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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/02/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 21394/2022 tra: ditta individuale CP_1 Parte_1
(p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del titolare Parte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Caputo del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Crevacuore n. 43 parte opponente
e ditta individuale Controparte_2
(p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona del titolare Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto
Bongiovanni del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Chieri (TO)
alla via Principe Amedeo n. 18
parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di appalto ex art. 1655 del codice civile;
domanda di pagamento somme a titolo di corrispettivo.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Controparte_3
“(…)respinta ogni contraria istanza, produzione, eccezione e deduzione - in via principale, per i motivi indicati in atti, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto e mandare assolta la conchiudente da ogni domanda di controparte;
- in via subordinata, dichiarare non dovute le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto, per la mancanza di prova dell'attività asseritamente svolta da Controparte_2 anche tenuto conto delle ultimazioni dei lavori sul cantiere di Via Ormea in Torino da parte della nuova Ditta (doc. 10 attoreo);
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse dovuta una qualche somma alla parte convenuta opposta, operare ogni compensazione tra le somme ancora eventualmente dovute da parte dell'attrice opponente e quelle per cui la convenuta sarà tenuta a corrispondere e/o comunque tener conto, a fronte della somma richiesta – Euro 7.600,00 -,: a) degli importi versati per un totale di euro 1.300,00 (docc. 1 e 2) quale saldo cantiere C.so Cosenza, giacché non dovuta l'ulteriore somma successivamente richiesta di euro 1.000,00, b) della somma di euro 3.000,00 versata da per CP_1 i lavori eseguiti dalla convenuta opposta nel cantiere di Via Ormea sino al suo allontanamento (docc. 3,4,5), c) pagamento di euro 379,00 effettuato ad per CP_4 acquisto materiali per i due cantieri effettuati direttamente da (docc. 7 ed 8), d) nonché della CP_1 somma di euro 3.000,00 pagata alla per Parte_2 l'ultimazione dei lavori presso il cantiere di Via Ormea (vedasi doc.10). Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, ovvero ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nell'ipotesi in cui il Giudice accogliesse la domanda di parte opposta in misura non superiore alla propria proposta conciliativa (euro 3.000,00), contenuta nell'ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 7 aprile 2023, condannare la Società opposta (quale parte che ha rifiutato la suddetta CP_2 proposta) al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della suddetta proposta (ovvero la fase istruttoria e quella decisionale)”.
2 Parte opposta Controparte_2
“(…) In via principale e nel merito Respingere l'opposizione ex adverso proposta, confermando, previa correzione secondo legge, il decreto ingiuntivo n. 6044/2022 emesso dal Tribunale di Torino, limitatamente all'importo per sorte capitale di € 7.600,00. In via subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, dichiarare tenuto e condannare il sig. titolare impresa Parte_1 individuale IS, al pagamento, in favore del convenuto opposto, della somma di € 7.600,00 o altra veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002. In ogni caso con vittoria delle spese ed onorari tutti di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art. 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò detto, con il decreto ingiuntivo n. 6044/2022
(R.G. n. 13376/2022) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'odierno opponente Parte_1
quale titolare della ditta individuale IS, il pagamento della somma di € 7.700,00 oltre accessori e spese
3 legali in favore della parte opposta Controparte_2
.
[...]
La parte ricorrente ditta individuale ha CP_2
invero dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
a) essa ricorrente ditta individuale IL ha CP_2
emesso la fattura elettronica n. FPR 4/22 del 1.7.2022 per
€ 6.600,00 a titolo di saldo per i lavori eseguiti presso l'alloggio sito in Torino alla via Ormea n. 138 e la fattura elettronica n. FPR 5/22 del 1.7.2022 per €
1.000,00, costituente il saldo (detratto l'acconto già
versato) dei lavori eseguiti presso l'alloggio sito in
Torino al corso Cosenza n. 40;
b) a fronte di ciò, nessuna somma è stata corrisposta dal debitore.
