Sentenza 21 dicembre 2016
Massime • 1
In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del tribunale - il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47, la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva - devono essere intesi nel senso che il dispositivo contenente la decisione sulla richiesta di riesame deve essere depositato entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, mentre l'ordinanza del tribunale recante la motivazione deve essere depositata entro trenta giorni dal deposito del dispositivo.
Commentario • 1
- 1. Termine per decisione su richiesta di riesame e deposito ordinanzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 marzo 2024
Come devono essere intesi il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del Tribunale. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l'Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia 1. La questione sul termine di decisione Il Tribunale di Catanzaro respingeva un'istanza di riesame proposta avverso un'ordinanza emessa dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2016, n. 7653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7653 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2016 |
Testo completo
07653 -17 IN CANCILLEMA REPUBBLICA ITALIANA adel 17 B 2017 In nome del Popolo Italiano Quiuise LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO QUINTA SEZIONE PENALE Carmela Lanzuino CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1758/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente REGISTRO GENERALE CARLO ZAZA N.43317/2016 - Rel. Consigliere - SERGIO GORJAN ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI LU PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NZ nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 29/08/2016 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO GORJAN;
lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI Udit i difensor Avv.; th Udito il Procuratore Generale in persona della dott. Paola Filippi che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore dell'indagato avv. Filippo Maria Gallina del foro di Palermo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto Il Tribunale di Palermo,quale Giudice del riesame in sede di rinvio da questa Corte, con l'ordinanza impugnata, resa il 28.8 27.9.2016, ha rigettato impugnazione proposta dallo IN avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi riguardi dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale. L'ordinanza del G.i.p. era stata annullata dal Tribunale del riesame poiché non adeguati gli elementi fattuali indicati, siccome gravi indizi di reità, e detta pronunzia era stata annullata dalla sezione prima di questa Corte poiché ritenuta viziata la motivazione a suo sostegno. In sede di rinvio, il Tribunale di Palermo ha invece ritenuto che gli elementi fattuali portati dall'accusa lumeggiassero i chiesti gravi indizi di colpevolezza a carico dello IN circa la partecipazione alla commissione del delitto di omicidio, relativamente al quale sono in corso le indagini. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario dell'indagato, rilevando i seguenti vizi di legittimità: concorreva vizio di violazione di legge e vizio motivazionale poiché i Giudici del rinvio hanno fondato la loro decisione su giudizi di verosimiglianza e non su dati fattuali effettivi per ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, quindi il Collegio palermitano ha giudicato secondo criterio meramente probabilistico;
in particolare non v'era elemento fattuale adeguato alcuno per individuare, non tanto nella Fiat Panda rossa in disponibilità dell'indagato, la vettura che si nota transitare avanti il luogo dell'omicidio poco prima del fatto, ma nemmeno è possibile dai fotogrammi in atti rilevare che trattasi di una vettura Fiat Panda;
1 erroneamente, poi, il Collegio del rinvio non assegna la dovuta importanza al fatto che lo IN non sia tra le persone nominate dalle parenti intercettate siccome presenti alla partenza della Fiat Panda per la spedizione criminosa, benché il'indagato sia persona da loro conosciuta e con vincoli di parentela, inoltre l'argomento che la elencazione delle persone presenti non era esaustiva non supera l'oggettivo rilievo che dalle stesse intercettazioni appare come le donne intercettate elenchino tutti i soggetti presenti;
erroneamente viene ritenuto non significativo il particolare che il giovane individuato, siccome la staffetta della vettura con a bordo gli autori dell'agguato mortale non sia somaticamente simile all'indagato; viene infine omessa la considerazione che la presenza dello IN nel luogo della decisione della spedizione punitiva risulta ampiamente giustificata poiché abita nei pressi unitamente a suoi parenti;
concorrevano vizio di travisamento probatorio e di omessa motivazione in ordine ai risultati dell'incidente probatorio eseguito sulla vettura Fiat Panda in sequestro - trovate solo tracce biologiche riconducibili all'indagato e nulla altro poiché o ne trae conclusione errata ovvero ignorati anche gli esiti della ricerca di elementi diversi da tracce biologiche presenza di sangue o residui di sparo -; concorreva violazione di legge comportante la nullità dell'ordinanza impugnata poiché depositata dal Tribunale oltre il termine perentorio di giorni trenta dalla decisione, siccome insegna arresto di questa Suprema Corte. All'odierna udienza camerale compariva il difensore fiduciario dell'imputato che instava per l'accoglimento del ricorso, mentre il P.G. concludeva per il rigetto. Ritenuto in diritto Il ricorso proposto dallo IN s'appalesa privo di pregio giuridico. Palesemente infondata è la denunzia di violazione di legge in relazione alla mancata osservanza del termine di giorni trenta per il deposito dell'ordinanza, resa in sede di rinvio art 311 comma 5 bis cod. proc. pen. -. 