Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 6101/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli Nord, riunito in camera di consiglio e così composto:
• Dott.ssa Maria Grazia Savastano Presidente
• Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice
• Dott. Alfredo Maffei Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6101/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “querela di falso in via principale”
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
Francesco Paolo Coppola, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Cesare Rossaroll n.
69, è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, siti in Napoli, alla via Armando Diaz n. 11, è elettivamente domiciliata
PARTE CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, siti in Napoli, alla via Armando Diaz n. 11, è elettivamente domiciliata
PARTE CONVENUTA
1
E
Parte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 3.10.2024, la sola parte attrice concludeva in conformità dei propri scritti difensivi e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato citando in giudizio Parte_1 Parte_2
, deduceva: di essere stata titolare, dal 2003 al 2009, della ditta Centro
[...]
Abbigliamento Dong Fang Hong, avente sede a Prato;
che, nel 2014, dopo quattro anni dalla chiusura dell'attività, aveva ricevuto un'ispezione da parte della Guardia di Finanza, che le aveva poi contestato, nell'ambito del verbale di constatazione del 7.3.2014, di non aver dichiarato nell'anno 2009 n. 139 operazioni commerciali di importazione di container merci dalla Cina, importazioni passate per la Dogana Na 1; che dall'anagrafe tributaria era emerso che tali operazioni sarebbero ammontate complessivamente ad €
3.439.487,99; che, sulla scorta di tale premessa, le era stata contestata l'evasione dell'IVA per € 687.897,00 e dell'IRAP per € 134.140,00; che tali importazioni erano a lei del tutto sconosciute in quanto mai effettuate;
di avere nel 2016 ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 136 2016 90019211 88/00 del valore di € 3.146.620,00; che, a seguito di varie richieste, nel novembre 2017 aveva ottenuto dall' di Napoli 1 Controparte_2
copia di 60 delle 139 bollette relative alle operazioni di importazione che le erano state riferite;
che i documenti acquisiti erano di due tipologie:
1) un documento avente nell'oggetto la denominazione “oggetto di sdoganamento - fattura estera anno 2009”, con il quale lei avrebbe conferito mandato alla Parte_3
2
[...] Tribunale di Napoli Nord R.G. 6101/2020
di sdoganare merci per proprio conto;
Parte_4
2) un documento destinato invece all di Napoli, contenente la Controparte_2
dichiarazione che la merce relativa alla singola fattura indicata nell'oggetto sarebbe stata pagata a 60 giorni dalla ricezione della merce.
Deduceva quindi l'attrice: di non aver mai conferito alcun mandato a , Parte_2
nei cui confronti nel 2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli aveva emesso avviso di conclusione delle indagini per i reati di associazione a delinquere, falsità ideologica in atto pubblico e contrabbando, dal momento che, in qualità di spedizioniere doganale, si era occupato della presentazione in dogana delle bollette di importazione attestando il falso;
che doveva quindi presumersi che , predisponendo Parte_2
i predetti documenti falsi, avesse curato importazioni di container dalla Cina presentandosi come suo falso rappresentante;
che, peraltro, il documento dimostrativo del falso mandato, conteneva un timbro artefatto della sua ditta ed una firma a lei riferibile, ma che era evidentemente apocrifa;
che in tal modo il , mediante la Parte_2
presentazione di tali documenti falsi, era riuscito a sdoganare merci importate senza che della cosa lei fosse mai stata a conoscenza;
che, peraltro, all'epoca dei fatti lei era titolare di un piccolo negozio, cosa che rendeva implausibile che potesse aver potuto importare quantitativi di merci così rilevanti.
Tanto premesso ed esposto, proponeva querela di falso in via principale affinché fosse dichiarata la falsità dei documenti sopra indicati ed acquisiti in copia.
benché ritualmente evocato in giudizio, ometteva di costituirsi. Ne va Parte_2
pertanto dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 17.12.2022 lo scrivente giudice relatore, subentrato nella trattazione del procedimento, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
e dell' quali soggetti che avrebbero potuto avvalersi CP_1 CP_2 CP_2
dei documenti di cui veniva allegata la falsità.
Si costituiva l' , la quale contestava la propria legittimazione passiva Controparte_1
avendo la querela ad oggetto documentazione verificata, accettata e depositata presso la
Dogana di Napoli 1.
Si costituiva altresì l' che, dichiarando di aver consegnato alla parte Controparte_2
attrice copia della documentazione oggetto della querela, sosteneva la propria estraneità ai fatti e di non aver alcun interesse all'accertamento della genuinità dei documenti.
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Entrambe le Agenzie chiedevano di essere tenute indenni da ogni conseguenza economica pregiudizievole derivante dal giudizio.
Ammesse le istanze istruttorie dal giudicante precedente titolare del procedimento, la causa veniva istruita mediante audizione di un teste e l'espletamento di una C.T.U. grafologica.
All'esito, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni ed era rimesso al Collegio per la decisione con ordinanza del 7.10.2024.
