Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2016, n. 14501
CASS
Sentenza 7 dicembre 2016

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La permanenza del reato di edificazione abusiva cessa a seguito dell'interruzione dei lavori conseguente all'ordine di sospensione emanato dall'autorità comunale; ne consegue, da un lato, che la ripresa dei lavori dopo l'ottemperanza a tale ordine non costituisce un "post factum" non punibile ma integra una autonoma, ulteriore e grave violazione della norma penale, che legittima l'uso del potere coercitivo reale e il successivo esercizio dell'azione penale, dall'altro, che la valutazione circa la cessazione della permanenza conseguente all'osservanza dell'ordine di sospensione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sottratto, in presenza di motivazione, al sindacato di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso del PM avverso il diniego di sequestro preventivo, motivato dal giudice con l'assenza di attualità e concretezza del pericolo cautelare per effetto dell'ottemperanza all'ordine di sospensione e del conseguente esaurimento della condotta criminosa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2016, n. 14501
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14501
    Data del deposito : 7 dicembre 2016

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