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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/02/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 267/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 267/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FERRARIO ALBERTO ALFREDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 22
MILANOpresso il difensore avv. FERRARIO ALBERTO ALFREDO
APPELLANTE contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL CURATORE DR.SA (C.F. ), con il patrocinio Testimone_1 P.IVA_2 dell'avv. SPAGGIARI GIULIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANFREDI 3 42100
REGGIO EMILIApresso il difensore avv. SPAGGIARI GIULIA
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 26/2022 del Tribunale di Reggio nell'Emilia, pubblicata il 14.01.2022
Le parti hanno concluso come in atti.
Motivi della decisione
1. proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 2778/2018 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia a favore di per la somma di € Controparte_1
101.260,00 oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo e spese del procedimento, quali somma dovuta in forza del rapporto contrattuale di sponsorizzazione in essere tra le parti.
pagina 1 di 8 2. , a fondamento della propria opposizione, eccepiva: l'inadempimento di Parte_1
con riferimento ai due contratti di sponsorizzazione conclusi tra l'opponente e la società CP_1 calcistica nelle date del 5.9.2017 e 10.10.2017, in quanto la sponsorizzata non avrebbe adempiuto pienamente alle obbligazioni dagli stessi discendenti e, in modo particolare: non aveva mai partecipato agli eventi organizzati da;
non aveva concesso la partecipazione della prima Parte_1 squadra ad una partita di calcio amichevole, da disputarsi presso il campo comunale del comune di
Montecchio Emilia, contro la locale squadra calcistica militante nel campionato dilettantistico di
Promozione; conseguentemente alla messa in liquidazione della società calcistica e alla mancata iscrizione al campionato di Serie C per l'anno sportivo 2018/2019 ELETTROMECCANICA non aveva potuto esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 2 del contratto denominato “Pacchetto retro sponsor”.
3. Si costituiva in sigla Controparte_1 [...]
, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da Controparte_2
. In particolare, deduceva che: l'opponente non aveva contestato il credito Parte_1 sotto entrambi i profili dell'an e del quantum; le clausole contrattuali di cui l'opponente lamentava l'inadempimento non erano obbligazioni ma prestazioni facoltative;
in ogni caso, l'impresa sponsorizzatrice non aveva mai organizzato eventi, a cui la prima squadra della società calcistica fosse stata invitata e non avesse partecipato.
4. Nel corso del giudizio di primo grado, nella prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
eccepiva: l'inadempimento di anche in merito all'impossibilità Parte_1 CP_1 sopravvenuta della prestazione, in quanto la società sportiva era stata esclusa da ogni torneo di calcio professionistico;
la nullità del contratto concluso in data 5.9.2017 in quanto era presente una condizione meramente potestativa, con riferimento all'impegno relativo all'organizzazione della partita amichevole con la squadra del Montecchio Emilia e agli altri eventi previsti dal contratto che erano stati ritenuti meramente eventuali da e sottoposti al mero arbitrio della parte chiamata ad CP_1 adempiere.
5. Veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e la causa veniva istruita a mezzo testi.
6. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuiva:
1. Respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna Parte_2
[... a rimborsare al Controparte_3
le spese di lite, che si liquidano in € 13.430,00 per compensi, euro 379,50 per spese
[...] oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi.
pagina 2 di 8 7. Il Tribunale escludeva la nullità del contratto di sponsorizzazione, stipulato in data 5.9.2017, quale conseguenza della dedotta natura meramente potestativa della clausola o condizione inerente alla effettuazione della partita amichevole dedotta in contratto all'art. 4 (“clausole ulteriori”).
8. Il Tribunale escludeva altresì l'inadempimento della con riferimento alla mancata Controparte_1 effettuazione di tale partita amichevole, essendo gravata dell'obbligo di organizzazione della stessa,
non già ma la società sponsor (cioè parte appellante). Controparte_1
9. Il Tribunale, infine, con riferimento al lamentato impedimento dell'esercizio del diritto di prelazione in capo ad , derivato dalla mancata iscrizione da parte di Parte_1
al campionato di serie C per l'anno 2018/2019, il Tribunale di Reggio Emilia riteneva CP_1 infondata l'eccezione di inadempimento con riferimento alla pretesa di pagamento di quanto dovuto dallo sponsor in relazione all'annata calcistica precedente (cioè 2017 – 2018).
10. Proponeva appello Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia codesta ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa 1. dichiarare A.C. In fallimento inadempiente riguardo ai contratti stipulati in Controparte_1 data 05/09/2017 e 10/10/2017, anche riguardo all'impossibilità sopravvenuta della prestazione per esclusione da ogni torneo di calcio professionistico, nonché la nullità del contratto di sponsor per condizione meramente potestativa relativa agli impegni relativi alla partita di calcio Parte_3
nonché agli altri eventi previsti dal contratto di sponsor per condizione meramente
[...] potestativa relativa agli impegni relativi alla partita di calcio nonché agli altri Parte_4 eventi previsti dal contratto, ritenuti meramente eventuali dalla parte avversaria e sottoposti al mero arbitrio della parte chiamata ad adempiere;
2. Per l'effetto, dichiarare nullo e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo 2778/2018 Trib. Di Reggio E. per infondatezza della ragione di credito azionata da
e per tutte le motivazioni svolte in fatto e diritto da Controparte_3 Parte_2
in citazione ex art. 645 cpc e nella prima memoria istruttoria, che qui si intendono integralmente
[...] richiamate e trascritte;
3. Condannare a restituire la Controparte_3 somma di Euro 92.863,54 rinveniente dal pignoramento mobiliare Trib. Reggio Emilia RGE
1660/2020 percepite in corso di causa.”.
11. Si costituiva Controparte_3
, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
Respingersi l'appello proposto da contro il Parte_2 Controparte_1 per la riforma della sentenza n. 26/2022 del 11 gennaio 2022 del
[...]
Giudice Dr.ssa Graziella Tugnetti di Reggio Emilia perché infondato;
Conseguentemente confermarsi in ogni sua parte l'impugnata sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
pagina 3 di 8 12. Con il primo motivo di appello impugnava la sentenza del Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia, lamentando “errata interpretazione ed applicazione della legge applicabile in relazione all'eccezione di nullità del contratto di sponsorizzazione”, nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva dichiarato la nullità della clausola del contratto di sponsorizzazione che prevedeva l'impegno di alla partecipazione, con la propria prima squadra, ad una partita CP_1 di calcio amichevole con la squadra del Secondo l'appellante tale Controparte_4 clausola era nulla, in quanto meramente potestativa, dal momento che era sufficiente non confermare la disponibilità della prima squadra per non consentire lo svolgimento dell'evento sportivo (“In sostanza ed in conclusione, la Sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto di respingere
l'eccezione di nullità del contratto per violazione dell'art. 1355 cod. civ. Pertanto, la Sentenza è viziata e deve essere riformata nel senso di accertare e dichiarare la nullità del contratto ex art. 1355 cod. civ. in quanto la clausola contrattuale relativa alla organizzazione delle partite di calcio con la partecipazione, a scelta della di giocatori della prima squadra è meramente Controparte_3 potestativa”).
13. Il primo motivo di gravame è infondato.
L'art. 4 del contratto del 5 settembre 2017 così recita: “Clausole Ulteriori. si Controparte_1 impegna a partecipare con la propria prima squadra ad una gara amichevole da effettuarsi presso il campo comunale di Montecchio Emilia contro la locale formazione militante nel campionato dilettantistico di Promozione. Tale gara dovrà (“essere”, n.d.e.) organizzata e patrocinata dall'azienda
Sponsor e dovrà essere disputata entro il mese di ottobre 2017 compatibilmente con gli impegni agonistici ufficiali della prima squadra di ”. Controparte_1
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (si veda sez. 5, Sentenza n. 30143 del 20/11/2019, da cui è tratta la massima che segue), “La condizione è
"meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato”.
Con ogni evidenza né l'efficacia né l'adempimento della clausola sono rimessi al mero arbitrio di
. Controparte_1
In primo luogo, l'obbligo di organizzazione e patrocinio della gara incombe sull'azienda sponsor e dunque su parte appellante.
pagina 4 di 8 In secondo luogo, la concreta attuazione della clausola è condizionata dagli “impegni agonistici ufficiali della prima squadra di ”. Controparte_1
Tale prescrizione della clausola esclude in radice, di per se stessa, che la celebrazione dell'evento sportivo e dunque l'attuazione della clausola siano rimessi al mero arbitrio di , non Controparte_1 dipendendo “gli impegni agonistici ufficiali della prima squadra di ” dalle libere Controparte_1 determinazioni della società calcistica ma da una congerie di fattori che sfuggono totalmente alla sua volontà (basti considerare che il calendario degli impegni agonistici ufficiali viene stabilito dalla Lega
Calcio e non dalle singole società iscritte ai vari campionati).
Tale clausola dunque non è meramente potestativa, nella misura in cui la individuazione degli impegni agonistici ufficiali sfugge completamente alla volontà di . Controparte_1
14. Con il secondo motivo di appello l'appellante censurava la sentenza per errata ed omessa valutazione delle istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio. Secondo l'appellante il tribunale avrebbe erroneamente interpretato le testimonianze di e di Testimone_2 [...] dalle quali sarebbe emerso che avrebbe voluto che venissero Tes_3 Parte_1 disputati gli eventi e la partita con la squadra di Montecchio Emilia, mentre non Controparte_1 avrebbe organizzato gli eventi e il suindicato match sportivo rendendosi inadempiente ai propri obblighi contrattuali.
L'inadempimento di avrebbe giustificato l'eccezione di inadempimento mossa da Controparte_1 parte appellante (“In sostanza ed in conclusione, la Sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto di respingere l'eccezione di inadempimento del contratto da parte di Controparte_3
Pertanto, la Sentenza è viziata e va riformata nel senso di accertare e dichiarare
[...]
l'inadempimento contrattuale della alla luce di una corretta disamina dei fatti e Controparte_3 compiuta visione degli atti istruttori incluse le testimonianze”).
15. Il secondo motivo di gravame è infondato.
In primo luogo, occorre evidenziare che l'obbligo di partecipazione alla gara organizzata dallo sponsor, cosi come disciplinato dall'art. 4 del contratto, è un obbligo accessorio di , essendo Controparte_1 invece gli obblighi principali descritti all'art. 1 del contratto stesso.
È incontestato che gli obblighi principali inerenti al contratto di sponsorizzazione siano stati adempiuti da parte appellata.
In prima approssimazione, deve ritenersi che la violazione di un obbligo accessorio non attribuisca alla società sponsor (parte appellante) il diritto di sollevare eccezione di inadempimento rispetto alla prestazione principale su di essa incombente cioè quella del pagamento dei corrispettivi indicati dal contratto e posti a carico dello sponsor.
In secondo luogo, deve evidenziarsi che l'obbligo di organizzazione della gara incombeva contrattualmente su parte appellante, come si evince chiaramente dall'art. 4 del contratto, mentre era obbligata soltanto alla partecipazione alla gara organizzata dallo sponsor. Controparte_1
pagina 5 di 8 Ne consegue che solo la mancata partecipazione ad una gara organizzata dallo sponsor poteva configurare un inadempimento contrattuale di . Controparte_1
Ebbene, dalle allegazioni assertive e probatorie in atti nonché dalle risultanze delle prove testimoniali non risulta affatto che abbia disertato una gara già organizzata dalla società di Controparte_1 sponsor, a tanto obbligata per contratto.
Deve, dunque, escludersi la fondatezza, sotto tale profilo, della eccezione di inadempimento, sollevata da parte appellante.
16. Considerazioni del tutto analoghe a quelle appena svolte, devono essere fatte con riferimento “agli altri eventi previsti in contratto”.
Così recita la clausola contrattuale: “Compatibilmente con le esigenze tecniche/sportive ed organizzative, potrà essere concordata la presenza dei giocatori della 1^ squadra (o di alcuni di essi)
e/o dello staff tecnico ad eventi organizzati a cura dell'Azienda Sponsor”.
Devono qui ribadirsi le considerazioni in ordine alla titolarità in capo all'azienda sponsor dell'obbligo di organizzazione degli eventi sportivi di cui si tratta e in ordine alla mancata allegazione e prova della concreta organizzazione di tali eventi, non potendo dunque affermarsi che abbia Controparte_1 disertato eventi già organizzati dall'azienda Sponsor.
