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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 25/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1542/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1542/2019 tra
[...]
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 9.45 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. VANNETTI ROBERTO oggi sostituito dall'avv. Gloria Citerni Parte_1 Per l'avv. VANNETTI ROBERTO oggi sostituito dall'avv. Gloria Citerni Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegante.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1542/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. VANNETTI ROBERTO che lo/a rappresenta giusta Parte_1 P.IVA_1 delega in atti
(C.F. ), con l'avv. VANNETTI ROBERTO, che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI Controparte_1 P.IVA_2
VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, la in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 [...]
e il sig. adivano l'intestato Tribunale chiedendo di annullare e comunque CP_2 Parte_1 dichiarare illegittima l'ordinanza ingiunzione n. 77/2019 emessa dall' Controparte_3
in relazione all'irregolare occupazione delle lavoratrici nel
[...] Parte_2 periodo dall'11/8/2014 al 19/8/2014 e nel periodo dal 10/9/2014 al 12/10/2014, Controparte_4 all'omessa consegna ai dipendenti e di copia della comunicazione Controparte_5 Controparte_6 di assunzione, all'omessa registrazione sul libro unico delle ore di lavoro effettivamente svolte dai lavoratori dal 21/7/2012 al 17/4/2014, dall'1/10/2012 al 30/6/2015, Controparte_5 Parte_3
dal 2/10/2012 al 10/4/2015, dal 3/9/2013 al 30/9/2013, Controparte_6 Parte_4 CP_7
dal 16/10/2013 al 25/4/2014, dal 20/8/2014 al 30/6/2015 e
[...] Parte_2 Controparte_4 dal 13/10/2014 al 28/2/2015 e all'omessa consegna del prospetto di paga ai dipendenti Parte_2
pagina 2 di 10 da agosto 2014 a febbraio 2015 e a e a gennaio e febbraio Pt_2 Controparte_6 Controparte_4
2015, eccependo preliminarmente il mancato rispetto dei termini dell'art. 14 L. 689/1981 e negando, nel merito, la fondatezza degli addebiti. Aveva concluso in tesi per l'annullamento, in tutto o in parte dell'ordinanza ingiunzione opposta, in ipotesi per la riduzione delle sanzioni al minimo edittale.
Si costituiva in giudizio l' il quale, nel contestare Controparte_3 integralmente le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza del 25.03.2025 per la discussione, con deposito di note conclusive.
L'opposizione deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
La pretesa sanzionatoria si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica originata dalle richieste di intervento presentate all' dalle lavoratrici e ed iniziata in Pt_5 Controparte_4 Controparte_6
data 16/09/2015 nei confronti della esercente attività di commercio apparecchiature per le Parte_1
telecomunicazioni e la telefonia mobile presso negozi con insegna TRE, ed originata. La CP_4
aveva lamentato di essere stata assunta con contratto part-time a 20 ore settimanali ma di avere sempre osservato un orario full-time dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00, precisando che “le ore in più non sono state mai pagate né recuperate”, nonché di aver lavorato dal 10 settembre 2014 al 12 ottobre 2014 senza contratto e di non avere ricevuto la retribuzione spettante per tale periodo;
quanto alla la lavoratrice aveva parimenti lamentato di essere stata assunta con CP_6
contratto part-time al 50% per 20 ore settimanali ma di avere sempre osservato un orario full-time con un giorno libero a settimana e lavoro domenicale e di non avere sottoscritto né ricevuto il contratto di lavoro “nonostante ripetute richieste”, e allegava gli orari di lavoro settimanalmente inviati dall'azienda a tutto il personale relativi agli anni dal 2012 al 2015.
Vanno esaminati i singoli motivi di impugnazione.
Infondato è il primo motivo con il quale i ricorrenti eccepivano preliminarmente che il fatto da contestare nella sua materialità sarebbe già stato agevolmente configurabile per l'Amministrazione all'epoca delle richieste di intervento presentate in data 14/04/2015 dalle lavoratrici ed Controparte_4
e che pertanto l' avrebbe dilatato arbitrariamente il termine degli Controparte_6 Pt_5
accertamenti.
In proposito è più che consolidata nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui: “In pagina 3 di 10 tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma
2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale” (Cass. 20977/2024).
Ora nelle specie non può trascurarsi come l'ITL, nel periodo compreso tra le denunce effettuate in data
14.04.2015 da e l'inizio delle attività di verifica avvenuta in data Controparte_4 Controparte_6
16.09.2015, il primo accesso ispettivo avvenuto nel dicembre 2015 e la notifica del verbale nel febbraio del 2016, abbia compiuto vari atti istruttori, sentendo più volte le lavoratrici, acquisite sommarie informazioni da persone a conoscenza dei fatti, aveva sentito gli altri dipendenti della e Parte_1 ciò senza apprezzabile soluzione di continuità. Erano stati visionati e acquisiti i documenti dell'azienda nonché visionate e confrontate anche con gli altri lavoratori, le comunicazioni mail fornite dalle lavoratrici anche contenute in un dispositivo usb fornito.
