TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 781 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Scrimali Rosanna, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Vizzi Mattia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 22 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. conclusioni del 2 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 27 dicembre 2023, , premet- Parte_1
tendo di avere, in data 9 dicembre 2006, contratto matrimonio con CP_1
dalla cui unione è nata una figlia, minorenne, ha chiesto
[...] Per_1
che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dalla moglie.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa dell'incapacità della moglie di distaccarsi dalla propria fami- glia di origine e del suo atteggiamento di indifferenza nei suoi confronti, ac- centuatosi allorquando, per ragioni di lavoro, lo stesso si sarebbe trasferito nel
Nord Italia.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso della figlia con collocazione stabi- le presso il domicilio della madre, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale a quest'ultima, nonché la previsione dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento della figlia, versando alla un assegno mensile di impor- CP_1
to pari ad euro 250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con comparsa, depositata il 30 maggio 2023, si è costituita Controparte_1
la quale non si è opposta alla domanda principale, chiedendo, tuttavia,
l'addebito della separazione al , il quale da tempo avrebbe abbandona- Pt_1
to il tetto coniugale, disinteressandosi completamente della moglie e della fi- glia, traferendosi al Nord e ivi intrattenendo una relazione extraconiugale con un'altra donna.
- 2 - Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso della figlia con collocazione stabi- le presso il proprio domicilio, la previsione a carico del Casano dell'obbligo di contribuire al mantenimento della medesima e della figlia mediante in versa- mento di un assegno mensile di importo pari ad euro 500,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, prevendo, altresì, l'obbligo del di farsi carico in via esclusiva del pa- Pt_1
gamento delle rate del mutuo acceso per il suo acquisto.
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione all'udienza del 20 giugno 2023, il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori ed ur- genti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con memoria integrativa, depositata il 20 novembre 2023, ha Parte_1
contestato le allegazioni della , negando di essersi allontanato voluta- CP_1
mente dalla casa coniugale e ribadendo di essere stato costretto a farlo esclu- sivamente per motivi lavorativi, non riuscendo più a far fronte alle esigenze economiche della famiglia e, oltre ad insistere su quanto già dedotto, ha chie- sto l'addebito della separazione alla moglie, la quale avrebbe assunto un com- portamento distaccato e anaffettivo nei suoi confronti, sottraendosi ai doveri nascenti dal matrimonio, così determinando il disgregarsi dell'unione coniuga- le.
Con comparsa, depositata il 20 novembre 2023, ha insistito Controparte_1
nelle articolate difese.
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza del 22 no- vembre 2024, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- 3 - Nel merito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposizione della resistente.
Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito.
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pro- nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi co- niugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Nel caso di specie, i fatti reciprocamente allegati dalle parti in ordine ai motivi della separazione, quali cause di addebitabilità della stessa, sono rimasti sforni- ti di qualsiasi supporto probatorio, stante l'inammissibilità e l'irrilevanza delle prove orali articolate da entrambe le parti e la tardività della documentazione prodotta dalla resistente, in allegato alle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.., in ogni caso, irrilevante ai fini della prova di un tradimento nel corso del ma- trimonio.
Ne consegue, pertanto, il rigetto delle domande di addebito reciprocamente formulate.
Venendo, adesso, alle restanti statuizioni va confermato, in assenza di elemen- ti di novità, quanto stabilito con ordinanza del 26 giugno 2023.
Pertanto, non essendo emerse ragioni ostative, va confermato l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
- 4 - presso il domicilio della madre.
Il padre, quale genitore non collocatario, potrà incontrare la figlia liberamente, previo accordo con la madre o, in caso di disaccordo, secondo le modalità previste nella suddetta ordinanza.
Per quanto riguarda le statuizioni economiche, tenuto conto delle condizioni personali e reddituali delle parti, va confermato l'obbligo in capo a Pt_1
di corrispondere a a titolo di mantenimento della
[...] Controparte_1
figlia un assegno mensile di euro 250,00 da corrispondere entro il Per_1
giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e alla figlia, con lei convi- CP_1
vente.
Venendo, adesso, alla richiesta di mantenimento avanzata dalla in suo CP_1
favore, va rammentato, innanzitutto, che tra le condizioni per il riconoscimen- to del diritto al mantenimento nella fase della separazione rilevano sia la sussi- stenza di una disparità economica tra le parti, che la circostanza che uno dei due coniugi non sia titolare di adeguati redditi propri, cioè di redditi che per- mettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, inteso come standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi (cfr. Cass. N. 5061/2006 e n.
6699/2009).
Tanto chiarito, nel caso di specie, tenuto conto dello squilibrio reddituale esi- stente tra i coniugi, dal momento che il , operaio metalmeccanico, può Pt_1
contare su un reddito mensile fisso, mentre la non risulta svolgere at- CP_1
tività lavorativa, né percepire redditi adeguati, considerata, inoltre, la durata del matrimonio, va confermato l'obbligo in capo a di corri- Parte_1
- 5 - spondere a a titolo di mantenimento della stessa, un asse- Controparte_1
gno mensile pari ad euro 150,00, da corrispondersi entro i primi dieci giorni di ogni mese.
Infine, va dichiarata inammissibile la domanda avanzata dalla volta ad CP_1
ottenere l'obbligo a carico del di farsi carico in via esclusiva del paga- Pt_1
mento delle rate del mutuo acceso per l''acquisto della casa coniugale, trattan- dosi di domanda soggetta al rito ordinario e non legata a un vincolo di con- nessione “forte”, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. con la domanda di separazione.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il Pub- blico , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definiti- CP_2
vamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...], Parte_1
il 9 febbraio 1981, e nata a [...], il [...], i quali Controparte_1
hanno contratto matrimonio il 9 dicembre 2006, trascritto nei registri degli at- ti di matrimonio del Comune di Licata, anno 2006, parte 2, Serie A, numero
149; rigetta le domande di addebito proposte, rispettivamente, da e Parte_1
Controparte_1
affida la figlia congiuntamente a entrambi i genitori con collo- Persona_2
camento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di in- contrarla liberamente e, in caso di contrasto, secondo quanto previsto in parte
- 6 - motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1
figlia , corrispondendo a entro il giorno dieci Persona_2 Controparte_1
di ogni mese, un assegno mensile di euro 250,00, rivalutabili secondo gli indici
Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
un assegno di mantenimento in favore della stessa di € 150,00, rivalutabili
ISTAT, pagabile nei primi dieci giorni di ogni mese;
assegna l'uso della casa coniugale a e alla figlia con lei con- Controparte_1
vivente; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 27 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 7 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 781 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Scrimali Rosanna, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Vizzi Mattia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 22 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. conclusioni del 2 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 27 dicembre 2023, , premet- Parte_1
tendo di avere, in data 9 dicembre 2006, contratto matrimonio con CP_1
dalla cui unione è nata una figlia, minorenne, ha chiesto
[...] Per_1
che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dalla moglie.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa dell'incapacità della moglie di distaccarsi dalla propria fami- glia di origine e del suo atteggiamento di indifferenza nei suoi confronti, ac- centuatosi allorquando, per ragioni di lavoro, lo stesso si sarebbe trasferito nel
Nord Italia.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso della figlia con collocazione stabi- le presso il domicilio della madre, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale a quest'ultima, nonché la previsione dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento della figlia, versando alla un assegno mensile di impor- CP_1
to pari ad euro 250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con comparsa, depositata il 30 maggio 2023, si è costituita Controparte_1
la quale non si è opposta alla domanda principale, chiedendo, tuttavia,
l'addebito della separazione al , il quale da tempo avrebbe abbandona- Pt_1
to il tetto coniugale, disinteressandosi completamente della moglie e della fi- glia, traferendosi al Nord e ivi intrattenendo una relazione extraconiugale con un'altra donna.
- 2 - Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso della figlia con collocazione stabi- le presso il proprio domicilio, la previsione a carico del Casano dell'obbligo di contribuire al mantenimento della medesima e della figlia mediante in versa- mento di un assegno mensile di importo pari ad euro 500,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, prevendo, altresì, l'obbligo del di farsi carico in via esclusiva del pa- Pt_1
gamento delle rate del mutuo acceso per il suo acquisto.
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione all'udienza del 20 giugno 2023, il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori ed ur- genti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con memoria integrativa, depositata il 20 novembre 2023, ha Parte_1
contestato le allegazioni della , negando di essersi allontanato voluta- CP_1
mente dalla casa coniugale e ribadendo di essere stato costretto a farlo esclu- sivamente per motivi lavorativi, non riuscendo più a far fronte alle esigenze economiche della famiglia e, oltre ad insistere su quanto già dedotto, ha chie- sto l'addebito della separazione alla moglie, la quale avrebbe assunto un com- portamento distaccato e anaffettivo nei suoi confronti, sottraendosi ai doveri nascenti dal matrimonio, così determinando il disgregarsi dell'unione coniuga- le.
Con comparsa, depositata il 20 novembre 2023, ha insistito Controparte_1
nelle articolate difese.
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza del 22 no- vembre 2024, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- 3 - Nel merito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposizione della resistente.
Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito.
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pro- nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi co- niugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Nel caso di specie, i fatti reciprocamente allegati dalle parti in ordine ai motivi della separazione, quali cause di addebitabilità della stessa, sono rimasti sforni- ti di qualsiasi supporto probatorio, stante l'inammissibilità e l'irrilevanza delle prove orali articolate da entrambe le parti e la tardività della documentazione prodotta dalla resistente, in allegato alle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.., in ogni caso, irrilevante ai fini della prova di un tradimento nel corso del ma- trimonio.
Ne consegue, pertanto, il rigetto delle domande di addebito reciprocamente formulate.
Venendo, adesso, alle restanti statuizioni va confermato, in assenza di elemen- ti di novità, quanto stabilito con ordinanza del 26 giugno 2023.
Pertanto, non essendo emerse ragioni ostative, va confermato l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
- 4 - presso il domicilio della madre.
Il padre, quale genitore non collocatario, potrà incontrare la figlia liberamente, previo accordo con la madre o, in caso di disaccordo, secondo le modalità previste nella suddetta ordinanza.
Per quanto riguarda le statuizioni economiche, tenuto conto delle condizioni personali e reddituali delle parti, va confermato l'obbligo in capo a Pt_1
di corrispondere a a titolo di mantenimento della
[...] Controparte_1
figlia un assegno mensile di euro 250,00 da corrispondere entro il Per_1
giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e alla figlia, con lei convi- CP_1
vente.
Venendo, adesso, alla richiesta di mantenimento avanzata dalla in suo CP_1
favore, va rammentato, innanzitutto, che tra le condizioni per il riconoscimen- to del diritto al mantenimento nella fase della separazione rilevano sia la sussi- stenza di una disparità economica tra le parti, che la circostanza che uno dei due coniugi non sia titolare di adeguati redditi propri, cioè di redditi che per- mettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, inteso come standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi (cfr. Cass. N. 5061/2006 e n.
6699/2009).
Tanto chiarito, nel caso di specie, tenuto conto dello squilibrio reddituale esi- stente tra i coniugi, dal momento che il , operaio metalmeccanico, può Pt_1
contare su un reddito mensile fisso, mentre la non risulta svolgere at- CP_1
tività lavorativa, né percepire redditi adeguati, considerata, inoltre, la durata del matrimonio, va confermato l'obbligo in capo a di corri- Parte_1
- 5 - spondere a a titolo di mantenimento della stessa, un asse- Controparte_1
gno mensile pari ad euro 150,00, da corrispondersi entro i primi dieci giorni di ogni mese.
Infine, va dichiarata inammissibile la domanda avanzata dalla volta ad CP_1
ottenere l'obbligo a carico del di farsi carico in via esclusiva del paga- Pt_1
mento delle rate del mutuo acceso per l''acquisto della casa coniugale, trattan- dosi di domanda soggetta al rito ordinario e non legata a un vincolo di con- nessione “forte”, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. con la domanda di separazione.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il Pub- blico , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definiti- CP_2
vamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...], Parte_1
il 9 febbraio 1981, e nata a [...], il [...], i quali Controparte_1
hanno contratto matrimonio il 9 dicembre 2006, trascritto nei registri degli at- ti di matrimonio del Comune di Licata, anno 2006, parte 2, Serie A, numero
149; rigetta le domande di addebito proposte, rispettivamente, da e Parte_1
Controparte_1
affida la figlia congiuntamente a entrambi i genitori con collo- Persona_2
camento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di in- contrarla liberamente e, in caso di contrasto, secondo quanto previsto in parte
- 6 - motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1
figlia , corrispondendo a entro il giorno dieci Persona_2 Controparte_1
di ogni mese, un assegno mensile di euro 250,00, rivalutabili secondo gli indici
Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
un assegno di mantenimento in favore della stessa di € 150,00, rivalutabili
ISTAT, pagabile nei primi dieci giorni di ogni mese;
assegna l'uso della casa coniugale a e alla figlia con lei con- Controparte_1
vivente; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 27 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 7 -