17. Con il terzo motivo di appello impugnava la sentenza del Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia, “per contraddittorietà manifesta della motivazione rispetto a un fatto decisivo della controversia. Sulla condizione contrattuale”, nella parte in cui il giudice di primo grado aveva affermato che parte appellante non potesse invocare il mancato esercizio della prelazione e la conseguente impossibilità di garantirsi la sponsorizzazione per la stagione sportiva 2018-2019 (“Nel contratto di sponsorizzazione “Retro Sponsor” è espressamente previsto che “Per la stagione sportiva
2018/2019 l' vanterà una prelazione di rinnovo del presente accordo, con i benefit Parte_5 sopra citati”. ….Poi la stagione successiva la sponsorizzazione, e ancor prima l'organizzazione del più volte richiesto e preteso evento calcistico, è pure divenuta impossibile in quanto, per fatto imputabile esclusivamente alla e alle proprie determinazioni, la stessa ha deciso di non CP_3 iscriversi al campionato di calcio”).
18. Il terzo motivo di gravame è infondato.
Così il patto di prelazione: “Per la stagione sportiva 2018/2019 l' vanterà una Parte_5 prelazione di rinnovo del presente accordo, con i benefit sopra citati”.
Tale patto di prelazione presuppone l'esercizio della determinazione contrattuale da parte di CP_1
di ottenere una sponsorizzazione anche per la stagione successiva.
[...]
In assenza di tale determinazione contrattuale (come è avvenuto nel caso concreto, a causa della mancata iscrizione al campionato della stagione 2017 – 2018), la prelazione non può operare e dunque non ne scaturisce alcuna responsabilità a carico di parte promittente cioè . Controparte_1
pagina 6 di 8 Infatti, mediante il patto di prelazione il promittente si obbliga a dare al promissario, detto anche prelazionario, la preferenza rispetto ad altri, a parità di condizioni, nel caso in cui decida di stipulare un determinato contratto.
Dunque, in mancanza della decisione di stipulare il contratto di sponsorizzazione, il prelazionario non vanta alcun diritto verso il promittente.
Anche sotto tale profilo, è dunque infondata l'eccezione di inadempimento sollevata da parte appellante.
19. Per analoghe ragioni è infondata anche l'allegazione di avvenuta risoluzione del contratto per eccessiva sopravvenuta onerosità o per impossibilità sopravvenuta, ipoteticamente derivante dal mancato esercizio della prelazione contrattuale.
Nessun diritto infatti, vanta il prelazionario, prima e in assenza della determinazione del promittente di procedere alla stipula di un nuovo contratto di sponsorizzazione, non potendosi dunque invocare fondatamente un'eccessiva sopravvenuta onerosità o un'impossibilità sopravvenuta.
20. Con il quarto motivo di appello l'appellante censurava la sentenza impugnata con riferimento alla condanna alle spese di lite. Secondo la liquidazione della somma di € Parte_1
13.430,00 era da considerarsi eccessiva rispetto al valore della controversia e la stessa non era adeguatamente motivata.
21. Il quarto motivo di gravame è infondato.
Il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato a rimborsare a Parte_1 CP_1
le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate nella somma di € 13.430,00 per
[...] compensi, € 379,50 per spese, oltre iva e c.p.a. se dovuti, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Sul punto è sufficiente osservare che il Tribunale ha correttamente liquidato le spese sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 recante “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012” nella versione in vigore precedentemente all'aggiornamento di cui al D.M. n. 147 del
13.8.2022. Dal momento che il valore della causa è di € 101.260,00 trovavano applicazione i parametri di riferimento ai giudizi di cognizione innanzi al tribunale nello scaglione da € 52.001 a € 260.000,00; con l'applicazione di quelli medi era prevista la liquidazione della somma di € 2.430,00 per la fase di studio della controversia, di € 1.550,00 per la fase introduttiva, di € 5.400,00 per la fase istruttoria e di trattazione, che è stata espletata in quanto sono stati sentiti due testi, e di € 4.050,00 per la fase decisionale, per un totale complessivo di € 13.430,00, ovverosia quanto liquidato dal giudice di primo grado nel dispositivo della sentenza.
22. Al rigetto dell'appello consegue la condanna di parte appellante alle spese dell'appello, che si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al DM n. 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento.
pagina 7 di 8 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
- rigetta l'appello di e conferma Parte_2 la sentenza appellata;
- condanna alla refusione in Parte_2 favore di Controparte_3
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
[...]
