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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 4068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4068 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice
unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1876/2024 del Ruolo Generale e promossa da
nato in [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Biella via Repubblica n. 43, presso lo studio dell'avv. Marco Cavicchioli, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di
RO
, in persona del in carica pro tempore,
[...] CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego datato
7.11.2023 prot. 855/2023 emesso dall'Ambasciata d'Italia a Kampala
in relazione al ricongiungimento familiare in favore della IG.ra
[...]
nata in [...] il [...]; accertare il diritto del IG. Persona_1
nato in [...] il [...], al Parte_1
ricongiungimento con la madre IG.ra , nata in [...]
Somalia il 1.1.1971; ordinare, ex art. 30 comma 6 D.lgs. 286/98, con
decreto provvisoriamente esecutivo, al RO
pagina 1 della , e per esso all'Ambasciata d'Italia RO
a Kampala in Uganda, il rilascio immediato in favore della IG.ra
, nata in [...] il [...], del visto Persona_1
d'ingresso per ricongiungimento familiare con il figlio IG.
[...]
nato in [...] il [...]; con il favore delle spese Parte_1
di giudizio';
Per parte resistente:
'…chiede a codesto Ill.mo Tribunale il rigetto del ricorso di controparte perché infondato. Con vittoria di spese di lite'.
fatto e diritto
Con la presente azione, propone Parte_1
impugnazione avverso il provvedimento con cui, in data 7 novembre
2023, l'Ambasciata italiana in Kampala ha rigettato l'istanza di rilascio del visto di ingresso proposta dalla madre, IG.ra
[...]
, nata in Somalia il [...], in [...] al nulla Persona_1
osta conseguito per il ricongiungimento familiare dell'ascendente medesimo. Si duole della legittimità del provvedimento impugnato laddove l'autorità consolare ha erroneamente ritenuto non provato
'…che il familiare residente in Italia sia l'unica fonte di sostegno
finanziario [e] che non abbia altri figli nel Paese di origine o provenienza'. Insta, pertanto, perché il Tribunale accerti il suo diritto al ricongiungimento familiare con la madre, e, dunque, dichiari la nullità del provvedimento di diniego di visto di ingresso emesso nei confronti di quest'ultima.
pagina 2 Resiste in giudizio il RO
contestando l'impugnazione proposta e
[...]
chiedendone il rigetto.
***
Deve anzi tutto premettersi, ai fini della corretta individuazione del
thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio del visto di ingresso in favore della madre del ricorrente, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Ciò posto, la domanda proposta da parte ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286,
'…lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i genitori a
carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di
provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri
figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi, motivi di salute'. La medesima disposizione normativa, al comma sette, subordina '…il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta […] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità
consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. In punto di onus probandi, dunque, grava in capo al richiedente dimostrare la pagina 3 sussistenza dello status filiationis, nonché lo stato di salute degli eventuali altri figli del genitore ultrasessantacinquenne. Ai sensi dell'art. 6 bis del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, compete poi all'autorità consolare la verifica circa la sussistenza dei 'requisiti previsti nel testo unico'.
Dall'esame della normativa in materia emerge, dunque, che i requisiti per il ricongiungimento del genitore variano in base all'età
dello stesso, dal momento che sono necessari per il genitore infrasessantacinquenne la vivenza a carico e l'assenza di altri figli nel Paese di origine o provenienza mentre per il genitore ultrasessantacinquenne l'impossibilità di provvedervi degli altri figli per gravi e documentati motivi di salute, e che spetta all'autorità consolare verificarne la sussistenza. L'età del genitore deve essere peraltro valutata avendo riguardo al momento di avvio del complesso procedimento di ricongiungimento familiare, vale a dire al momento di proposizione dell'istanza di rilascio del nulla osta.
Venendo all'esame del caso di specie, osserva il Tribunale che dall'esame della documentazione depositata in atti emerge che il nulla osta risale al 31 gennaio 2023, quando la madre del ricorrente aveva cinquantadue anni. Ai fini del suo ricongiungimento, quindi, sono necessari la vivenza a carico del ricorrente e l'assenza, nel
Paese di origine o provenienza, di altri figli.
Quanto alla vivenza a carico, a prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine all'ammissibilità della documentazione prodotta in data 28 febbraio 2025 allorché erano già maturate le pagina 4 preclusioni istruttorie in forza della modifica apportata al quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, preme in ogni caso evidenziare come le ricevute di invio del denaro presentino tutte date successive, a partire dal giugno 2023, al rilascio del nulla osta, avvenuto nel gennaio 2023, in tal modo impedendo di ritenere sussistente la necessaria contestualità dei restanti requisiti, ovvero di quello reddituale ed alloggiativo, richiesti dalla legge ai fini della procedura di ricongiungimento.
Ostativa al riconoscimento del diritto del ricorrente al ricongiungimento con il genitore infrasessantacinquenne è poi la mancanza di prova in ordine all'assenza di altri figli nel Paese di origine. A fronte delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione avanti alla commissione territoriale in ordine alla presenza di quattro fratelli ed una sorella, non appare infatti dirimente la documentazione depositata in atti, e segnatamente lo'…atto
(corrispondente ad un atto di notorietà), rilasciato dal Tribunale
somalo di in data 16.11.2023, con traduzione CP_3
asseverata presso il Tribunale di Biella, riportante le dichiarazioni di
due testimoni (nelle persone dei IGg.ri e Controparte_4 [...]
che hanno attestato come il IG. Persona_2 [...]
sia l'unico figlio della IG.ra e Parte_1 Persona_1
come questa ultima sia a carico del ricorrente, in quanto i fratellastri del ricorrente non si curano di lei', in quanto, a tacer d'altro, priva di legalizzazione e pertanto inidonea a fini probatori.
pagina 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore del Parte_1
convenuto, delle spese di lite, che si liquidano in euro CP_1
2.906,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva ed euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese generali al 15% ed accessori di legge se dovuti.
Roma, 28 novembre 2024.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 6
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice
unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1876/2024 del Ruolo Generale e promossa da
nato in [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Biella via Repubblica n. 43, presso lo studio dell'avv. Marco Cavicchioli, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di
RO
, in persona del in carica pro tempore,
[...] CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego datato
7.11.2023 prot. 855/2023 emesso dall'Ambasciata d'Italia a Kampala
in relazione al ricongiungimento familiare in favore della IG.ra
[...]
nata in [...] il [...]; accertare il diritto del IG. Persona_1
nato in [...] il [...], al Parte_1
ricongiungimento con la madre IG.ra , nata in [...]
Somalia il 1.1.1971; ordinare, ex art. 30 comma 6 D.lgs. 286/98, con
decreto provvisoriamente esecutivo, al RO
pagina 1 della , e per esso all'Ambasciata d'Italia RO
a Kampala in Uganda, il rilascio immediato in favore della IG.ra
, nata in [...] il [...], del visto Persona_1
d'ingresso per ricongiungimento familiare con il figlio IG.
[...]
nato in [...] il [...]; con il favore delle spese Parte_1
di giudizio';
Per parte resistente:
'…chiede a codesto Ill.mo Tribunale il rigetto del ricorso di controparte perché infondato. Con vittoria di spese di lite'.
fatto e diritto
Con la presente azione, propone Parte_1
impugnazione avverso il provvedimento con cui, in data 7 novembre
2023, l'Ambasciata italiana in Kampala ha rigettato l'istanza di rilascio del visto di ingresso proposta dalla madre, IG.ra
[...]
, nata in Somalia il [...], in [...] al nulla Persona_1
osta conseguito per il ricongiungimento familiare dell'ascendente medesimo. Si duole della legittimità del provvedimento impugnato laddove l'autorità consolare ha erroneamente ritenuto non provato
'…che il familiare residente in Italia sia l'unica fonte di sostegno
finanziario [e] che non abbia altri figli nel Paese di origine o provenienza'. Insta, pertanto, perché il Tribunale accerti il suo diritto al ricongiungimento familiare con la madre, e, dunque, dichiari la nullità del provvedimento di diniego di visto di ingresso emesso nei confronti di quest'ultima.
pagina 2 Resiste in giudizio il RO
contestando l'impugnazione proposta e
[...]
chiedendone il rigetto.
