o nei comuni limitrofi, comunque a una distanza non superiore di 30 km dalla residenza del padre, e che la figlia venga iscritta per le scuole superiori in un istituto avente sede in Bologna.
- Il signor contribuirà al mantenimento della figlia versando, fino all'autosufficienza Parte_1 Per_1 economica della figlia stessa, con rate anticipate da versarsi tramite bonifico bancario al giorno 10 di ogni mese, e con decorrenza dal primo mese successivo al presente accordo tra le parti, la somma di euro 300
(trecento) mensili, rivalutabili integralmente Istat ogni anno con riferimento al mese del primo versamento. Si precisa che tale importo sarà corrisposto alla madre fino al compimento del diciottesimo anno di età di Per_1
e, successivamente, sarà corrisposto direttamente alla figlia Per_1
- Le spese straordinarie per il mantenimento della figlia, così come individuate e suddivise nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, al quale si fa espresso riferimento, saranno ripartite tra i genitori, nella misura
del 50% a carico di ciascuna delle parti.
- L'Assegno Unico Inps erogato per la figlia, sulla base delle rispettive condizioni reddituali dei genitori, sarà suddiviso al 50% per ciascuno dei genitori così come finora avvenuto.
- Tutte le condizioni pattuite con il presente atto decorrono dalla data dell'intervenuto accordo, indipendentemente dalla successiva presa d'atto da parte del Tribunale, alla quale le parti si adegueranno.
Affidamento condiviso e piano genitoriale
- La figlia nell'affidamento condiviso tra i genitori, resterà quindi prevalentemente collocata presso la Per_1 madre nella sua residenza.
- Attualmente la minore frequenta le scuole medie inferiori, presso la scuola media Persona_2 via del Giacinto n. 39, a Bologna, e verrà iscritta per le scuole superiori, secondo le sue attitudini e capacità, preferenzialmente presso una scuola pubblica con sede nel Comune di Bologna.
pagina 2 di 6 - I genitori si impegnano a collaborare per il pieno sviluppo psicologico, educativo e culturale della figlia, impegnandosi ad informare l'altro genitore di ogni questione rilevante, sia sotto il profilo didattico/scolastico, sia sotto il profilo sociale, educativo e, in generale, personale.
- La figlia attualmente svolge, quale unica attività extrascolastica, attività sportiva a livello pre-agonistico presso la società di pallavolo Masi;
il sig. manifesta sin d'ora la sua disponibilità ad Parte_1 accompagnare o a riprendere da uno degli allenamenti settimanali, in un giorno differente rispetto a Per_1 quello da trascorrere con la figlia, meglio individuato nel punto seguente, e compatibilmente con i propri impegni e le proprie esigenze.
- Il padre potrà tenere con sé la figlia per un intero pomeriggio nei giorni infrasettimanali, in un giorno concordato secondo le preferenze e le esigenze delle parti, dall'uscita da scuola fino a dopo cena, quando verrà accompagnata a casa della madre. Va da sé che il padre potrà altresì trascorrere con ulteriori giornate Per_1 infrasettimanali nel caso in cui la figlia ne manifestasse il desiderio.
- Il padre potrà altresì trascorrere con la figlia, a fine settimana alternati, due intere giornate consecutive dal sabato mattina, quando la preleverà dalla casa materna o da scuola, alla domenica sera, dopo cena, quando la riaccompagnerà a casa della madre
- Si dà atto che il padre ha predisposto presso la propria abitazione un ambiente congruo ad accogliere la figlia, la quale avrà, per i tempi di pernottamento presso l'abitazione paterna, l'uso esclusivo della camera da letto.
- Per le ferie estive, le parti concordano che il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, preferenzialmente nei giorni dal 20 luglio al 10 agosto, secondo date da definirsi previo accordo con la madre entro il mese di marzo di ogni anno.
- La figlia nel restante periodo feriale, potrà altresì trascorrere periodi consecutivi di vacanza con la Per_1 madre ovvero presso i nonni materni.
- Durante le vacanze natalizie e pasquali, la figlia rimarrà con il padre o con la madre ad anni alternati, per i giorni decorrenti dalla chiusura alla riapertura delle scuole.
- I genitori si impegnano a collaborare nel caso di eventuali variazioni della calendarizzazione sovra individuata a fronte di sopravvenute diverse esigenze, in modo tale che i rispettivi tempi con possano Per_1 essere recuperati, sempre compatibilmente e nel rispetto delle reciproche necessità.
- Le parti sin d'ora espressamente e reciprocamente acconsentono al rilascio o rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio, del passaporto della figlia e/o di ogni altra documentazione che necessiti di autorizzazione dell'altro genitore.”
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nel ricorso congiunto non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. pagina 3 di 6 Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui all'ordinanza n.
7654/2018 resa dal Tribunale di Bologna in data 18/09/2018 e pubblicata il 19/09/2018, così provvede:
1) affida ad entrambi i genitori;
i genitori si impegnano a collaborare per il pieno Persona_1 sviluppo psicologico, educativo e culturale della figlia, impegnandosi ad informare l'altro genitore di ogni questione rilevante, sia sotto il profilo didattico/scolastico, sia sotto il profilo sociale, educativo e, in generale, personale;
2) colloca la minore presso la madre, ove permarrà la sua residenza;
la madre potrà cambiare la propria residenza con la figlia qualora il trasferimento non sia di ostacolo alle modalità di affidamento, e non renda eccessivamente gravosi i trasferimenti scolastici e quelli per la frequentazione del genitore non collocatario;
3) prende atto che il padre acconsente fin d'ora a un eventuale trasferimento, purché in alloggio adeguato in base alle condizioni di cui sopra, ovvero che il nuovo indirizzo di residenza della figlia si trovi a Bologna o nei comuni limitrofi, comunque a una distanza non superiore di 30 km dalla residenza del padre, e che la figlia venga iscritta per le scuole superiori in un istituto avente sede in
Bologna;
4) prende atto che attualmente la minore frequenta le scuole medie inferiori, presso la scuola media via del Giacinto n. 39, a Bologna, e verrà iscritta per le scuole superiori, Persona_2
secondo le sue attitudini e capacità, preferenzialmente presso una scuola pubblica con sede nel
Comune di Bologna;
5) prende atto che la figlia attualmente svolge, quale unica attività extrascolastica, attività sportiva a livello pre-agonistico presso la società di pallavolo Masi;
il sig. manifesta sin d'ora la Parte_1
sua disponibilità ad accompagnare o a riprendere da uno degli allenamenti settimanali, in un Per_1
giorno differente rispetto a quello da trascorrere con la figlia, meglio individuato nel punto seguente, e compatibilmente con i propri impegni e le proprie esigenze;
6) dispone che il padre potrà tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
- per un intero pomeriggio nei giorni infrasettimanali, in un giorno concordato secondo le preferenze e le esigenze delle parti, dall'uscita da scuola fino a dopo cena, quando verrà accompagnata a casa della madre. Va da sé che il padre potrà altresì trascorrere con Per_1
ulteriori giornate infrasettimanali nel caso in cui la figlia ne manifestasse il desiderio.
- a fine settimana alternati, due intere giornate consecutive dal sabato mattina, quando la pagina 4 di 6 preleverà dalla casa materna o da scuola, alla domenica sera, dopo cena, quando la riaccompagnerà a casa della madre
- ferie estive,: il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, preferenzialmente nei giorni dal 20 luglio al 10 agosto, secondo date da definirsi previo accordo con la madre entro il mese di marzo di ogni anno;
la figlia nel restante Per_1
periodo feriale, potrà altresì trascorrere periodi consecutivi di vacanza con la madre ovvero presso i nonni materni;
- vacanze natalizie e pasquali: la figlia rimarrà con il padre o con la madre ad anni alternati, per i giorni decorrenti dalla chiusura alla riapertura delle scuole;
7) prende atto che il padre ha predisposto presso la propria abitazione un ambiente congruo ad accogliere la figlia, la quale avrà, per i tempi di pernottamento presso l'abitazione paterna, l'uso esclusivo della camera da letto;
8) prende atto che i genitori si impegnano a collaborare nel caso di eventuali variazioni della calendarizzazione sovra individuata a fronte di sopravvenute diverse esigenze, in modo tale che i rispettivi tempi con possano essere recuperati, sempre compatibilmente e nel rispetto delle Per_1
reciproche necessità;
