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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 5932/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5932/2021
PROMOSSA DA
NATO A NAPOLI IL 15/12/1968 (CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. ARDIZZONE ALFIO CESARE
APPELLANTE
CONTRO
NATA A NAPOLI L'11/03/1972 (CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA CP_1 C.F._2
DALL'AVV. MOSCHETTO LETIZIA
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1616/2020 del Giudice di Pace di Catania
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del
27.6.2022 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ha convenuto in giudizio impugnando Parte_1 CP_1
la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 1616/20, emessa in data 13.11.2020 nel procedimento n. 2166/2020 RG avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
3214/2019, emesso dal Giudice di Pace di Catania.
L'appellante ha impugnato la sentenza deducendo l'erroneità della decisione che, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato in D.I. opposto;
ha quindi chiesto di pronunciare la condanna della appellata alla restituzione dell'importo di € 4.152,00 quale somma versata in eccedenza dall Pt_1
a titolo di assegno divorzile, modificato, con effetto ex tunc, dalla Corte d'Appello di Napoli.
Ritiene l'appellante che il Giudice di prime cure non abbia correttamente applicato i principi, espressi dalla Suprema Corte, in relazione alla ripetibilità dell'assegno divorzile, indebitamente versato dall'ex coniuge, nelle more della decisione definitiva.
In particolare, secondo l'appellante, il diritto a trattenere quanto versato dall'obbligato – irripetibilità dell'assegno – potrebbe giustificarsi unicamente a fronte di un importo particolarmente basso, tale da avere “carattere sostanzialmente alimentare”, per cui si presume l'utilizzo dello stesso per beni e servizi legati al concetto di mantenimento personale;
circostanza che non ricorrerebbe nel caso di specie, in relazione all'importo, non modesto, dell'assegno divorzile, fissato dal Tribunale nella misura di € 1.100,00 mensili.
Si è costituita l'appellata, contestando l'impugnazione, e chiedendone il rigetto;
in subordine, ha eccepito l'erroneità del calcolo della somma da restituire, non dovuta per l'ammontare di €
1.038,00.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
27 giugno 2022, trattata ai sensi dell'art. 221 co. 4 del d.l. 34/2020, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per atti conclusivi.
Parte appellante ha concluso insistendo in tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto con l'atto introduttivo del presente giudizio.
L'appellata ha precisato le conclusioni come formulate nella comparsa di costituzione, con rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado.
____ Con l'appello si chiede la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e conferma del decreto opposto.
Appare preliminare, alla luce delle contestazioni sollevate con atto di appello, ricostruire i principi di diritto applicabili alla materia trattata.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito circa i limiti ed i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il quale “ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due” (Cass. n. 21926 del 30/08/2019). Ed invero, “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare
e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (Cass. n. 35434 del 19/12/2023). Con riferimento specifico alla ripetibilità dell'assegno divorzile, inizialmente riconosciuto e poi revocato in appello, le “condizioni impeditive dell'esercizio del diritto alla ripetizione dell'indebito sono state ritenute applicabili limitatamente alle ipotesi in cui la contribuzione sia finalizzata a soddisfare "mere esigenze di carattere alimentare" derivanti dalla natura ed entità delle somme erogate (Cass. 13060 del 2002) precisandosi che "sono irripetibili (nella specie la quota di pensione di reversibilità attribuita all'ex coniuge divorziato n.d.r.) nei soli limiti in cui siano riconducibili a prestazioni che per la loro misura
e condizioni economiche del percettore possono ritenersi dirette ad assicurare unicamente i mezzi economici necessari per far fronte ad esigenze di vita così da essere normalmente consumate per adempiere a tale destinazione"(Cass. 15164 del 2003; conforme la successiva n. 6864 del 2009 con riferimento espresso anche all'indicatore dell'importo modesto)” (Cass. n. 21926/19).
In adesione a tale interpretazione, da ultimo la sentenza a Sezioni Unite n. 32914 del 08/11/2022 ha espresso il seguente principio di diritto, in materia di ripetibilità delle somme versate in forza di assegno divorzile che sia stato, con successivo provvedimento, revocato o modificato, distinguendo le diverse ipotesi: “a) opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l'insussistenza «ab origine» dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi
o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità»”. Il Supremo Collegio chiarisce, con riguardo all'ipotesi di rideterminazione “al ribasso” dell'assegno, che “L'entità, necessariamente, modesta di tale somma di denaro non può essere determinata in maniera fissa ed astratta, considerato che il legislatore non ha fissato in maniera rigida la misura ed il contenuto neppure della prestazione alimentare in senso proprio, essendosi ritenuta necessaria una valutazione personalizzata e in concreto, la cui determinazione è riservata al giudice di merito, valutate tutte le variabili del caso concreto”.
Il principio ha poi trovato conferma nella successiva giurisprudenza: “In tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, nel caso in cui nel corso del giudizio si accerti l'insussistenza ab origine, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, seppure riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, si applica la regola generale della condictio indebiti che può essere derogata - con conseguente applicazione del principio di irripetibilità - esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: nel caso si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto ex tunc delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia;
nel caso in cui si proceda ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano finalizzate al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica” (Cass. n. 8283 del 23/03/2023).
____
Ciò premesso, la pronuncia sopra richiamata, resa dalle SSUU della Cassazione, trova applicazione nel caso di specie, atteso che: la riduzione dell'assegno ad € 702,00 a far data dal gennaio 2019
(operata dalla Corte d'Appello) trova fondamento nella riduzione della capacità economica dell'obbligato (cfr. sentenza n. 1478/2019 CdA di Napoli, allegata al ricorso per DI), così rientrando nell'ipotesi di cui alla lett. b ) della pronuncia richiamata.
Inoltre, la riduzione dell'assegno mensile ad € 780,00 - che retroagisce alla data della sentenza di divorzio - corrisponde all'ipotesi di rimodulazione al ribasso dell'assegno divorzile, effettuata sotto il profilo del quantum, nel rispetto delle somme di “modesta entità”, dovendosi così considerare la differenza tra l'importo stabilito dal Tribunale (1.100,00 € al mese) e quello stabilito dal giudice d'appello, € 780,00; importo così rideterminato dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto non coerente con i principi in materia di assegno divorzile la decisione operata dal Tribunale (in particolare, il giudice d'appello ha ritenuto che il primo Collegio non avesse tenuto conto della breve durata dal matrimonio nella determinazione dell'ammontare dell'assegno). Invero, la rideterminazione dell'assegno divorzile non ha comportato una valutazione di non spettanza dell'assegno, e la differenza tra gli importi riconosciuti fa propendere per la presunzione di avvenuta consumazione di quanto versato per soddisfare le quotidiane esigenze di vita dell'ex coniuge.
Ne consegue – essendo la relativa valutazione rimessa al giudice del merito – che può ragionevolmente presumersi, confermando, quindi, il giudizio espresso nella sentenza impugnata, che tali importi siano stati utilizzati per l'ordinario mantenimento da parte della beneficiaria, odierna appellata.
Il presente gravame va quindi integralmente rigettato, con conferma della sentenza appellata.
____
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5932/2021 R.G. ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. Parte_1
1616/20, emessa in data 13.11.2020;
condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.900,00 per compensi, Parte_1
oltre spese generali, IVA e cassa come per legge.
Viene dato atto che trova applicazione la sanzione posta dall'art. 13 co. 1 quater TU Spese
Giustizia che prevede il pagamento in favore della di un importo pari al Controparte_2
contributo unificato.
Catania il 04/01/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5932/2021
PROMOSSA DA
NATO A NAPOLI IL 15/12/1968 (CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. ARDIZZONE ALFIO CESARE
APPELLANTE
CONTRO
NATA A NAPOLI L'11/03/1972 (CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA CP_1 C.F._2
DALL'AVV. MOSCHETTO LETIZIA
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1616/2020 del Giudice di Pace di Catania
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del
27.6.2022 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ha convenuto in giudizio impugnando Parte_1 CP_1
la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 1616/20, emessa in data 13.11.2020 nel procedimento n. 2166/2020 RG avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
3214/2019, emesso dal Giudice di Pace di Catania.
L'appellante ha impugnato la sentenza deducendo l'erroneità della decisione che, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato in D.I. opposto;
ha quindi chiesto di pronunciare la condanna della appellata alla restituzione dell'importo di € 4.152,00 quale somma versata in eccedenza dall Pt_1
a titolo di assegno divorzile, modificato, con effetto ex tunc, dalla Corte d'Appello di Napoli.
Ritiene l'appellante che il Giudice di prime cure non abbia correttamente applicato i principi, espressi dalla Suprema Corte, in relazione alla ripetibilità dell'assegno divorzile, indebitamente versato dall'ex coniuge, nelle more della decisione definitiva.
In particolare, secondo l'appellante, il diritto a trattenere quanto versato dall'obbligato – irripetibilità dell'assegno – potrebbe giustificarsi unicamente a fronte di un importo particolarmente basso, tale da avere “carattere sostanzialmente alimentare”, per cui si presume l'utilizzo dello stesso per beni e servizi legati al concetto di mantenimento personale;
circostanza che non ricorrerebbe nel caso di specie, in relazione all'importo, non modesto, dell'assegno divorzile, fissato dal Tribunale nella misura di € 1.100,00 mensili.
Si è costituita l'appellata, contestando l'impugnazione, e chiedendone il rigetto;
in subordine, ha eccepito l'erroneità del calcolo della somma da restituire, non dovuta per l'ammontare di €
1.038,00.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
27 giugno 2022, trattata ai sensi dell'art. 221 co. 4 del d.l. 34/2020, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per atti conclusivi.
Parte appellante ha concluso insistendo in tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto con l'atto introduttivo del presente giudizio.
L'appellata ha precisato le conclusioni come formulate nella comparsa di costituzione, con rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado.
____ Con l'appello si chiede la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e conferma del decreto opposto.
Appare preliminare, alla luce delle contestazioni sollevate con atto di appello, ricostruire i principi di diritto applicabili alla materia trattata.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito circa i limiti ed i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il quale “ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due” (Cass. n. 21926 del 30/08/2019). Ed invero, “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare
e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (Cass. n. 35434 del 19/12/2023). Con riferimento specifico alla ripetibilità dell'assegno divorzile, inizialmente riconosciuto e poi revocato in appello, le “condizioni impeditive dell'esercizio del diritto alla ripetizione dell'indebito sono state ritenute applicabili limitatamente alle ipotesi in cui la contribuzione sia finalizzata a soddisfare "mere esigenze di carattere alimentare" derivanti dalla natura ed entità delle somme erogate (Cass. 13060 del 2002) precisandosi che "sono irripetibili (nella specie la quota di pensione di reversibilità attribuita all'ex coniuge divorziato n.d.r.) nei soli limiti in cui siano riconducibili a prestazioni che per la loro misura
e condizioni economiche del percettore possono ritenersi dirette ad assicurare unicamente i mezzi economici necessari per far fronte ad esigenze di vita così da essere normalmente consumate per adempiere a tale destinazione"(Cass. 15164 del 2003; conforme la successiva n. 6864 del 2009 con riferimento espresso anche all'indicatore dell'importo modesto)” (Cass. n. 21926/19).
In adesione a tale interpretazione, da ultimo la sentenza a Sezioni Unite n. 32914 del 08/11/2022 ha espresso il seguente principio di diritto, in materia di ripetibilità delle somme versate in forza di assegno divorzile che sia stato, con successivo provvedimento, revocato o modificato, distinguendo le diverse ipotesi: “a) opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l'insussistenza «ab origine» dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi
o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità»”. Il Supremo Collegio chiarisce, con riguardo all'ipotesi di rideterminazione “al ribasso” dell'assegno, che “L'entità, necessariamente, modesta di tale somma di denaro non può essere determinata in maniera fissa ed astratta, considerato che il legislatore non ha fissato in maniera rigida la misura ed il contenuto neppure della prestazione alimentare in senso proprio, essendosi ritenuta necessaria una valutazione personalizzata e in concreto, la cui determinazione è riservata al giudice di merito, valutate tutte le variabili del caso concreto”.
Il principio ha poi trovato conferma nella successiva giurisprudenza: “In tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, nel caso in cui nel corso del giudizio si accerti l'insussistenza ab origine, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, seppure riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, si applica la regola generale della condictio indebiti che può essere derogata - con conseguente applicazione del principio di irripetibilità - esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: nel caso si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto ex tunc delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia;
nel caso in cui si proceda ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano finalizzate al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica” (Cass. n. 8283 del 23/03/2023).
____
Ciò premesso, la pronuncia sopra richiamata, resa dalle SSUU della Cassazione, trova applicazione nel caso di specie, atteso che: la riduzione dell'assegno ad € 702,00 a far data dal gennaio 2019
(operata dalla Corte d'Appello) trova fondamento nella riduzione della capacità economica dell'obbligato (cfr. sentenza n. 1478/2019 CdA di Napoli, allegata al ricorso per DI), così rientrando nell'ipotesi di cui alla lett. b ) della pronuncia richiamata.
Inoltre, la riduzione dell'assegno mensile ad € 780,00 - che retroagisce alla data della sentenza di divorzio - corrisponde all'ipotesi di rimodulazione al ribasso dell'assegno divorzile, effettuata sotto il profilo del quantum, nel rispetto delle somme di “modesta entità”, dovendosi così considerare la differenza tra l'importo stabilito dal Tribunale (1.100,00 € al mese) e quello stabilito dal giudice d'appello, € 780,00; importo così rideterminato dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto non coerente con i principi in materia di assegno divorzile la decisione operata dal Tribunale (in particolare, il giudice d'appello ha ritenuto che il primo Collegio non avesse tenuto conto della breve durata dal matrimonio nella determinazione dell'ammontare dell'assegno). Invero, la rideterminazione dell'assegno divorzile non ha comportato una valutazione di non spettanza dell'assegno, e la differenza tra gli importi riconosciuti fa propendere per la presunzione di avvenuta consumazione di quanto versato per soddisfare le quotidiane esigenze di vita dell'ex coniuge.
Ne consegue – essendo la relativa valutazione rimessa al giudice del merito – che può ragionevolmente presumersi, confermando, quindi, il giudizio espresso nella sentenza impugnata, che tali importi siano stati utilizzati per l'ordinario mantenimento da parte della beneficiaria, odierna appellata.
Il presente gravame va quindi integralmente rigettato, con conferma della sentenza appellata.
____
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5932/2021 R.G. ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. Parte_1
1616/20, emessa in data 13.11.2020;
condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.900,00 per compensi, Parte_1
oltre spese generali, IVA e cassa come per legge.
Viene dato atto che trova applicazione la sanzione posta dall'art. 13 co. 1 quater TU Spese
Giustizia che prevede il pagamento in favore della di un importo pari al Controparte_2
contributo unificato.
Catania il 04/01/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
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