Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/01/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott. ssa Valeria Rosetti Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa recante n. RG. 15967 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente per oggetto: pronuncia su domande accessorie alla domanda di separazione giudiziale già pronunciata con sentenza non definitiva del 31.10.2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. Marianna Hasson
RICORRENTE E
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHE' Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza telematica dell'11.6.2024, il procuratore della ricorrente concludeva riportandosi ai propri atti. Il Pm chiedeva pronunciarsi la separazione riportandosi al parere già espresso. Il Gi assegnava in decisione senza termini, ai quali il procuratore della ricorrente rinunciava, all'udienza del 20.12.2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.6.2022, la sign.ra – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sign. il 12/06/2003 dal quale nascevano Controparte_1
10/10/2004) e (14/12/2007), esponeva: PE Per_2
(…) L'ultima residenza comune del nucleo familiare così composto era in Napoli alla via Decio Mure, 12. Il sig. con il suo comportamento determinava CP_1
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, essendosi reso responsabile della violazione degli obblighi che scaturiscono dal rapporto di coniugio. Il sig. ha sempre avuto nei confronti della ricorrente un atteggiamento violento ed CP_1 ossessivo sin dall'inizio della vita coniugale, rendendosi autore di reiterate violenze sia fisiche che psicologiche. (…) In seguito a tali aggressioni, il sig. CP_2
[...]
[...]
manifestava puntualmente il proprio pentimento, promettendo di cambiare ed inducendo la coniuge a fidarsi nuovamente di lui. (…) In seguito a tali fatti il sig. si allontanava dall'abitazione familiare, trovando ospitalità presso il proprio CP_1 nucleo familiare di origine. La sig.ra ha, date le sue condizioni di reddito, Pt_1 chiesto di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. 115/2002. Ha chiesto, su tali premesse, l'affido esclusivo del minore, nonchè che il diritto di visita paterno nei confronti del minore sia sospeso ovvero, in via subordinata, che esso sia esercitato in modalità protetta;
che la casa coniugale sia assegnata alla sig.ra che la abiterà unitamente ai due figli minori;
che il sig. sia Pt_1 CP_1 obbligato a corrispondere una congrua somma mensile quale contributo al mantenimento dei figli e in misura non inferiore ad euro 500,00 PE Per_2 mensili, pari ad euro 250,00 ciascuno, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli;
che il sig. sia condannato alla CP_1 corresponsione di un congruo assegno per il mantenimento della coniuge, in misura non inferiore ad euro 300,00, o nella misura ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il Presidente, all'udienza del 12.10.2022, ascoltava la ricorrente che dichiarava: Mio marito lavora in una scuola, come lavoratore socialmente utile, questo ormai da oltre vent'anni. Svolge mansioni di pulizia, di bidello. Fino a che è rimasto a casa, mio marito ha continuato a fare uso di sostanze stupefacenti (spinelli), che accompagnate da alcool (sia pure modiche quantità, una birra o un liquore) scatenavano in lui reazioni violente. E' andato via da casa il 16 aprile u.s., dopo l'intervento dei Carabinieri da me allertati. Da allora non è più tornato. I figli li continua a vedere regolarmente e mi passa circa 5 – 600,00 euro al mese. La prima figlia, divenuta maggiorenne da pochi giorni, frequenta ancora la scuola, liceo Informatico;
il più piccolo, che ha quasi quindici anni, frequenta un istituto professionale per parrucchieri/barbieri. L'appartamento in cui viviamo è di proprietà comunale;
era originariamente assegnato alla madre di mio marito e, al decesso di mia suocera, è stato assegnato a lui. Mio marito si è trasferito da una sorella ad . I rapporti tra mio marito ed i figli sono corretti;
purtroppo, alcuni CP_3 episodi di violenza nei miei confronti si sono verificati alla loro presenza. Non ci sono dunque problemi se mio marito incontra i figli (ora, il minore), perché ad essere sincera lui stravede per i ragazzi. Mi voglio separare perché ho sopportato troppo a lungo le violenze di mio marito. Io sono casalinga, e non percepisco reddito di cittadinanza.
Il Presidente statuiva come di seguito:
e contrassero matrimonio nel 2003, e dalla loro Parte_1 Controparte_1 unione sono nati due figli: nel 2004, da poco maggiorenne, e nel PE Per_2
2007, ancora minorenne.