14.000,00 per compenso, oltre 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002
n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 18 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 267/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FERRARIO ALBERTO ALFREDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 22
MILANOpresso il difensore avv. FERRARIO ALBERTO ALFREDO
APPELLANTE contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL CURATORE DR.SA (C.F. ), con il patrocinio Testimone_1 P.IVA_2 dell'avv. SPAGGIARI GIULIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANFREDI 3 42100
REGGIO EMILIApresso il difensore avv. SPAGGIARI GIULIA
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 26/2022 del Tribunale di Reggio nell'Emilia, pubblicata il 14.01.2022
Le parti hanno concluso come in atti.
Motivi della decisione
1. proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 2778/2018 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia a favore di per la somma di € Controparte_1
101.260,00 oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo e spese del procedimento, quali somma dovuta in forza del rapporto contrattuale di sponsorizzazione in essere tra le parti.
pagina 1 di 8 2. , a fondamento della propria opposizione, eccepiva: l'inadempimento di Parte_1
con riferimento ai due contratti di sponsorizzazione conclusi tra l'opponente e la società CP_1 calcistica nelle date del 5.9.2017 e 10.10.2017, in quanto la sponsorizzata non avrebbe adempiuto pienamente alle obbligazioni dagli stessi discendenti e, in modo particolare: non aveva mai partecipato agli eventi organizzati da;
non aveva concesso la partecipazione della prima Parte_1 squadra ad una partita di calcio amichevole, da disputarsi presso il campo comunale del comune di
Montecchio Emilia, contro la locale squadra calcistica militante nel campionato dilettantistico di
Promozione; conseguentemente alla messa in liquidazione della società calcistica e alla mancata iscrizione al campionato di Serie C per l'anno sportivo 2018/2019 ELETTROMECCANICA non aveva potuto esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 2 del contratto denominato “Pacchetto retro sponsor”.
3. Si costituiva in sigla Controparte_1 [...]
, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da Controparte_2
. In particolare, deduceva che: l'opponente non aveva contestato il credito Parte_1 sotto entrambi i profili dell'an e del quantum; le clausole contrattuali di cui l'opponente lamentava l'inadempimento non erano obbligazioni ma prestazioni facoltative;
in ogni caso, l'impresa sponsorizzatrice non aveva mai organizzato eventi, a cui la prima squadra della società calcistica fosse stata invitata e non avesse partecipato.
4. Nel corso del giudizio di primo grado, nella prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
eccepiva: l'inadempimento di anche in merito all'impossibilità Parte_1 CP_1 sopravvenuta della prestazione, in quanto la società sportiva era stata esclusa da ogni torneo di calcio professionistico;
la nullità del contratto concluso in data 5.9.2017 in quanto era presente una condizione meramente potestativa, con riferimento all'impegno relativo all'organizzazione della partita amichevole con la squadra del Montecchio Emilia e agli altri eventi previsti dal contratto che erano stati ritenuti meramente eventuali da e sottoposti al mero arbitrio della parte chiamata ad CP_1 adempiere.
5. Veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e la causa veniva istruita a mezzo testi.
6. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuiva:
1. Respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna Parte_2
[... a rimborsare al Controparte_3
le spese di lite, che si liquidano in € 13.430,00 per compensi, euro 379,50 per spese
[...] oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi.
pagina 2 di 8 7. Il Tribunale escludeva la nullità del contratto di sponsorizzazione, stipulato in data 5.9.2017, quale conseguenza della dedotta natura meramente potestativa della clausola o condizione inerente alla effettuazione della partita amichevole dedotta in contratto all'art. 4 (“clausole ulteriori”).
8. Il Tribunale escludeva altresì l'inadempimento della con riferimento alla mancata Controparte_1 effettuazione di tale partita amichevole, essendo gravata dell'obbligo di organizzazione della stessa,
non già ma la società sponsor (cioè parte appellante). Controparte_1
9. Il Tribunale, infine, con riferimento al lamentato impedimento dell'esercizio del diritto di prelazione in capo ad , derivato dalla mancata iscrizione da parte di Parte_1
al campionato di serie C per l'anno 2018/2019, il Tribunale di Reggio Emilia riteneva CP_1 infondata l'eccezione di inadempimento con riferimento alla pretesa di pagamento di quanto dovuto dallo sponsor in relazione all'annata calcistica precedente (cioè 2017 – 2018).
