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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4758 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 43772/2024 promossa da
nato in [...], il [...], C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Parte_1 C.F._1
De Maio ed elettivamente domiciliato in Portici (NA), viale Ascione, n. 29, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
), con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
[...] presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: visto ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, il ricorrente, cittadino pakistano regolarmente soggiornante in , ha CP_1
chiesto, previo accertamento del proprio diritto al ricongiungimento con il figlio minore, di ordinare all' ad di rilasciare il visto di ingresso in favore del medesimo, con ordine cautelare Controparte_1 CP_1
urgente, in corso di causa, di fissazione di appuntamento per la formalizzazione della relativa domanda. Il ricorrente ha sostenuto di avere chiesto un appuntamento per la legalizzazione dei documenti ed il rilascio del visto e di avere ottenuto la fissazione da parte dell'ambasciata resistente di appuntamento per la legalizzazione dei documenti, consegnati legalizzati il 13.2.2024, senza poi aver ricevuto più notizie circa la presentazione della domanda di visto, ragione per la quale in data 9.7.2024 aveva inoltrato pec a mezzo del difensore con la quale sollecitava l'ulteriore appuntamento per la domanda di visto, rimasta senza esito. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 21.11.2024 chiedendo la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta fissazione di appuntamento per il 18.2.2025, con compensazione delle spese di lite.
Cessata la materia del contendere relativamente alla richiesta cautelare di fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto, il giudizio è proseguito per il merito ed all'udienza cartolare del 19.3.2025 la causa deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note da parte del solo procuratore del ricorrente, nelle quali ha dato atto dell'effettivo rilascio del visto per il figlio, ha chiesto la cessazione della materia del contendere anche relativamente al merito e domandato la decisione sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
***
Il giudizio deve essere definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, considerato che il ricorrente ha ottenuto, per come dallo stesso dedotto nelle note di trattazione scritta del 18.3.2025 per l'udienza del
19.3.2025, nelle more del giudizio, non solo la fissazione di appuntamento per formalizzare la domanda di visto, ma anche il visto per il figlio minore nato in [...] il [...]. E' dunque evidente che il Per_1
ricorrente abbia conseguito il bene della vita oggetto della domanda, come da conclusioni cautelari e di merito del ricorso introduttivo.
Le spese di lite devono tuttavia essere compensate tra le parti e non seguono il principio della soccombenza virtuale.
Nella specie, risulta dalla documentazione allegata che il nulla osta in favore del figlio è stato rilasciato il
12.12.2023, quindi con scadenza semestrale il 12.6.2024. Entro il 12.06.2024, quindi, il figlio del ricorrente avrebbe dovuto presentare la domanda di visto di ingresso, termine che nella specie non risulta affatto rispettato, considerato che il medesimo ha ricevuto appuntamento (solo) per la legalizzazione dei documenti per il 29.1.2024, li ha poi ricevuti legalizzati, per come dedotto in ricorso, il 13.2.2024 e che prima del 12.6.2024 (data di scadenza del nulla osta) non risulta provata la presentazione di alcuna richiesta di visto o di appuntamento a tal fine (né in occasione della richiesta di legalizzazione, non allegata in atti, per la quale è stata fissata la data del 29.1.2024, né la pec di sollecito del difensore del 9.7.2024, inviata a nulla osta ormai scaduto, cui è seguita, ad ottobre,
l'introduzione del presente giudizio).
Non risulta, dunque, in alcun modo provata (né invero dedotta) l'intervenuta interruzione del decorso del termine semestrale di validità del nulla osta prima della sua scadenza del 12.6.2024.
Deve in proposito condividersi quanto in proposito osservato dal collegio del tribunale adito nel procedimento di reclamo iscritto al n. 7218/2022. In particolare, secondo il provvedimento collegiale richiamato: < dell' – che non avrebbe consentito, una volta consegnati i documenti legalizzati, di presentare la CP_1
domanda di visto – non rileva ai fini del caso di specie, essendo pacifica la circostanza che i familiari di parte reclamante non hanno proposto la domanda di visto nella vigenza dei provvedimenti di nulla osta rilasciati dal Cont la circostanza che, per l'eventuale accoglimento della richiesta di visto, sarebbe stata necessaria la definizione della procedura di legalizzazione è priva di pregio alla luce della normativa di settore che prevede il necessario impulso di parte anche per la procedura di visto e l'assenza di alcuna pregiudizialità di tale procedura rispetto a quella di legalizzazione>>. Prosegue, il collegio: < evidenziato nel provvedimento reclamato, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 TUI e 6 DPR n.
