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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/12/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 21 novembre 2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr. 776/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
), in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to Paola Sarno ed elettivamente domiciliata in Contrada, alla via Campi n. 10, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( rappresentato e difeso dall' Avv.to Controparte_1 C.F._1
GI LL ed elettivamente domiciliato in Montoro, alla via Roma n. 109, giusta mandato come in atti.
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 24.02.2025, con cui il resistente chiede il pagamento della somma residua di €#3.430,81# (tremilaquattrocentotrenta,81) in forza del titolo costituito dal verbale di conciliazione in sede sindacale del 25.11.2024 a mente del quale il datore di lavoro si impegnava a corrispondere a favore del resistente la somma netta di
€#4.655,58# (quattromilaseicentocinquantacinque,58), a titolo di differenze retributive per il periodo dallo 08.08.2022 al 29.04.2024, in n.#10# rate mensili pari ad €#465,56#
1 (quattrocentosessantacinque,56) da corrispondersi “entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese”. si è costituito. Controparte_1
2) La società ricorrente provvedeva alla corresponsione della somma di €#465,56# in data 02.12.2024, e di €#931,12# (novecentotrentuno,12), in data 15.02.2025.
A causa del mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti nel verbale di conciliazione in sede sindacale, in data 25.02.2025, il resistente notificava l'atto di precetto oggetto di causa.
3) Già alla udienza dello 04.07.2025 le parti riferiscono l'avvenuto pagamento della somma residua.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, la fattiva condotta della società ricorrente con conseguente statuizione della cessazione della materia del contendere giustifica la compensazione delle spese di lite per la metà. va condannata al pagamento a favore di della restante metà Parte_1 Controparte_1 che, in base ai criteri di cui al D.M 147/2022, va liquidata nella somma di €#515#
(cinquecentoquindici), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 776/2025 vertente tra nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite per la metà e condanna al pagamento a favore di Parte_1 della restante metà che liquida nella somma di somma di €#515# Controparte_1
(cinquecentoquindici), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Si comunichi.
Avellino, 03 dicembre 2025
Il Gdl
Dott. Ciro LUCE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 21 novembre 2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr. 776/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
), in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to Paola Sarno ed elettivamente domiciliata in Contrada, alla via Campi n. 10, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( rappresentato e difeso dall' Avv.to Controparte_1 C.F._1
GI LL ed elettivamente domiciliato in Montoro, alla via Roma n. 109, giusta mandato come in atti.
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 24.02.2025, con cui il resistente chiede il pagamento della somma residua di €#3.430,81# (tremilaquattrocentotrenta,81) in forza del titolo costituito dal verbale di conciliazione in sede sindacale del 25.11.2024 a mente del quale il datore di lavoro si impegnava a corrispondere a favore del resistente la somma netta di
€#4.655,58# (quattromilaseicentocinquantacinque,58), a titolo di differenze retributive per il periodo dallo 08.08.2022 al 29.04.2024, in n.#10# rate mensili pari ad €#465,56#
1 (quattrocentosessantacinque,56) da corrispondersi “entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese”. si è costituito. Controparte_1
2) La società ricorrente provvedeva alla corresponsione della somma di €#465,56# in data 02.12.2024, e di €#931,12# (novecentotrentuno,12), in data 15.02.2025.
A causa del mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti nel verbale di conciliazione in sede sindacale, in data 25.02.2025, il resistente notificava l'atto di precetto oggetto di causa.
3) Già alla udienza dello 04.07.2025 le parti riferiscono l'avvenuto pagamento della somma residua.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, la fattiva condotta della società ricorrente con conseguente statuizione della cessazione della materia del contendere giustifica la compensazione delle spese di lite per la metà. va condannata al pagamento a favore di della restante metà Parte_1 Controparte_1 che, in base ai criteri di cui al D.M 147/2022, va liquidata nella somma di €#515#
(cinquecentoquindici), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 776/2025 vertente tra nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite per la metà e condanna al pagamento a favore di Parte_1 della restante metà che liquida nella somma di somma di €#515# Controparte_1
(cinquecentoquindici), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Si comunichi.
Avellino, 03 dicembre 2025
Il Gdl
Dott. Ciro LUCE
2