10. Proponeva appello Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia codesta ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa 1. dichiarare A.C. In fallimento inadempiente riguardo ai contratti stipulati in Controparte_1 data 05/09/2017 e 10/10/2017, anche riguardo all'impossibilità sopravvenuta della prestazione per esclusione da ogni torneo di calcio professionistico, nonché la nullità del contratto di sponsor per condizione meramente potestativa relativa agli impegni relativi alla partita di calcio Parte_3
nonché agli altri eventi previsti dal contratto di sponsor per condizione meramente
[...] potestativa relativa agli impegni relativi alla partita di calcio nonché agli altri Parte_4 eventi previsti dal contratto, ritenuti meramente eventuali dalla parte avversaria e sottoposti al mero arbitrio della parte chiamata ad adempiere;
2. Per l'effetto, dichiarare nullo e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo 2778/2018 Trib. Di Reggio E. per infondatezza della ragione di credito azionata da
e per tutte le motivazioni svolte in fatto e diritto da Controparte_3 Parte_2
in citazione ex art. 645 cpc e nella prima memoria istruttoria, che qui si intendono integralmente
[...] richiamate e trascritte;
3. Condannare a restituire la Controparte_3 somma di Euro 92.863,54 rinveniente dal pignoramento mobiliare Trib. Reggio Emilia RGE
1660/2020 percepite in corso di causa.”.
11. Si costituiva Controparte_3
, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
Respingersi l'appello proposto da contro il Parte_2 Controparte_1 per la riforma della sentenza n. 26/2022 del 11 gennaio 2022 del
[...]
Giudice Dr.ssa Graziella Tugnetti di Reggio Emilia perché infondato;
Conseguentemente confermarsi in ogni sua parte l'impugnata sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
pagina 3 di 8 12. Con il primo motivo di appello impugnava la sentenza del Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia, lamentando “errata interpretazione ed applicazione della legge applicabile in relazione all'eccezione di nullità del contratto di sponsorizzazione”, nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva dichiarato la nullità della clausola del contratto di sponsorizzazione che prevedeva l'impegno di alla partecipazione, con la propria prima squadra, ad una partita CP_1 di calcio amichevole con la squadra del Secondo l'appellante tale Controparte_4 clausola era nulla, in quanto meramente potestativa, dal momento che era sufficiente non confermare la disponibilità della prima squadra per non consentire lo svolgimento dell'evento sportivo (“In sostanza ed in conclusione, la Sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto di respingere
l'eccezione di nullità del contratto per violazione dell'art. 1355 cod. civ. Pertanto, la Sentenza è viziata e deve essere riformata nel senso di accertare e dichiarare la nullità del contratto ex art. 1355 cod. civ. in quanto la clausola contrattuale relativa alla organizzazione delle partite di calcio con la partecipazione, a scelta della di giocatori della prima squadra è meramente Controparte_3 potestativa”).
13. Il primo motivo di gravame è infondato.
L'art. 4 del contratto del 5 settembre 2017 così recita: “Clausole Ulteriori. si Controparte_1 impegna a partecipare con la propria prima squadra ad una gara amichevole da effettuarsi presso il campo comunale di Montecchio Emilia contro la locale formazione militante nel campionato dilettantistico di Promozione. Tale gara dovrà (“essere”, n.d.e.) organizzata e patrocinata dall'azienda
Sponsor e dovrà essere disputata entro il mese di ottobre 2017 compatibilmente con gli impegni agonistici ufficiali della prima squadra di ”. Controparte_1
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (si veda sez. 5, Sentenza n. 30143 del 20/11/2019, da cui è tratta la massima che segue), “La condizione è
"meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato”.
Con ogni evidenza né l'efficacia né l'adempimento della clausola sono rimessi al mero arbitrio di
. Controparte_1
In primo luogo, l'obbligo di organizzazione e patrocinio della gara incombe sull'azienda sponsor e dunque su parte appellante.
pagina 4 di 8 In secondo luogo, la concreta attuazione della clausola è condizionata dagli “impegni agonistici ufficiali della prima squadra di ”. Controparte_1
Tale prescrizione della clausola esclude in radice, di per se stessa, che la celebrazione dell'evento sportivo e dunque l'attuazione della clausola siano rimessi al mero arbitrio di , non Controparte_1 dipendendo “gli impegni agonistici ufficiali della prima squadra di ” dalle libere Controparte_1 determinazioni della società calcistica ma da una congerie di fattori che sfuggono totalmente alla sua volontà (basti considerare che il calendario degli impegni agonistici ufficiali viene stabilito dalla Lega
Calcio e non dalle singole società iscritte ai vari campionati).
