Sentenza 15 gennaio 2014
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2014, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto - Presidente -
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21419/2012 proposto da:
IS NE [...], CR NA [...], CR IE [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 85 presso lo studio dell'avvocato TAMBERI GIUSEPPE (STUDIO LEGALE DI GRAVIO), rappresentati e difesi dall'avvocato TAMBERI Mario;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositato il 07/02/2012; (RG VG 1113/10);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO GI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. IN FATTO
Con ricorso del 17.9.2010 CR PI GI e TR AB e VE adivano la Corte d'appello di Genova per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, in relazione all'art. 6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), del 4.11.1950, ratificata con L. n. 848 del 1955, per l'eccessiva durata di una causa civile instaurata innanzi al Tribunale di Grosseto con citazione notificata il 24.5.2004 e pendente in appello innanzi alla Corte distrettuale fiorentina. Nel resistere in giudizio il Ministero deduceva che per il protrarsi di tale giudizio i ricorrenti avevano già chiesto ed ottenuto un equo indennizzo con decreto del 14.1-1.2.2010, per cui la nuova domanda doveva ritenersi inammissibile.
Con decreto del 7.2.2012 la Corte ligure rigettava il ricorso, compensando le spese. Osservava la Corte che la sentenza di primo grado emessa nel giudizio presupposto aveva deciso due cause riunite, una (introdotta con citazione notificata il 15.2.2001) dalla Reale Mutua Assicurazioni contro i ricorrenti ed altri, l'altra (proposta con citazione notificata il 24.5.2004) dai ricorrenti contro la Reale Mutua Assicurazioni, entrambe aventi ad oggetto di risarcimento dei danni per la morte di CR IO, congiunto dei ricorrenti stessi. Rilevava, quindi, che questi ultimi, che chiedevano un equo indennizzo in relazione a tale seconda causa, avevano già conseguito, in un precedente procedimento ex lege n. 89 del 2001, una somma a titolo di equo indennizzo per l'eccessiva durata dell'intero giudizio. Pertanto, sebbene le due cause riunite mantenessero la loro individualità, il patema derivante dall'eccessivo protrarsi del contenzioso doveva valutarsi in maniera unitaria, e per esso i ricorrenti erano stati già indennizzati, per cui nessuna ulteriore somma poteva essere riconosciuta loro.
Per la cassazione di tale decreto CR GI e AB e TR VE propongono ricorso affidato a tre motivi. Per il Ministero della Giustizia l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato un "atto di costituzione", allo scopo di partecipare alla discussione della causa.
Il Collegio ha disposto la redazione della sentenza in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione "di norme di diritto", in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
3. Si sostiene che la Corte territoriale abbia operato un malgoverno della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell'art. 6, paragrafo 1 della Convenzione EDU, secondo cui ogni causa deve essere trattata e definita in tempi ragionevoli. La relativa sofferenza è generata da ogni processo indipendentemente da come esso sia gestito dal sistema giudiziario, mentre nessun effetto al riguardo può derivare dal provvedimento di riunione, che lascia distinte e autonome le cause riunite.
2. - Il secondo motivo denuncia il vizio di contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, che parte ricorrente ravvisa nella coeva affermazione dell'autonomia delle due cause riunite e, ciò nonostante, nella ritenuta necessità di valutare in maniera unitaria la sofferenza derivante dalla pendenza processuale.
3. - Col terzo motivo è dedotta l'omessa motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la Corte territoriale, ad avviso dei ricorrenti, spiegato le ragioni per cui la valutazione della sofferenza morale dovrebbe essere unitaria nell'ipotesi di più cause riunite.
4. - Tutti e tre i motivi, da esaminare congiuntamente per la loro comune inerenza alla medesima quaestio iuris, sono manifestamente infondati.
Questa Corte ha già avuto modo di osservare che in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il ristoro del pregiudizio subito non può essere duplicato in relazione ad un processo nel quale sono stati riuniti sin dal primo grado due separati giudizi, dovendo aversi riguardo all'aspettativa di definizione in tempi ragionevoli delle vertenze giudiziarie nella loro unitarietà e non delle singole domande che in esse siano proposte (Cass. n. 15260/13). 4.1. - Per le ragioni che seguono, a tale principio di diritto occorre assicurare continuità.
4.1.1. - Sia pure ad altri fini, questa Corte Suprema ha già chiarito che il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito (cfr. Cass. nn. 13803/11, 1309/11, 23416/09 e 2983/08). Non basta, pertanto, argomentare sulla natura del processo presupposto per fondare il diritto all'indennizzo, che presuppone un danno effettivo e non già desumibile dalla norma.
4.1.2. - La Convenzione EDU governa, ai limitati fini della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, il rapporto di tensione fra lo Stato e il singolo, di talché le situazioni di conflitto di cui essa si occupa hanno quali estremi di riferimento l'esercizio di un pubblico potere e la posizione del soggetto che ne è destinatario. Ne deriva che per ben impostare i termini di tale conflitto occorre individuare attraverso quale o quali atti il potere pubblio ha inciso sulla sfera dell'individuo.
Nell'ambito della protezione di cui all'art. 6 della Convenzione, il canone di ragionevole durata è concettualmente riferibile al processo inteso quale luogo, in senso normativo, in cui si attuano le regole che presiedono all'esercizio del potere giurisdizionale. Se il processo di cui si lamenta l'eccessiva durata contiene più cause riunite, non per questo la pretesa indennitaria delle parti verso lo Stato cessa di essere una sola, perché uno soltanto è lo strumento autoritativo che quest'ultimo impiega per rendere giustizia nel caso concreto. E poiché non è in discussione la scelta di riunire più cause, il cui numero e la cui proposizione dipende dall'iniziativa delle parti, ma la durata dell'unico processo approntato dallo Stato per deciderle, ogni disquisizione sulla natura autonoma di ciascuna causa è del tutto fuorviante rispetto alla natura del conflitto in questione. Infatti, la pluralità delle res iudicandae concerne il rapporto processuale fra le parti;
la medesima sentenza che le decide è il solo atto d'imperio dell'autorità giurisdizionale di cui le stesse possono lamentare il ritardo.
4.1.3. - Vi è, dunque, un evidente errore di prospettiva nell'affermazione di parte ricorrente secondo cui l'autonomia delle cause riunite determinerebbe una pluralità di processi e, con essa, una corrispondente moltiplicazione ansiogena per la pendenza delle liti. È vero l'esatto contrario: il fatto che la riunione di più cause, in ragione della connessione di petitum o di causa petendi o della identità delle questioni da trattare, non comporti il venir meno dell'autonomia dei singoli giudizi e dei rispettivi titoli, rileva sotto tutt'altri profili (individuazione delle parti necessarie, effetti dell'estinzione, possibilità di separare le cause riunite, regole di giudizio applicabili, regolamento delle spese e regime d'impugnazione), e non toglie che il processo sia e resti una sola ed unica consecuzione di udienze e di attività da compiere in un medesimo ragionevole lasso di tempo.
4.1.4. - Infine, l'ipotizzata duplicazione del patema d'animo per la pendenza di due cause riunite nel medesimo processo, come se il tempo decorresse separatamente per ciascuna di esse, si basa non su un dato empirico, ma su di un puro avvitamento concettuale che tradisce l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizio aggiuntivo rispetto a quello già riconosciuto ai ricorrenti.
5. - Il ricorso va pertanto respinto.
6. - Nulla per le spese, non avendo l'Avvocatura generale dello Stato svolto, ma solo preannunciato la propria attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014