2 Difatti va in primo luogo osservato come la lettera della disposizione normativa citata introdotta con la legge 47/2015 - opera espresso riferimento, in relazione alla nullità invocata, solamente all'ipotesi che il rinvio consegua ad impugnazione per cassazione mossa dall'indagato, mentre nella specie è pacifico che il ricorso per cassazione fu proposto dal P.M. Un tanto s'appalesa logico poiché se impugnata per cassazione è ordinanza del Tribunale di accoglimento del riesame l'indagato è in istato di libertà sino alla nuova pronunzia, sicché non vi sono i motivi d'urgenza propri della situazione, in cui l'indagato, ex art 588 comma 2 cod. proc. pen. anche in pendenza di impugnazione, rimane sottoposto alla misura cautelare coercitiva personale contestata. Inoltre, è lo stesso insegnamento portato dall'impugnante a sostegno della sua censura a lumeggiarne la patente infondatezza. Difatti il termine di decadenza di giorni trenta per il deposito delle motivazioni della decisione sul riesame in sede di rinvio decorre dalla decisione in camera di consiglio, siccome attestata in dispositivo, nella specie il 29.8.2016 - Cass. sez. 6 n° 22818/16 - L'aporia evidente nel ragionamento a sostegno della censura consegue alla scelta di individuare nel giorno dell'udienza la data di deliberazione -similmente che per la sentenza ex art 525 cod. proc. pen. mentre il procedimento in sede di riesame risulta regolato dal disposto in artt. 127 e 128 cod. proc. pen. che non impone detta immediatezza tra udienza e deliberazione. Pertanto la camera di consiglio per la deliberazione in sede di riesame può essere tenuta in momento diverso - attestato appunto dalla data in dispositivo - purché -questione non sollevata nel termine di giorni dieci dal ricevimento degli atti nella specie -. Dunque risultando dal dispositivo che la deliberazione fu adottata il 29.8.2016,il deposito in cancelleria dell'ordinanza completa di motivazione il 27.9.2016 risulta comunque tempestivo. 3 Privo di pregio s'appalesa la prima ragione d'impugnazione circa la valutazione del materiale fattuale lumeggiante i gravi indizi di reità a carico dell'impugnante. Difatti il ricorrente si sofferma ad enfatizzare solo alcuni degli elementi utilizzati nella valutazione del Collegio di riesame in sede di rinvio senza anche confrontarsi con il dato significativo - colloquio intercettato della rassicurazione - data ai mandanti l'omicidio che tutto era a posto che l'autore materiale dell'agguato stava per tornare. Inoltre il Tribunale - seguendo il dictum presente in sentenza di annullamento ricorda come lo IN risulta presente assieme ai coimputati per l'intero arco della vicenda dalla progettazione dell'agguato alla riunione dopo l'esecuzione -, richiama il tenore dei suoi colloqui con la moglie del LI e la presenza a bordo della Fiat Panda rossa, ed al riguardo l'abitare in zona non appare elemento significativo come già valutato nelle precedenti fasi del - a fronte dei ricordati dati d'accusa assai significativi,specie il procedimento colloquio intercettato con i mandanti l'aziona criminosa subito dopo al sua esecuzione. Parimenti rettamente il Collegio palermitano, a fronte dei ricordati elementi indiziari lumeggianti la partecipazione all'azione criminosa, ha ritenuto non decisivi-siccome già la Corte di cassazione nella sentenza di annullamento e la circostanza che lo IN non risulta elencato tra le persone a bordo della Fiat Panda rossa partita per l'azione criminosa e che la staffetta, vista sul luogo dell'omicidio, fosse giovane con altre fattezze somatiche, poiché tali dati non escludono la collaborazione delnecessariamente l'indagato,stante la partecipazione di più persone all'azione. Quanto alla denunzia di travisamento ed omessa motivazione in relazione alle conclusioni presenti nella perizia, svolta con incidente probatorio per ricercare la presenza sulla Fiat Panda in sequestro di tracce biologiche, sangue e residui di sparo, la stessa s'appalesa infondata. Difatti la valutazione della valenza di un elemento probatorio non origina vizio di travisamento quale vizio di legittimità, tanto è vero che lo stesso impugnante "denunzia travisamento del fatto "che configura invece il non denunziato vizio della motivazione poiché si contrappone alla valutazione operata dal Giudice la propria tesi. Quanto all'omessa considerazione del risultato degli ulteriori due accertamenti eseguiti nel corso dell'incidente probatorio, l'assenza di tracce di sparo o sangue nell'abitacolo non assumono valenza decisiva, poiché gli esecutori dell'agguato, secondo le istruzioni ricevute dai mandanti, scesero dal veicolo per sparare. Comunque come dianzi ricordato se indubbiamente a carico dello IN v'è il legame rappresentato dall'uso di una vettura simile aanche-ma non solo - quella a sua disposizione, tuttavia il Collegio del riesame in sede di rinvio, come imposto dal dictum della sentenza di annullamento, ha operata una complessiva valutazione di tutti gli elementi accusatori, tra i quali spicca la rassicurazione data ai mandanti subito dopo il fatto, la sua costante presenza nel gruppo di persone implicate nell'azione criminosa, le sue parole alla moglie del LI, i movimenti accertati della sua vettura proprio nell'arco temporale del fatto-reato, che non rimane allo stato inficiata dagli esiti della perizia ricordata. Al rigetto segue,ex art 616 cod. proc. pen.,la condanna dello IN alla rifusione delle spese processuali di questo giudizio di legittimità in favore dell'Erario, nonché gli adempimenti ex art 94 disp. att. c.p.p..
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 94 comma 3 bis disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma il 21 dicembre 2016. IlConsiliereestensore Il Presidente Sergio Gorjan Paolo Antonio Bruno 5