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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/05/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1529/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1529/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCIO Parte_1 P.IVA_1
UA, elettivamente domiciliato in VIA MELISURGO N. 4 80133 NAPOLI presso il difensore avv. RICCIO UA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. COLLINA SARA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA, 1 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLLINA SARA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
1. Il (in seguito, anche CC o ) chiedeva che Controparte_1 CP_1
fosse ingiunto a (in seguito, anche il pagamento della somma di € Parte_1 Pt_1
6.621,13, oltre interessi, oltre spese.
Allegava al riguardo che:
- CC era un consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro;
- era socia di CC;
Pt_1
- tutti i rapporti debito/credito tra CC e i soci erano contabilmente regolati da rapporto di conto corrente improprio;
- il era creditore nei confronti di per l'importo di € 499,63, di cui alla fattura n. CP_1 Pt_1
25100 del 1.3.2016, relativamente a interessi maturati sul conto corrente finanziario nell'anno 2015;
- CC era, inoltre, creditore nei confronti di per l'importo di € 6.121,50, corrispondente alla Pt_1
quota di capitale sociale mai versata dalla associata a seguito dell'aumento di capitale CP_1
sociale ex art. 2524, 3° comma c.c. deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci di CC in data
30.6.2011;
- il era, pertanto, creditore di per l'importo capitale di € 6.621,13. CP_1 Pt_1
2. In data 9-11.1.2023 veniva emesso il decreto ingiuntivo richiesto (n. 96/2023 del Tribunale di
Bologna).
II
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione con atto di citazione Parte_1
notificato in data 6.2.2023.
Esponeva che: Pt_1
pagina 2 di 7 - il credito vantato era prescritto;
in particolare: ai sensi dell'art. 2949 c.c. i diritti che derivavano dai rapporti sociali si prescrivevano in cinque anni;
l'aumento di capitale era stato deliberato il 30.6.2011;
CC aveva chiesto il versamento delle somme solo il 24.5.2022;
- il credito era stato oggetto di contestazione;
in particolare: in data 29.7.2022 aveva Pt_1
comunicato il proprio recesso da CC;
CC aveva immotivatamente negato il recesso;
aveva Pt_1
diritto alla restituzione delle quote di capitale.
Ciò premesso, l'opponente formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione:
1) in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del credito di cui all'opposto D.I.
per le causali meglio esposte nella narrativa dell'atto di opposizione a D.I. n. 96/2023 e, in ogni caso, per l'effetto
dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto D.I. n. 96/2023 emesso dal Tribunale di Bologna
in data 11.01.2023;
2) in via subordinata, nel merito:
a) accertare e dichiarare, nullo ed illegittimo il D.I. n. 96/2023 opposto in quanto inammissibile, improponibile,
improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a
D.I. n. 96/2023; e, per l'effetto, annullare e/o revocare l'opposto D.I. n. 96/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data
11.01.2023;
b) accertare e dichiarare, il diritto della società opponente a recedere dal CC. per tutto quanto esposto nei Parte_1
motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a D.I. 96/2023.
Con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.”.
III
Si costituiva in giudizio Controparte_1
Esponeva il convenuto che:
- con l'opposizione notificata in data 6.2.2023 aveva citato il a comparire Pt_1 CP_1
all'udienza del 20.7.2023;
pagina 3 di 7 - tuttavia aveva iscritto a ruolo un procedimento di opposizione diverso rispetto a quanto Pt_1
notificato, con una differente vocatio in ius, con citazione all'udienza del 20 giugno 2023;
- risultavano dunque due opposizioni, la prima notificata ma non iscritta a ruolo e la seconda iscritta ruolo ma non notificata;
- la citazione era affetta da vizio insanabile e il decreto ingiuntivo era divenuto definitivamente esecutivo.
Esponeva poi che:
- parte del credito azionato si riferiva a una quota di interessi maturati sul conto corrente improprio nell'anno 2015, a causa dei numerosi ritardi nei pagamenti nel tempo accumulati, e non era soggetta al termine breve di cui all'art. 2949 c.c.;
- anche la restante parte del credito non era soggetta alla disciplina di cui all'art. 2949 c.c., perché il credito trovava fondamento nel rapporto di conto corrente improprio intercorrente tra le parti.
Esponeva poi che:
- in data 30.11.2011 aveva corrisposto la somma di € 2.040,50 a titolo di versamento del 25% Pt_1
della quota di aumento di capitale di sua competenza, senza mai provvedere a versare il residuo;
- la domanda di recesso e contestuale liquidazione della quota sociale non era stata accolta,
legittimamente, per le ragioni indicate dal nella comunicazione del 1.8.2022, e la decisione CP_1
degli amministratori non era stata oggetto di alcuna opposizione.