Tale clausola dunque non è meramente potestativa, nella misura in cui la individuazione degli impegni agonistici ufficiali sfugge completamente alla volontà di . Controparte_1
14. Con il secondo motivo di appello l'appellante censurava la sentenza per errata ed omessa valutazione delle istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio. Secondo l'appellante il tribunale avrebbe erroneamente interpretato le testimonianze di e di Testimone_2 [...] dalle quali sarebbe emerso che avrebbe voluto che venissero Tes_3 Parte_1 disputati gli eventi e la partita con la squadra di Montecchio Emilia, mentre non Controparte_1 avrebbe organizzato gli eventi e il suindicato match sportivo rendendosi inadempiente ai propri obblighi contrattuali.
L'inadempimento di avrebbe giustificato l'eccezione di inadempimento mossa da Controparte_1 parte appellante (“In sostanza ed in conclusione, la Sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto di respingere l'eccezione di inadempimento del contratto da parte di Controparte_3
Pertanto, la Sentenza è viziata e va riformata nel senso di accertare e dichiarare
[...]
l'inadempimento contrattuale della alla luce di una corretta disamina dei fatti e Controparte_3 compiuta visione degli atti istruttori incluse le testimonianze”).
15. Il secondo motivo di gravame è infondato.
In primo luogo, occorre evidenziare che l'obbligo di partecipazione alla gara organizzata dallo sponsor, cosi come disciplinato dall'art. 4 del contratto, è un obbligo accessorio di , essendo Controparte_1 invece gli obblighi principali descritti all'art. 1 del contratto stesso.
È incontestato che gli obblighi principali inerenti al contratto di sponsorizzazione siano stati adempiuti da parte appellata.
In prima approssimazione, deve ritenersi che la violazione di un obbligo accessorio non attribuisca alla società sponsor (parte appellante) il diritto di sollevare eccezione di inadempimento rispetto alla prestazione principale su di essa incombente cioè quella del pagamento dei corrispettivi indicati dal contratto e posti a carico dello sponsor.
In secondo luogo, deve evidenziarsi che l'obbligo di organizzazione della gara incombeva contrattualmente su parte appellante, come si evince chiaramente dall'art. 4 del contratto, mentre era obbligata soltanto alla partecipazione alla gara organizzata dallo sponsor. Controparte_1
pagina 5 di 8 Ne consegue che solo la mancata partecipazione ad una gara organizzata dallo sponsor poteva configurare un inadempimento contrattuale di . Controparte_1
Ebbene, dalle allegazioni assertive e probatorie in atti nonché dalle risultanze delle prove testimoniali non risulta affatto che abbia disertato una gara già organizzata dalla società di Controparte_1 sponsor, a tanto obbligata per contratto.
Deve, dunque, escludersi la fondatezza, sotto tale profilo, della eccezione di inadempimento, sollevata da parte appellante.
16. Considerazioni del tutto analoghe a quelle appena svolte, devono essere fatte con riferimento “agli altri eventi previsti in contratto”.
Così recita la clausola contrattuale: “Compatibilmente con le esigenze tecniche/sportive ed organizzative, potrà essere concordata la presenza dei giocatori della 1^ squadra (o di alcuni di essi)
e/o dello staff tecnico ad eventi organizzati a cura dell'Azienda Sponsor”.
Devono qui ribadirsi le considerazioni in ordine alla titolarità in capo all'azienda sponsor dell'obbligo di organizzazione degli eventi sportivi di cui si tratta e in ordine alla mancata allegazione e prova della concreta organizzazione di tali eventi, non potendo dunque affermarsi che abbia Controparte_1 disertato eventi già organizzati dall'azienda Sponsor.
17. Con il terzo motivo di appello impugnava la sentenza del Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia, “per contraddittorietà manifesta della motivazione rispetto a un fatto decisivo della controversia. Sulla condizione contrattuale”, nella parte in cui il giudice di primo grado aveva affermato che parte appellante non potesse invocare il mancato esercizio della prelazione e la conseguente impossibilità di garantirsi la sponsorizzazione per la stagione sportiva 2018-2019 (“Nel contratto di sponsorizzazione “Retro Sponsor” è espressamente previsto che “Per la stagione sportiva
2018/2019 l' vanterà una prelazione di rinnovo del presente accordo, con i benefit Parte_5 sopra citati”. ….Poi la stagione successiva la sponsorizzazione, e ancor prima l'organizzazione del più volte richiesto e preteso evento calcistico, è pure divenuta impossibile in quanto, per fatto imputabile esclusivamente alla e alle proprie determinazioni, la stessa ha deciso di non CP_3 iscriversi al campionato di calcio”).
18. Il terzo motivo di gravame è infondato.
Così il patto di prelazione: “Per la stagione sportiva 2018/2019 l' vanterà una Parte_5 prelazione di rinnovo del presente accordo, con i benefit sopra citati”.
Tale patto di prelazione presuppone l'esercizio della determinazione contrattuale da parte di CP_1
di ottenere una sponsorizzazione anche per la stagione successiva.
[...]
In assenza di tale determinazione contrattuale (come è avvenuto nel caso concreto, a causa della mancata iscrizione al campionato della stagione 2017 – 2018), la prelazione non può operare e dunque non ne scaturisce alcuna responsabilità a carico di parte promittente cioè . Controparte_1
pagina 6 di 8 Infatti, mediante il patto di prelazione il promittente si obbliga a dare al promissario, detto anche prelazionario, la preferenza rispetto ad altri, a parità di condizioni, nel caso in cui decida di stipulare un determinato contratto.
Dunque, in mancanza della decisione di stipulare il contratto di sponsorizzazione, il prelazionario non vanta alcun diritto verso il promittente.
Anche sotto tale profilo, è dunque infondata l'eccezione di inadempimento sollevata da parte appellante.
19. Per analoghe ragioni è infondata anche l'allegazione di avvenuta risoluzione del contratto per eccessiva sopravvenuta onerosità o per impossibilità sopravvenuta, ipoteticamente derivante dal mancato esercizio della prelazione contrattuale.
Nessun diritto infatti, vanta il prelazionario, prima e in assenza della determinazione del promittente di procedere alla stipula di un nuovo contratto di sponsorizzazione, non potendosi dunque invocare fondatamente un'eccessiva sopravvenuta onerosità o un'impossibilità sopravvenuta.
20. Con il quarto motivo di appello l'appellante censurava la sentenza impugnata con riferimento alla condanna alle spese di lite. Secondo la liquidazione della somma di € Parte_1
13.430,00 era da considerarsi eccessiva rispetto al valore della controversia e la stessa non era adeguatamente motivata.
21. Il quarto motivo di gravame è infondato.
Il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato a rimborsare a Parte_1 CP_1
le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate nella somma di € 13.430,00 per
[...] compensi, € 379,50 per spese, oltre iva e c.p.a. se dovuti, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Sul punto è sufficiente osservare che il Tribunale ha correttamente liquidato le spese sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 recante “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012” nella versione in vigore precedentemente all'aggiornamento di cui al D.M. n. 147 del
13.8.2022. Dal momento che il valore della causa è di € 101.260,00 trovavano applicazione i parametri di riferimento ai giudizi di cognizione innanzi al tribunale nello scaglione da € 52.001 a € 260.000,00; con l'applicazione di quelli medi era prevista la liquidazione della somma di € 2.430,00 per la fase di studio della controversia, di € 1.550,00 per la fase introduttiva, di € 5.400,00 per la fase istruttoria e di trattazione, che è stata espletata in quanto sono stati sentiti due testi, e di € 4.050,00 per la fase decisionale, per un totale complessivo di € 13.430,00, ovverosia quanto liquidato dal giudice di primo grado nel dispositivo della sentenza.
22. Al rigetto dell'appello consegue la condanna di parte appellante alle spese dell'appello, che si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al DM n. 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento.
pagina 7 di 8 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
- rigetta l'appello di e conferma Parte_2 la sentenza appellata;
- condanna alla refusione in Parte_2 favore di Controparte_3
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
[...]
14.000,00 per compenso, oltre 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002
n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 18 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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