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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6333 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4339 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 19. 11. 2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/11/1953 e (c.f.: ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 30/05/1978, entrambi residenti in [...] rappresentati e difesi – congiuntamente e disgiuntamente - dall'Avv. Silvia
Gelfusa, del Foro di Cassino, (c.f: ) e dall'Avv. Giuseppe C.F._3
Santopietro del foro di Cassino, (c.f.: ) ed elettivamente C.F._4
domiciliati presso il loro studio sito in PO (FR), in via Aloisi Masella,
27, 03037, PO (FR) giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
con espressa richiesta che le notifiche e le comunicazioni di Cancelleria vengano effettuate a mezzo fax al n. 0776-742628 oppure al n. 0776-760151, oppure tramite l'indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
E
, con sede in PO (FR) alla Controparte_1
Via Contrada Farnese, 19, P.I. , C.F. , in P.IVA_1 C.F._5
persona del suo titolare , elettivamente dom.ta in Cassino, Controparte_1
r.g. n. 1 alla Via XX Settembre, 7 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Suarato, c.f.
dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a C.F._6
margine del decreto ingiuntivo n. 208 del 2012 del Tribunale di Cassino;
si richiede che tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento andranno inviate al seguente fax: 077625905 e/o alla seguente pec:
Email_2
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex artt. 1665 ss. c. c. - Appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Cassino n. 762/2019, pubblicata il
06/06/2019
CONCLUSIONI: All'udienza del 19. 11. 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Cassino così provvedeva:
Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 208/2012 emesso il
10. 4. 2012 dal Tribunale di Cassino d.ssa Aratari;
Condanna gli opponenti e al pagamento Parte_1 Parte_2
della somma di € 3.700,00 oltre interessi dalla domanda nei confronti dell'opposta ditta Controparte_1
Condanna gli opponenti al pagamento in solido delle spese e compensi processuali nei confronti dell'opposta ditta Controparte_1
determinate in € 2.500,00 per compensi professionali oltre magg. IVA e CPA come per legge.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti hanno impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per r.g. n. 2 l'effetto, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, giusta la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, in riforma della sentenza impugnata
Nel merito, in via principale:
a) dichiarare illegittima la condanna al pagamento di € 3.700,00 in quanto €
2.000,00 già versati e i restanti € 1.700,00 non dovuti, per le motivazioni sopra esposte;
b) confermare che tra le parti sia sussistito un contratto d'appalto e, per l'effetto, condannare le alla refusione dei Controparte_1
danni causati ai per negligenza e imperizia sia relativamente alla scelta Pt_1
del terreno che all'esecuzione dei lavori, ex. art. 1662 c.c. e art. 1218 c.c., quantificati in € 5.000,00 relativi a danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi - nonché per la temerarietà dell'azione legale intentata nei loro confronti- o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) revocare la condanna dei a tutte le spese processuali e legali in Pt_1
considerazione delle argomentazioni esposte al capitolo;
con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva la per rassegnare le Controparte_1
seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo IG. Giudice adito, contrariis rejectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare non sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza
762 del 2019, non ricorrendone i presupposti.
In via incidentale, riformare la sentenza appellata n. 762 del 2019 del
Tribunale di Cassino, GOT O. Napolano, nei capi impugnati relativi alla richiesta di pagamento dell'intera somma del decreto ingiuntivo pari ad €
5.800,00, oltre interessi di legge e danno da svalutazione e alla richiesta di danno da svalutazione monetaria e confermare nel resto la sentenza 762 del r.g. n. 3 2019.
In via subordinata confermare per l'intero la sentenza 762 del Tribunale di
Cassino e in ogni caso rigettare ogni avversa domanda dell'appello principale della controparte in quanto infondata in fatto e diritto;
con vittoria di spese competenze ed onorari di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza in data 4. 12. 2019 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 3. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza cartolare del 19. 11. 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
APPELLO PRINCIPALE
L'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla motivazione seguente.
Gli appellanti hanno dedotto due motivi di gravame.
Con il primo hanno lamentato la violazione degli artt. 115 e 116 c. p. c.,
l'erronea e/o omessa interpretazione delle risultanze probatorie, la violazione ed erronea e/o falsa applicazione della documentazione in atti.
Il Tribunale rispetto al pagamento ha affermato: “Si ritiene pertanto provato per il principio di non contestazione che le parti abbiano pattuito ed eseguito i lavori indicati nel preventivo 05/03/2011 per il prezzo complessivo di
€ 3700,00. Provato ciò era onere dell'opponente provare di aver pagato
l'acconto pattuito tale prova non è stata fornita dagli opponenti deve pertanto ritenersi che l'opposizione sia fondata nei limiti della somma di € 3.700,00 atteso che nessuna prova è stata fornita del pagamento dell'acconto”.
Il Tribunale avrebbe errato nel sostenere che non sia stata fornita la prova del versamento in questione perché:
1) lo stesso è stato ammesso dallo stesso rappresentante legale –
– durante l'interrogatorio formale del 24/11/2014, Controparte_1
r.g. n. 4 laddove alla domanda <Vero che il preventivo del IG. per i CP_1
lavori che, eventualmente, avrebbero dovuto essere eseguiti, fu di € 3.700,00
di cui € 2.000,00 da versare in contanti, in corso d'opera?>> il CP_1
aveva risposto: <E' vero, ma il versamento doveva avvenire con fattura, mai
in contanti. Avevamo chiesto un acconto ma la controparte si rifiutò dicendo
che non avrebbe dato denaro all'inizio dei lavori ma, al massimo, in corso
d'opera>>.
2) La società appellata, nei propri scritti difensivi, avrebbe ammesso l'avvenuto pagamento di € 2.000,00; in particolare, nella memoria ex art. 183,
VI comma, c.p.c., secondo termine, al punto 1), pag. 1, ha affermato che del primo preventivo prodotto in atti “offerta per lavori ripristino giardino”
(allegato n. 1 della citazione in opposizione) “(…) non è stata saldata la
somma di € 1.700,00 (…)”.
3) Al Cap. 30 dell'interrogatorio formale, il legale rappresentante ha ammesso di aver ricevuto la somma di € 2.000,00; si tratterebbe di confessione giudiziale ex art. 2733 c.c., ed il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non dimostrato il versamento di tale somma.
4) In ordine alla somma in questione (€ 2.000,00) la società appellata ha depositato relativa fattura datata 11/08/2011 (v. in atti, fascicolo di primo grado), allegata al decreto ingiuntivo n. 208/2012, assieme a quella di €
5.680,00.
Controp La con la richiesta avanzata ex art. 633 c.p.c. aveva preteso la r.g. n. 5 somma di € 5.680,00 e non € 7.680,00, proprio perché € 2.000,00 li aveva già
ricevuti.
Il Tribunale non avrebbe esaminato in modo corretto buona parte della documentazione depositata e la confessione resa dal IG. Controparte_1
titolare della TT appellata, altrimenti non avrebbe condannato al pagamento di € 3.700,00 ma, tuttalpiù, di € 1.700,00; e comunque non sarebbe dovuta neanche la somma residua di € 1.700,00.
Il Giudice a pag. 2 della sentenza, III cpv., affermando che:
aver corrisposto a titolo di acconto la somma di € 2.000,00 rimanendo quella
di € 1.700,00 che gli attori avrebbero condizionato il pagamento al
rifacimento del manto erboso a loro dire mal riuscito>>, avrebbe dimostrato di non aver compreso o di non aver letto attentamente le dichiarazioni rese dal
IG. né, tanto meno, il contenuto degli scritti difensivi Controparte_1
prodotti.
La decisione relativa al residuo da pagare in un momento successivo sarebbe stata presa da entrambe le parti;
inoltre, la condicio sine qua non era la riuscita di un “tappeto erboso”, come garantito dal , dopo la CP_1
semina, e non il “rifacimento del manto erboso mal riuscito” come sostenuto dal Tribunale;
ciò sarebbe stato confermato dallo stesso Controparte_1
durante l'interrogatorio formale (v. cap. 5 e cap. 12, pag. 2 del verbale del
24/11/2014 - cfr. in atti, fascicolo di primo grado).
Le ammissioni del contrasterebbero anche con l'affermazione CP_1
r.g. n. 6 dell'Avv. Suarato resa nella comparsa di costituzione e risposta al punto D),
secondo cui non fu mai promesso, ai un tappeto verde. Pt_1
Inoltre (v. cap. 30, pag. 4, dello stesso verbale di udienza), il CP_1
avrebbe ammesso di aver “traseminato perché se il tappeto non era come lui
voleva non avrebbe pagato”. Non essendo stato raggiunto il risultato garantito nulla sarebbe dovuto alla appellata. CP_1
Il Tribunale, a pag. 2 dell'impugnata sentenza, ultimo periodo ha affermato che: <Sul punto si evidenzia che il terreno per stessa ammissione
delle parti è stato acquistato dagli opponenti e pertanto nessuna
responsabilità può essere attribuita alla ditta opposta, atteso che avevano
offerto l'opera per lavori di ripristino del giardinaggio>>.
