Art. 2.
All'onere derivante al bilancio del Ministero della pubblica istruzione dalla attuazione della presente legge, valutato a lire 3.470.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 e a lire 5.200.000 per quelli successivi, si provvedera' a carico del capitolo 294 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1957-58, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante al bilancio del Ministero della pubblica istruzione dalla attuazione della presente legge, valutato a lire 3.470.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 e a lire 5.200.000 per quelli successivi, si provvedera' a carico del capitolo 294 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1957-58, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.