394/99, il “ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della , se ne innesta una seconda di pertinenza della CP_3 rappresentanza diplomatica e che è caratterizzato dall'impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati, essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. Poiché il nulla osta al ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex novo”>>. Ad avviso del collegio, dunque: < entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di autorizzazione del nulla osta e, in caso contrario, non può più essere presentata poiché il nulla osta è comunque scaduto, a prescindere dalle motivazioni che possano aver giustificato il ritardo nella presentazione del visto (nella specie, il ritardo dipenderebbe, per come dedotto, dalla tardiva consegna dei documenti legalizzati)>>. In special modo condivisibile risulta la statuizione secondo la quale
< base ai presupposti alloggiativi e reddituali accertati da quello specifico nulla osta già rilasciato, sebbene la successiva fase amministrativa da svolgersi da parte dell'ambasciata possa poi necessitare di una istruttoria complessa (ad esempio, a causa della necessità di ottenere documenti legalizzati ovvero di disporre accertamenti genetici a mezzo esame DNA per la dimostrazione del rapporto di filiazione) che ha come conseguenza la eventuale sospensione della vigenza del termine del nulla osta>>.
Ebbene, la domanda di rilascio del visto in favore del figlio minore del ricorrente non poteva essere accolta per la sola circostanza dell'avvenuto rilascio del nulla osta, considerato che, a fronte di nulla osta rilasciato il 12.12.2023, la prima richiesta di visto risulta (tardivamente) effettuata solo il 9.7.2024 a mezzo pec dal difensore, non risultando allegata dal ricorrente ulteriore, pregressa, documentazione e non potendo nemmeno essere idonea a tal fine la mera presentazione dei documenti da legalizzare nel gennaio 2024, né essendo allegata la richiesta di legalizzazione, asseritamente contenente anche richiesta di visto).
Non risulta in conclusione provata l'esistenza di alcuna richiesta di visto nel semestre di validità del nulla osta, nemmeno il tempestivo tentativo di richiesta di fissazione di appuntamento a tal fine, con la conseguente non configurabilità di una responsabilità dell'amministrazione resistente, la quale si è peraltro, ugualmente, adoperata, nelle more del giudizio, non solo per fissare l'appuntamento per formalizzare la domanda di visto, ma anche per rilasciare il visto stesso, con conseguente liquidazione delle spese di lite come da dispositivo, non essendo, quindi, configurabile la soccombenza virtuale dell'amministrazione.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Roma, 20/03/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 43772/2024 promossa da
nato in [...], il [...], C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Parte_1 C.F._1
De Maio ed elettivamente domiciliato in Portici (NA), viale Ascione, n. 29, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
), con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
[...] presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: visto ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, il ricorrente, cittadino pakistano regolarmente soggiornante in , ha CP_1
chiesto, previo accertamento del proprio diritto al ricongiungimento con il figlio minore, di ordinare all' ad di rilasciare il visto di ingresso in favore del medesimo, con ordine cautelare Controparte_1 CP_1
urgente, in corso di causa, di fissazione di appuntamento per la formalizzazione della relativa domanda. Il ricorrente ha sostenuto di avere chiesto un appuntamento per la legalizzazione dei documenti ed il rilascio del visto e di avere ottenuto la fissazione da parte dell'ambasciata resistente di appuntamento per la legalizzazione dei documenti, consegnati legalizzati il 13.2.2024, senza poi aver ricevuto più notizie circa la presentazione della domanda di visto, ragione per la quale in data 9.7.2024 aveva inoltrato pec a mezzo del difensore con la quale sollecitava l'ulteriore appuntamento per la domanda di visto, rimasta senza esito. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 21.11.2024 chiedendo la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta fissazione di appuntamento per il 18.2.2025, con compensazione delle spese di lite.
Cessata la materia del contendere relativamente alla richiesta cautelare di fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto, il giudizio è proseguito per il merito ed all'udienza cartolare del 19.3.2025 la causa deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note da parte del solo procuratore del ricorrente, nelle quali ha dato atto dell'effettivo rilascio del visto per il figlio, ha chiesto la cessazione della materia del contendere anche relativamente al merito e domandato la decisione sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
***
Il giudizio deve essere definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, considerato che il ricorrente ha ottenuto, per come dallo stesso dedotto nelle note di trattazione scritta del 18.3.2025 per l'udienza del
19.3.2025, nelle more del giudizio, non solo la fissazione di appuntamento per formalizzare la domanda di visto, ma anche il visto per il figlio minore nato in [...] il [...]. E' dunque evidente che il Per_1
ricorrente abbia conseguito il bene della vita oggetto della domanda, come da conclusioni cautelari e di merito del ricorso introduttivo.
Le spese di lite devono tuttavia essere compensate tra le parti e non seguono il principio della soccombenza virtuale.
