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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 09/07/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 971/2022
La Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LUNGHI ALBERTO ERNESTO attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVALDI LUCA convenuto
CONCLUSIONI: per l'attore in via principale e nel merito: accertata la grave inadempienza della CP_1
verso le obbligazioni assunte nei confronti di con
[...] Parte_1
contratto verbale del 16.3.2020, conseguentemente dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto oggetto di causa per l'inadempimento della società convenuta.
B) per l'effetto condannare la alla restituzione e retrocessione a Controparte_1
favore di delle somme tutte dal medesimo anticipate in acconto prezzo, Parte_1 per una sorte capitale di € 7.500,00, oltre interessi legali decorrenti dalle date di ogni singolo versamento al saldo.
C) condannare altresì la al risarcimento del danno da Controparte_1
fermo tecnico derivante dal mancato utilizzo dell'autovettura Kia Niro targata
FK278HL, sopportato da in conseguenza del grave inadempimento Parte_1
facente capo alla medesima, quantificato allo stato in complessivi € 5.000,00, ovvero da determinarsi all'occorrenza secondo giustizia ed in via equitativa, oltre interessi legali.
D) condannare infine la alla rifusione delle spese, diritti ed Controparte_1
onorari del giudizio, se del caso con condanna in favore anche del precedente legale antistatario. in via istruttoria: accertarsi e dichiararsi la falsità del documento avversario n. 2 già oggetto di querela di falso e di perizia, e per l'effetto rimettersi le parti in termini per la formulazione di nuove istanze istruttorie (già memorie 183 cpc).
per la convenuta
Ogni contraria istanza disattesa e respinta,
Nel merito in via principale
a. respingere ogni domanda ex adverso formulata, per la cessazione della materia del contendere stante a fronte della sottoscrizione di dichiarazione liberatori da parte del sig. ; Parte_1
b. condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni Parte_1
da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso
Con rifusione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/8 Con atto di citazione del 20 aprile 2022, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1
società dinnanzi al Tribunale di Cremona per sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
"Nel merito - in via principale
A) Accertata la grave inadempienza della verso le Controparte_1
obbligazioni assunte nei confronti di con contratto verbale del Parte_1
16.03.2020, conseguentemente dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto oggetto di causa per inadempimento della società convenuta.
B) per l'effetto condannare la alla restituzione e retrocessione Controparte_1
a favore di delle somme tutte dal medesimo inutilmente anticipate in Parte_1
acconto prezzo, per una sorte capitale di euro 7.500,00, oltre interessi legali, decorrenti dalle date di ogni singolo versamento al saldo.
C) Condannare altresì la al risarcimento del danno da Controparte_1
fermo tecnico, derivante dal mancato utilizzo dell'autovettura Kia Niro tg. FK 278 HL, supportato da in conseguenza del grave inadempimento facente capo alla Parte_1
medesima, quantificato allo stato in complessivi euro 5.000,00, ovvero da determinarsi nella diversa misura maggiore o minore accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero da determinarsi all'occorrenza secondo giustizia ed in via equitativa, oltre interessi legali.
D) Condannare infine la alla rifusione delle spese e dei Controparte_1
compensi professionali spettanti al difensore antistatario.
In via istruttoria:
Riservata ogni ulteriore richiesta, produzione ed articolazione di capitoli di prova nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, 6 comma, c.p.c. se chiede di essere ammessi alla
pag. 3/8 prova testimoniale sui capitoli da n. 1) a n. 7) articolati in narrativa, da intendersi integralmente riportati e preceduti da "vero che".
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 luglio 2022 si costituiva in giudizio la società e chiedeva l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni:
"Ogni contraria istanza disattesa e respinta,
Nel merito in via principale
a. respingere ogni domanda ex adverso formulata, per la cessazione della materia del contendere stante a fronte della sottoscrizione di dichiarazione liberatori da parte del sig. ; Parte_1
b. condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni Parte_1
da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso
Con rifusione delle spese di lite."
Il convenuto depositava inoltre il documento 2, datato 22 aprile 2022, apparentemente sottoscritto dalle parti, con il quale dichiarava di: Parte_1
"esonerare e manlevare da ogni responsabilità la società ed il sig. CP_1
in merito alle condizioni dell'autovettura KIA Niro, tg. FK278HL; di Controparte_2
rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di rimborso nei confronti della società del suo legale rappresentante ed del sig. CP_1 Controparte_2
di sollevare ed esonerare la società il suo legale rappresentante ed il sig. CP_1
da qualsivoglia e da tutte le responsabilità per eventuali danni e spese;
Controparte_2
di nulla più avere a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e/o causa dalla società
[...]
dal suo legale rappresentante ed dal sig. . CP_1 Controparte_2
pag. 4/8 In data 19 settembre 2022 il sig. depositava querela di falso avente ad oggetto il Pt_1
documento 2) presentato dalla Controparte_1
All'udienza del 22 ottobre 2022 avanti il G.I. comparivano le parti e il Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona. Il sig. ribadiva e Pt_1
riproponeva querela di falso avverso il documento denominato "dichiarazione liberatoria" prodotto dalla Controparte_1
Il G.I. nominava un CTU per la valutazione dei documenti di causa e dire se la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata appartenesse al sig. Parte_1
La CTU le cui risultanze sono state fatte proprie dal Collegio, stante il procedimento seguito, che ha analizzato la firma in verifica e le firme autografe acquisite in originale, ha accertato, con certezza tecnica, che la "sottoscrizione a nome di apposta Parte_1
su contratto dichiarazione liberatoria datata 22 aprile 2022 sono riconducibili alla mano del Signor e quindi sono da ritenersi autografe". Parte_1
La querela di falso è stata, di conseguenza, respinta con sentenza depositata in data 7 luglio 2025.
Conseguentemente, tutte le contestazioni mosse dal sig. nel proprio atto Pt_1
introduttivo sono superate dalla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria.
La dichiarazione liberatoria datata 22 aprile 2022, come confermato dal CTU è stata sottoscritta dal Sig. il quale ha dichiarato di: Parte_1
"esonerare e manlevare da ogni responsabilità la società ed il sig. CP_1
in merito alle condizioni dell'autovettura KIA Niro, tg. FK278HL; di Controparte_2
rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di rimborso nei confronti della società del suo legale rappresentante ed del sig. CP_1 Controparte_2
di sollevare ed esonerare la società il suo legale rappresentante ed il sig. CP_1
da qualsivoglia e da tutte le responsabilità per eventuali danni e spese;
Controparte_2
pag. 5/8 di nulla più avere a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e/o causa dalla società
[...]
dal suo legale rappresentante ed dal sig. . CP_1 Controparte_2
Con la sottoscrizione della dichiarazione liberatoria, avente contenuto confessorio,
l'attore ha di fatto rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti della Controparte_1
del suo legale rappresentante e del dipendente .
[...] Controparte_2
Pertanto la domanda attorea deve essere rigettata per carenza dei presupposti che costituiscono il fondamento della domanda.
Infine, la domanda di condanna al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deve essere accolta.
L'art. 96, primo comma, c.p.c., nel disciplinare la materia della responsabilità processuale aggravata, prevede che, qualora risulti che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanni, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
L'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno presuppone, pertanto:
a) una totale soccombenza, che deve essere considerata esclusivamente in relazione all'esito finale della lite, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge alla condanna alle spese, fermo restando che tale esito non muta per il fatto che possano essere ritenute infondate difese ed eccezioni della parte comunque vittoriosa
(Cass. civ., Sez. III, 7 agosto 2002, n. 11917);
b) la temerarietà dell'iniziativa processuale o della resistenza nel giudizio, riconducibile all'accertata mala fede della parte -da intendersi letteralmente come comprovata consapevolezza dell'infondatezza del ricorso al giudice o della contestazione dell'altrui pretesa, e non necessariamente nella più riprovevole volontà di abuso del diritto di azione o di difesa in vista del perseguimento di fini estranei al pro-cesso-, o almeno della sua colpa grave, la quale deve ravvisarsi ogni volta che sia stata omessa quella diligenza, prudenza e perizia minime che avrebbero consentito alla parte di pag. 6/8 avvertire la infondatezza della propria pretesa (si parla, talvolta, di un grado di colpa accentuata-mente anormale);
c) la possibilità di accertare l'effettiva esistenza di un danno quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente.
Con riferimento a quest'ultimo presupposto, è affermazione ripetuta che tale accertamento operi come necessaria premessa della liquidazione d'ufficio del risarcimento, possibile anche in via equitativa, e presupponga normalmente un'attività processuale di allegazione e prova della parte interessata sia sull'an che sul quantum debeatur, salvo che l'esistenza del pregiudizio possa essere ritraibile dagli atti di causa o desumibile da nozioni di comune esperienza.
In proposito, e con specifico riferimento al caso in esame, è in primo luogo possibile fare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmente subito di per sé, per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, per la scelta del difensore, per le successive consultazioni con lo stesso e per la valutazione della linea difensiva, per il necessario approntamento del materiale difensivo etc., attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate in alcun modo, sul piano strettamente tecnico, dalla pronuncia sull'obbligo di rimborso delle spese giudiziali, che riguarda evidentemente la sola rifusione degli oneri economici assunti o sostenuti per la difesa tecnica.
E' inoltre possibile far riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, della Costituzione) e della l. 24 marzo
2001, n. 89, secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali che rendano necessarie prolungate attività processuali, oltre a danni patrimoniali, cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base pag. 7/8 degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (in questi termini, Cass., Sez. l. 27 novembre 2007, n. 24645).
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, ritenuta la totale soccombenza e la temerarietà della condotta processuale della parte, la quale ha agito in giudizio nonostante avesse firmato, pochi giorni prima, la dichiarazione liberatoria del 22 aprile
2022, essa deve essere condannata al pagamento in favore della parte convenuta della somma – pari alle spese di lite – di euro 2.540,00 liquidata alla data odierna in via equitativa trattandosi di danno non determinabile nel suo esatto ammontare.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in considerazione dell'attività svolta, vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definendo il giudizio, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, della somma di € 2.540,00 ex art. 96 c.p.c.
3) condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.540,00, oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
09/07/2025.
la Giudice
Federica Meloni
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 971/2022
La Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LUNGHI ALBERTO ERNESTO attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVALDI LUCA convenuto
CONCLUSIONI: per l'attore in via principale e nel merito: accertata la grave inadempienza della CP_1
verso le obbligazioni assunte nei confronti di con
[...] Parte_1
contratto verbale del 16.3.2020, conseguentemente dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto oggetto di causa per l'inadempimento della società convenuta.
B) per l'effetto condannare la alla restituzione e retrocessione a Controparte_1
favore di delle somme tutte dal medesimo anticipate in acconto prezzo, Parte_1 per una sorte capitale di € 7.500,00, oltre interessi legali decorrenti dalle date di ogni singolo versamento al saldo.
C) condannare altresì la al risarcimento del danno da Controparte_1
fermo tecnico derivante dal mancato utilizzo dell'autovettura Kia Niro targata
FK278HL, sopportato da in conseguenza del grave inadempimento Parte_1
facente capo alla medesima, quantificato allo stato in complessivi € 5.000,00, ovvero da determinarsi all'occorrenza secondo giustizia ed in via equitativa, oltre interessi legali.
D) condannare infine la alla rifusione delle spese, diritti ed Controparte_1
onorari del giudizio, se del caso con condanna in favore anche del precedente legale antistatario. in via istruttoria: accertarsi e dichiararsi la falsità del documento avversario n. 2 già oggetto di querela di falso e di perizia, e per l'effetto rimettersi le parti in termini per la formulazione di nuove istanze istruttorie (già memorie 183 cpc).
per la convenuta
Ogni contraria istanza disattesa e respinta,
Nel merito in via principale
a. respingere ogni domanda ex adverso formulata, per la cessazione della materia del contendere stante a fronte della sottoscrizione di dichiarazione liberatori da parte del sig. ; Parte_1
b. condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni Parte_1
da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso
Con rifusione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/8 Con atto di citazione del 20 aprile 2022, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1
società dinnanzi al Tribunale di Cremona per sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
"Nel merito - in via principale
A) Accertata la grave inadempienza della verso le Controparte_1
obbligazioni assunte nei confronti di con contratto verbale del Parte_1
16.03.2020, conseguentemente dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto oggetto di causa per inadempimento della società convenuta.
B) per l'effetto condannare la alla restituzione e retrocessione Controparte_1
a favore di delle somme tutte dal medesimo inutilmente anticipate in Parte_1
acconto prezzo, per una sorte capitale di euro 7.500,00, oltre interessi legali, decorrenti dalle date di ogni singolo versamento al saldo.
C) Condannare altresì la al risarcimento del danno da Controparte_1
fermo tecnico, derivante dal mancato utilizzo dell'autovettura Kia Niro tg. FK 278 HL, supportato da in conseguenza del grave inadempimento facente capo alla Parte_1
medesima, quantificato allo stato in complessivi euro 5.000,00, ovvero da determinarsi nella diversa misura maggiore o minore accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero da determinarsi all'occorrenza secondo giustizia ed in via equitativa, oltre interessi legali.
D) Condannare infine la alla rifusione delle spese e dei Controparte_1
compensi professionali spettanti al difensore antistatario.
In via istruttoria:
Riservata ogni ulteriore richiesta, produzione ed articolazione di capitoli di prova nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, 6 comma, c.p.c. se chiede di essere ammessi alla
pag. 3/8 prova testimoniale sui capitoli da n. 1) a n. 7) articolati in narrativa, da intendersi integralmente riportati e preceduti da "vero che".
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 luglio 2022 si costituiva in giudizio la società e chiedeva l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni:
"Ogni contraria istanza disattesa e respinta,
Nel merito in via principale
a. respingere ogni domanda ex adverso formulata, per la cessazione della materia del contendere stante a fronte della sottoscrizione di dichiarazione liberatori da parte del sig. ; Parte_1
b. condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni Parte_1
da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso
Con rifusione delle spese di lite."
Il convenuto depositava inoltre il documento 2, datato 22 aprile 2022, apparentemente sottoscritto dalle parti, con il quale dichiarava di: Parte_1
"esonerare e manlevare da ogni responsabilità la società ed il sig. CP_1
in merito alle condizioni dell'autovettura KIA Niro, tg. FK278HL; di Controparte_2
rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di rimborso nei confronti della società del suo legale rappresentante ed del sig. CP_1 Controparte_2
di sollevare ed esonerare la società il suo legale rappresentante ed il sig. CP_1
da qualsivoglia e da tutte le responsabilità per eventuali danni e spese;
Controparte_2
di nulla più avere a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e/o causa dalla società
[...]
dal suo legale rappresentante ed dal sig. . CP_1 Controparte_2
pag. 4/8 In data 19 settembre 2022 il sig. depositava querela di falso avente ad oggetto il Pt_1
documento 2) presentato dalla Controparte_1
All'udienza del 22 ottobre 2022 avanti il G.I. comparivano le parti e il Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona. Il sig. ribadiva e Pt_1
riproponeva querela di falso avverso il documento denominato "dichiarazione liberatoria" prodotto dalla Controparte_1
Il G.I. nominava un CTU per la valutazione dei documenti di causa e dire se la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata appartenesse al sig. Parte_1
La CTU le cui risultanze sono state fatte proprie dal Collegio, stante il procedimento seguito, che ha analizzato la firma in verifica e le firme autografe acquisite in originale, ha accertato, con certezza tecnica, che la "sottoscrizione a nome di apposta Parte_1
su contratto dichiarazione liberatoria datata 22 aprile 2022 sono riconducibili alla mano del Signor e quindi sono da ritenersi autografe". Parte_1
La querela di falso è stata, di conseguenza, respinta con sentenza depositata in data 7 luglio 2025.
Conseguentemente, tutte le contestazioni mosse dal sig. nel proprio atto Pt_1
introduttivo sono superate dalla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria.
La dichiarazione liberatoria datata 22 aprile 2022, come confermato dal CTU è stata sottoscritta dal Sig. il quale ha dichiarato di: Parte_1
"esonerare e manlevare da ogni responsabilità la società ed il sig. CP_1
in merito alle condizioni dell'autovettura KIA Niro, tg. FK278HL; di Controparte_2
rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di rimborso nei confronti della società del suo legale rappresentante ed del sig. CP_1 Controparte_2
di sollevare ed esonerare la società il suo legale rappresentante ed il sig. CP_1
da qualsivoglia e da tutte le responsabilità per eventuali danni e spese;
Controparte_2
pag. 5/8 di nulla più avere a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e/o causa dalla società
[...]
dal suo legale rappresentante ed dal sig. . CP_1 Controparte_2
Con la sottoscrizione della dichiarazione liberatoria, avente contenuto confessorio,
l'attore ha di fatto rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti della Controparte_1
del suo legale rappresentante e del dipendente .
[...] Controparte_2
Pertanto la domanda attorea deve essere rigettata per carenza dei presupposti che costituiscono il fondamento della domanda.
Infine, la domanda di condanna al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deve essere accolta.
L'art. 96, primo comma, c.p.c., nel disciplinare la materia della responsabilità processuale aggravata, prevede che, qualora risulti che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanni, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
L'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno presuppone, pertanto:
a) una totale soccombenza, che deve essere considerata esclusivamente in relazione all'esito finale della lite, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge alla condanna alle spese, fermo restando che tale esito non muta per il fatto che possano essere ritenute infondate difese ed eccezioni della parte comunque vittoriosa
(Cass. civ., Sez. III, 7 agosto 2002, n. 11917);
b) la temerarietà dell'iniziativa processuale o della resistenza nel giudizio, riconducibile all'accertata mala fede della parte -da intendersi letteralmente come comprovata consapevolezza dell'infondatezza del ricorso al giudice o della contestazione dell'altrui pretesa, e non necessariamente nella più riprovevole volontà di abuso del diritto di azione o di difesa in vista del perseguimento di fini estranei al pro-cesso-, o almeno della sua colpa grave, la quale deve ravvisarsi ogni volta che sia stata omessa quella diligenza, prudenza e perizia minime che avrebbero consentito alla parte di pag. 6/8 avvertire la infondatezza della propria pretesa (si parla, talvolta, di un grado di colpa accentuata-mente anormale);
c) la possibilità di accertare l'effettiva esistenza di un danno quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente.
Con riferimento a quest'ultimo presupposto, è affermazione ripetuta che tale accertamento operi come necessaria premessa della liquidazione d'ufficio del risarcimento, possibile anche in via equitativa, e presupponga normalmente un'attività processuale di allegazione e prova della parte interessata sia sull'an che sul quantum debeatur, salvo che l'esistenza del pregiudizio possa essere ritraibile dagli atti di causa o desumibile da nozioni di comune esperienza.
In proposito, e con specifico riferimento al caso in esame, è in primo luogo possibile fare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmente subito di per sé, per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, per la scelta del difensore, per le successive consultazioni con lo stesso e per la valutazione della linea difensiva, per il necessario approntamento del materiale difensivo etc., attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate in alcun modo, sul piano strettamente tecnico, dalla pronuncia sull'obbligo di rimborso delle spese giudiziali, che riguarda evidentemente la sola rifusione degli oneri economici assunti o sostenuti per la difesa tecnica.
E' inoltre possibile far riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, della Costituzione) e della l. 24 marzo
2001, n. 89, secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali che rendano necessarie prolungate attività processuali, oltre a danni patrimoniali, cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base pag. 7/8 degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (in questi termini, Cass., Sez. l. 27 novembre 2007, n. 24645).
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, ritenuta la totale soccombenza e la temerarietà della condotta processuale della parte, la quale ha agito in giudizio nonostante avesse firmato, pochi giorni prima, la dichiarazione liberatoria del 22 aprile
2022, essa deve essere condannata al pagamento in favore della parte convenuta della somma – pari alle spese di lite – di euro 2.540,00 liquidata alla data odierna in via equitativa trattandosi di danno non determinabile nel suo esatto ammontare.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in considerazione dell'attività svolta, vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definendo il giudizio, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, della somma di € 2.540,00 ex art. 96 c.p.c.
3) condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.540,00, oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
09/07/2025.
la Giudice
Federica Meloni
pag. 8/8