2. I motivi di opposizione.
La parte opponente ditta individuale IS di
NN RE ha promosso la presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
a) errata quantificazione dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, pari ad € 7.700,00, non corrispondente alla somma delle fatture per cui è causa, pari ad €
7.600,00 (v. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione);
b) infondatezza e difetto di prova della pretesa creditoria di cui alla fattura elettronica n. FPR 5/22 del
1.7.2022 per la somma a saldo di € 1.000,00 per quanto concerne il cantiere di corso Cosenza n. 40, posto che essa opponente ha già corrisposto la totalità di quanto pattuito
4 tra le parti (v. pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione in opposizione);
c) infondatezza e difetto di prova della pretesa creditoria di cui alla fattura elettronica n. FPR 4/22 del
1.7.2022 per € 6.600,00 in relazione ai lavori eseguiti presso l'alloggio sito in Torino alla via Ormea n. 138 (v.
pagg. da 3 a 5 dell'atto di citazione in opposizione).
In particolare, l'odierna opponente ha CP_1
dedotto quanto segue:
- trattandosi di un rapporto fiduciario, le parti hanno concordato la realizzazione di una serie di opere in assenza di preventivo;
- parte opposta ha quindi iniziato i CP_2
lavori pattuiti senza però terminarli, poiché in data 10
maggio 2022 ha abbandonato il cantiere di via Ormea;
- prima di tale evento, essa opponente ha pagato i materiali per € 379,00 ed ha corrisposto tramite bonifico la complessiva somma di € 3.000,00;
- in occasione dell'ultimo versamento effettuato in data 10 maggio 2022, l'opposta ha però CP_2
comunicato tramite mail l'interruzione del rapporto contrattuale, lasciando incompiute le attività iniziate e quantificando come dovuta la somma di € 8.800,00 i.v.a.
esclusa per i materiali e la manodopera effettuata;
- a causa dell'improvvisa interruzione dei lavori,
l'odierna opponente si è vista costretta a pagare soggetti terzi per € 3.000,00 affinché questi portassero a termine le opere originariamente commissionate all'opposto ed €
300,00 per smaltire le macerie prodotte, oltre ad €
5 1.200,00 per ripristinare i danni arrecati da CP_2
nell'alloggio sottostante a quello oggetto di causa.
Alla luce di quanto esposto, l'opponente ditta individuale IS di NN RE ha quindi dedotto di aver già integralmente pagato le opere eseguite e di non dover corrispondere null'altro a CP_2
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Come sopra detto oggetto del presente giudizio è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c., l'oggetto del contendere ha ad esclusivo oggetto la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria, e non già la legittimità
o meno dell'emissione del provvedimento sommario ex art. 641 del c.p.c..
Sulla base di tale principio, devesi quindi rilevare come l'attore sostanziale del presente processo è la parte opposta sulla quale gravano gli oneri probatori di cui all'articolo 2697 del codice civile.
6 Come è noto l'articolo 2697 del codice civile,
rubricato “Onere della prova”, stabilisce testualmente quanto segue:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero
eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve
provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Dunque, chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda svolta.
In tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez. 2., ord.
n. 25410/2024).
Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 del codice civile se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore,
atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda (v. Cass.,
Sez. 3, sent. n. 26365/2022).
7 Nel caso in esame la parte opposta, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha minimamente provato:
1) l'esatto oggetto del contratto e dunque quali opere essa doveva realizzare sulla base dell'incarico ricevuto;
2) il prezzo pattuito fra le parti;
3) l'avvenuta realizzazione delle opere commissionate in conformità al contratto e comunque alle regole dell'arte.
Invero, parte opposta si è limitata a depositare in atti: a) un elenco di asserite lavorazioni e forniture svolte privo di qualsivoglia efficacia probatoria, sia perché unilateralmente predisposto, sia perché del tutto generico (v. il doc. n. 1 del fascicolo monitorio – doc. n.
2 del fascicolo di parte opposta);
b) copia delle fatture emesse, anch'esse prive di qualsivoglia efficacia probatoria poiché di provenienza meramente unilaterale (v. i docc. nn. da 3 a 6 del fascicolo di parte opposta);
c) delle foto di asserite lavorazioni del tutto inidonee a dimostrare la consistenza e la tipologia delle opere dedotte, sia in quanto non visibili (sono scure e non consentono una visione adeguata di quanto raffigurato) sia in quanto del tutto generiche (v. i docc. nn. da 12 a 15 del fascicolo di parte opposta).
Detta documentazione non consente in alcun modo di ritenere assolti gli oneri probatori ex art. 2697 del codice civile, come sopra indicati, gravanti sull'odierna parte opposta quale attore sostanziale del presente giudizio.
8 Peraltro, parte opposta non si è neanche validamente offerta di provare i predetti fatti costitutivi.
Sul punto si osserva come i capitoli di prova articolati dalla parte opposta siano del tutto inammissibili.
Parte opposta ha invero chiesto di poter dimostrare gli accordi contrattuali raggiunti con la controparte in ordine ai due cantieri di corso Cosenza e via Ormea in
Torino mediante l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale:
9 Si tratta – come detto – di capitoli prova testimoniale del tutto inammissibili:
a) in quanto contrastanti con il divieto di prova testimoniale in materia contrattuale di cui all'articolo
2721 del c.c.; non ricorrono peraltro nel caso in esame precipue circostanze ex art. 2721 comma 2 del c.c., richiedenti (per loro stessa natura) un peculiare carattere distintivo rispetto alle ordinarie evenienze tipiche del genere di transazioni cui appartiene il caso qui delibato, tenuto anche conto delle qualità delle parti e della natura del contratto;
b) del tutto generici, non riportando le circostanze di fatto, anche spazio – temporali, in presenza e in occasione delle quali sarebbero stati assunti detti accordi
(come, dove, quando, fra chi, alla presenza di chi e in che modalità), con palese ed evidente violazione del canone di specificità imposto dall'art. 244 del c.p.c.;
E' noto invero che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige, non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione negoziale (nella fattispecie contrattuale), qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa ovvero non sia indicato il luogo ove ciò è avvenuto così come alla presenza di chi (cfr., a tal riguardo, Cass.,
Sez. 6 – 3, ord. n. 20997/2011 concernente una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore a un terzo, e
Cass., Sez. 3, sent. n. 9547/2009 in materia di revoca dell'incarico di mediazione).
10 Allo stesso modo, e con riferimento degli altri capitoli di prova articolati in atti, non è possibile rimettere alla prova orale la descrizione e la determinazione del valore, della consistenza e della qualità opere compiute, trattandosi di valutazioni tecniche non demandabili a testimoni.
Alla luce di tali complessive argomentazioni e considerazioni, deve pertanto accogliersi l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c., revocarsi il d.i. ingiuntivo opposto e rigettarsi (per difetto di prova) la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta mediante la presentazione del ricorso monitorio.
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto inammissibili per le ragioni sopra illustrate e comunque giacché non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
11 Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,01), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale) così come della prossimità del valore di causa
(€ 7.700,00) all'estremo inferiore della forbice qui considerata, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 500,00
b) fase introduttiva → € 500,00
c) fase istruttoria → € 900,00
d) fase decisionale → € 900,00
- per un totale di € 2.800,00.
12
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. e per l'effetto revoca il decreto qui opposto n.
6044/2022.
2) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta nei Controparte_2 confronti dell'opponente ditta individuale IS di
NN RE.