Ciò premesso, il formulava le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in rito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'improcedibilità della presente
opposizione a decreto ingiuntivo, per i motivi tutti esposti in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare definitivamente esecutivo
il decreto ingiuntivo n. 96/2023 emesso dal Tribunale Civile di Bologna in data 9.1.2023, depositato in data 11.1.2023 e
notificato in data 11.1.2023;
pagina 4 di 7 - in subordine, in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 96/2023 emesso
dal Tribunale Civile di Bologna in data 9.1.2023, depositato in data 11.1.2023 e notificato in data 11.1.2023, ai sensi
dell'art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione chiaramente destituita di fondamento e, comunque, non fondata su prova scritta;
- nel merito, in via principale: respingere tutte le domande ed eccezioni poste a fondamento dell'opposizione proposta
avverso il decreto ingiuntivo n. 96/2023 emesso dal Tribunale Civile di Bologna in data 9.1.2023 e depositato in data
11.1.2023, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto, nonché
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Parte_1 Controparte_2
, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, primo e/o ultimo comma c.p.c..
[...]
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
IV
Con ordinanza a verbale del 29.6.2023 il giudice istruttore dichiarava la validità della costituzione dell'opponente; successivamente, con ordinanza del 7.11.2023, veniva respinta la richiesta di provvisoria esecuzione e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
27.6.2024.
In tale sede le parti si richiamavano alle conclusioni precisate negli atti introduttivi e la causa era trattenuta in decisione.
L'opponente non depositava poi la memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'opposizione è ammissibile.
Come già indicato nell'ordinanza a verbale del 29.6.2023 la costituzione dell'opponente deve ritenersi valida, considerato che:
- nel costituirsi, ha inserito come atto principale una citazione contenente la data del 20.6.2023 Pt_1
e ha però contestualmente depositato la busta contenente l'atto di citazione con la data del 20.7.2023,
che è quella presente nella citazione notificata;
pagina 5 di 7 - la costituzione pertanto è avvenuta mediante deposito dell'atto notificato e la data inserita nell'atto principale è un mero errore materiale, che non pregiudica il pieno svolgimento delle difese all'udienza per cui il convenuto è stato citato. CP_1
II. L'eccezione di prescrizione del credito relativo al versamento dell'aumento di capitale deliberato nel 2011 è fondata.
Il credito in questione attiene evidentemente al rapporto sociale ed è pertanto soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 c.c.; il credito era dunque prescritto alla data (maggio 2022) della prima richiesta di pagamento (che in realtà si colloca anche oltre il decennio).
Non assume particolare rilievo il fatto che i rapporti tra le parti fossero regolati mediante un conto corrente improprio, dal momento che le modalità di regolazione dei pagamenti non mutano la causa del credito.
III. In ordine al credito di € 499,63 di cui alla fattura n. 25100 del 1.3.2016 non sono state formulate specifiche contestazioni e deve ritenersi provato che la somma sia dovuta.
IV. ha anche chiesto che fosse accertato il suo diritto di recedere dal . Pt_1 CP_1
Le ragioni che dovrebbero giustificare la legittimità del recesso non sono allegate e non è possibile valutarle.
Per quanto tuttavia si desume dall'art. 12 dello statuto, riprodotto nell'atto di citazione, il socio può
recedere quando – tra l'altro – “non abbia più rapporti pendenti con la società”, mentre nel caso in esame certo era pendente il rapporto relativo al residuo versamento dell'aumento di capitale.
La domanda dell'opponente deve quindi essere respinta.
V. Per le ragioni esposte, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente condannata al pagamento della somma di € 499,63, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo.
La domanda di accertamento del diritto di recesso dell'opponente deve essere respinta.
Le spese di giudizio devono essere poste a carico dell'opponente, secondo il criterio della soccombenza, e si liquidano, in relazione all'importo riconosciuto, in € 462,00 per compensi pagina 6 di 7 professionali (€ 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
Controparte_1
così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 96/2023 del Tribunale di Bologna);
b) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 499,63 di cui alla fattura n. 25100 del 1.3.2016, oltre interessi
[...]
legali dalla scadenza della fattura al saldo;
c) respinge la domanda di accertamento del recesso comunicato da in data Parte_1
29.7.2022;
d) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese della presente fase di Parte_1
giudizio, che liquida in € 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 7.5.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1529/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCIO Parte_1 P.IVA_1
UA, elettivamente domiciliato in VIA MELISURGO N. 4 80133 NAPOLI presso il difensore avv. RICCIO UA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. COLLINA SARA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA, 1 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLLINA SARA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
1. Il (in seguito, anche CC o ) chiedeva che Controparte_1 CP_1
fosse ingiunto a (in seguito, anche il pagamento della somma di € Parte_1 Pt_1
6.621,13, oltre interessi, oltre spese.
