Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
2379/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO, riunito in camera di conSIlio, così composto:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice relatore -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice -
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2379/2025 VG, riservata in decisione all'udienza del 22/04/2025, avente ad oggetto: adozione di maggiorenne, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Leopoldo Palomba, giusta C.F._1 procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pozzuoli alla Via
Giacomo Matteotti, n. 15;
ADOTTANTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
ADOTTANDO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di PO
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come in atti telematicamente depositati, in data 05/05/2025 il P.M. ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1
21/03/1976; che il ricorrente da sempre si era sentito il padre ed era molto affezionato al SI. che egli aveva convissuto con il SI. Controparte_1 sin dal matrimonio con la madre e per lunghissimo tempo, per cui si CP_1 era instaurato un forte legame affettivo, quasi genitoriale;
che la SI.ra CP_2 era d'accordo a che il padre adottasse il SI. che il Controparte_1 ricorrente aveva compiuto 87 anni e, pertanto, aveva più di trentacinque anni e superava di oltre diciotto anni l'età dell'adottando, in procinto di compiere 59 anni;
che l'adottando era figlio di , come riconosciuto dallo stesso in Persona_2 data 25/08/1966 presso il Comune di Genova;
che il padre dell'adottando era deceduto in data 01/09/2022 in Brasile;
che l'adottando era sposato, ma fra i coniugi era intervenuto il divorzio, pronunciato con sentenza del Tribunale di
PO del 14.01.1998; che l'adottando non era mai stata adottato da nessuno;
pertanto, sussistevano tutte le condizioni previste dalla legge e non sussisteva alcun ostacolo all'adozione.
All'udienza del 15/04/2025, il SI. (adottante), il SI. Parte_1 CP_1
(adottando), e la SI.ra , madre dell'adottando e
[...] Persona_3 moglie del ricorrente, esprimevano, ciascuno nella propria qualità ed a norma degli art. 296 e 297 c.c., il consenso e l'assenso per l'adozione di Controparte_1 nato a [...] il [...] (adottando) da parte di nato a [...] Parte_1 di PO (NA) il 28/05/1937 (adottante). A questo punto, il Giudice rinviava disponendo la comparizione di , figlia maggiorenne dell'adottante, al CP_2 fine di acquisire il consenso della predetta alla adozione, all'udienza del
22/04/2025.
All'udienza del 22/04/2025, la SI.ra dichiarava: “Presto il mio assenso CP_2 all'adozione del SI. da parte del SI. preciso che Controparte_1 Parte_1 considero a tutti gli effetti mio fratello”. Il difensore si riportava al ricorso e CP_1 ne chiedeva l'accoglimento, precisando di chiedere esclusivamente la pronuncia di adozione ma che non era stata formulata domanda relativamente al cognome e
2 chiedeva che l'adottando continuasse a conservare il proprio cognome in considerazione della sua età e della valenza sociale che al cognome era attribuita;
in subordine, chiedeva che il cognome dell'adottante fosse post-posto rispetto a quello dell'adottato.
Il Giudice relatore riservava la causa al Collegio, con trasmissione degli atti al PM.
Il PM, in data 05/05/2025, esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie, ricorrano i presupposti di cui agli artt. 291
e 312 c.c. per fare luogo alla adozione richiesta.
Invero, è rispettata la differenza di età sancita dalle richiamate norme, atteso che l'adottante ha compiuto i trentacinque anni e supera di diciotto anni quelli dell'adottando.
Inoltre, dalla documentazione allegata in atti emerge altresì che l'adottando è di stato civile libero.
Tutte le parti hanno espresso il loro assenso all'adozione con dichiarazioni raccolte a verbale davanti al Collegio (cfr. verbali di udienza del 15/04/2025 e del
22/04/2025).
Si è poi accertato che il padre dell'adottando è deceduto in data 01/09/2022.
L'adozione in questione, quindi, appare conveniente per l'adottando sia per eventuali ragioni patrimoniali, e sia per consolidare il rapporto di affetto che lega l'adottando all'adottante.
Quanto alla domanda relativa al cognome, in udienza l'adottando ha chiesto di mantenere il cognome paterno senza aggiungere né posporre il cognome dell'adottante, il quale, a sua volta, non ne ha fatto menzione nel ricorso introduttivo.
Tale richiesta può certamente essere accolta e va, come tale, inquadrata nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata dell'adozione del maggiorenne (cfr.
Corte Cost. sentenza n. 286/2016, Trib. Parma, sent. 2/2019, Trib. Di Genova sentenza n. 496/2024) che evidenzia come "all'epoca dell'emanazione dell'art. 299
c.c. e negli anni successivi, le motivazioni che giustificavano una interpretazione rigida dello stesso articolo hanno perso la loro forza, in ragione della modifica della funzione dell'istituto dell'adozione del maggiorenne: da tutela della stirpe e del patrimonio dell'adottante, al riconoscimento giuridico di un rapporto umano di tipo
3 familiare tutelabile ai sensi dell'artt. 31 e 32 Cost., nonché di una relazione sociale, affettiva e identitaria, di una storia personale tra adottante e adottando: ed è in base di tali principi, umanamente riconosciuti ad ogni livello, che l'interpretazione della disposizione deve adeguarsi, pena la violazione di norme costituzionali poste a diretto presidio dei diritti inviolabili della persona, che la nostra Costituzione riconosce e garantisce sia come individuo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nulla vieta quindi una deroga dell'art. 299 cod. civ. in considerazione di una lettura costituzionalmente orientata dell'istituto dell'adozione del maggiorenne, volta da un lato alla nuova funzione che assolve l'istituto, e dall'altro a un nuovo impianto giuridico di riconoscimento del valore dell'identità della persona."
Per quanto concerne le spese di giudizio, nulla va disposto trattandosi di procedimento in camera di conSIlio e di giurisdizione necessaria.
P.Q.M.
Visti gli artt. 313 e 314 c.c.,
Dispone di fare luogo all'adozione di nato a [...] il Controparte_1
02/06/1966 ed ivi residente a[...], da parte di
[...]
nato a [...] il [...] ai sensi e per gli effetti Pt_1 degli artt. 291 e ss. c.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 co 1 c.c.
PO, così deciso nella camera di conSIlio del 6/5/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott.ssa Eva Scalfati
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