3) Condanna la parte opposta Controparte_2
al pagamento, in favore della parte opponente
[...] ditta individuale IS di NN RE, delle spese di lite che liquida in € 118,50 per esposti ed in €
2.800,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 5 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 21394/2022 tra: ditta individuale CP_1 Parte_1
(p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del titolare Parte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Caputo del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Crevacuore n. 43 parte opponente
e ditta individuale Controparte_2
(p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona del titolare Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto
Bongiovanni del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Chieri (TO)
alla via Principe Amedeo n. 18
parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di appalto ex art. 1655 del codice civile;
domanda di pagamento somme a titolo di corrispettivo.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Controparte_3
“(…)respinta ogni contraria istanza, produzione, eccezione e deduzione - in via principale, per i motivi indicati in atti, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto e mandare assolta la conchiudente da ogni domanda di controparte;
- in via subordinata, dichiarare non dovute le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto, per la mancanza di prova dell'attività asseritamente svolta da Controparte_2 anche tenuto conto delle ultimazioni dei lavori sul cantiere di Via Ormea in Torino da parte della nuova Ditta (doc. 10 attoreo);
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse dovuta una qualche somma alla parte convenuta opposta, operare ogni compensazione tra le somme ancora eventualmente dovute da parte dell'attrice opponente e quelle per cui la convenuta sarà tenuta a corrispondere e/o comunque tener conto, a fronte della somma richiesta – Euro 7.600,00 -,: a) degli importi versati per un totale di euro 1.300,00 (docc. 1 e 2) quale saldo cantiere C.so Cosenza, giacché non dovuta l'ulteriore somma successivamente richiesta di euro 1.000,00, b) della somma di euro 3.000,00 versata da per CP_1 i lavori eseguiti dalla convenuta opposta nel cantiere di Via Ormea sino al suo allontanamento (docc. 3,4,5), c) pagamento di euro 379,00 effettuato ad per CP_4 acquisto materiali per i due cantieri effettuati direttamente da (docc. 7 ed 8), d) nonché della CP_1 somma di euro 3.000,00 pagata alla per Parte_2 l'ultimazione dei lavori presso il cantiere di Via Ormea (vedasi doc.10). Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, ovvero ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nell'ipotesi in cui il Giudice accogliesse la domanda di parte opposta in misura non superiore alla propria proposta conciliativa (euro 3.000,00), contenuta nell'ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 7 aprile 2023, condannare la Società opposta (quale parte che ha rifiutato la suddetta CP_2 proposta) al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della suddetta proposta (ovvero la fase istruttoria e quella decisionale)”.
2 Parte opposta Controparte_2
“(…) In via principale e nel merito Respingere l'opposizione ex adverso proposta, confermando, previa correzione secondo legge, il decreto ingiuntivo n. 6044/2022 emesso dal Tribunale di Torino, limitatamente all'importo per sorte capitale di € 7.600,00. In via subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, dichiarare tenuto e condannare il sig. titolare impresa Parte_1 individuale IS, al pagamento, in favore del convenuto opposto, della somma di € 7.600,00 o altra veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002. In ogni caso con vittoria delle spese ed onorari tutti di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art. 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò detto, con il decreto ingiuntivo n. 6044/2022
(R.G. n. 13376/2022) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'odierno opponente Parte_1
quale titolare della ditta individuale IS, il pagamento della somma di € 7.700,00 oltre accessori e spese
3 legali in favore della parte opposta Controparte_2
.
[...]
La parte ricorrente ditta individuale ha CP_2
invero dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
a) essa ricorrente ditta individuale IL ha CP_2
emesso la fattura elettronica n. FPR 4/22 del 1.7.2022 per
€ 6.600,00 a titolo di saldo per i lavori eseguiti presso l'alloggio sito in Torino alla via Ormea n. 138 e la fattura elettronica n. FPR 5/22 del 1.7.2022 per €
1.000,00, costituente il saldo (detratto l'acconto già
versato) dei lavori eseguiti presso l'alloggio sito in
Torino al corso Cosenza n. 40;
b) a fronte di ciò, nessuna somma è stata corrisposta dal debitore.
2. I motivi di opposizione.
La parte opponente ditta individuale IS di
NN RE ha promosso la presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
a) errata quantificazione dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, pari ad € 7.700,00, non corrispondente alla somma delle fatture per cui è causa, pari ad €
7.600,00 (v. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione);
b) infondatezza e difetto di prova della pretesa creditoria di cui alla fattura elettronica n. FPR 5/22 del
1.7.2022 per la somma a saldo di € 1.000,00 per quanto concerne il cantiere di corso Cosenza n. 40, posto che essa opponente ha già corrisposto la totalità di quanto pattuito
4 tra le parti (v. pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione in opposizione);
c) infondatezza e difetto di prova della pretesa creditoria di cui alla fattura elettronica n. FPR 4/22 del
1.7.2022 per € 6.600,00 in relazione ai lavori eseguiti presso l'alloggio sito in Torino alla via Ormea n. 138 (v.
pagg. da 3 a 5 dell'atto di citazione in opposizione).
In particolare, l'odierna opponente ha CP_1
dedotto quanto segue:
- trattandosi di un rapporto fiduciario, le parti hanno concordato la realizzazione di una serie di opere in assenza di preventivo;
- parte opposta ha quindi iniziato i CP_2
lavori pattuiti senza però terminarli, poiché in data 10
maggio 2022 ha abbandonato il cantiere di via Ormea;
- prima di tale evento, essa opponente ha pagato i materiali per € 379,00 ed ha corrisposto tramite bonifico la complessiva somma di € 3.000,00;
- in occasione dell'ultimo versamento effettuato in data 10 maggio 2022, l'opposta ha però CP_2
comunicato tramite mail l'interruzione del rapporto contrattuale, lasciando incompiute le attività iniziate e quantificando come dovuta la somma di € 8.800,00 i.v.a.
esclusa per i materiali e la manodopera effettuata;
- a causa dell'improvvisa interruzione dei lavori,
l'odierna opponente si è vista costretta a pagare soggetti terzi per € 3.000,00 affinché questi portassero a termine le opere originariamente commissionate all'opposto ed €
300,00 per smaltire le macerie prodotte, oltre ad €
5 1.200,00 per ripristinare i danni arrecati da CP_2
nell'alloggio sottostante a quello oggetto di causa.
Alla luce di quanto esposto, l'opponente ditta individuale IS di NN RE ha quindi dedotto di aver già integralmente pagato le opere eseguite e di non dover corrispondere null'altro a CP_2
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Come sopra detto oggetto del presente giudizio è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c., l'oggetto del contendere ha ad esclusivo oggetto la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria, e non già la legittimità
o meno dell'emissione del provvedimento sommario ex art. 641 del c.p.c..
Sulla base di tale principio, devesi quindi rilevare come l'attore sostanziale del presente processo è la parte opposta sulla quale gravano gli oneri probatori di cui all'articolo 2697 del codice civile.
6 Come è noto l'articolo 2697 del codice civile,
rubricato “Onere della prova”, stabilisce testualmente quanto segue:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero
eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve
provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Dunque, chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda svolta.
In tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez. 2., ord.
n. 25410/2024).
Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 del codice civile se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore,
atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda (v. Cass.,
Sez. 3, sent. n. 26365/2022).
7 Nel caso in esame la parte opposta, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha minimamente provato:
1) l'esatto oggetto del contratto e dunque quali opere essa doveva realizzare sulla base dell'incarico ricevuto;
2) il prezzo pattuito fra le parti;
3) l'avvenuta realizzazione delle opere commissionate in conformità al contratto e comunque alle regole dell'arte.
Invero, parte opposta si è limitata a depositare in atti: a) un elenco di asserite lavorazioni e forniture svolte privo di qualsivoglia efficacia probatoria, sia perché unilateralmente predisposto, sia perché del tutto generico (v. il doc. n. 1 del fascicolo monitorio – doc. n.
