Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2017, n. 10929
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Sentenza 1 febbraio 2017

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In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine di trenta giorni per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame, il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47, la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, decorre dalla data del deposito del dispositivo e non dalla eventuale diversa data della camera di consiglio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2017, n. 10929
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10929
    Data del deposito : 1 febbraio 2017

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