9) dispone che il signor contribuisca al mantenimento della figlia versando, fino Parte_1 Per_1 all'autosufficienza economica della figlia stessa, con rate anticipate da versarsi tramite bonifico bancario al giorno 10 di ogni mese, e con decorrenza dal primo mese successivo al presente accordo tra le parti, la somma di euro 300 (trecento) mensili, rivalutabili integralmente Istat ogni anno con riferimento al mese del primo versamento. Tale importo sarà corrisposto alla madre fino al compimento del diciottesimo anno di età di e, successivamente, sarà corrisposto Per_1
direttamente alla figlia Per_1
10) dispone che le spese straordinarie per il mantenimento della figlia, così come individuate e suddivise nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, al quale si fa espresso riferimento, saranno ripartite tra i genitori, nella misura del 50% a carico di ciascuna delle parti;
11) dispone che l'Assegno Unico Inps erogato per la figlia, sulla base delle rispettive condizioni reddituali dei genitori, sarà suddiviso al 50% per ciascuno dei genitori così come finora avvenuto;
12) prende atto che le parti intendono far decorrere gli effetti dell'accordo raggiunto dalla data della sottoscrizione dello stesso;
13) prende atto che le parti sin d'ora espressamente e reciprocamente acconsentono al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, del passaporto della figlia e/o di ogni altra documentazione che necessiti di autorizzazione dell'altro genitore;
pagina 5 di 6 14) nulla sulle spese
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .2.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 1488/2025
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 1488/2025 promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Bologna, nella via del Lazzaretto n. 17/26, Cod. Fisc. , rappresentato e CodiceFiscale_2 difeso dall'avv. Veronica Pezzini, Cod. Fisc. , presso lo studio della quale in CodiceFiscale_3
Bologna, via De' Ruini n. 5, ha eletto domicilio e
nata a [...] il [...], residente in [...]
Giorgione n. 11/2, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano CodiceFiscale_4
Fiorin, Cod. Fisc. , presso lo studio del quale in Bologna, via Carlo Zucchi n. CodiceFiscale_5
36, ha eletto domicilio con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 05/02/2025; pagina 1 di 6 - la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
SENTENZA
e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2
depositato in data 04/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle statuizioni di cui all'ordinanza n. 7654/2018 resa dal Tribunale di Bologna in data 18/09/2018 e pubblicata il 19/09/2018
e il recepimento da parte del Tribunale delle seguenti nuove condizioni:
“- La minore continuerà a risiedere con la madre, in regime di affidamento condiviso. Persona_1
- La madre potrà cambiare la propria residenza con la figlia qualora il trasferimento non sia di ostacolo alle modalità di affidamento, e non renda eccessivamente gravosi i trasferimenti scolastici e quelli per la frequentazione del genitore non collocatario;
il padre acconsente fin d'ora a un eventuale trasferimento, purché in alloggio adeguato in base alle condizioni di cui sopra, ovvero che il nuovo indirizzo di residenza della figlia si trovi a Bologna o nei comuni limitrofi, comunque a una distanza non superiore di 30 km dalla residenza del padre, e che la figlia venga iscritta per le scuole superiori in un istituto avente sede in Bologna.
- Il signor contribuirà al mantenimento della figlia versando, fino all'autosufficienza Parte_1 Per_1 economica della figlia stessa, con rate anticipate da versarsi tramite bonifico bancario al giorno 10 di ogni mese, e con decorrenza dal primo mese successivo al presente accordo tra le parti, la somma di euro 300
(trecento) mensili, rivalutabili integralmente Istat ogni anno con riferimento al mese del primo versamento. Si precisa che tale importo sarà corrisposto alla madre fino al compimento del diciottesimo anno di età di Per_1
e, successivamente, sarà corrisposto direttamente alla figlia Per_1
- Le spese straordinarie per il mantenimento della figlia, così come individuate e suddivise nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, al quale si fa espresso riferimento, saranno ripartite tra i genitori, nella misura
del 50% a carico di ciascuna delle parti.
- L'Assegno Unico Inps erogato per la figlia, sulla base delle rispettive condizioni reddituali dei genitori, sarà suddiviso al 50% per ciascuno dei genitori così come finora avvenuto.
- Tutte le condizioni pattuite con il presente atto decorrono dalla data dell'intervenuto accordo, indipendentemente dalla successiva presa d'atto da parte del Tribunale, alla quale le parti si adegueranno.
Affidamento condiviso e piano genitoriale
- La figlia nell'affidamento condiviso tra i genitori, resterà quindi prevalentemente collocata presso la Per_1 madre nella sua residenza.
- Attualmente la minore frequenta le scuole medie inferiori, presso la scuola media Persona_2 via del Giacinto n. 39, a Bologna, e verrà iscritta per le scuole superiori, secondo le sue attitudini e capacità, preferenzialmente presso una scuola pubblica con sede nel Comune di Bologna.
pagina 2 di 6 - I genitori si impegnano a collaborare per il pieno sviluppo psicologico, educativo e culturale della figlia, impegnandosi ad informare l'altro genitore di ogni questione rilevante, sia sotto il profilo didattico/scolastico, sia sotto il profilo sociale, educativo e, in generale, personale.
- La figlia attualmente svolge, quale unica attività extrascolastica, attività sportiva a livello pre-agonistico presso la società di pallavolo Masi;
il sig. manifesta sin d'ora la sua disponibilità ad Parte_1 accompagnare o a riprendere da uno degli allenamenti settimanali, in un giorno differente rispetto a Per_1 quello da trascorrere con la figlia, meglio individuato nel punto seguente, e compatibilmente con i propri impegni e le proprie esigenze.
- Il padre potrà tenere con sé la figlia per un intero pomeriggio nei giorni infrasettimanali, in un giorno concordato secondo le preferenze e le esigenze delle parti, dall'uscita da scuola fino a dopo cena, quando verrà accompagnata a casa della madre. Va da sé che il padre potrà altresì trascorrere con ulteriori giornate Per_1 infrasettimanali nel caso in cui la figlia ne manifestasse il desiderio.
- Il padre potrà altresì trascorrere con la figlia, a fine settimana alternati, due intere giornate consecutive dal sabato mattina, quando la preleverà dalla casa materna o da scuola, alla domenica sera, dopo cena, quando la riaccompagnerà a casa della madre
- Si dà atto che il padre ha predisposto presso la propria abitazione un ambiente congruo ad accogliere la figlia, la quale avrà, per i tempi di pernottamento presso l'abitazione paterna, l'uso esclusivo della camera da letto.
- Per le ferie estive, le parti concordano che il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, preferenzialmente nei giorni dal 20 luglio al 10 agosto, secondo date da definirsi previo accordo con la madre entro il mese di marzo di ogni anno.
- La figlia nel restante periodo feriale, potrà altresì trascorrere periodi consecutivi di vacanza con la Per_1 madre ovvero presso i nonni materni.
- Durante le vacanze natalizie e pasquali, la figlia rimarrà con il padre o con la madre ad anni alternati, per i giorni decorrenti dalla chiusura alla riapertura delle scuole.
- I genitori si impegnano a collaborare nel caso di eventuali variazioni della calendarizzazione sovra individuata a fronte di sopravvenute diverse esigenze, in modo tale che i rispettivi tempi con possano Per_1 essere recuperati, sempre compatibilmente e nel rispetto delle reciproche necessità.
- Le parti sin d'ora espressamente e reciprocamente acconsentono al rilascio o rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio, del passaporto della figlia e/o di ogni altra documentazione che necessiti di autorizzazione dell'altro genitore.”
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nel ricorso congiunto non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. pagina 3 di 6 Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui all'ordinanza n.
