Ordinanza collegiale 4 dicembre 2025
Sentenza breve 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 26/02/2026, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03613/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11329/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11329 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ES Giliberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Ad Accra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l'annullamento
per il diniego del visto per l'ingresso in Italia presentata in favore della richiedente sig. ra -OMISSIS- e dall'odierno ricorrente in qualità di datore di lavoro ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2021 per la determinazione dei flussi programmati per l'ingresso in Italia - id domanda P- MO/L/Q/2025/101555
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Ad Accra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. ES RZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
a) che parte ricorrente impugna il provvedimento del 01.08.2025 e notificato il 12.08.2025 dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi di diniego del visto per lavoro subordinato, notificato al sig. -OMISSIS-, e degli atti presupposti e connessi, ivi inclusa la presunta revoca del nulla osta da parte della Prefettura di Trento;
b) che si è costituita in giudizio l’Amministrazione, resistendo al ricorso;
c) che con ordinanza n. 21091 del 4 dicembre 2025 il Tribunale ha sollevato ex art. 73, comma 3 c.p.a. la questione dell’ammissibilità del ricorso relativamente alla legittimazione attiva del datore di lavoro;
d) che il ricorso è stato infine chiamato per la discussione alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 e quindi trattenuto in decisione;
e) che il ricorso presentato avverso il diniego di visto è inammissibile in quanto:
- secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, il datore di lavoro è privo di legittimazione attiva al riguardo;
- la menzione della lavoratrice nell’epigrafe del ricorso non vale a superare il prospettato profilo di inammissibilità, atteso che il datore di lavoro afferma di agire nell’interesse della medesima, che non ha rilasciato procura alle liti, in tal modo ponendo in essere un’inammissibile sostituzione processuale;
f) che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;
g) che sussistono i presupposti per compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES RZ, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ES RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.