Allegava al riguardo che:
- CC era un consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro;
- era socia di CC;
Pt_1
- tutti i rapporti debito/credito tra CC e i soci erano contabilmente regolati da rapporto di conto corrente improprio;
- il era creditore nei confronti di per l'importo di € 499,63, di cui alla fattura n. CP_1 Pt_1
25100 del 1.3.2016, relativamente a interessi maturati sul conto corrente finanziario nell'anno 2015;
- CC era, inoltre, creditore nei confronti di per l'importo di € 6.121,50, corrispondente alla Pt_1
quota di capitale sociale mai versata dalla associata a seguito dell'aumento di capitale CP_1
sociale ex art. 2524, 3° comma c.c. deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci di CC in data
30.6.2011;
- il era, pertanto, creditore di per l'importo capitale di € 6.621,13. CP_1 Pt_1
2. In data 9-11.1.2023 veniva emesso il decreto ingiuntivo richiesto (n. 96/2023 del Tribunale di
Bologna).
II
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione con atto di citazione Parte_1
notificato in data 6.2.2023.
Esponeva che: Pt_1
pagina 2 di 7 - il credito vantato era prescritto;
in particolare: ai sensi dell'art. 2949 c.c. i diritti che derivavano dai rapporti sociali si prescrivevano in cinque anni;
l'aumento di capitale era stato deliberato il 30.6.2011;
CC aveva chiesto il versamento delle somme solo il 24.5.2022;
- il credito era stato oggetto di contestazione;
in particolare: in data 29.7.2022 aveva Pt_1
comunicato il proprio recesso da CC;
CC aveva immotivatamente negato il recesso;
aveva Pt_1
diritto alla restituzione delle quote di capitale.
Ciò premesso, l'opponente formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione:
1) in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del credito di cui all'opposto D.I.
per le causali meglio esposte nella narrativa dell'atto di opposizione a D.I. n. 96/2023 e, in ogni caso, per l'effetto
dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto D.I. n. 96/2023 emesso dal Tribunale di Bologna
in data 11.01.2023;
2) in via subordinata, nel merito:
a) accertare e dichiarare, nullo ed illegittimo il D.I. n. 96/2023 opposto in quanto inammissibile, improponibile,
improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a
D.I. n. 96/2023; e, per l'effetto, annullare e/o revocare l'opposto D.I. n. 96/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data
11.01.2023;
b) accertare e dichiarare, il diritto della società opponente a recedere dal CC. per tutto quanto esposto nei Parte_1
motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a D.I. 96/2023.
Con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.”.
III
Si costituiva in giudizio Controparte_1
Esponeva il convenuto che:
- con l'opposizione notificata in data 6.2.2023 aveva citato il a comparire Pt_1 CP_1
all'udienza del 20.7.2023;
pagina 3 di 7 - tuttavia aveva iscritto a ruolo un procedimento di opposizione diverso rispetto a quanto Pt_1
notificato, con una differente vocatio in ius, con citazione all'udienza del 20 giugno 2023;
- risultavano dunque due opposizioni, la prima notificata ma non iscritta a ruolo e la seconda iscritta ruolo ma non notificata;
- la citazione era affetta da vizio insanabile e il decreto ingiuntivo era divenuto definitivamente esecutivo.
Esponeva poi che:
- parte del credito azionato si riferiva a una quota di interessi maturati sul conto corrente improprio nell'anno 2015, a causa dei numerosi ritardi nei pagamenti nel tempo accumulati, e non era soggetta al termine breve di cui all'art. 2949 c.c.;
- anche la restante parte del credito non era soggetta alla disciplina di cui all'art. 2949 c.c., perché il credito trovava fondamento nel rapporto di conto corrente improprio intercorrente tra le parti.
Esponeva poi che:
- in data 30.11.2011 aveva corrisposto la somma di € 2.040,50 a titolo di versamento del 25% Pt_1
della quota di aumento di capitale di sua competenza, senza mai provvedere a versare il residuo;
- la domanda di recesso e contestuale liquidazione della quota sociale non era stata accolta,
legittimamente, per le ragioni indicate dal nella comunicazione del 1.8.2022, e la decisione CP_1
degli amministratori non era stata oggetto di alcuna opposizione.
Ciò premesso, il formulava le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in rito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'improcedibilità della presente
opposizione a decreto ingiuntivo, per i motivi tutti esposti in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare definitivamente esecutivo
il decreto ingiuntivo n. 96/2023 emesso dal Tribunale Civile di Bologna in data 9.1.2023, depositato in data 11.1.2023 e
notificato in data 11.1.2023;
pagina 4 di 7 - in subordine, in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 96/2023 emesso
dal Tribunale Civile di Bologna in data 9.1.2023, depositato in data 11.1.2023 e notificato in data 11.1.2023, ai sensi
dell'art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione chiaramente destituita di fondamento e, comunque, non fondata su prova scritta;
- nel merito, in via principale: respingere tutte le domande ed eccezioni poste a fondamento dell'opposizione proposta
avverso il decreto ingiuntivo n. 96/2023 emesso dal Tribunale Civile di Bologna in data 9.1.2023 e depositato in data
11.1.2023, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto, nonché
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Parte_1 Controparte_2
, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, primo e/o ultimo comma c.p.c..
[...]
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
IV
Con ordinanza a verbale del 29.6.2023 il giudice istruttore dichiarava la validità della costituzione dell'opponente; successivamente, con ordinanza del 7.11.2023, veniva respinta la richiesta di provvisoria esecuzione e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
27.6.2024.
In tale sede le parti si richiamavano alle conclusioni precisate negli atti introduttivi e la causa era trattenuta in decisione.
L'opponente non depositava poi la memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'opposizione è ammissibile.
Come già indicato nell'ordinanza a verbale del 29.6.2023 la costituzione dell'opponente deve ritenersi valida, considerato che:
- nel costituirsi, ha inserito come atto principale una citazione contenente la data del 20.6.2023 Pt_1
e ha però contestualmente depositato la busta contenente l'atto di citazione con la data del 20.7.2023,
che è quella presente nella citazione notificata;
pagina 5 di 7 - la costituzione pertanto è avvenuta mediante deposito dell'atto notificato e la data inserita nell'atto principale è un mero errore materiale, che non pregiudica il pieno svolgimento delle difese all'udienza per cui il convenuto è stato citato. CP_1
II. L'eccezione di prescrizione del credito relativo al versamento dell'aumento di capitale deliberato nel 2011 è fondata.
Il credito in questione attiene evidentemente al rapporto sociale ed è pertanto soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 c.c.; il credito era dunque prescritto alla data (maggio 2022) della prima richiesta di pagamento (che in realtà si colloca anche oltre il decennio).
Non assume particolare rilievo il fatto che i rapporti tra le parti fossero regolati mediante un conto corrente improprio, dal momento che le modalità di regolazione dei pagamenti non mutano la causa del credito.
III. In ordine al credito di € 499,63 di cui alla fattura n. 25100 del 1.3.2016 non sono state formulate specifiche contestazioni e deve ritenersi provato che la somma sia dovuta.
IV. ha anche chiesto che fosse accertato il suo diritto di recedere dal . Pt_1 CP_1
Le ragioni che dovrebbero giustificare la legittimità del recesso non sono allegate e non è possibile valutarle.
Per quanto tuttavia si desume dall'art. 12 dello statuto, riprodotto nell'atto di citazione, il socio può
recedere quando – tra l'altro – “non abbia più rapporti pendenti con la società”, mentre nel caso in esame certo era pendente il rapporto relativo al residuo versamento dell'aumento di capitale.
La domanda dell'opponente deve quindi essere respinta.
V. Per le ragioni esposte, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente condannata al pagamento della somma di € 499,63, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo.
La domanda di accertamento del diritto di recesso dell'opponente deve essere respinta.
Le spese di giudizio devono essere poste a carico dell'opponente, secondo il criterio della soccombenza, e si liquidano, in relazione all'importo riconosciuto, in € 462,00 per compensi pagina 6 di 7 professionali (€ 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
Controparte_1
così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 96/2023 del Tribunale di Bologna);
b) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 499,63 di cui alla fattura n. 25100 del 1.3.2016, oltre interessi
[...]
legali dalla scadenza della fattura al saldo;
c) respinge la domanda di accertamento del recesso comunicato da in data Parte_1
29.7.2022;
d) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese della presente fase di Parte_1
giudizio, che liquida in € 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 7.5.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 7 di 7