7654/2018 resa dal Tribunale di Bologna in data 18/09/2018 e pubblicata il 19/09/2018, così provvede:
1) affida ad entrambi i genitori;
i genitori si impegnano a collaborare per il pieno Persona_1 sviluppo psicologico, educativo e culturale della figlia, impegnandosi ad informare l'altro genitore di ogni questione rilevante, sia sotto il profilo didattico/scolastico, sia sotto il profilo sociale, educativo e, in generale, personale;
2) colloca la minore presso la madre, ove permarrà la sua residenza;
la madre potrà cambiare la propria residenza con la figlia qualora il trasferimento non sia di ostacolo alle modalità di affidamento, e non renda eccessivamente gravosi i trasferimenti scolastici e quelli per la frequentazione del genitore non collocatario;
3) prende atto che il padre acconsente fin d'ora a un eventuale trasferimento, purché in alloggio adeguato in base alle condizioni di cui sopra, ovvero che il nuovo indirizzo di residenza della figlia si trovi a Bologna o nei comuni limitrofi, comunque a una distanza non superiore di 30 km dalla residenza del padre, e che la figlia venga iscritta per le scuole superiori in un istituto avente sede in
Bologna;
4) prende atto che attualmente la minore frequenta le scuole medie inferiori, presso la scuola media via del Giacinto n. 39, a Bologna, e verrà iscritta per le scuole superiori, Persona_2
secondo le sue attitudini e capacità, preferenzialmente presso una scuola pubblica con sede nel
Comune di Bologna;
5) prende atto che la figlia attualmente svolge, quale unica attività extrascolastica, attività sportiva a livello pre-agonistico presso la società di pallavolo Masi;
il sig. manifesta sin d'ora la Parte_1
sua disponibilità ad accompagnare o a riprendere da uno degli allenamenti settimanali, in un Per_1
giorno differente rispetto a quello da trascorrere con la figlia, meglio individuato nel punto seguente, e compatibilmente con i propri impegni e le proprie esigenze;
6) dispone che il padre potrà tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
- per un intero pomeriggio nei giorni infrasettimanali, in un giorno concordato secondo le preferenze e le esigenze delle parti, dall'uscita da scuola fino a dopo cena, quando verrà accompagnata a casa della madre. Va da sé che il padre potrà altresì trascorrere con Per_1
ulteriori giornate infrasettimanali nel caso in cui la figlia ne manifestasse il desiderio.
- a fine settimana alternati, due intere giornate consecutive dal sabato mattina, quando la pagina 4 di 6 preleverà dalla casa materna o da scuola, alla domenica sera, dopo cena, quando la riaccompagnerà a casa della madre
- ferie estive,: il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, preferenzialmente nei giorni dal 20 luglio al 10 agosto, secondo date da definirsi previo accordo con la madre entro il mese di marzo di ogni anno;
la figlia nel restante Per_1
periodo feriale, potrà altresì trascorrere periodi consecutivi di vacanza con la madre ovvero presso i nonni materni;
- vacanze natalizie e pasquali: la figlia rimarrà con il padre o con la madre ad anni alternati, per i giorni decorrenti dalla chiusura alla riapertura delle scuole;
7) prende atto che il padre ha predisposto presso la propria abitazione un ambiente congruo ad accogliere la figlia, la quale avrà, per i tempi di pernottamento presso l'abitazione paterna, l'uso esclusivo della camera da letto;
8) prende atto che i genitori si impegnano a collaborare nel caso di eventuali variazioni della calendarizzazione sovra individuata a fronte di sopravvenute diverse esigenze, in modo tale che i rispettivi tempi con possano essere recuperati, sempre compatibilmente e nel rispetto delle Per_1
reciproche necessità;
9) dispone che il signor contribuisca al mantenimento della figlia versando, fino Parte_1 Per_1 all'autosufficienza economica della figlia stessa, con rate anticipate da versarsi tramite bonifico bancario al giorno 10 di ogni mese, e con decorrenza dal primo mese successivo al presente accordo tra le parti, la somma di euro 300 (trecento) mensili, rivalutabili integralmente Istat ogni anno con riferimento al mese del primo versamento. Tale importo sarà corrisposto alla madre fino al compimento del diciottesimo anno di età di e, successivamente, sarà corrisposto Per_1
direttamente alla figlia Per_1
10) dispone che le spese straordinarie per il mantenimento della figlia, così come individuate e suddivise nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, al quale si fa espresso riferimento, saranno ripartite tra i genitori, nella misura del 50% a carico di ciascuna delle parti;
11) dispone che l'Assegno Unico Inps erogato per la figlia, sulla base delle rispettive condizioni reddituali dei genitori, sarà suddiviso al 50% per ciascuno dei genitori così come finora avvenuto;
12) prende atto che le parti intendono far decorrere gli effetti dell'accordo raggiunto dalla data della sottoscrizione dello stesso;
13) prende atto che le parti sin d'ora espressamente e reciprocamente acconsentono al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, del passaporto della figlia e/o di ogni altra documentazione che necessiti di autorizzazione dell'altro genitore;
pagina 5 di 6 14) nulla sulle spese
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .2.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 6 di 6