È di tutta evidenza, pertanto, che tutta l'attività di indagine ispettiva svolta dall'Amministrazione è stata necessaria per l'effettivo accertamento delle condotte illecite contestate 'effettivo svolgimento di prestazioni lavorative che si assumevano non correttamente formalizzate, un'indagine quindi relativa anche a fatti. Il primo motivo va quindi respinto.
Quanto al secondo motivo di impugnazione va premesso che come costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro Controparte_3
presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le pagina 4 di 10 dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi “particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis, Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite. In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
È opportuno rammentare altresì la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
Facendo applicazione di questi principi, nel caso di specie, è un fatto che dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle lavoratrici interessate all'accertamento emergessero in maniera univoca e siano state confermate anche in sede di escussione testimoniale. Infatti: la aveva lamentato di essere CP_4
stata assunta con contratto part-time a 20 ore settimanali ma di avere sempre osservato un orario full- time dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00 e incrementate dalle 16,00 alle 20,00, soltanto nel mese di dicembre precisando che “le ore in più non sono state mai pagate né recuperate”, nonché di aver lavorato dal 10 settembre 2014 al 12 ottobre 2014 senza contratto e di non avere ricevuto la retribuzione spettante per tale periodo confermando le dichiarazioni rese nella richiesta di intervento.
La teste ha anch'essa confermato il contenuto della richiesta di intervento nella quale aveva CP_6
lamentato di essere stata assunta con contratto part-time al 50% per 20 ore settimanali ma di avere sempre osservato un orario full-time con un giorno libero a settimana e lavoro domenicale e di non avere sottoscritto né ricevuto il contratto di lavoro “nonostante ripetute richieste”, e allegava gli orari di lavoro settimanalmente inviati dal titolare a tutto il personale relativi agli anni dal 2012 al 2015.
Sosteneva di non aveva ricevuto i prospetti paga, dei mesi di gennaio e febbraio, non aver percepito le pagina 5 di 10 retribuzioni di marzo, aprile e il TFR.
Entrambe hanno dichiarato altresì che anche , , Controparte_5 Parte_3 Controparte_6
, , osservavano un orario full-time, corrispondente a Parte_4 CP_7 Parte_2 quello che veniva trasmesso settimanalmente dall'azienda a mezzo mail invece del part time previsto nel contratto sottoscritto.
nelle dichiarazioni rese agli Ispettori aveva riferito di avere sottoscritto un contratto CP_7
part-time di 20 ore settimanali, ma di avere invece sempre osservato un orario full-time, così come risultante dagli orari trasmessi settimanalmente tramite e-mail all'account aziendale. In particolare, aveva precisato di aver lavorato da solo nel negozio di corso Carducci nel periodo ottobre-novembre
2013, con orario pieno 9-13, 19-19.30 e di avere sempre ricevuto € 800 indipendentemente dalle ore effettivamente lavorate che non venivano registrate, di essersi dimesso per giusta casa in relazione al mancato pagamento delle retribuzioni da parte della ditta, nonché di avere poi sottoscritto un accordo in sede sindacale a seguito del quale la aveva corrisposto le sue spettanze. Inoltre, aveva riferito di Pt_1 riconoscere “come veritiere le stampe degli orari delle quali ho preso visione in questa sede e dichiaro che corrispondono realmente agli allegati uniti alle mail trasmesse”, aggiungendo che “quanto affermato dalla corrisponde al reale svolgimento dell'attività lavorativa presso la . Le CP_6 Pt_1
dichiarazioni sono state poi confermate in sede di escussione del teste.
Il teste ha confermato in udienza il contenuto delle dichiarazioni rese agli Ispettori;
aveva Pt_4
riferito di avere sottoscritto un contratto part-time di 18 ore settimanali, di avere lavorato sia nel negozio di Corso Carducci che in quello del Centro Commerciale insieme ad ed Controparte_6
precisando “in realtà non ho mai lavorato part-time, ma sempre un orario full-time, Controparte_5
così come risulta dagli orari che il responsabile mandava settimanalmente a e CP_7 Parte_1 CP_6
tramite email all'account aziendale, cui potevano accedere con la loro password e che poi CP_5 successivamente mi comunicavano”; inoltre il lavoratore aveva confermato la corrispondenza tra gli orari indicati nelle stampe agli allegati uniti alle mail trasmesse e di avere ricevuto la busta paga di €
800 circa “non corrispondente alle ore effettivamente lavorate”, aggiungendo che la e CP_6
l' “svolgevano un orario pieno e non certamente un part-time”. CP_5
Irrilevante è stata la testimonianza della sig.ra , la quale era in contabilità, faceva le sue ore e Tes_1
nulla ha riferito in merito agli altri dipendenti che stavano in negozio.
Quanto alla teste agli Ispettori dopo aver rettificato in data 3.02.2016, la Parte_2
dichiarazione resa in data 18.12.2015 in merito alla propria data di assunzione, avvenuta in data
20.08.2014 (salvo alcuni giorni precedenti in cui aveva lavorato senza essere assunta, 11, 12, 13, 14, 18 pagina 6 di 10 e 19 agosto) aveva dichiarato: di aver inizialmente sottoscritto un contratto part-time di 30 ore settimanali successivamente ridotto a 20 ore settimanali, di aver lavorato affiancata ad Parte_3
effettuando i suoi i suoi stessi orari. Anche nel periodo in cui era stata regolarizzata ha riferito di non aver mai lavorato part-time ma sempre con orario full time così come risultava dagli orari che responsabile o chi per lui mandava settimanalmente tramite e-mail all'account Parte_1 aziendale. Escussa all'udienza del 21.11.2023 la teste non ricordandosi alcune circostanze, ha confermato che l'orario da effettuare veniva trasmesso via mail e che capitava di lavorare di più rispetto all'orario prestabilito, ma che le ore venivano recuperate.
aveva dichiarato agli Ispettori di aver lavorato per la Ditta dall'1/10/2012 al Parte_3
30/06/2015, in forza di un contratto part-time di 28 ore settimanali dall'1/10/2012, ridotto a 18 ore settimanali dall'1/09/2014. “In realtà ho sempre svolto orario full time con un giorno di riposo come risulta dagli orari che il responsabile di o chi per esso ci mandava settimanalmente tramite CP_7 Pt_1 email all'account aziendale”. Aveva riferito di poter “dichiarare con certezza che verso i primi di settembre, il 10 o il 13, non ricordo di preciso, ha iniziato a lavorare presso il negozio del Centro
Commerciale la che per circa un mese ha affiancato la effettuando il suo stesso CP_4 CP_6
orario. In quel periodo ero io che stabilivo i turni, in accordo con il personale, dopo l'approvazione del responsabile di ”. In sede di escussione pur avendo riferito di non ricordare quanto era Parte_1 successo in quel periodo, di essere stato chiamato dall' per dare conferma dei propri orari, ha CP_3
confermato il verbale delle dichiarazioni rese.
Infine, una particolare attenzione va rivolta alle dichiarazioni rese dal sig. sentito a Controparte_5
SIT in data 2.11.2015 dall'Ispettore nelle quali aveva testualmente dichiarato: “Ho lavorato per Per_1
la ditta dal 21 luglio 2012 al 17 aprile 2014, ho sottoscritto un contratto part-time di 20 ore settimanali con un giorno di riposo infrasettimanale che non ho mai ricevuto. In realtà non ho mai lavorato part time ma sempre un orario full time così come risulta dagli orari che il responsabile di ci CP_7 Pt_1
inviava settimanalmente tramite mail all'account aziendale cui potevamo accedere con la nostra password;
dichiaro che gli orari indicati nelle stampe di cui ho preso visione oggi in questa sede corrispondono realmente agli allegati uniti alle mail trasmesse. A questo proposito mi impegno a fornire la chiave usb nella quale ho salvato l'e-mail trasmesse dal responsabile nel periodo in cui ho lavorato. Ho sempre ricevuto euro 800 indipendentemente dalle ore effettive lavorate che non venivano registrate. Dal 2013 la ditta non è più stata puntuale nei pagamenti che comunque sono pervenuti anche se con acconti fino a quando non mi sono licenziato per giusta causa il 17 Aprile 2014 in quanto non avevo ricevuto le retribuzioni di gennaio, febbraio, marzo e aprile, per questo tramite sindacato ho pagina 7 di 10 firmato un accordo con il quale la ditta mi ha corrisposto le retribuzione dei mesi sopra indicati più euro 1750 circa come buonuscita”.
Escusso all'udienza del 9.07.2021, avanti al Giudice Dott. R. Lisci, sempre il sig. alla CP_5 domanda di cui alla comparsa di costituzione e risposta della ITL, “Vero che all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro è prima dell'inizio dell'attività lavorativa non ricevette copia del contratto di lavoro ovvero copia della comunicazione di assunzione contenente le informazioni relative al rapporto di lavoro”, ha risposto: “non è vero quando iniziava a lavorare per mi fu fatto firmare un Pt_1
contratto di lavoro a tempo determinato e dopo qualche mese mi fu trasformato in tempo indeterminato”. Alla domanda di cui al capitolo quattro ha risposto: “noi avevamo orari settimanali da svolgere e lo facevamo secondo il contratto, poteva capitare che per esigenze aziendali si facessero alcune ore in più di lavoro ma erano poche”. Infine, interrogato sul capitolo 5 del ricorso introduttivo ha risposto: “vedo adesso per la prima volta il documento che mi viene mostrato la firma che vedo in calce al documento non è la mia”.
Sulla testimonianza dell' va evidenziato che le dichiarazioni rese in udienza contrastano CP_5 parzialmente con quanto riferito all'Ispettore, dai colleghi e dalla documentazione prodotta in atti, secondo cui vi è uno svolgimento continuo dell'attività lavorativa full time invece che part time di tutti i lavoratori, ciò vale anche per lo stesso come del resto anche per gli altri. CP_5
Vi è da aggiungere inoltre che ormai per giurisprudenza consolidata la Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale. Non risulta in proposito essere stata presentata querela di falso.
All'esito, pertanto, si rileva che i lavoratori hanno tutti reso agli ispettori dichiarazioni assolutamente univoche e concordanti e sostanzialmente confermate in sede di escussione. Laddove comunque possa nascere un contrasto fra le dichiarazioni rese agli ispettori e quelle rese in giudizio, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione dei verbali ispettivi e delle relative dichiarazioni può da sola fondare la decisione, all'esito di una complessiva valutazione delle posizioni controverse (Cass. n.
5144/2021). Ed ancora, “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsiasi efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in pagina 8 di 10 grado di inficiarne l'attendibilità. La giurisprudenza di legittimità (Sez. L., Sentenza n. 15073 del
06/06/2008; Sez. L., Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) afferma infatti che i verbali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. n. 22743/2010; n. 8335/2010; n.
4558/2009; n. 24416/2008; n. 15073/2008).
Sempre nello stesso senso, “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (Cass. n. 17555/02), e che in sostanza i verbali forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrati, sia qualora, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, il giudice pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cass. n. 119000/03,
n. 3527/01, n. 9384/95)”, Cass. n. 24208/2020, precedenti conformi n. 25945/2005, n. 17774/2015; n.
21966/2018. Si presume la “maggiore attendibilità, rispetto alle successive deposizioni testimoniali, delle dichiarazioni rese, spontaneamente e di sorpresa, dei lavoratori in sede ispettiva […] le quali possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa” (Cass. n.
27662/2018). E ciò considerando sia “il tempo trascorso e la maggiore dignità da attribuirsi a dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti […] rispetto alle dichiarazioni rese dalle medesime persone davanti al Giudice” (Cass. n. 22733/2018), sia anche “nella versione a caldo, la verosimile assenza di condizionamenti nel momento in cui i lavoratori sono stati sentiti dagli ispettori, rispetto a quanto dichiarato successivamente in costanza di rapporto con il medesimo datore di lavoro” (Corte
App. Milano, n. 1822/2017; conformi Cass. SS.UU. n. 1133/2000 e n. 1786/2000), (CORTE D'
APPELLO di FIRENZE sentenza n. 4/2025 del 24.02.2025).
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, valutato nel suo complesso il materiale probatorio a disposizione, e ritenuta la fondatezza degli accertamenti, non vi è dubbio che il ricorrente sia responsabile degli illeciti denunciati e ritenuta pertanto la legittimità del provvedimento impugnato, l'opposizione deve essere respinta.
Anche per quanto riguarda la misura delle sanzioni questo giudice ritiene di dover confermare gli pagina 9 di 10 importi di cui alle sanzioni. Nelle ordinanze di ingiunzione sono indicati i riferimenti normativi applicati per la determinazione delle sanzioni e le circostanze concrete che sono state prese in considerazione a tale fine.
In aggiunta a quanto già rilevato, va detto che non essendovi dubbi che il verbale di sommarie informazioni disconosciuto dal teste il quale ha fornito un disconoscimento generico Controparte_5
del documento che gli veniva sottoposto (verbale di SIT doc. n. 4 di parte ricorrente), rilevato altresì che a prima vista, verificati i documenti depositati in corso di causa (copia del documento di identità, copia del verbale di conciliazione sottoscritto dallo stesso , la firma apposta sul verbale di CP_5
sommarie informazioni dallo stesso disconosciuta appare palesemente essere la sua, si ritiene opportuno disporre la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica di Grosseto per quanto di eventuale competenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_3
che liquida in complessivi € 4.061,60 oltre rimborso forfettario.
[...]
Manda la cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica di Grosseto per quanto di eventuale competenza.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1542/2019 tra
[...]
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 9.45 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. VANNETTI ROBERTO oggi sostituito dall'avv. Gloria Citerni Parte_1 Per l'avv. VANNETTI ROBERTO oggi sostituito dall'avv. Gloria Citerni Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegante.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1542/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. VANNETTI ROBERTO che lo/a rappresenta giusta Parte_1 P.IVA_1 delega in atti
(C.F. ), con l'avv. VANNETTI ROBERTO, che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI Controparte_1 P.IVA_2
VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, la in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 [...]
e il sig. adivano l'intestato Tribunale chiedendo di annullare e comunque CP_2 Parte_1 dichiarare illegittima l'ordinanza ingiunzione n. 77/2019 emessa dall' Controparte_3
in relazione all'irregolare occupazione delle lavoratrici nel
[...] Parte_2 periodo dall'11/8/2014 al 19/8/2014 e nel periodo dal 10/9/2014 al 12/10/2014, Controparte_4 all'omessa consegna ai dipendenti e di copia della comunicazione Controparte_5 Controparte_6 di assunzione, all'omessa registrazione sul libro unico delle ore di lavoro effettivamente svolte dai lavoratori dal 21/7/2012 al 17/4/2014, dall'1/10/2012 al 30/6/2015, Controparte_5 Parte_3
dal 2/10/2012 al 10/4/2015, dal 3/9/2013 al 30/9/2013, Controparte_6 Parte_4 CP_7
dal 16/10/2013 al 25/4/2014, dal 20/8/2014 al 30/6/2015 e
[...] Parte_2 Controparte_4 dal 13/10/2014 al 28/2/2015 e all'omessa consegna del prospetto di paga ai dipendenti Parte_2
pagina 2 di 10 da agosto 2014 a febbraio 2015 e a e a gennaio e febbraio Pt_2 Controparte_6 Controparte_4
2015, eccependo preliminarmente il mancato rispetto dei termini dell'art. 14 L. 689/1981 e negando, nel merito, la fondatezza degli addebiti. Aveva concluso in tesi per l'annullamento, in tutto o in parte dell'ordinanza ingiunzione opposta, in ipotesi per la riduzione delle sanzioni al minimo edittale.
Si costituiva in giudizio l' il quale, nel contestare Controparte_3 integralmente le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza del 25.03.2025 per la discussione, con deposito di note conclusive.
L'opposizione deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
La pretesa sanzionatoria si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica originata dalle richieste di intervento presentate all' dalle lavoratrici e ed iniziata in Pt_5 Controparte_4 Controparte_6
data 16/09/2015 nei confronti della esercente attività di commercio apparecchiature per le Parte_1
telecomunicazioni e la telefonia mobile presso negozi con insegna TRE, ed originata. La CP_4
aveva lamentato di essere stata assunta con contratto part-time a 20 ore settimanali ma di avere sempre osservato un orario full-time dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00, precisando che “le ore in più non sono state mai pagate né recuperate”, nonché di aver lavorato dal 10 settembre 2014 al 12 ottobre 2014 senza contratto e di non avere ricevuto la retribuzione spettante per tale periodo;
quanto alla la lavoratrice aveva parimenti lamentato di essere stata assunta con CP_6
contratto part-time al 50% per 20 ore settimanali ma di avere sempre osservato un orario full-time con un giorno libero a settimana e lavoro domenicale e di non avere sottoscritto né ricevuto il contratto di lavoro “nonostante ripetute richieste”, e allegava gli orari di lavoro settimanalmente inviati dall'azienda a tutto il personale relativi agli anni dal 2012 al 2015.
Vanno esaminati i singoli motivi di impugnazione.
Infondato è il primo motivo con il quale i ricorrenti eccepivano preliminarmente che il fatto da contestare nella sua materialità sarebbe già stato agevolmente configurabile per l'Amministrazione all'epoca delle richieste di intervento presentate in data 14/04/2015 dalle lavoratrici ed Controparte_4
e che pertanto l' avrebbe dilatato arbitrariamente il termine degli Controparte_6 Pt_5
accertamenti.
In proposito è più che consolidata nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui: “In pagina 3 di 10 tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma
2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale” (Cass. 20977/2024).
Ora nelle specie non può trascurarsi come l'ITL, nel periodo compreso tra le denunce effettuate in data
14.04.2015 da e l'inizio delle attività di verifica avvenuta in data Controparte_4 Controparte_6
16.09.2015, il primo accesso ispettivo avvenuto nel dicembre 2015 e la notifica del verbale nel febbraio del 2016, abbia compiuto vari atti istruttori, sentendo più volte le lavoratrici, acquisite sommarie informazioni da persone a conoscenza dei fatti, aveva sentito gli altri dipendenti della e Parte_1 ciò senza apprezzabile soluzione di continuità. Erano stati visionati e acquisiti i documenti dell'azienda nonché visionate e confrontate anche con gli altri lavoratori, le comunicazioni mail fornite dalle lavoratrici anche contenute in un dispositivo usb fornito.