Nella specie, risulta dalla documentazione allegata che il nulla osta in favore del figlio è stato rilasciato il
12.12.2023, quindi con scadenza semestrale il 12.6.2024. Entro il 12.06.2024, quindi, il figlio del ricorrente avrebbe dovuto presentare la domanda di visto di ingresso, termine che nella specie non risulta affatto rispettato, considerato che il medesimo ha ricevuto appuntamento (solo) per la legalizzazione dei documenti per il 29.1.2024, li ha poi ricevuti legalizzati, per come dedotto in ricorso, il 13.2.2024 e che prima del 12.6.2024 (data di scadenza del nulla osta) non risulta provata la presentazione di alcuna richiesta di visto o di appuntamento a tal fine (né in occasione della richiesta di legalizzazione, non allegata in atti, per la quale è stata fissata la data del 29.1.2024, né la pec di sollecito del difensore del 9.7.2024, inviata a nulla osta ormai scaduto, cui è seguita, ad ottobre,
l'introduzione del presente giudizio).
Non risulta, dunque, in alcun modo provata (né invero dedotta) l'intervenuta interruzione del decorso del termine semestrale di validità del nulla osta prima della sua scadenza del 12.6.2024.
Deve in proposito condividersi quanto in proposito osservato dal collegio del tribunale adito nel procedimento di reclamo iscritto al n. 7218/2022. In particolare, secondo il provvedimento collegiale richiamato: < dell' – che non avrebbe consentito, una volta consegnati i documenti legalizzati, di presentare la CP_1
domanda di visto – non rileva ai fini del caso di specie, essendo pacifica la circostanza che i familiari di parte reclamante non hanno proposto la domanda di visto nella vigenza dei provvedimenti di nulla osta rilasciati dal Cont la circostanza che, per l'eventuale accoglimento della richiesta di visto, sarebbe stata necessaria la definizione della procedura di legalizzazione è priva di pregio alla luce della normativa di settore che prevede il necessario impulso di parte anche per la procedura di visto e l'assenza di alcuna pregiudizialità di tale procedura rispetto a quella di legalizzazione>>. Prosegue, il collegio: < evidenziato nel provvedimento reclamato, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 TUI e 6 DPR n.
394/99, il “ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della , se ne innesta una seconda di pertinenza della CP_3 rappresentanza diplomatica e che è caratterizzato dall'impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati, essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. Poiché il nulla osta al ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex novo”>>. Ad avviso del collegio, dunque: < entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di autorizzazione del nulla osta e, in caso contrario, non può più essere presentata poiché il nulla osta è comunque scaduto, a prescindere dalle motivazioni che possano aver giustificato il ritardo nella presentazione del visto (nella specie, il ritardo dipenderebbe, per come dedotto, dalla tardiva consegna dei documenti legalizzati)>>. In special modo condivisibile risulta la statuizione secondo la quale
< base ai presupposti alloggiativi e reddituali accertati da quello specifico nulla osta già rilasciato, sebbene la successiva fase amministrativa da svolgersi da parte dell'ambasciata possa poi necessitare di una istruttoria complessa (ad esempio, a causa della necessità di ottenere documenti legalizzati ovvero di disporre accertamenti genetici a mezzo esame DNA per la dimostrazione del rapporto di filiazione) che ha come conseguenza la eventuale sospensione della vigenza del termine del nulla osta>>.
Ebbene, la domanda di rilascio del visto in favore del figlio minore del ricorrente non poteva essere accolta per la sola circostanza dell'avvenuto rilascio del nulla osta, considerato che, a fronte di nulla osta rilasciato il 12.12.2023, la prima richiesta di visto risulta (tardivamente) effettuata solo il 9.7.2024 a mezzo pec dal difensore, non risultando allegata dal ricorrente ulteriore, pregressa, documentazione e non potendo nemmeno essere idonea a tal fine la mera presentazione dei documenti da legalizzare nel gennaio 2024, né essendo allegata la richiesta di legalizzazione, asseritamente contenente anche richiesta di visto).
Non risulta in conclusione provata l'esistenza di alcuna richiesta di visto nel semestre di validità del nulla osta, nemmeno il tempestivo tentativo di richiesta di fissazione di appuntamento a tal fine, con la conseguente non configurabilità di una responsabilità dell'amministrazione resistente, la quale si è peraltro, ugualmente, adoperata, nelle more del giudizio, non solo per fissare l'appuntamento per formalizzare la domanda di visto, ma anche per rilasciare il visto stesso, con conseguente liquidazione delle spese di lite come da dispositivo, non essendo, quindi, configurabile la soccombenza virtuale dell'amministrazione.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Roma, 20/03/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla