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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/09/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 18 settembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3483/2024 R.G. e vertente
fra
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Santarsiero ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Potenza, alla via Isca del
Pioppo n. 67, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Marina Savastano, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 30.11.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità civile. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della C.T.U. al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria, depositata il 19.03.2025, l' ha domandato di dichiarare CP_1
l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, di rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 18 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della consulenza medico – legale, conferendone incarico alla dott.ssa . Persona_2
Il CTU ha confermato le conclusioni cui era giunto il consulente nominato nella precedente fase, escludendo che le patologie di cui la ricorrente soffre siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione domandata.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione, anche sopravvenuta, prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
2 3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 30.11.2024, ogni altra domanda, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in CP_1 via definitiva.
Potenza, 18 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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