Ordinanza collegiale 17 febbraio 2023
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 17/03/2026, n. 4947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4947 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04947/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01409/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Guglielmo Abbate e Federica Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. OV IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2022, con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di cittadinanza prodotta dall’odierno ricorrente.
Il ricorrente, immigrato l’8/7/1997 dall’Algeria, sostiene di essersi integrato nella comunità nazionale presentando, in data -OMISSIS-2018, un’istanza per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992.
A seguito di detta istanza il Ministro dell’Interno ha emanato il decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2022 di rigetto della domanda, affermando che “ dall’attività informativa esperita sono emersi sul conto del sig. -OMISSIS- elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza ”.
Nell’impugnare il provvedimento sopra citato si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 9 della legge n. 91 del 05/02/1992, in quanto il decreto ministeriale impugnato sarebbe privo di motivazione in ordine ai presupposti del diniego, poiché riporta una mera clausola di stile, che non consente di comprendere le ragioni della decisione e, conseguentemente, la loro confutazione; il Ministro dell’Interno, infatti, si sarebbe limitato ad affermare che dall’attività informativa esperita sarebbero emersi possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, senza esplicitare detti motivi ostativi;
2. la violazione dell’art. 9, comma 4, del d. l. vo n. 286 del 25/07/1998, in quanto sarebbe stata negata la concessione della cittadinanza, senza che il decreto ministeriale abbia fatto alcuna menzione del possesso in capo al ricorrente della carta di soggiorno a tempo indeterminato;
3. la violazione dell’art. 3 e dell’art. 4 del d.p.r. n. 362 del 18/04/1994 e del principio del giusto procedimento e di ragionevole durata del procedimento, in quanto il termine per la definizione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana (pari a settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda) sarebbe stato superato, considerando che l’istanza è stata inoltrata il -OMISSIS-2018 ed il decreto di rigetto è stato emesso tardivamente soltanto il -OMISSIS-2022 e notificato all’interessato altrettanto tardivamente in data 08/11/2022.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, con una relazione chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 14 febbraio 2023 e con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/2023 questo Tribunale ha chiesto all’Amministrazione il deposito della “..documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, con l’adozione delle cautele necessarie (stralci ed omissis) a tutela delle fonti di informazione, nonché al fine di non pregiudicare l’attività di intelligence, e di tutti gli altri elementi non strettamente rilevanti, ovvero una relazione, da cui si evincano le specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la determinazione di non trasmettere i medesimi atti ”.
Detto adempimento è stato posto in essere con il deposito del 5 maggio 2023.
All’udienza straordinaria del 27 febbraio 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Le doglianze, così compendiate, non possono essere condivise.
Appare utile, innanzitutto, in funzione dello scrutinio delle già menzionate doglianze, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti della Sezione (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).
1.2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
1.3. L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
1.4. Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; TAR Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
1.5. L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (TAR Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
1.6. In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
1.7. Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
1.8 Nel caso di specie, nel provvedimento gravato si argomenta, a fondamento della decisione di rigetto dell’istanza del ricorrente, che “dall’attività informativa esperita” sono emersi sul suo conto “elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica” e che “tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza”.
1.9 A seguito dell’istruttoria esperita da questo Tribunale e dalla documentazione depositata in atti è stato possibile desumere che detta motivazione va correlata alla circostanza che “ lo straniero è noto in atti quale aderente all’organizzazione fondamentalista islamica “-OMISSIS- ”.
2. Sulla base di detta informativa, il Ministero resistente – attraverso un’attività valutativa sostanzialmente vincolata agli accertamenti degli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato – ha ritenuto preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse del richiedente all’acquisto della cittadinanza italiana.
2.1 Per quel che concerne il profilo di censura riguardante l’asserito vizio di motivazione, giova ribadire che il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è connotato da amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevantissime conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all’interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l’interesse nazionale in caso di concessione non dovuta.
2.2 In linea con la giurisprudenza ormai consolidata (cfr., tra le tante, Cons. St., sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326; 5679/2021, 6720/2021; 8084/2022 e n. 11538/2022 Tar Lazio, Sez. V bis n. 17081/2022; 16084/2022;15986/2022; n. 15985/2022; 15944/2022 n. 13911/2022 e 11806/2022) si è affermato che il provvedimento di diniego non deve necessariamente riportare le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l'attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio sfavorevole dell'Amministrazione e che, nel diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica basato su atti con la classifica di riservatezza, il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione.
2.3 Va disattesa anche la doglianza a mezzo della quale si sostiene l’avvenuto superamento del termine di conclusione del procedimento di cui al d.P.R. 18.04.1994, n. 362 e, ciò, considerando che nelle istanze come quella in esame, lo spirare del suddetto termine non comporta il venir meno del potere dell’Amministrazione di decidere sull’istanza, senza incidere sulla legittimità del provvedimento successivamente intervenuto.
2.4 Con riferimento all’asserita integrazione del ricorrente va evidenziato che un costante orientamento di questo Tribunale ha avuto modo di precisare che “ lo stabile inserimento è solo il prerequisito per la richiesta di cittadinanza…e non appare neanche significativo della insussistenza dei motivi ostativi di cui si tratta, posto che la contiguità con movimenti eversivi non è esclusa dallo stabile inserimento nella realtà economica, necessario, peraltro, per mantenersi e conservare il titolo di soggiorno ” (Tar Lazio n. 3227/2021 del 17.03.2021).
2.5 Quanto alla titolarità della carta di soggiorno, anche qui precedenti pronunce hanno ritenuto insussistente la “ contraddittorietà tra le determinazioni dell’Amministrazione in relazione all’avvenuto rilascio della carta di soggiorno, in quanto si tratta di condizioni non paragonabili tra loro… Ne consegue che il concetto di pericolosità viene declinato secondo modalità differente nel caso della carta di soggiorno rispetto alla cittadinanza italiana ” (Consiglio di Stato n. 6720/2021).
2.6 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI TI, Presidente
OV IU, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV IU | ZI TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.