Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3119 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Tania Pucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Via Masini 1/a, Empoli (FI), giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
15/05/1985, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Graziano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Via S. Martino n. 1, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19.12.2024 – tenuta in modalità cartolare – le
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 31.10.2024 – deducendo che:
- Hanno contratto matrimonio il 15.01.2011 presso il Comune di Bientina, secondo il rito civile,
e tale matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune al N°1, parte prima dell'anno 2011;
- Dalla loro unione è nato il [...] in [...] il figlio di nome Persona_1
- Nel tempo il rapporto matrimoniale si è progressivamente deteriorato venendo così irreversibilmente meno la comunione spirituale e materiale;
- Il Tribunale di Pisa con sentenza n. 1188/2022, pubbl. il 5/10/2022, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
- L' assegno di mantenimento attualizzato secondo gli indici ISTAT è di € 347,00;
- Dopo la separazione, i sig.ri e con atto pubblico del 22 giugno Controparte_1 Parte_1
2022 rep. 22681, hanno venduto l'immobile del quale erano comproprietari al 50%, sito in
Via Cerretti n. 27/A, S. Maria a Monte (PI);
- Dalla sentenza di separazione i coniugi non si sono più riconciliati e la separazione si è protratta dalla pronuncia ad oggi, ed è, dunque, venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale tra gli stessi;
- Dalla separazione è maturato il termine di legge necessario ai fini dell' avvio del procedimento per lo scioglimento del matrimonio;
- si mantiene economicamente lavorando con mansioni di domestica – Controparte_1
colf ;
- Il sig. ha lavorato sino alla data del 30 marzo 2024 sempre alle dipendenze della Parte_1
Parte_2
- Il sig. ha acquistato un appartamento in Santa Maria a Monte (PI), Via Tavolaia, Parte_1
n. 42, dove ha stabilito la sua residenza.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in Per_1
modo congiunto, con collocamento principale e residenza principale presso la madre in via Arnovecchio n.
29, S. Maria a Monte (PI);
2) Il padre terrà con sé il minore un giorno alla settimana da concordare volta per volta con la madre, tendendo conto delle esigenze dello stesso minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
trascorrerà un fine Per_1 settimana alternato con ciascuno dei genitori dal venerdì sera a domenica sera;
3) Nei periodi estivi i genitori potranno tenere con sé il figlio minore 15 giorni consecutivi o non in periodi da concordare entro il 31 maggio;
4) Le festività natalizie, pasquali e altre feste civili e religiose saranno regolate secondo il principio di alternanza, di modo che il minore trascorra una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali;
5) Il corrisponderà alla moglie per il mantenimento del figlio un contributo mensile di € 347,00, Pt_1
quale importo iniziale dell'assegno di mantenimento (€ 300,00) aggiornato nel tempo secondo gli indici
ISTAT, oltre alla rivalutazione ISTAT a venire e, oltre, alle spese straordinarie al 50% concordate e documentate secondo le modalità specificate al punto che segue;
6) I genitori contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate, come indicate nelle Linee Guida del CNF;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica o
WhatsApp, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso;
7) Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail o WhatsApp della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
8) L'assegno unico universale previsto per il figlio minore, come da accordi presi in sede di Persona_1
separazione, ai quali le parti hanno dato esecuzione e che qui confermano, resta di esclusiva competenza
(100%) della sig.ra con attribuzione esclusiva e diretta alla stessa, presso la quale, come CP_1 premesso, il figlio minore ha la sua residenza ed il suo collocamento/abitazione principale. A tali fini le parti, ove occorrente, si impegnano a svolgere, presso l' quanto di loro spettanza per la richiesta e CP_2
l'attribuzione esclusiva e diretta di detto assegno unico universale alla CP_1
Con note scritte conclusive depositate il 19.12.2024 le parti hanno integrato le condizioni di divorzio con le precisazioni richieste dal Tribunale, integrazioni da intendersi qui integralmente richiamate e riportate.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, con provvedimento del 19.12.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra, e accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e l'affidamento del figlio minore.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 3119/2024, così provvede:
I. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a Bientina (PI) il giorno 15.01.2011 tra i signori e e trascritto nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Bientina al n. 1 parte I, serie A, anno 2011;
II. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bientina per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. DISPONE che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni così stabilite:
1) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in Per_1
modo congiunto, con collocamento principale e residenza principale presso la madre in via Arnovecchio n.
29, S. Maria a Monte (PI);
2) Il padre terrà con sé il minore un giorno alla settimana da concordare volta per volta con la madre, tendendo conto delle esigenze dello stesso minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
trascorrerà un fine Per_1 settimana alternato con ciascuno dei genitori dal venerdì sera a domenica sera;
3) Nei periodi estivi i genitori potranno tenere con sé il figlio minore 15 giorni consecutivi o non in periodi da concordare entro il 31 maggio;
4) Le festività natalizie, pasquali e altre feste civili e religiose saranno regolate secondo il principio di alternanza, di modo che il minore trascorra una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali;
5) Il corrisponderà alla moglie per il mantenimento del figlio un contributo mensile di € 347,00, Pt_1
quale importo iniziale dell'assegno di mantenimento (€ 300,00) aggiornato nel tempo secondo gli indici
ISTAT, oltre alla rivalutazione ISTAT a venire e, oltre, alle spese straordinarie al 50% concordate e documentate secondo le modalità specificate al punto che segue;
6) I genitori contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate, come indicate nelle Linee Guida del CNF;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica o
WhatsApp, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso;
7) Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail o WhatsApp della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
8) L'assegno unico universale previsto per il figlio minore, come da accordi presi in sede di Persona_1
separazione, ai quali le parti hanno dato esecuzione e che qui confermano, resta di esclusiva competenza
(100%) della sig.ra con attribuzione esclusiva e diretta alla stessa, presso la quale, come CP_1 premesso, il figlio minore ha la sua residenza ed il suo collocamento/abitazione principale. A tali fini le parti, ove occorrente, si impegnano a svolgere, presso l' quanto di loro spettanza per la richiesta e CP_2
l'attribuzione esclusiva e diretta di detto assegno unico universale alla CP_1
IV. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 27.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi