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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/08/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3172 del RGAC dell'anno 2018 vertente tra
P IVA , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Michele Iapicca del foro di OS (c.f. , pec: C.F._1
Email_1
- parte opponente - contro
P. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Rosanna Mancuso (codice fiscale ), pec: C.F._2
Email_2
- parte opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 359/2020 del 17.04.2020 (RG 496/202020) emesso dal Tribunale di Catanzaro
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 22.04.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe, con cui le si Parte_1 ingiungeva il pagamento di € 6.100,00 IVA inclusa, oltre interessi moratori ex DLgs 231/2002 e spese di procedura, a favore di CP_1
1.1 Il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base della fattura 619 del 7/11/19 emessa secondo quanto previsto dal contratto intercorso tra le parti in data 20/6/18, avente ad oggetto l'acquisto da parte della gestore dell'attività di ristorazione Baccus Palace) di uno spazio espositivo di Parte_1
100mq in una fiera organizzata per i giorni 30/3-7/4/19 dalla in Corigliano Calabro (CS). CP_1
2. Parte opponente ha, preliminarmente, eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito;
nel merito, ai sensi dell'art. 214 cpc, ha disconosciuto la firma apposta sul contratto prodotto in monitorio della opposta con l'allegato CONTRATTO sostenendo che la on ha mai Controparte_2 Parte_1 sottoscritto il contratto per l'acquisto dello spazio espositivo nella fiera di Corigliano del 30 marzo - 7 aprile
2019.
3. Si è costituita la la quale ha chiesto la reiezione dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto.
Essa ha specificato che parte opponente – seppur abbia rinunciato ad utilizzare lo spazio espositivo di cui al contratto – si è comunque obbligata al pagamento in virtù della clausola n. 17 delle Condizioni Generali di
Contratto, avendo operato il recesso a meno di 30 giorni dall'inizio della manifestazione espositiva, (o meglio, il giorno prima dell'inizio).
Ha quindi proposto istanza di verificazione della scrittura privata contestata.
3.1 Con le successive memorie ex art. 183 VI comma n, 2 cpc parte opposta ha rinunciato alla richiesta di verificazione della sottoscrizione apposta al contratto del 20 Giugno 2018, n. 17247, adducendo, tra l'altro, che per il contratto di acquisto di stand fieristico le parti hanno assoluta libertà di forma trattandosi di accordo che non necessita di forma scritta né ad substantiam e né ad probationem.
4. Ritenute irrilevanti le ulteriori richieste istruttorie delle parti, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni, operate solo da parte opposta, e quindi è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di parte opposta di incompetenza territoriale, in quanto: “In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare” (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021). Pertanto, avendo la sede in Catanzaro, la scelta di questo Tribunale rientra nell'ambito del foro facoltativo CP_1 ex art. 20 codice di rito.
6. Orbene, prima di entrare nel merito della vicenda, va ricordato che nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di fatture commerciali - come avvenuto nel caso di specie - “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cassazione n. 299 del 12.01.2016).
Va aggiunto che, una volta instaurato il giudizio di opposizione, la ricorrente monitoria assume la posizione di attrice in senso sostanziale in relazione al credito che ritiene spettarle e che, in qualità di creditrice, è tenuta unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto ed allegare - ma non anche provare - l'inadempimento del debitore.
7. Per consolidata giurisprudenza, a partire dal noto arresto reso a sezioni unite (n. 13533 del 30.10.2001), il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, ma anche per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, sulla quale grava l'onere della prova del fatto estintivo modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr tra le tante
Cass. 5128/2022).
8. Nel caso di specie parte opposta non ha provato l'esistenza della fonte contrattuale che avrebbe obbligato l'opponente al pagamento di quanto richiesto.
8.1 La scrittura privata, infatti, è stata disconosciuta. La rinuncia all'istanza di verificazione (quindi la sua mancata proposizione) equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3602 del 08/02/2024).
8.2 Le richieste istruttorie di parte opponente, peraltro non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, sono state rigettate perché tendevano a dimostrare che le parti aveva firmato il contratto disconosciuto.
Va aggiunto che risulta non contestato che parte opposta non ha utilizzato lo spazio espositivo;
non è stato, infine, provato alcun elemento che possa far desumere l'esistenza di un accordo tra le parti sottostante alla richiesta di pagamento della somma ingiunta.
9. Alla luce delle superiori argomentazioni il decreto ingiuntivo opposto va revocato
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione corrispondente al valore dichiarato (5.200,01/26.000,00). Vengono applicati i valori minimi stante la prossimità del valore della causa
(€ 6.100,00) al valore più basso dello scaglione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte convenuta opposta l pagamento delle spese di lite nei confronti di parte attrice CP_1 opponente, che si liquidano in € 2.658,50 di cui € 118,50 per spese ed € 2.540,00 per onorari oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Catanzaro lì 9.8.2025
il GOP
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3172 del RGAC dell'anno 2018 vertente tra
P IVA , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Michele Iapicca del foro di OS (c.f. , pec: C.F._1
Email_1
- parte opponente - contro
P. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Rosanna Mancuso (codice fiscale ), pec: C.F._2
Email_2
- parte opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 359/2020 del 17.04.2020 (RG 496/202020) emesso dal Tribunale di Catanzaro
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 22.04.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe, con cui le si Parte_1 ingiungeva il pagamento di € 6.100,00 IVA inclusa, oltre interessi moratori ex DLgs 231/2002 e spese di procedura, a favore di CP_1
1.1 Il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base della fattura 619 del 7/11/19 emessa secondo quanto previsto dal contratto intercorso tra le parti in data 20/6/18, avente ad oggetto l'acquisto da parte della gestore dell'attività di ristorazione Baccus Palace) di uno spazio espositivo di Parte_1
100mq in una fiera organizzata per i giorni 30/3-7/4/19 dalla in Corigliano Calabro (CS). CP_1
2. Parte opponente ha, preliminarmente, eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito;
nel merito, ai sensi dell'art. 214 cpc, ha disconosciuto la firma apposta sul contratto prodotto in monitorio della opposta con l'allegato CONTRATTO sostenendo che la on ha mai Controparte_2 Parte_1 sottoscritto il contratto per l'acquisto dello spazio espositivo nella fiera di Corigliano del 30 marzo - 7 aprile
2019.
3. Si è costituita la la quale ha chiesto la reiezione dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto.
Essa ha specificato che parte opponente – seppur abbia rinunciato ad utilizzare lo spazio espositivo di cui al contratto – si è comunque obbligata al pagamento in virtù della clausola n. 17 delle Condizioni Generali di
Contratto, avendo operato il recesso a meno di 30 giorni dall'inizio della manifestazione espositiva, (o meglio, il giorno prima dell'inizio).
Ha quindi proposto istanza di verificazione della scrittura privata contestata.
3.1 Con le successive memorie ex art. 183 VI comma n, 2 cpc parte opposta ha rinunciato alla richiesta di verificazione della sottoscrizione apposta al contratto del 20 Giugno 2018, n. 17247, adducendo, tra l'altro, che per il contratto di acquisto di stand fieristico le parti hanno assoluta libertà di forma trattandosi di accordo che non necessita di forma scritta né ad substantiam e né ad probationem.
4. Ritenute irrilevanti le ulteriori richieste istruttorie delle parti, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni, operate solo da parte opposta, e quindi è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di parte opposta di incompetenza territoriale, in quanto: “In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare” (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021). Pertanto, avendo la sede in Catanzaro, la scelta di questo Tribunale rientra nell'ambito del foro facoltativo CP_1 ex art. 20 codice di rito.
6. Orbene, prima di entrare nel merito della vicenda, va ricordato che nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di fatture commerciali - come avvenuto nel caso di specie - “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cassazione n. 299 del 12.01.2016).
Va aggiunto che, una volta instaurato il giudizio di opposizione, la ricorrente monitoria assume la posizione di attrice in senso sostanziale in relazione al credito che ritiene spettarle e che, in qualità di creditrice, è tenuta unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto ed allegare - ma non anche provare - l'inadempimento del debitore.
7. Per consolidata giurisprudenza, a partire dal noto arresto reso a sezioni unite (n. 13533 del 30.10.2001), il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, ma anche per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, sulla quale grava l'onere della prova del fatto estintivo modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr tra le tante
Cass. 5128/2022).
8. Nel caso di specie parte opposta non ha provato l'esistenza della fonte contrattuale che avrebbe obbligato l'opponente al pagamento di quanto richiesto.
8.1 La scrittura privata, infatti, è stata disconosciuta. La rinuncia all'istanza di verificazione (quindi la sua mancata proposizione) equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3602 del 08/02/2024).
8.2 Le richieste istruttorie di parte opponente, peraltro non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, sono state rigettate perché tendevano a dimostrare che le parti aveva firmato il contratto disconosciuto.
Va aggiunto che risulta non contestato che parte opposta non ha utilizzato lo spazio espositivo;
non è stato, infine, provato alcun elemento che possa far desumere l'esistenza di un accordo tra le parti sottostante alla richiesta di pagamento della somma ingiunta.
9. Alla luce delle superiori argomentazioni il decreto ingiuntivo opposto va revocato
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione corrispondente al valore dichiarato (5.200,01/26.000,00). Vengono applicati i valori minimi stante la prossimità del valore della causa
(€ 6.100,00) al valore più basso dello scaglione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte convenuta opposta l pagamento delle spese di lite nei confronti di parte attrice CP_1 opponente, che si liquidano in € 2.658,50 di cui € 118,50 per spese ed € 2.540,00 per onorari oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Catanzaro lì 9.8.2025
il GOP
Vitullio Marzullo