***
Deve anzi tutto premettersi, ai fini della corretta individuazione del
thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio del visto di ingresso in favore della madre del ricorrente, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Ciò posto, la domanda proposta da parte ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286,
'…lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i genitori a
carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di
provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri
figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi, motivi di salute'. La medesima disposizione normativa, al comma sette, subordina '…il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta […] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità
consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. In punto di onus probandi, dunque, grava in capo al richiedente dimostrare la pagina 3 sussistenza dello status filiationis, nonché lo stato di salute degli eventuali altri figli del genitore ultrasessantacinquenne. Ai sensi dell'art. 6 bis del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, compete poi all'autorità consolare la verifica circa la sussistenza dei 'requisiti previsti nel testo unico'.
Dall'esame della normativa in materia emerge, dunque, che i requisiti per il ricongiungimento del genitore variano in base all'età
dello stesso, dal momento che sono necessari per il genitore infrasessantacinquenne la vivenza a carico e l'assenza di altri figli nel Paese di origine o provenienza mentre per il genitore ultrasessantacinquenne l'impossibilità di provvedervi degli altri figli per gravi e documentati motivi di salute, e che spetta all'autorità consolare verificarne la sussistenza. L'età del genitore deve essere peraltro valutata avendo riguardo al momento di avvio del complesso procedimento di ricongiungimento familiare, vale a dire al momento di proposizione dell'istanza di rilascio del nulla osta.
Venendo all'esame del caso di specie, osserva il Tribunale che dall'esame della documentazione depositata in atti emerge che il nulla osta risale al 31 gennaio 2023, quando la madre del ricorrente aveva cinquantadue anni. Ai fini del suo ricongiungimento, quindi, sono necessari la vivenza a carico del ricorrente e l'assenza, nel
Paese di origine o provenienza, di altri figli.
Quanto alla vivenza a carico, a prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine all'ammissibilità della documentazione prodotta in data 28 febbraio 2025 allorché erano già maturate le pagina 4 preclusioni istruttorie in forza della modifica apportata al quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, preme in ogni caso evidenziare come le ricevute di invio del denaro presentino tutte date successive, a partire dal giugno 2023, al rilascio del nulla osta, avvenuto nel gennaio 2023, in tal modo impedendo di ritenere sussistente la necessaria contestualità dei restanti requisiti, ovvero di quello reddituale ed alloggiativo, richiesti dalla legge ai fini della procedura di ricongiungimento.
Ostativa al riconoscimento del diritto del ricorrente al ricongiungimento con il genitore infrasessantacinquenne è poi la mancanza di prova in ordine all'assenza di altri figli nel Paese di origine. A fronte delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione avanti alla commissione territoriale in ordine alla presenza di quattro fratelli ed una sorella, non appare infatti dirimente la documentazione depositata in atti, e segnatamente lo'…atto
(corrispondente ad un atto di notorietà), rilasciato dal Tribunale
somalo di in data 16.11.2023, con traduzione CP_3
asseverata presso il Tribunale di Biella, riportante le dichiarazioni di
due testimoni (nelle persone dei IGg.ri e Controparte_4 [...]
che hanno attestato come il IG. Persona_2 [...]
sia l'unico figlio della IG.ra e Parte_1 Persona_1
come questa ultima sia a carico del ricorrente, in quanto i fratellastri del ricorrente non si curano di lei', in quanto, a tacer d'altro, priva di legalizzazione e pertanto inidonea a fini probatori.
pagina 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore del Parte_1
convenuto, delle spese di lite, che si liquidano in euro CP_1
2.906,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva ed euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese generali al 15% ed accessori di legge se dovuti.
Roma, 28 novembre 2024.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 6