2 del fascicolo di parte opposta);
b) copia delle fatture emesse, anch'esse prive di qualsivoglia efficacia probatoria poiché di provenienza meramente unilaterale (v. i docc. nn. da 3 a 6 del fascicolo di parte opposta);
c) delle foto di asserite lavorazioni del tutto inidonee a dimostrare la consistenza e la tipologia delle opere dedotte, sia in quanto non visibili (sono scure e non consentono una visione adeguata di quanto raffigurato) sia in quanto del tutto generiche (v. i docc. nn. da 12 a 15 del fascicolo di parte opposta).
Detta documentazione non consente in alcun modo di ritenere assolti gli oneri probatori ex art. 2697 del codice civile, come sopra indicati, gravanti sull'odierna parte opposta quale attore sostanziale del presente giudizio.
8 Peraltro, parte opposta non si è neanche validamente offerta di provare i predetti fatti costitutivi.
Sul punto si osserva come i capitoli di prova articolati dalla parte opposta siano del tutto inammissibili.
Parte opposta ha invero chiesto di poter dimostrare gli accordi contrattuali raggiunti con la controparte in ordine ai due cantieri di corso Cosenza e via Ormea in
Torino mediante l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale:
9 Si tratta – come detto – di capitoli prova testimoniale del tutto inammissibili:
a) in quanto contrastanti con il divieto di prova testimoniale in materia contrattuale di cui all'articolo
2721 del c.c.; non ricorrono peraltro nel caso in esame precipue circostanze ex art. 2721 comma 2 del c.c., richiedenti (per loro stessa natura) un peculiare carattere distintivo rispetto alle ordinarie evenienze tipiche del genere di transazioni cui appartiene il caso qui delibato, tenuto anche conto delle qualità delle parti e della natura del contratto;
b) del tutto generici, non riportando le circostanze di fatto, anche spazio – temporali, in presenza e in occasione delle quali sarebbero stati assunti detti accordi
(come, dove, quando, fra chi, alla presenza di chi e in che modalità), con palese ed evidente violazione del canone di specificità imposto dall'art. 244 del c.p.c.;
E' noto invero che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige, non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione negoziale (nella fattispecie contrattuale), qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa ovvero non sia indicato il luogo ove ciò è avvenuto così come alla presenza di chi (cfr., a tal riguardo, Cass.,
Sez. 6 – 3, ord. n. 20997/2011 concernente una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore a un terzo, e
Cass., Sez. 3, sent. n. 9547/2009 in materia di revoca dell'incarico di mediazione).
10 Allo stesso modo, e con riferimento degli altri capitoli di prova articolati in atti, non è possibile rimettere alla prova orale la descrizione e la determinazione del valore, della consistenza e della qualità opere compiute, trattandosi di valutazioni tecniche non demandabili a testimoni.
Alla luce di tali complessive argomentazioni e considerazioni, deve pertanto accogliersi l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c., revocarsi il d.i. ingiuntivo opposto e rigettarsi (per difetto di prova) la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta mediante la presentazione del ricorso monitorio.
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto inammissibili per le ragioni sopra illustrate e comunque giacché non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
11 Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,01), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale) così come della prossimità del valore di causa
(€ 7.700,00) all'estremo inferiore della forbice qui considerata, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 500,00
b) fase introduttiva → € 500,00
c) fase istruttoria → € 900,00
d) fase decisionale → € 900,00
- per un totale di € 2.800,00.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. e per l'effetto revoca il decreto qui opposto n.
6044/2022.
2) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta nei Controparte_2 confronti dell'opponente ditta individuale IS di
NN RE.
3) Condanna la parte opposta Controparte_2
al pagamento, in favore della parte opponente
[...] ditta individuale IS di NN RE, delle spese di lite che liquida in € 118,50 per esposti ed in €
2.800,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 5 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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