Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 08/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 566/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Alessi, presso lo Studio del quale in Partinico, Via Kennedy n. 34, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 avona, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE -
Oggetto: Opposizione a ordinanza - ingiunzione. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 9 settembre 2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro –
[...]
, impugnando l'ordinanza Controparte_2 ingiunzione n. OI-001449721, notificata il 21 agosto 2024 e fondata sull'atto di accertamento n. 2600.30/10/2018.0147131 del 30 ottobre 2018, ricevuta in CP_1 qualità di legale rappresentante della “Olimpian Club S.r.l.s.” e avente per oggetto il pagamento di € 2.661,00 a titolo di sanzioni derivanti dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'art. 2, co.
1-bis, del D.L. n. 463/1983, conv. dalla Legge n. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, co. 6, del D. Lgs. n. 8/2016.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito, in primo luogo, il parziale difetto di legittimazione passiva ex art. 3 della Legge n. 689/1981, per avere ricoperto la carica nel solo periodo dal 8.11.2016 al 6.07.2017, nonché, in secondo luogo, l'omessa
8/2016.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Rejectis adversis.
Preliminarmente, atteso il fumus boni juris ed il periculum in mora prospettato dal ricorrente, come sopra rappresentato, disporre la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001449721, notificata il 21 agosto 2024.
Ritenere e dichiarare illegittima l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001449721, per i motivi sopra esposti e che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti ed in particolare per essere la sanzione emessa per periodi precedenti alla dichiarazione di fallimento.
Con riserva di articolare ogni altro mezzo di prova in esito al comportamento processuale di controparte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso.
Salvis juribus”.
Con decreto del 9.9.2024, il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta, fissando l'udienza del 17.12.2024.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
, contestando nel merito l'avversaria opposizione perché infondata in fatto
[...]
e in diritto.
In particolare, l' – ribadite le ragioni a sostegno della pretesa sanzionatoria, CP_1 anche con riferimento alla titolarità della carica nei mesi interessati dall'accertamento
- ha affermato, quanto alla prescrizione, che al termine ordinario quinquennale dovrebbe aggiungersi sia il trimestre previsto per assolvere al pagamento dei contributi evitando l'irrogazione della sanzione sia la sospensione Covid prevista dal
D.L. n. 18/2020, conv. in Legge 24 n. 27/ 2020, e dal D.L. n. 183/2020, conv. in
Legge n. 21/2021. Ha, inoltre, negato l'applicazione del termine ex art. 14 Legge n.
689/1981, affermando che gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 8/2016 non avrebbero introdotto alcuna decadenza. Ha, quindi, così concluso:
“Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà;
2 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, rideterminare la somma ingiunta con l'ordinanza ingiunzione stessa nella misura risultata dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell delle somme che risulteranno accertate e CP_1 dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti, per i periodi di causa indicati in atti.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Ritenuta la causa matura per la decisione ed esaurita la discussione, all'udienza del
8 aprile 2025, il Tribunale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
*** * ***
2. Il ricorso merita accoglimento, essendo fondata l'eccezione di decadenza svolta dal ricorrente, in quanto, come chiarito dalla recente pronuncia della Suprema Corte
n. 7641/2025 del 22.3.2025, “l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che,
a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, L. n.
689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis,Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024).
Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, L. n.
689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative,
3 il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost."
(Corte cost. n. 151 del 2021).
In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative
(art. 28, L. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.).
Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2°, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del
1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), la peculiarità del caso di specie è data dal fatto che nessuna trasmissione degli atti è stata effettuata dall'autorità giudiziaria all di talché non CP_1 appare possibile né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, né a fortiori quello di cui all'art. 14, comma 2°, L. n. 689/1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato. D'altra parte, deve logicamente escludersi
4 che l'inerzia dell'autorità giudiziaria nella trasmissione degli atti all possa ridondare a danno CP_1 dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt.
23, 24 e 97 Cost.-
Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle
Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass. S.U. n.
15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge.
Alla stregua delle anzidette considerazioni, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto nel caso di specie che, una volta accertato che l'autorità giudiziaria non aveva trasmesso all' gli atti relativi al procedimento penale illo tempore promosso nei confronti dell'odierno CP_1 controricorrente, la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque avrebbe potuto motu proprio dar corso al CP_1 procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione. Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che "negli stessi atti di accertamento della violazione è lo stesso a dare atto che le violazioni sono emerse 'da una verifica dei nostri archivi' […], il che CP_1 dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell' e che l'accertamento delle violazioni non ha CP_1
5 richiesto alcuna attività istruttoria" (così la sentenza impugnata, pagg. 6-7), deve concludersi che la sentenza gravata resiste alle censure mossele”.
Ebbene, essendo la situazione esaminata dalla Suprema Corte perfettamente sovrapponibile alla presente – anche in relazione all'inesistenza di ulteriore attività istruttoria per la presenza dei dati negli archivi come si evince dalla diffida CP_1 accertativa del 30.10.2018 prodotta dall'Ente – non v'è dubbio che il convenuto sia incorso nella decadenza dalla potestà sanzionatoria ben prima della notifica del provvedimento gravato.
Per tale ragione, assorbente rispetto all'esame delle ulteriori doglianze di merito, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata.
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l' deve essere Controparte_1 condannato a rifondere a le spese del grado, liquidate in dispositivo Parte_1 in ragione del valore e della bassa complessità della controversia, nonché delle fasi concretamente esperite (con esclusione, quindi, di quella istruttoria, essendo la causa di natura documentale), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Visto l'art. 429 c.p.c., riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. l'ordinanza ingiunzione n. OI-001449721, notificata il 21 agosto 2024; condanna l' a Controparte_1 rifondere a le spese di lite del grado, che liquida in € 900,00 per Parte_1 compensi, oltre spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge e oltre € 43,00 per contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 8 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
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