Art. 34. (Attribuzioni del consiglio
di amministrazione) 1. Il consiglio di amministrazione:
a) elegge a scrutinio segreto il presidente ed il vicepresidente;
b) predispone i regolamenti dell'Ente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei delegati;
c) predispone il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente ed il conto consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo;
d) delibera annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili a norma e per gli effetti di cui all' articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni, nonche' sull'attuazione del piano stesso;
e) delibera il regolamento organico del personale e le sue modifiche;
f) nomina il direttore generale;
g) provvede, su richiesta degli interessati, alla concessione delle pensioni di cui agli articoli 4 e 5 e delle provvidenze straordinarie di cui all'articolo 11;
h) delibera sui ricorsi;
i) adempie a tutte le funzioni che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
l) delibera la costituzione di commissioni e/o gruppi di lavoro.
Possono essere chiamati a far parte di tali commissioni e/o gruppi di lavoro anche componenti esterni all'Ente in qualita' di consulenti o di esperti.
2. Le delibere di cui al comma 1, lettera e), sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
Nota all'art. 34:
- Il testo vigente dell' art. 65 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e' il seguente:
"Art. 65. - Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidita' di gestione.
La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.
Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
I piani di impiego, debbono essere presentati - entro trenta giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i sessanta giorni successivi a quello di presentazione.
L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi comprese le procedre previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione.
Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime.
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma.
E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme".
di amministrazione) 1. Il consiglio di amministrazione:
a) elegge a scrutinio segreto il presidente ed il vicepresidente;
b) predispone i regolamenti dell'Ente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei delegati;
c) predispone il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente ed il conto consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo;
d) delibera annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili a norma e per gli effetti di cui all' articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni, nonche' sull'attuazione del piano stesso;
e) delibera il regolamento organico del personale e le sue modifiche;
f) nomina il direttore generale;
g) provvede, su richiesta degli interessati, alla concessione delle pensioni di cui agli articoli 4 e 5 e delle provvidenze straordinarie di cui all'articolo 11;
h) delibera sui ricorsi;
i) adempie a tutte le funzioni che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
l) delibera la costituzione di commissioni e/o gruppi di lavoro.
Possono essere chiamati a far parte di tali commissioni e/o gruppi di lavoro anche componenti esterni all'Ente in qualita' di consulenti o di esperti.
2. Le delibere di cui al comma 1, lettera e), sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
Nota all'art. 34:
- Il testo vigente dell' art. 65 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e' il seguente:
"Art. 65. - Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidita' di gestione.
La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.
Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
I piani di impiego, debbono essere presentati - entro trenta giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i sessanta giorni successivi a quello di presentazione.
L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi comprese le procedre previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione.
Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime.
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma.
E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme".