Sentenza 1 febbraio 2017
Massime • 1
In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine di trenta giorni per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame, il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47, la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, decorre dalla data del deposito del dispositivo e non dalla eventuale diversa data della camera di consiglio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2017, n. 10929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10929 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2017 |
Testo completo
10929-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente- Sent. Sez. n. 289 Francesco Ippolito Andrea Tronci CC 1/2/2017 RGN 45399/2016 Anna Criscuolo Emilia Anna Giordano Relatore- Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IS RI, n. il 5/6/1993 a Castellaneta avverso l'ordinanza dell'11/8/2016 del Tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore, Francesco Paolo Garzone, in sostituzione dell'avv. Raffaele Errico, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Taranto ha confermato la misura degli arresti domiciliari con le modalità di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., disposta il 25 luglio 2016 dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto nei confronti di RI IS sottoposto ad indagini per il reato di agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1, 4 e 6, 80, comma 1 lett. b), d.P.R. 309/1990, reati commessi, in concorso con VI NI RI 1 DI, CH ED, VI NO, ON Di IA, OM ER, RK IC e RL NO in Laterza. Ginosa, Castellaneta, Marina di Ginosa dal mese di giugno al mese di ottobre 2014. Si assume che l'indagato, usufruendo dei canali di rifornimento gestiti da CO CA e OV TA, acquistava, deteneva e rivendeva sostanze stupefacenti, di vario tipo ed ingente quantità, rivenendendole attraverso le persona innanzi indicate, ovvero ad acquirenti consumatori e ad ulteriori spacciatori, anche minorenni.
2.Con ricorso proposto per il tramite del difensore di fiducia RI IS deduce quattro motivi di censura, qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione.
2.1 violazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. in relazione al termine per il deposito della motivazione, con conseguente inefficacia della misura cautelare in atto poiché, a fronte della decisione intervenuta all'esito della camera di consiglio dell'11 agosto 2016 la motivazione era stata depositata solo in data 14 settembre 2016, oltre il termine perentorio di giorni trenta;
2.1 violazione di legge per inosservanza dell'art. 309 cod. proc. pen. e conseguente nullità dell'ordinanza per mancanza di autonoma valutazione in ordine alla legittimità dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che il provvedimento impugnato riproduce fedelmente, sia per la parte concernente i gravi indizi di colpevolezza che per le esigenze cautelari;
2.3 vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte relativa alla responsabilità del IS per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 in relazione alla detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti eroina e cocaina, per travisamento del contenuto delle conversazioni poste a fondamento della decisione che denotano un mero acquisto per uso personale ovvero per uso di gruppo (le conversazioni con il CA e quella con il ER ovvero, pervengono alla conclusione che la droga di cui si parla sia eroina o cocaina sull'assunto che sostanze diverse da queste non possono essere ingoiate);
2.4 vizio di violazione di legge - in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c) e 274, lett. c) cod. proc. pen. - e vizio di motivazione, per contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di ritenuta sussistenza delle specifiche esigenze cautelari che giustificano, in concreto e all'attualità, l'applicazione della misura. Evidenzia, in particolare, che a fronte di fonti di prova a carico del IS costituite da intercettazioni e servizi di appostamento risalenti all'ottobre 2014, il giudice del riesame ha motivato la sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati dello stesso genere richiamando il contenuto di informative di polizia - specificamente indicate- che fanno riferimento ad altri indagati e che, viceversa, il tempo trascorso tra l'epoca del commesso reato e il momento di 2 adozione della misura contrasta in maniera evidente con la necessità della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere di quello per il quale si procede. L'ordinanza impugnata, infine, è viziata dall'obiettiva mancanza di motivazione rispetto alle allegazioni difensive contenute nella richiesta di riesame e con le quali, attraverso la relativa documentazione si comprovava che il IS aveva seguito, fino alle dimissioni del 23 luglio 2016, un programma di detossificazione da oppioidi presso il Reparto di Medicina delle Dipendenze dell'Azienda Ospedaliera di Verona;
che il IS è in carico al Ser.d. dal 23 giugno 2014 per disturbo di uso di oppiacei ed altro, attualmente in fase di remissione completa (certificazione dell'1 agosto 2016) e che svolge regolare attività lavorativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso deve trovare accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
2. Il primo motivo di ricorso non è fondato. La giurisprudenza di legittimità, alla quale il Collegio ritiene di aderire, ha già precisato che in materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine di trenta giorni per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame, il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47, la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, decorre dalla data del deposito del dispositivo e non dalla eventuale diversa data della camera di consiglio (Sez. 2, n. 46887, del 19/07/2016, Sunzeri, Rv. 268314). Non ignora il Collegio la esistenza di altro diverso precedente, richiamato in ricorso, e, tuttavia la soluzione di agganciare il termine del deposito della motivazione, pena la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare, a quello del deposito del dispositivo, pur in presenza di una disposizione di carattere generico che rinvia alla decisione, appare maggiormente rispondente al sistema bifasico previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen che prevede dapprima un termine per la decisione e poi uno specifico termine per il deposito dell'ordinanza. L'assunto che, per individuare il decorso del secondo termine, debba aversi riguardo alla decisione, a prescindere dal deposito del dispositivo, non può condividersi poiché, in assenza del formale deposito del dispositivo, non esiste alcuna decisione che, per dirsi giuridicamente esistente, deve uscire dalla disponibilità del giudice ed essere esteriorizzata con modalità tali da conferirle certezza legale. Orbene, venendo al caso in esame, dalla verifica degli atti processuali, ai quali la Corte ha accesso vertendosi su 3 motivo di ricorso di ricorso relativo ad error in procedendo, risulta che all'esito dell'udienza camerale dell'11 agosto 2016 il Tribunale riservava la decisione e che il dispositivo relativo veniva pubblicato il successivo 16 agosto 2016, con la conseguenza che il deposito della motivazione dell'ordinanza è del tutto tempestivo.
3. Né è fondato il secondo motivo di ricorso poiché, sebbene realizzata facendo ricorso alla modalità del cd. taglia e incolla e, cioè mediante la trasposizione letterale dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari - non può dirsi che l'ordinanza sia priva di autonoma e critica valutazione delle evidenze processuali che sono state oggetto di ragionato confronto con le argomentazioni difensive, come evincibile dalle pagg. 121 e ss., ai fini della verifica della tenuta logica delle argomentazioni poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria.
4. Esulano dalla proponibilità con il ricorso per cassazione le argomentazioni difensive svolte con il terzo motivo di ricorso che, al di là del richiamo nominalistico al vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sono volte, in mancanza di illogicità evidenti della motivazione dell'ordinanza impugnata che ha evidenziato come in una occasione il IS veniva trovato in possesso proprio di sostanza stupefacente del tipo eroina cedutagli dal CA, ad una inammissibile valutazione dei fatti, mediante l'apprezzamento diretto dei dati evincibili dalle conversazioni intercettate.
5. Come accennato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, concrete ed attuali, di reiterazione di condotte dello stesso genere di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen.. Il Tribunale del riesame non ha fatto buon governo dei principi in materia redigendo una motivazione, con riguardo all'odierno ricorrente, generica e laconica, prettamente incentrata sulla gravità del fatto e sul dato che il IS aveva dato luogo ad un'attività di spaccio frenetica, organizzata e ben avviata che verosimilmente aveva procurato lauti guadagni e che inevitabilmente non può ritenersi cessata magicamente dall'oggi al domani. Le conclusioni raggiunte, fondate su una presunzione non asseverata da obiettivi elementi di riscontro - come per altri indagati raggiunti nelle more di adozione della misura da ulteriori accertamenti di Polizia non si confrontano criticamente né con il tempo - trascorso dalla commissione dei fatti (risalenti all'ottobre 2014) né con la documentazione prodotta dalla difesa e si rivelano tanto più astratte laddove, ai fini delle conclusioni raggiunte in punto di concretezza e attualità del pericolo, 4 pretermettono il confronto con le specifiche modalità dello spaccio ascritto all'indagato, inequivocabilmente maturato in un contesto di tossicodipendenza denunciato anche dalle intercettazioni poste a fondamento della misura, status che la documentazione prodotta dalla difesa- tenuta in non cale- sembra in fase di remissione.
6. Ritiene pertanto il Collegio che le conclusioni alle quali è il Tribunale è pervenuto siano fondate su un apprezzamento parziale che prescinde dalla valutazione dei dati indicati dalla difesa, che non si appalesano generici ovvero meramente assertivi, ed alla stregua dei quali va apprezzato pericolo di reiterazione, pure non del tutto irragionevolmente ragguagliato al fatto e alla sua gravità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia al Tribunale di Taranto per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto ricorso. Così deciso il 1 febbraio 2017 Il Consigliere relatore t I Presidente Emilia Anna Giordano FrancescoПро DEPOSITATO IN CANCELLERIA! - 6 MAR 2017 EJAS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO PR SA Piera Esposito N E O H 5