È di tutta evidenza, pertanto, che tutta l'attività di indagine ispettiva svolta dall'Amministrazione è stata necessaria per l'effettivo accertamento delle condotte illecite contestate 'effettivo svolgimento di prestazioni lavorative che si assumevano non correttamente formalizzate, un'indagine quindi relativa anche a fatti. Il primo motivo va quindi respinto.
Quanto al secondo motivo di impugnazione va premesso che come costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro Controparte_3
presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le pagina 4 di 10 dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi “particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis, Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite. In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
È opportuno rammentare altresì la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
Facendo applicazione di questi principi, nel caso di specie, è un fatto che dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle lavoratrici interessate all'accertamento emergessero in maniera univoca e siano state confermate anche in sede di escussione testimoniale. Infatti: la aveva lamentato di essere CP_4
stata assunta con contratto part-time a 20 ore settimanali ma di avere sempre osservato un orario full- time dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00 e incrementate dalle 16,00 alle 20,00, soltanto nel mese di dicembre precisando che “le ore in più non sono state mai pagate né recuperate”, nonché di aver lavorato dal 10 settembre 2014 al 12 ottobre 2014 senza contratto e di non avere ricevuto la retribuzione spettante per tale periodo confermando le dichiarazioni rese nella richiesta di intervento.
La teste ha anch'essa confermato il contenuto della richiesta di intervento nella quale aveva CP_6
lamentato di essere stata assunta con contratto part-time al 50% per 20 ore settimanali ma di avere sempre osservato un orario full-time con un giorno libero a settimana e lavoro domenicale e di non avere sottoscritto né ricevuto il contratto di lavoro “nonostante ripetute richieste”, e allegava gli orari di lavoro settimanalmente inviati dal titolare a tutto il personale relativi agli anni dal 2012 al 2015.
Sosteneva di non aveva ricevuto i prospetti paga, dei mesi di gennaio e febbraio, non aver percepito le pagina 5 di 10 retribuzioni di marzo, aprile e il TFR.
Entrambe hanno dichiarato altresì che anche , , Controparte_5 Parte_3 Controparte_6
, , osservavano un orario full-time, corrispondente a Parte_4 CP_7 Parte_2 quello che veniva trasmesso settimanalmente dall'azienda a mezzo mail invece del part time previsto nel contratto sottoscritto.
nelle dichiarazioni rese agli Ispettori aveva riferito di avere sottoscritto un contratto CP_7
part-time di 20 ore settimanali, ma di avere invece sempre osservato un orario full-time, così come risultante dagli orari trasmessi settimanalmente tramite e-mail all'account aziendale. In particolare, aveva precisato di aver lavorato da solo nel negozio di corso Carducci nel periodo ottobre-novembre
2013, con orario pieno 9-13, 19-19.30 e di avere sempre ricevuto € 800 indipendentemente dalle ore effettivamente lavorate che non venivano registrate, di essersi dimesso per giusta casa in relazione al mancato pagamento delle retribuzioni da parte della ditta, nonché di avere poi sottoscritto un accordo in sede sindacale a seguito del quale la aveva corrisposto le sue spettanze. Inoltre, aveva riferito di Pt_1 riconoscere “come veritiere le stampe degli orari delle quali ho preso visione in questa sede e dichiaro che corrispondono realmente agli allegati uniti alle mail trasmesse”, aggiungendo che “quanto affermato dalla corrisponde al reale svolgimento dell'attività lavorativa presso la . Le CP_6 Pt_1
dichiarazioni sono state poi confermate in sede di escussione del teste.
Il teste ha confermato in udienza il contenuto delle dichiarazioni rese agli Ispettori;
aveva Pt_4
riferito di avere sottoscritto un contratto part-time di 18 ore settimanali, di avere lavorato sia nel negozio di Corso Carducci che in quello del Centro Commerciale insieme ad ed Controparte_6
precisando “in realtà non ho mai lavorato part-time, ma sempre un orario full-time, Controparte_5
così come risulta dagli orari che il responsabile mandava settimanalmente a e CP_7 Parte_1 CP_6
tramite email all'account aziendale, cui potevano accedere con la loro password e che poi CP_5 successivamente mi comunicavano”; inoltre il lavoratore aveva confermato la corrispondenza tra gli orari indicati nelle stampe agli allegati uniti alle mail trasmesse e di avere ricevuto la busta paga di €
800 circa “non corrispondente alle ore effettivamente lavorate”, aggiungendo che la e CP_6
l' “svolgevano un orario pieno e non certamente un part-time”. CP_5
Irrilevante è stata la testimonianza della sig.ra , la quale era in contabilità, faceva le sue ore e Tes_1
nulla ha riferito in merito agli altri dipendenti che stavano in negozio.
Quanto alla teste agli Ispettori dopo aver rettificato in data 3.02.2016, la Parte_2
dichiarazione resa in data 18.12.2015 in merito alla propria data di assunzione, avvenuta in data
20.08.2014 (salvo alcuni giorni precedenti in cui aveva lavorato senza essere assunta, 11, 12, 13, 14, 18 pagina 6 di 10 e 19 agosto) aveva dichiarato: di aver inizialmente sottoscritto un contratto part-time di 30 ore settimanali successivamente ridotto a 20 ore settimanali, di aver lavorato affiancata ad Parte_3
effettuando i suoi i suoi stessi orari. Anche nel periodo in cui era stata regolarizzata ha riferito di non aver mai lavorato part-time ma sempre con orario full time così come risultava dagli orari che responsabile o chi per lui mandava settimanalmente tramite e-mail all'account Parte_1 aziendale. Escussa all'udienza del 21.11.2023 la teste non ricordandosi alcune circostanze, ha confermato che l'orario da effettuare veniva trasmesso via mail e che capitava di lavorare di più rispetto all'orario prestabilito, ma che le ore venivano recuperate.
aveva dichiarato agli Ispettori di aver lavorato per la Ditta dall'1/10/2012 al Parte_3
30/06/2015, in forza di un contratto part-time di 28 ore settimanali dall'1/10/2012, ridotto a 18 ore settimanali dall'1/09/2014. “In realtà ho sempre svolto orario full time con un giorno di riposo come risulta dagli orari che il responsabile di o chi per esso ci mandava settimanalmente tramite CP_7 Pt_1 email all'account aziendale”. Aveva riferito di poter “dichiarare con certezza che verso i primi di settembre, il 10 o il 13, non ricordo di preciso, ha iniziato a lavorare presso il negozio del Centro
Commerciale la che per circa un mese ha affiancato la effettuando il suo stesso CP_4 CP_6
orario. In quel periodo ero io che stabilivo i turni, in accordo con il personale, dopo l'approvazione del responsabile di ”. In sede di escussione pur avendo riferito di non ricordare quanto era Parte_1 successo in quel periodo, di essere stato chiamato dall' per dare conferma dei propri orari, ha CP_3
confermato il verbale delle dichiarazioni rese.
Infine, una particolare attenzione va rivolta alle dichiarazioni rese dal sig. sentito a Controparte_5
SIT in data 2.11.2015 dall'Ispettore nelle quali aveva testualmente dichiarato: “Ho lavorato per Per_1
la ditta dal 21 luglio 2012 al 17 aprile 2014, ho sottoscritto un contratto part-time di 20 ore settimanali con un giorno di riposo infrasettimanale che non ho mai ricevuto. In realtà non ho mai lavorato part time ma sempre un orario full time così come risulta dagli orari che il responsabile di ci CP_7 Pt_1
inviava settimanalmente tramite mail all'account aziendale cui potevamo accedere con la nostra password;
dichiaro che gli orari indicati nelle stampe di cui ho preso visione oggi in questa sede corrispondono realmente agli allegati uniti alle mail trasmesse. A questo proposito mi impegno a fornire la chiave usb nella quale ho salvato l'e-mail trasmesse dal responsabile nel periodo in cui ho lavorato. Ho sempre ricevuto euro 800 indipendentemente dalle ore effettive lavorate che non venivano registrate. Dal 2013 la ditta non è più stata puntuale nei pagamenti che comunque sono pervenuti anche se con acconti fino a quando non mi sono licenziato per giusta causa il 17 Aprile 2014 in quanto non avevo ricevuto le retribuzioni di gennaio, febbraio, marzo e aprile, per questo tramite sindacato ho pagina 7 di 10 firmato un accordo con il quale la ditta mi ha corrisposto le retribuzione dei mesi sopra indicati più euro 1750 circa come buonuscita”.
Escusso all'udienza del 9.07.2021, avanti al Giudice Dott. R. Lisci, sempre il sig. alla CP_5 domanda di cui alla comparsa di costituzione e risposta della ITL, “Vero che all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro è prima dell'inizio dell'attività lavorativa non ricevette copia del contratto di lavoro ovvero copia della comunicazione di assunzione contenente le informazioni relative al rapporto di lavoro”, ha risposto: “non è vero quando iniziava a lavorare per mi fu fatto firmare un Pt_1
contratto di lavoro a tempo determinato e dopo qualche mese mi fu trasformato in tempo indeterminato”. Alla domanda di cui al capitolo quattro ha risposto: “noi avevamo orari settimanali da svolgere e lo facevamo secondo il contratto, poteva capitare che per esigenze aziendali si facessero alcune ore in più di lavoro ma erano poche”. Infine, interrogato sul capitolo 5 del ricorso introduttivo ha risposto: “vedo adesso per la prima volta il documento che mi viene mostrato la firma che vedo in calce al documento non è la mia”.
Sulla testimonianza dell' va evidenziato che le dichiarazioni rese in udienza contrastano CP_5 parzialmente con quanto riferito all'Ispettore, dai colleghi e dalla documentazione prodotta in atti, secondo cui vi è uno svolgimento continuo dell'attività lavorativa full time invece che part time di tutti i lavoratori, ciò vale anche per lo stesso come del resto anche per gli altri. CP_5
Vi è da aggiungere inoltre che ormai per giurisprudenza consolidata la Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale. Non risulta in proposito essere stata presentata querela di falso.
All'esito, pertanto, si rileva che i lavoratori hanno tutti reso agli ispettori dichiarazioni assolutamente univoche e concordanti e sostanzialmente confermate in sede di escussione. Laddove comunque possa nascere un contrasto fra le dichiarazioni rese agli ispettori e quelle rese in giudizio, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione dei verbali ispettivi e delle relative dichiarazioni può da sola fondare la decisione, all'esito di una complessiva valutazione delle posizioni controverse (Cass. n.
5144/2021). Ed ancora, “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsiasi efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in pagina 8 di 10 grado di inficiarne l'attendibilità. La giurisprudenza di legittimità (Sez. L., Sentenza n. 15073 del
06/06/2008; Sez. L., Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) afferma infatti che i verbali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. n. 22743/2010; n. 8335/2010; n.
4558/2009; n. 24416/2008; n. 15073/2008).
Sempre nello stesso senso, “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (Cass. n. 17555/02), e che in sostanza i verbali forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrati, sia qualora, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, il giudice pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cass. n. 119000/03,
n. 3527/01, n. 9384/95)”, Cass. n. 24208/2020, precedenti conformi n. 25945/2005, n. 17774/2015; n.
21966/2018. Si presume la “maggiore attendibilità, rispetto alle successive deposizioni testimoniali, delle dichiarazioni rese, spontaneamente e di sorpresa, dei lavoratori in sede ispettiva […] le quali possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa” (Cass. n.
27662/2018). E ciò considerando sia “il tempo trascorso e la maggiore dignità da attribuirsi a dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti […] rispetto alle dichiarazioni rese dalle medesime persone davanti al Giudice” (Cass. n. 22733/2018), sia anche “nella versione a caldo, la verosimile assenza di condizionamenti nel momento in cui i lavoratori sono stati sentiti dagli ispettori, rispetto a quanto dichiarato successivamente in costanza di rapporto con il medesimo datore di lavoro” (Corte
App. Milano, n. 1822/2017; conformi Cass. SS.UU. n. 1133/2000 e n. 1786/2000), (CORTE D'
APPELLO di FIRENZE sentenza n. 4/2025 del 24.02.2025).
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, valutato nel suo complesso il materiale probatorio a disposizione, e ritenuta la fondatezza degli accertamenti, non vi è dubbio che il ricorrente sia responsabile degli illeciti denunciati e ritenuta pertanto la legittimità del provvedimento impugnato, l'opposizione deve essere respinta.
Anche per quanto riguarda la misura delle sanzioni questo giudice ritiene di dover confermare gli pagina 9 di 10 importi di cui alle sanzioni. Nelle ordinanze di ingiunzione sono indicati i riferimenti normativi applicati per la determinazione delle sanzioni e le circostanze concrete che sono state prese in considerazione a tale fine.
In aggiunta a quanto già rilevato, va detto che non essendovi dubbi che il verbale di sommarie informazioni disconosciuto dal teste il quale ha fornito un disconoscimento generico Controparte_5
del documento che gli veniva sottoposto (verbale di SIT doc. n. 4 di parte ricorrente), rilevato altresì che a prima vista, verificati i documenti depositati in corso di causa (copia del documento di identità, copia del verbale di conciliazione sottoscritto dallo stesso , la firma apposta sul verbale di CP_5
sommarie informazioni dallo stesso disconosciuta appare palesemente essere la sua, si ritiene opportuno disporre la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica di Grosseto per quanto di eventuale competenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_3
che liquida in complessivi € 4.061,60 oltre rimborso forfettario.
[...]
Manda la cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica di Grosseto per quanto di eventuale competenza.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
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