La querela di falso è fondata e va accolta per le ragioni che si vanno ad indicare.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità della proposta querela di falso avendo il difensore di parte attrice proposto il giudizio in esame a seguito di conferimento di procura speciale in atti (cfr. procura speciale allegata all'atto di citazione).
Innanzitutto va osservato che “alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes"” (cfr. Cass., Ordinanza n. 15823 del 23/07/2020).
Orbene, così come precisato dall'attrice nell'ambito delle note depositate il 12.5.2022, la querela di falso ha complessivamente ad oggetto n. 17 documenti e, in particolare:
➢ n. 9 documenti (ciascuno composto da un unico foglio) destinati all CP_2 di Napoli (“Spett.l
[...] Controparte_3
) e per conoscenza alla società di
[...]
(“C.C.: ), recanti il seguente Parte_2 Controparte_4
identico testo: “Con la presente, relativamente alla vs. richiesta, dichiariamo che la merce relativa alla fattura indicata in oggetto, sarà pagata a 60 gg. dalla ricezione della merce. Restiamo a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti Saluti”.
In calce al documento vi è un timbro riferito a Parte_5
”, con sopra una firma ascrivibile all'attrice; ciascun
[...]
documento indica nell'oggetto i seguenti numeri di fattura estera:
- n. OLS0906003 dell'11.6.2009;
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- n. OLS0907011 del 21.6.2009;
- n. OLS0907012 dell'8.7.2009;
- n. OLS0907005 del 10.7.2009;
- n. OLS0907016 del 17.7.2009;
- n. OLS0907027 del 20.7.2009;
- n. OLS0907026 del 20.7.2009;
- n. OLS0907041 del 30.7.2009;
- n. OLS0907044 dell'1.8.2009;
➢ n. 8 documenti dall'identico contenuto (ciascuno composto da un unico foglio) destinati alla società di (“Spett.le MC TRANS LUCIGNANO SRL Parte_2
Interporto di Nola 8005 – Nola (NA)”), indicanti nell'oggetto “oggetto di sdoganamento 2009” e recanti poi il seguente testo: “Con la presente il Pt_6
sottoscritto in qualità di rappresentante legale della ditta centro Parte_1
Abbigliamento Dong Fang Hong, con sede in Via Pistoiese, 86, Prato, conferisce alla
Vs. Spett.le Azienda il mandato a sdoganare le merci per ns. conto, tale mandato si intende valido dal 01/03/2009 fino a ns. revoca scritta. Con l'occasione porgiamo distinti saluti”. Anche in questo caso, in calce al documento vi è un timbro riferito a
”, con sopra una Parte_5
firma ascrivibile all'attrice.
Va altresì osservato che la querela di falso — la quale, si ribadisce, ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di atti o rapporti — è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa, sia o meno l'autore della falsificazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 30 agosto 2007, n. 18323).
Pertanto, legittimato passivo all'azione diretta all'accertamento della falsità di un documento è il soggetto che del documento intende o può avvalersi in giudizio e non già
l'autore del falso o chi comunque abbia concorso nella falsità, la cui identificazione è quindi del tutto irrilevante in materia civile (cfr. Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 1967, n.
223). Da quanto precede consegue che la legittimazione passiva alla partecipazione al presente giudizio di falso è da riconoscersi in capo alle sole convenute CP_5
– che, sulla base delle risultanze dei documenti oggetto
[...] Controparte_2
di querela, hanno poi compiuto nei confronti dell'attrice attività accertativa di natura
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fiscale - e non anche dell'ulteriore convenuto che, secondo la Parte_2 prospettazione attorea, avrebbe materialmente dato luogo alla falsità de quo vertitur.
Tanto chiarito, deve rilevarsi che nel giudizio di falso la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2126 del 24/01/2019).
A tal fine, l'obbligo dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, postulati dal secondo comma dell'art. 221 cpc. per soddisfare l'esigenza di valutare concretamente l'attendibilità della querela stessa, può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso.
Sul punto va evidenziato che, secondo quanto di recente affermato dalla Suprema Corte,
“in tema di querela di falso, sia la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione), sia la richiesta al giudice di rilevare "ictu oculi" la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato soddisfano il requisito dell'indicazione delle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c. ai fini di ammissibilità della querela” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8718 del
28/03/2023). Pertanto, nel caso di specie, il fatto che l'attrice abbia, sin dall'atto introduttivo, richiesto l'espletamento di una C.T.U. grafologica, rendendosi in tal modo disponibile alla formazione, durante l'accertamento peritale, di scritture di comparazioni, deve indurre a ritenere che ella abbia adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico dall'ordinamento.
Non osta poi all'ammissibilità della querela di falso la circostanza che questa abbia avuto ad oggetto delle mere copie degli originali – copie acquisite dalla parte attrice dagli uffici dell -, atteso che gli originali non risultano essere stati prodotti da Controparte_2
nessuna delle parti in causa. La stessa C.T.U. incaricata, dott.ssa , ha anche Persona_1
rappresentato di aver tentato di acquisire gli originali dei documenti presso gli uffici dell di Napoli e che tale tentativo era risultato vano in quanto – Controparte_2
secondo la risposta ricevuta – detta documentazione non era stata reperita.
Dunque, sul punto, la Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, approfondendo i profili di ammissibilità di una querela di falso proposta in relazione ad una scrittura prodotta in copia, ha chiarito che “in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo
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disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso” (Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 8718 del 28/03/2023; sul punto vedasi anche Cass., Ordinanza n. 32219 del
13/12/2018). Nel corpo della motivazione i giudizi di legittimità, sostenendo l'ammissibilità di una querela di falso di una scrittura prodotta in copia, in un caso in cui non vi era stata alcuna contestazione circa la sua conformità all'originale, hanno ulteriormente chiarito: “Non è discutibile, infatti, che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso. Invero, la sentenza che, definendolo, dichiari tale copia affetta da falsità materiale, riverbera i propri effetti anche sull'originale eventualmente presente, perché se è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di verità/falsità, esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell'originale”.
Pertanto, non sussistono dubbi sull'ammissibilità della querela proposta in relazione ad una copia di cui non sia disconosciuta la conformità all'originale.
Nel caso di specie, tale conformità deve intendersi implicitamente ammessa in quanto non posta in discussione da nessuna delle parti convenute.
Con riferimento ai risultati dell'espletata C.T.U., all'esito di una articolata e puntuale motivazione, a fronte della quale non sono pervenute osservazioni di segno contrario da nessuna delle parti, il C.T.U. dott.ssa ha accertato che le sottoscrizioni Persona_1
apposte sui documenti analizzati e riferite all'attrice non sono autentiche. Parte_1
Effettuando un confronto con le scritture di comparazione (sottoscrizioni apposte su documenti di identità dell'attrice e saggi grafici acquisiti nel corso delle operazioni peritali) e le scritture in verifica, sono emerse delle differenze con riguardo ad aspetti relativi alla dimensione, alla spazialità, al ritmo di inclinazione assiale, alla tenuta del rigo e direzione del tracciato e ad aspetti strutturali delle lettere (cfr. pag. 39 della C.T.U.).
Inoltre, l'ausiliaria ha rilevato come tutte le firme da verificare fossero uguali e verosimilmente sovrapponibili. Quindi, chiarendo l'impossibilità che una firma sia identica a un'altra della stessa persona (“la mano non è una stampante che riproduce perfettamente le stesse forme, dimensioni, allunghi vari sistematicamente negli stessi
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punti; se ciò avviene è chiaro che si è in presenza di un artefatto”), l'ausiliaria ha tratto da tale circostanza un ulteriore elemento di conferma del carattere apocrifo delle sottoscrizioni.
Dunque, l'analisi condotta ha portato la consulente alla seguente conclusione: “Si deduce dunque che con altissima probabilità le firme in verifica siano verosimilmente apocrife
[…] Osservando nello specifico quanto già emerso, è chiaro che tutte le firme e timbro in verifica, a parte la differente inclinazione e posizione del foglio, sono perfettamente sovrapponibili. I tratti di firma che cadono sistematicamente negli stessi punti rispetto al timbro, evidenziano la sovrapponibilità delle firme stesse tra di loro e dei timbri. Portando la scrivente a dedurre che è stata usata la stessa firma/timbro per siglare tutti i documenti analizzati”.
Gli esiti della consulenza hanno, dunque, accertato la falsità dei documenti sotto il profilo della mancanza di autenticità e di genuinità, confermando l'assunto della parte querelante relativamente alla circostanza della mancata apposizione, da parte di delle Parte_1
sottoscrizioni apposte in calce ai documenti oggetto della querela.
La querela di falso va, pertanto, accolta e va dichiarata la falsità - in quanto non riferibili a - delle firme apposte sui n. 17 documenti sopra indicati. Parte_1
Tenuto conto delle peculiarità della vicenda processuale, quindi, dell'accertata carenza di legittimazione passiva dell'unica persona convenuta in giudizio dall'attrice e della totale estraneità dell e dell rispetto ai fatti che Controparte_1 Controparte_2
hanno condotto alla formazione dei documenti di cui è stata in questa sede accertata la falsità, sussistono eccezionali ragioni giustificative di una integrale compensazione delle spese di lite.
Per le medesime ragioni, le spese di C.T.U., già liquidate come da separato decreto, vanno poste in misura della metà a carico dell'attrice e, per la restante metà, a carico dell'Agenzia CP_1
e dell' in solido. Controparte_2
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità delle firme apposte sui n.
17 documenti dettagliatamente indicati in parte motiva;
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• compensa le spese processuali;
• pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attrice per il 50% e, per la restante metà,
a carico dell' e dell' in solido. Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Aversa in data 13.2.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Alfredo Maffei Dott.ssa Maria Grazia Savastano
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