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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2746/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale instaurato da:
nata a [...] il [...], C.F. CP_1 CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Elisabetta Fronza e Tommaso Fronza,
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, premesso:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 12.07.2003 a Castello-Molina di
Fiemme (TN), scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
1 - che dall'unione matrimoniale è nato a [...], il figlio in data Per_1
16.03.2008, ancora minorenne ed attualmente studente al terzo anno al Liceo Scientifico
Rosa Bianca di LE;
- Che la casa familiare sita in Castello-Molina di Fiemme (TN), via Stazione n. 7, è di proprietà esclusiva della sig.ra ; CP_1
- che i ricorrenti sono attualmente professionalmente occupati e si dichiarano entrambi economicamente indipendenti;
- che, dunque, venuto meno l'affectio coniugalis tra i coniugi il rapporto matrimoniale si
è deteriorato e, pertanto, mancando i presupposti per proseguire nell'unione coniugale, la sig.ra con ricorso del 05.12.2024 iscritto a ruolo il 06.12.2024, chiedeva CP_1 all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi, con domanda di addebito e di adozione di provvedimenti indifferibili “inaudita altera parte”.
- Con atto di costituzione del 21.01.2025 depositato in data 22.01.2025 si costituiva il sig.
il quale, confermava la ricostruzione fattuale rappresentata dalla Controparte_2 moglie, dichiarava che dopo aver lasciato la casa coniugale in novembre, dal mese di dicembre si è trasferito a vivere a Baselga di Pinè, e che pertanto, intende aderire alle richieste della moglie e di volersi separare;
- che per i su esposti motivi è intenzione dei coniugi separarsi consensualmente alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3) la casa familiare, sita in Castello-Molina di Fiemme, Via Stazione n. 7, di proprietà della NO , viene assegnata a quest'ultima, che vi vivrà con il figlio;
CP_1
4) le visite tra e il padre saranno libere, secondo gli accordi presi di-rettamente Per_1 tra loro;
5) il signor verserà, dal mese di marzo 2025, un contributo al Controparte_2 mantenimento del figlio nella misura di € 200 mensili, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) le spese straordinarie relative al figlio saranno concordate tra i genitori qua-lora superiori ad € 100 e ripartite al 50% tra gli stessi, secondo il protocollo del CNF del novembre 2017, da intendersi qui per richiamato integralmente;
7) la NO potrà percepire interamente l'assegno unico provinciale, l'assegno CP_1 unico universale ed ogni altra misura a sostegno della famiglia e beneficiare integralmente delle detrazioni fiscali per il figlio;
Per_1
2 8) le vetture VW Golf targata CP293SX e VW Tiguan targata GC004CR, acquistate dai coniugi in comunione legale, resteranno di proprietà comune, ma assegnate in uso esclusivo rispettivamente la VW Golf al signor e la VW Tiguan alla NO CP_2
; CP_1
9) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti;
10) spese legali a carico della NO .” CP_1
- Con decreto del Giudice delegato del 13.02.2025, preso atto della volontà delle parti, contenuta nelle conclusioni congiunte depositate il 22.01.2025, di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, veniva revocata l'udienza del 19.02.2025 ed assegnato termine fino all'udienza per il deposito delle note scritte.
- Con note scritte depositate in data 18.02.2025 i ricorrenti confermavano le condizioni di separazione già contenute nelle note conclusive congiunte del 21.01.2025, e quindi la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare;
- Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovino ostacolo nella legge e non si pongano in contrasto con l'interesse del figlio minore;
rilevato che le formalità Per_1 prescritte sono state tutte osservate;
alla luce degli esiti dell'udienza celebrata nelle forme dell'art. art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022 e tenuto conto del contenuto degli accordi;
- Rilevato che risulta, inoltre, pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio;
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il CP_1
31 marzo 1967, e nato a [...] il [...]; Controparte_2
- Dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni concordate tra le parti nella memoria conclusiva contenente le condizioni congiunte, datata 14 febbraio 2025, depositata in data18 febbraio 2025;
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 05/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Niccolò Cogliati Dezza Laura Di Bernardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2746/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale instaurato da:
nata a [...] il [...], C.F. CP_1 CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Elisabetta Fronza e Tommaso Fronza,
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, premesso:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 12.07.2003 a Castello-Molina di
Fiemme (TN), scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
1 - che dall'unione matrimoniale è nato a [...], il figlio in data Per_1
16.03.2008, ancora minorenne ed attualmente studente al terzo anno al Liceo Scientifico
Rosa Bianca di LE;
- Che la casa familiare sita in Castello-Molina di Fiemme (TN), via Stazione n. 7, è di proprietà esclusiva della sig.ra ; CP_1
- che i ricorrenti sono attualmente professionalmente occupati e si dichiarano entrambi economicamente indipendenti;
- che, dunque, venuto meno l'affectio coniugalis tra i coniugi il rapporto matrimoniale si
è deteriorato e, pertanto, mancando i presupposti per proseguire nell'unione coniugale, la sig.ra con ricorso del 05.12.2024 iscritto a ruolo il 06.12.2024, chiedeva CP_1 all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi, con domanda di addebito e di adozione di provvedimenti indifferibili “inaudita altera parte”.
- Con atto di costituzione del 21.01.2025 depositato in data 22.01.2025 si costituiva il sig.
il quale, confermava la ricostruzione fattuale rappresentata dalla Controparte_2 moglie, dichiarava che dopo aver lasciato la casa coniugale in novembre, dal mese di dicembre si è trasferito a vivere a Baselga di Pinè, e che pertanto, intende aderire alle richieste della moglie e di volersi separare;
- che per i su esposti motivi è intenzione dei coniugi separarsi consensualmente alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3) la casa familiare, sita in Castello-Molina di Fiemme, Via Stazione n. 7, di proprietà della NO , viene assegnata a quest'ultima, che vi vivrà con il figlio;
CP_1
4) le visite tra e il padre saranno libere, secondo gli accordi presi di-rettamente Per_1 tra loro;
5) il signor verserà, dal mese di marzo 2025, un contributo al Controparte_2 mantenimento del figlio nella misura di € 200 mensili, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) le spese straordinarie relative al figlio saranno concordate tra i genitori qua-lora superiori ad € 100 e ripartite al 50% tra gli stessi, secondo il protocollo del CNF del novembre 2017, da intendersi qui per richiamato integralmente;
7) la NO potrà percepire interamente l'assegno unico provinciale, l'assegno CP_1 unico universale ed ogni altra misura a sostegno della famiglia e beneficiare integralmente delle detrazioni fiscali per il figlio;
Per_1
2 8) le vetture VW Golf targata CP293SX e VW Tiguan targata GC004CR, acquistate dai coniugi in comunione legale, resteranno di proprietà comune, ma assegnate in uso esclusivo rispettivamente la VW Golf al signor e la VW Tiguan alla NO CP_2
; CP_1
9) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti;
10) spese legali a carico della NO .” CP_1
- Con decreto del Giudice delegato del 13.02.2025, preso atto della volontà delle parti, contenuta nelle conclusioni congiunte depositate il 22.01.2025, di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, veniva revocata l'udienza del 19.02.2025 ed assegnato termine fino all'udienza per il deposito delle note scritte.
- Con note scritte depositate in data 18.02.2025 i ricorrenti confermavano le condizioni di separazione già contenute nelle note conclusive congiunte del 21.01.2025, e quindi la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare;
- Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovino ostacolo nella legge e non si pongano in contrasto con l'interesse del figlio minore;
rilevato che le formalità Per_1 prescritte sono state tutte osservate;
alla luce degli esiti dell'udienza celebrata nelle forme dell'art. art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022 e tenuto conto del contenuto degli accordi;
- Rilevato che risulta, inoltre, pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio;
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il CP_1
31 marzo 1967, e nato a [...] il [...]; Controparte_2
- Dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni concordate tra le parti nella memoria conclusiva contenente le condizioni congiunte, datata 14 febbraio 2025, depositata in data18 febbraio 2025;
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 05/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Niccolò Cogliati Dezza Laura Di Bernardi
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