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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 20.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.13459/2022 R.G. tra in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Pierluigi Rizzo Parte_1 come da procura speciale in calce al ricorso
OPPONENTE
e rapp.to e difeso dall'Avv. Stefano Calcagnile come da procura speciale a CP_1 margine della memoria difensiva
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.12.2022 la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'atto di precetto con il quale l'odierna parte opposta le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 5.370,79 a titolo di retribuzione per permessi maturati e non goduti, oltre spese della procedura, sulla scorta del decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n.497/2022, dichiarato esecutivo con ordinanza del 07.11.2022.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'insussistenza del diritto di credito del lavoratore precettante, dato che egli aveva goduto dei permessi residui. Sulla scorta di tanto chiedeva dichiararsi l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, contestava la fondatezza dell'opposizione chiedendone CP_1 il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
E' noto che in sede di opposizione a precetto ex art.615 c.p.c. possono essere fatti valere, oltre alla inidoneità del titolo a fondare l'esecuzione forzata, soltanto i fatti modificativi o estintivi del credito verificatisi successivamente alla formazione del titolo esecutivo.
Nella specie, i motivi di opposizione introducono questioni preesistenti alla formazione del titolo esecutivo, destinati ad essere trattati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, che non possono costituire oggetto di valutazione nel presente procedimento.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico di parte opponente secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese Parte_1 processuali sostenute da parte opposta, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. S. Calcagnile dichiaratosi antistatario.
Lecce, 20.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 20.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.13459/2022 R.G. tra in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Pierluigi Rizzo Parte_1 come da procura speciale in calce al ricorso
OPPONENTE
e rapp.to e difeso dall'Avv. Stefano Calcagnile come da procura speciale a CP_1 margine della memoria difensiva
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.12.2022 la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'atto di precetto con il quale l'odierna parte opposta le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 5.370,79 a titolo di retribuzione per permessi maturati e non goduti, oltre spese della procedura, sulla scorta del decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n.497/2022, dichiarato esecutivo con ordinanza del 07.11.2022.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'insussistenza del diritto di credito del lavoratore precettante, dato che egli aveva goduto dei permessi residui. Sulla scorta di tanto chiedeva dichiararsi l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, contestava la fondatezza dell'opposizione chiedendone CP_1 il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
E' noto che in sede di opposizione a precetto ex art.615 c.p.c. possono essere fatti valere, oltre alla inidoneità del titolo a fondare l'esecuzione forzata, soltanto i fatti modificativi o estintivi del credito verificatisi successivamente alla formazione del titolo esecutivo.
Nella specie, i motivi di opposizione introducono questioni preesistenti alla formazione del titolo esecutivo, destinati ad essere trattati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, che non possono costituire oggetto di valutazione nel presente procedimento.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico di parte opponente secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese Parte_1 processuali sostenute da parte opposta, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. S. Calcagnile dichiaratosi antistatario.
Lecce, 20.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)