Articolo 1415 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1426Articolo 1416
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9 ottobre 2010
Art. 1415. Atto di conferimento 1. Il conferimento delle decorazioni al valor militare si effettua con decreto del Presidente della Repubblica. 2. La potesta' di conferire le dette decorazioni puo', in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, essere delegata agli alti comandi militari, non inferiori ai comandi di armata e denominazioni corrispondenti; anche in tale caso, il conferimento deve essere sanzionato con decreto del Presidente della Repubblica. 3. I decreti di conferimento di decorazioni al valor militare quando non sono emessi motu proprio, sono emanati su proposta del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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