Ordinanza cautelare 20 aprile 2017
Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/10/2023, n. 14878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14878 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/10/2023
N. 14878/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02488/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2488 del 2017, proposto da
NA AS, rappresentata e difesa dall'avvocato Ruggero Stendardi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Biscione, n. 95;
contro
Roma IT, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Aversa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Leonardo Greppi 77;
per l'annullamento
dell'ordinanza di cui alla nota prot. n. 148894 datata 22 dicembre 2016, recapitata a mezzo raccomandata in data 13 gennaio 2017, con la quale il Municipio Roma X comunicava che i lavori eseguiti dalla odierna ricorrente devono essere considerati privi di titolo e ordinava alla Sig.ra AS di " sospendere le opere previste ai sensi dell'art. 23 comma 6 del D.P.R. 380/01.... " , per contrasto degli interventi edilizi con gli strumenti urbanistici vigenti, relativamente ai lavori di ristrutturazione edilizia di cui alla DIA prot. 161166 del 23 dicembre 2014 e successive varianti prot. n. 94974 del 13 agosto 2015 e prot. 41446 del 20 aprile 2016 riguardanti l'immobile sito in Roma, Via Madre Colomba Gabriel n. 56, di proprietà della Sig.ra AS;
per quanto possa occorrere, del verbale del 27 aprile 2016 redatto dai tecnici del Municipio Roma X e dalla Polizia Locale di Roma X Gruppo Mare, non noto nei suoi ulteriori estremi e nei suoi contenuti;
di ogni ulteriore atto, dalla detta ordinanza presupposto, alla stessa connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma IT e di AN CO;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
- con ricorso ritualmente proposto, la signroa AS impugnava la nota, meglio specificata in premessa, con la quale la direzione tecnica del Municipio X di Roma IT dichiarava privi di titolo i lavori eseguiti in attuazione della DIA prot. 161166 del 23.12.2014 e successive varianti prot. n. 94974 del 13.8.2015 e prot. 41446 del 20.4.2016 riguardanti l'immobile di sua proprietà sito in Roma, Via Madre Colomba Gabriel n. 56;
- più nel dettaglio, esponeva in fatto la ricorrente che, con la DIA presentata il 23.12.2014 ai sensi del c.d. ‘piano casa’, essa si proponeva di realizzare un intervento edilizio di ampliamento dell’area di proprietà esclusiva del predetto immobile posta al pian terreno e qualificata come ‘portico’ mentre, con le successive DIA in variante, essa si proponeva di apportare alcune modifiche alla distribuzione interna dei relativi ambienti;
- le opere in questione venivano portate a completamento allorché, con il provvedimento avversato, l’ufficio municipale le dichiarava prive di titolo, ordinandone altresì la sospensione, in quanto le rappresentazioni grafiche a corredo delle sopra citate denunce non avrebbero dato conto che, come risultante dall’atto di compravendita dell’immobile, i muri divisori posti a confine delle aree scoperte delle unità immobiliari confinanti sono stati costruiti in mezzeria e costituiscono proprietà comune indivisibile, di talché i lavori in questione sarebbero stati privi della piena titolarità dell’intervento;
- con il presente gravame, la signora AS muoveva molteplici motivi di ricorso avverso il provvedimento avversato deducendone, in sostanza, l’illegittimità in quanto i lavori edilizi eseguiti dalla ricorrente non avrebbero avuto ad oggetto il muro comune posto al confine con la proprietà della controinteressata ma solamente la porzione di sua proprietà esclusiva, senza effettuare alcun mutamento della destinazione di detto muro;
- si concludeva il ricorso con l’articolazione della richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
- si costituivano in giudizio tanto Roma IT quanto la controinteressata, signora AN CO;
- con ordinanza n. 1954 del 20.4.2017, la domanda cautelare accessoria veniva respinta;
- in vista dell’udienza pubblica di discussione nel merito del ricorso, le parti depositavano documentazione a corredo e scambiavano memorie;
- parte ricorrente, in particolare, depositava copia della nota prot. n. CO/57933 del 22.5.2017 con la quale la direzione tecnica municipale attestava la conformità delle opere da ella realizzate in forza delle denunce sopra citate alla disciplina di cui alla L.R. n. 21/2009 (c.d. ‘piano casa’), nonché copia della scrittura privata recante contratto di transazione concluso tra la ricorrente e la controinteressata il 24.3.2023, con la quale le controparti autorizzavano i rispettivi difensori a chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere dell’odierno contenzioso;
- infine, con memoria depositata in atti il 31.7.2023, conformemente al contratto di transazione sopra indicato, la ricorrente domandava dichiararsi la cessazione della materia del presente contendere;
- all’udienza pubblica del 4.10.2023, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritenuto, nella presente fattispecie, che più correttamente devesi discorrere di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse anziché di cessazione della materia del contendere.
Quest’ultima, infatti, postula la sopravvenienza di un operato successivo della parte pubblica che si riveli integralmente satisfattivo dell’interesse azionato mentre, nel caso di specie, la sostanziale rinuncia al gravame è da riconnettersi non ad un nuovo provvedimento che abbia compiutamente soddisfatto la pretesa della ricorrente, bensì al sopravvenire di circostanze (nella fattispecie, la transazione intercorsa con la controparte privata) che, ad un giudizio insindacabile della parte, hanno privato la stessa dell’interesse ad una decisione nel merito della controversia (sulla differenza tra le due figure, anche in ordine alle conseguenti implicazioni sul relativo giudicato, vedasi di recente T.A.R. Campania – Salerno, sez. II, n. 1238 del 25.5.2023).
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a.;
Ritenute infine sussistere giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO