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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/11/2025, n. 4196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4196 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. 4363/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4363/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 14.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 4363/2025 promossa da c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Giorgio Spanò ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Bronte alla Via Cavallotti 20
-Ricorrente-
1 CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.05.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva CP_ opposizione avverso il sollecito di pagamento datato 27.03.2025 notificatogli dall' in data
23.04.2025 in qualità di vedovo ed erede della defunta moglie Sig.ra per le Persona_1 somme presuntivamente ritenute indebitamente percepite per il periodo compreso dal
1.01.2006 al 31.01.2009 sulla pensione della defunta moglie Sig.ra cat. AS Persona_1
n. 04024243 per complessivi €. 1.346,09 pratica indebito n. 1023259
Eccepiva a tal riguardo: CARENZA DI MOTIVAZIONE DEL SOLLECITO DI
PAGAMENTO; ILLEGITTIMITA' DELLA RIPETIZIONE DELLE SOMME EX ART. 13
CO. II LEGGE 413/1991; PRESCRIZIONE DELLA PRETESA EX ART. 2946 C.C.;
Formulando ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA ANCHE
INAUDITA ALTERA PARTE, concludeva chiedendo: In via preliminare e cautelare, inaudita altera parte, sospendere l'opposto sollecito di pagamento datato 27.03.2025 ricevuto dall'odierno ricorrente il 23.04.2025 per le somme presuntivamente ritenute indebitamente percepite sulla pensione della defunta moglie Sig.ra AN US cat. AS n. 04024243 per complessivi €. 1.346,09 pratica indebito n. 1023259; Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti accogliere per i motivi esposti in diritto nel presente ricorso e, per l'effetto, annullare il sollecito di pagamento datato 27.03.2025 ricevuto in data
23.04.2025 per le somme presuntivamente ritenute indebitamente percepite sulla pensione della defunta moglie Sig.ra AN US cat. AS n. 04024243 per €. 1.346,09 pratica indebito n. 1023259 e che nulla è dovuto dal ricorrente all' a titolo di indebito CP_1 pensionistico con tutte le conseguenze di Legge;
Condannare l'Ente resistente alle spese di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
2 CP_
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 16.12.2024, da tenersi in modalità cartolare, con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della
Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria.
Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al 14.11.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 13.5.2025;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
CP_ Rilevato che costituendosi l' ha dichiarato che l'ufficio amministrativo ha ritenuto, stante l'eccepita prescrizione, di procedere all'abbandono dell'indebito per cui è causa, come da verbale di abbandono che produceva in atti, e che, pertanto, è cessata la materia del contendere, risultando pienamente soddisfatto l'interesse fatto valere in giudizio da controparte e rilevato, altresì, che il ricorrente, con note del 7.11.2025 ha chiesto dichiararsi la cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela delle pretese economiche avanzate dall' ed opposte con il ricorso introduttivo del presente CP_1 procedimento, con ogni conseguente statuizione in merito alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Or bene tenuto conto che l'intervento di annullamento è intervenuto, si, spontaneamente senza attendere l'esito dell'odierno giudizio, ma pur sempre dopo l'instaurazione del presente giudizio, le spese seguono il principio della soccombenza in ragione della metà e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4363/2025 R.G. così statuisce:
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Dichiara cessata la materia del contendere
CP_ Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di €. 884,50 oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore costituito
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 21 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
4
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4363/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 14.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 4363/2025 promossa da c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Giorgio Spanò ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Bronte alla Via Cavallotti 20
-Ricorrente-
1 CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.05.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva CP_ opposizione avverso il sollecito di pagamento datato 27.03.2025 notificatogli dall' in data
23.04.2025 in qualità di vedovo ed erede della defunta moglie Sig.ra per le Persona_1 somme presuntivamente ritenute indebitamente percepite per il periodo compreso dal
1.01.2006 al 31.01.2009 sulla pensione della defunta moglie Sig.ra cat. AS Persona_1
n. 04024243 per complessivi €. 1.346,09 pratica indebito n. 1023259
Eccepiva a tal riguardo: CARENZA DI MOTIVAZIONE DEL SOLLECITO DI
PAGAMENTO; ILLEGITTIMITA' DELLA RIPETIZIONE DELLE SOMME EX ART. 13
CO. II LEGGE 413/1991; PRESCRIZIONE DELLA PRETESA EX ART. 2946 C.C.;
Formulando ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA ANCHE
INAUDITA ALTERA PARTE, concludeva chiedendo: In via preliminare e cautelare, inaudita altera parte, sospendere l'opposto sollecito di pagamento datato 27.03.2025 ricevuto dall'odierno ricorrente il 23.04.2025 per le somme presuntivamente ritenute indebitamente percepite sulla pensione della defunta moglie Sig.ra AN US cat. AS n. 04024243 per complessivi €. 1.346,09 pratica indebito n. 1023259; Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti accogliere per i motivi esposti in diritto nel presente ricorso e, per l'effetto, annullare il sollecito di pagamento datato 27.03.2025 ricevuto in data
23.04.2025 per le somme presuntivamente ritenute indebitamente percepite sulla pensione della defunta moglie Sig.ra AN US cat. AS n. 04024243 per €. 1.346,09 pratica indebito n. 1023259 e che nulla è dovuto dal ricorrente all' a titolo di indebito CP_1 pensionistico con tutte le conseguenze di Legge;
Condannare l'Ente resistente alle spese di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
2 CP_
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 16.12.2024, da tenersi in modalità cartolare, con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della
Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria.
Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al 14.11.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 13.5.2025;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
CP_ Rilevato che costituendosi l' ha dichiarato che l'ufficio amministrativo ha ritenuto, stante l'eccepita prescrizione, di procedere all'abbandono dell'indebito per cui è causa, come da verbale di abbandono che produceva in atti, e che, pertanto, è cessata la materia del contendere, risultando pienamente soddisfatto l'interesse fatto valere in giudizio da controparte e rilevato, altresì, che il ricorrente, con note del 7.11.2025 ha chiesto dichiararsi la cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela delle pretese economiche avanzate dall' ed opposte con il ricorso introduttivo del presente CP_1 procedimento, con ogni conseguente statuizione in merito alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Or bene tenuto conto che l'intervento di annullamento è intervenuto, si, spontaneamente senza attendere l'esito dell'odierno giudizio, ma pur sempre dopo l'instaurazione del presente giudizio, le spese seguono il principio della soccombenza in ragione della metà e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4363/2025 R.G. così statuisce:
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Dichiara cessata la materia del contendere
CP_ Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di €. 884,50 oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore costituito
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 21 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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