Articolo 2 della Legge 25 marzo 1958, n. 360
Articolo 1
Versione
6 maggio 1958
Art. 2.

All'onere derivante al bilancio del Ministero della pubblica istruzione dalla attuazione della presente legge, valutato a lire 3.470.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 e a lire 5.200.000 per quelli successivi, si provvedera' a carico del capitolo 294 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1957-58, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 maggio 1958