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Secondo quanto esposto in ricorso dalla e poi confermato in udienza (e in Pt_1 parte riscontrato nelle denunce prodotte), il rapporto coniugale si è andato deteriorando a causa del carattere ossessivo ed irascibile del che, con l'uso CP_1 di sostanze stupefacenti ed alcolici, ha assunto nel corso degli anni atteggiamenti violenti e di ira incontrollata, giungendo a vere e proprie aggressioni nei confronti della moglie;
sempre secondo la ricorrente, dopo una serie di episodi verificatisi nel tempo, per i quali vennero sporte denunce/querele ed adottati dalle autorità misure cautelari, come il divieto di avvicinamento, a seguito di un'ultima aggressione dell'aprile di quest'anno – anch'essa denunciata ai CC della stazione di Ponticelli – il si è allontanato da casa, trovando accoglienza presso una sorella (lì dove CP_1 risulta notificato il ricorso). Su tali premesse, la ha chiesto, oltre alla Pt_1 separazione con addebito, l'affido esclusivo dei figli, la determinazione delle modalità di incontro tra padre e figli con modalità protette, l'assegnazione della casa coniugale, e la condanna del alla corresponsione di un assegno mensile CP_1 quale contributo al mantenimento dei figli (€ 500,00) e suo (€ 300,00) da rivalutare annualmente, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie per i figli. Il è rimasto contumace e, in udienza, la ricorrente si è sostanzialmente CP_1 riportata a quanto esposto in ricorso, chiarendo, però, che i rapporti tra il marito ed i figli sono corretti, sicché non ravvisa ostacoli a loro futuri incontri. In questa fase occorre adottare unicamente i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c. Il figlio minorenne, va affidato ad entrambi i genitori Persona_3 congiuntamente, sia pure con residenza presso la madre, dal momento che – secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente – gli episodi di violenza non hanno mai coinvolto il ragazzo. La residenza del minore va fissata presso la casa familiare, in Napoli, via Decio Mure Console, n. 12, che va conseguentemente assegnata alla
. Il padre potrà e dovrà vedere il minore secondo il calendario che viene Pt_1 riportato in dispositivo. Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, la ricorrente ha affermato che il lavora come lavoratore socialmente utile in una scuola, con CP_1 mansioni di bidello, mentre ella dichiara di essere casalinga. Dalla attestazione ISEE in atti emerge un reddito del nucleo familiare (e quindi del di € 11.215,00 CP_1 annui. In tale situazione, pare equo determinare quale contributo a carico del per il CP_1 mantenimento dei figli e della moglie la somma di € 550,00 mensili, di cui € 400,00 per i due figli ed € 150,00 per la moglie;
la somma mensile andrà rivalutata di anno in anno a decorrere dalla domanda, e dovrà essere aumentata del 50 % delle spese straordinarie necessarie per i figli (da intendersi quelle caratterizzate dal requisito temporale della occasionalità, dal requisito quantitativo della gravosità e/o dal requisito funzionale della voluttuarietà, quali, a titolo esemplificativo, quelle ludiche, quelle sportive o quelle sanitarie non coperte dal s.s.n.), da concertare preventivamente e/o da documentare successivamente.
P.Q.M.
Il Presidente, visto l'art. 708 c.p.c., 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) dispone che il figlio minorenne della coppia, sia affidato congiuntamente ad Persona_3 entrambi i genitori, pur conservando la residenza presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed
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alla scelta della residenza abituale dello stesso saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del ragazzo;
3) assegna la casa familiare, sita in Napoli, alla via Decio Mure Console, n. 12, alla ricorrente, ; 4) dispone che il padre , potrà Parte_1 Controparte_1
e dovrà vedere e tenere con sé il figlio minore per almeno due pomeriggi a Per_2 settimana (che si indicano nel martedì e giovedì, salvo diversi accordi tra i coniugi, anche in relazione alle rispettive esigenze lavorative ed a quelle scolastiche, ludiche
o sportive del figlio) dalle ore 17,00 alle ore 21,30; il padre potrà e dovrà altresì tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, dalle ore 16,30 del sabato sino Per_2 alle 21,30 della domenica, con pernottamento;
5) durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il figlio minore per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre;
6) nel periodo natalizio, il minore Per_3 trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore o il 24 o il 25 dicembre;
e
[...] così pure o il 31 dicembre o il giorno 1 gennaio;
nel periodo pasquale, ad anni alterni o l'intera giornata di Pasqua o l'intera giornata di pasquetta;
lo stesso criterio dell'alternanza verrà seguito per le altre festività civili;
7) il minore trascorrerà con padre e madre rispettivamente le feste del papà e della mamma, ed i giorni dei rispettivi compleanni dei genitori;
mentre i giorni del proprio compleanno li trascorrerà, possibilmente, con entrambi o, in mancanza di accordo, ad anni alterni con l'uno e con l'altra; 8) pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere entro la fine di ogni mese alla moglie, , a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento, un assegno di € 550,00 con decorrenza dalla domanda, di cui € 400,00 per il mantenimento dei figli ed € 150,00 per il mantenimento della moglie, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat F.O.I., nonché l'obbligo di partecipare nella misura del 50 % alle spese straordinarie per i figli come sopra indicate, con decorrenza dalla domanda. Rimetteva il giudizio al Giudice designato.
Il è rimasto contumace. CP_1
In fase istruttoria, concessi i termini ex art. 183/6° co.cpc, il procuratore della ricorrente ha chiesto la pronuncia sullo status che è stata depositata il 31.10.2024 e la causa è stata rimessa sul ruolo del Gi per sentire la sign. in ordine ai rapporti Pt_1 padre-figlio minore.
All'udienza del 20.12.2024, la ricorrente ha dichiarato: ha compiuto 17 anni Per_2
e vede il padre regolarmente. Mio marito mi corrisponde regolarmente l'assegno per che ha 20 anni e per pari ad € 400,00 ed € 150,00 come mio PE Per_2 mantenimento. va all'università di Economia a Fuorigrotta, la Federico II e PE poi fa un po' di tirocinio con rimborso di € 750 euro al mese. Non è un lavoro stabile ma si tratta solo di tirocinio formativo. Si laurea nel 2026. Pertanto, chiedo - in parziale modifica della domanda di cui al ricorso, che il Tribunale determini in € 300,00 la somma quale mantenimento per e, tenuto conto della percezione Per_2 temporanea da parte di di € 750 al mese, chiedo solo la somma di € 100,00 PE
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per Le spese straordinarie al 50%; rinuncio alla domanda di addebito come PE già dichiarato in corso di giudizio. Rinuncio alla domanda di affido esclusivo di e chiedo l'affido condiviso con visite libere con il padre. Prendo l'assegno Per_2 unico per i figli (290 euro) ma nulla come ADI. Pago 72 euro al mese per la casa di proprietà del Comune. Il lavora nella scuola come bidello. Confermo la CP_1 domanda di assegno di mantenimento. Rinuncio alla domanda di addebito.
Modalità di affidamento del minore (nato il [...]). Per_2
Può senz'altro trovare conferma l'affido condiviso ad entrambi i genitori come già statuito dal Presidente, tenuto conto della rinuncia della alla domanda di Pt_1 affido esclusivo. Circa le modalità di visita con il padre, - sulle quali la ricorrente non ha dedotto criticità nel rapporto padre-figlio - possono essere liberalizzate e vedrà il padre quando vorrà accordandosi con lui liberamente. Per_2
Non è stato ritenuto necessario l'ascolto del ragazzo in quanto la ricorrente non ha prospettato problematiche sul punto.
Circa il contributo al mantenimento di ancora studente, osserva il Collegio Per_2 che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Orbene, nel caso concreto la ricorrente – che nell'atto introduttivo ha chiesto la somma di € 500,00 per entrambe i figli – all'udienza del 20.12.2024 ha chiesto determinarsi in
€ 300,00 l'assegno per precisando che il marito le corrisponde regolarmente Per_2
l'assegno per entrambi come stabilito dal Presidente. La – che contribuisce in Pt_1 maniera diretta al mantenimento del figlio con il suo accudimento domestico in quanto non lavora e non percepisce nessun altro emolumento dall'INPS - percepisce l'AUU per i figli e sostiene il costo della locazione della casa di proprietà del Comune di Napoli pari ad € 72,00 mensili. Alla luce della scarna documentazione documentale e tenuto conto che sono trascorsi due anni dalle statuizioni provvisorie del Presidente, atteso che le esigenze dei figli aumentano con l'età, il Collegio dispone che il padre verserà alla ricorrente la somma di € 300,00 per con decorrenza dalla sentenza e rivalutazione dal dicembre Per_2
2026 secondo gli indici Istat.
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Avuto riguardo alla domanda di mantenimento della figlia di anni 20) si PE osserva che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207; Cass. 26 gennaio 2011,
n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498). Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477;
Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406). In particolare,
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tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo) (ex plurimis, Cass. N. 26875/2023). Applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, ritiene il Collegio che, sebbene parte ricorrente abbia dichiarato che il marito le corrisponde la somma per intero di mantenimento per entrambi i figli (400 euro mensili) ha dichiarato che PE
è ancora impegnata negli studi universitari (Iscritta alla Federico II) e percepisce un rimborso spese di € 750 mensili temporaneamente per il tirocinio che svolge presso la Deloitte;
ha solo detto che non è stabile in quanto cesserà al termine dello stesso che non ha indicato. La ragazza conseguirà la laurea nel 2026.
Ritiene il Tribunale che i lavori occasionali – come nel caso concreto – non possano certo ritenersi indicativi di una raggiunta indipendenza economica, considerando che non si tratta certo di rapporti di lavoro in grado di garantire ai giovani l'indipendenza economica ma solo una modestia entrata che può solo consentire loro di sostenere (o contribuire a sostenere) le spese (anche quelle di studio) che i genitori non riescono a garantire. Nel caso di appare evidente che – alla luce dei principi di diritto PE sopra richiamati e della documentazione agli atti – la ragazza sia tutt' altro che colpevole o pigra ma, anzi, ha dato prova di autoresponsabilità intraprendendo gli studi universitari ed anche impiegandosi in un piccolo impiego per non gravare eccessivamente sui genitori. Non può, pertanto, ritenersi autonoma ed ha ancora diritto di continuare a percepire il mantenimento da parte dei genitori. Il Tribunale, pertanto, tenuto conto della somma di € 750 dalla stessa percepiti, come chiesto dalla madre, riduce l'obbligo di mantenimento a carico del per la figlia nella misura di € CP_1
100,00 mensili con decorrenza dal deposito della sentenza e rivalutazione annuale da dicembre 2026 secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie per i figli verranno sostenute al 50% dai genitori, come da Protocollo del 2018.
Avuto riguardo alla domanda di assegno ex art 156 comma 1 c.c. formulata dalla ricorrente, è noto che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza costituisce la finalità precipua dell'assegno in questione, e prevede il suo riconoscimento quando uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Tuttavia, trattasi di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato. Tali effetti sono stati tenuti presenti anche dal legislatore, che, nel disciplinare la determinazione del contributo in questione, all'art. 156 cit., comma 2, ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli
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elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 2013 Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2006, n. 9878; 16 novembre 2005, n. 23071; 30 marzo 2005, n. 6712). Orbene, - come già emerso in sede di udienza presidenziale – il svolge CP_1
l'attività di lavoratore socialmente utile in una scuola (con mansioni di bidello) e dall'ISEE allegato dalla risulta un unico reddito da nucleo familiare pari ad Pt_1
€ 11.215,00 annui che non è mutato. La ricorrente non ha mai lavorato durante il matrimonio;
non sono emersi nuovi elementi tali da ritenersi mutate le circostanze dedotte in ricorso e provate a mezzo della documentazione allegata;
ben può riconoscersi alla l'assegno di mantenimento nella stessa misura quantificata CP_1 in sede presidenziale pari ad € 150,00 con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale dal dicembre 2026.
Va, infine confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che vi abita con entrambi i figli.
In considerazione della contumacia e della natura del giudizio si ravvisano giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con visite libere Per_2 padre-figlio;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 del figlio nella misura di € 300,00 mensili e di ella misura di Per_2 PE
€ 100,00 mensili, da corrispondere alla ricorrente, con decorrenza dal deposito della sentenza e rivalutazione da dicembre 2026; come espresso in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la Controparte_1 somma di € 150,00 con decorrenza dal ricorso a titolo di assegno di mantenimento e rivalutazione annuale dal dicembre 2026;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- spese di lite non ripetibili;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 27.12.2024
Il G.rel. Il Presidente Dott. Immacolata Cozzolino Dott.Raffaele Sdino
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