Gli appellanti non avrebbero mai ammesso di aver acquistato il terreno autonomamente, perché in realtà la ditta appellata avrebbe ordinato il terreno in questione presso la ditta UZ ed i avrebbero solo provveduto Pt_1
a pagarlo.
Controp La ditta doveva realizzare ex novo il giardino e non ripristinarlo,
come sostenuto dal Tribunale;
dopo le specifiche contestazioni degli appellanti in ordine alle anomalie dello stesso, il legale rappresentante della
(v. interrogatorio formale) avrebbe ammesso che il prato non era CP_1
omogeneo e si era obbligato a rifarlo.
Inoltre, il Tribunale (v. pag. 3 dell'impugnata sentenza, II cpv.) ha affermato che: <Gli opponenti hanno altresì contestato la non omogeneità
r.g. n. 7 del tappeto erboso. Sul punto si rileva che sebbene l'ausiliario abbia
constatato tale circostanza la stessa è stata attribuita alla scelta del terreno
che come già detto era a carico degli opponenti.>>, ma ciò non corrisponderebbe al vero e non sarebbe stato provato.
Gli appellanti avevano accettato il preventivo del 05/03/2011 (v. all. 1
della citazione in opposizione, fascicolo di I grado) e quindi i lavori in esso previsti: fornitura di miscuglio…. rigenerazione del prato, concimazioni di
Controp tutte le superfici. A ciò aveva provveduto - in via esclusiva - la ditta
[...]
che aveva ordinato il terreno presso il punto vendita Controparte_1
UZ di PO (FR) (cap. 2 della memoria) presso il quale, i si erano, poi, recati solo per pagare l'ordine effettuato dal . Pt_1 CP_1
Sul punto i riscontri sarebbero costituiti dal contenuto delle dichiarazioni della teste IG.ra , che aveva dichiarato di aver assistito ad Testimone_1
una telefonata in cui “uno della TT” aveva ordinato telefonicamente il terreno precisando che, poi, sarebbe passato a pagare;
e di Parte_1
quelle del IG. (v. cap. 30) dell'interrogatorio), che aveva CP_1
precisato: <<…se il tappeto non era come lui voleva (ossia il IG. Parte_1
, non avrebbe pagato>>.
[...]
Quindi, l'affermazione della società appellata, accolta dal Tribunale,
secondo cui gli appellanti “per risparmiare” avrebbero acquistato un terreno qualitativamente inferiore rispetto a quello consigliato, sarebbe infondata e non provata.
r.g. n. 8 Rispetto alla sussistenza, nel caso di specie, di un contratto di appalto, il
Tribunale ha affermato che: “E' circostanza incontestata che tra le parti vi è
stato un contratto di appalto, è invece contestato il prezzo pattuito e la
somma pagata. L'opposto ha infatti prodotto dei preventivi e delle fatture, ma
sia i preventivi che le fatture non sono state riconosciute ne sottoscritte dagli
opponenti. Ed invero gli opponenti riconoscono di aver affidato i lavori
descritti dall'opposto ma che essi erano indicati nel preventivo del
05/03/2011 per il costo totale di € 3.700,00 e di aver corrisposto a titolo di
acconto la somma di € 2.000,00 rimanendo quella di € 1700,00 che gli attori
avrebbero condizionato il pagamento al rifacimento del manto erboso a loro
dire mal riuscito”.
Il Tribunale ha ritenuto che sul punto fosse dirimente la CTU, che aveva attribuito la mal riuscita dell'opera al terreno utilizzato ed alla scarsa rullatura dello stesso, aggiungendo che nessuna responsabilità poteva attribuirsi alla ditta opposta in quanto il terreno sarebbe stato acquistato dai e la Pt_1 CP_1
aveva offerto l'opera di ripristino giardinaggio. Ma al Tribunale
[...]
sarebbe sfuggito che:
1) il si era offerto di ripristinare il giardino poiché la semina CP_1
non aveva dato il risultato garantito e, comunque, l'opera di ripristino non c'era mai stata, ed in attesa che le stesso si recasse presso l'abitazione dei per seminare nuovamente a questi ultimi era stato notificato un ricorso Pt_1
ex art. 633 c. p. c.;
r.g. n. 9 2) Non era provato che i avessero acquistato autonomamente il Pt_1
terreno: al contrario, sarebbe emerso che essi avevano pagato un terreno ordinato dall'appellata;
3) dal preventivo del 05/03/2011 (Cfr. in atti, fascicolo di I grado)
consegnato dall'appellata ai risultava chiaramente che la Pt_1 CP_1
si era fatta carico di procurare anche il terreno.
4) Il Tribunale ha affermato che era una circostanza incontestata che tra le parti vi era stato un contratto d'appalto.
Secondo gli appellanti anche volendo ammettere che il terreno fossero stato procurato da loro stessi, secondo la giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. sentenza n. 14220/2014): << E' addebitabile la responsabilità per
danni alla società appaltatrice, anche quando i difetti presenti nell'opera
derivino dall'utilizzazione del materiale fornito dalla società committente>>;
e quindi l'appaltatore dovrebbe rispondere dei difetti dell'opera anche quando accetti senza riserve i materiali forniti dal committente che presentino vizi e difformità, essendo onere della società appaltatrice avvisare la committente dell'eventuale cattiva qualità od inidoneità dei materiali, con la conseguenza che, in difetto di tale avviso, l'appaltatore sarebbe responsabile per i danni.
Avendo l'appaltatore l'obbligo di valutare previamente il materiale consegnatogli e di informarsi sulle sue caratteristiche intrinseche, oltreché
sulle tecniche di applicazione che esso richieda, nel caso di specie non vi sarebbe mai stata alcuna contestazione formale del IG. nei CP_1
r.g. n. 10 confronti degli appellanti, ed anzi:
- era stato garantito un manto erboso omogeneo;
- era stato fatto modificare l'impianto, esistente, per consentire un'irrigazione più ampia del prato;
- dopo la semina, poiché l'erba cresceva solo a tratti, era emerso che la appellata si era obbligata a riseminare il prato per ottenere il manto CP_1
omogeneo al fine del residuo pagamento;
- soltanto nell'atto di costituzione e risposta (giudizio RGN: 1078/2012)
era stato affermato, per la prima volta, che il terreno era stato scelto dai ma tale circostanza non sarebbe stata assolutamente provata. Pt_1
Inoltre, il Tribunale non avrebbe minimamente considerato le prove testimoniali.
Gli appellanti facendo riferimento alle dichiarazioni rese dal teste
(udienza 20/12/2017; udienza del 30/05/2018 - cfr. in atti, Testimone_2
nel fascicolo di I grado) ed a quanto dichiarato dal rappresentante legale durante l'interrogatorio circa il fatto che il prato non era omogeneo e che era stato assunto l'impegno di riseminarlo, hanno sostenuto che dovrebbe ritenersi provato che era stata la TT ad effettuare l'ordine del terreno, ed in ogni caso essa che avrebbe dovuto controllare e verificare l'esattezza del suo ordine e/o consistenza o idoneità del terreno stesso, prima di effettuare la semina;
invece, ha tentato di far ricadere sui suoi clienti una sua evidente negligenza nonché imperizia (confermata, tra l'altro, dalla CTU).
r.g. n. 11 Inoltre, avendo garantito dei risultati, ove rispondesse al vero che i
“per risparmiare”, avevano optato per un terreno peggiore – a loro Pt_1
discapito - avrebbe dovuto astenersi o sospendere i lavori o, quanto meno,
avrebbe dovuto farsi firmare una liberatoria da qualunque addebito circa l'esito dei lavori.
Il Tribunale affermando che la scelta del terreno era a carico degli opponenti avrebbe commesso un errore di valutazione, anche perché sul preventivo in atti risultava l'esatto contrario (preventivo del 05/03/2011,
allegato da entrambe le parti in causa).
Riconoscendo la sussistenza di un contratto d'appalto tra le parti il
Tribunale alla luce della giurisprudenza di legittimità avrebbe dovuto riconoscere che la responsabilità della scelta del terreno da utilizzare per i
Controp lavori commissionati era della TT AP (la , e non dei
Terilli/committenti.
Rispetto alla CTU il Tribunale ha affermato: “Anche l'accertamento
delegato all'ausiliario è avvenuto nel 2016 a distanza di cinque anni dalla
esecuzione dell'opera che si ricorda a se stesso era di installazione del manto
erboso, si evidenzia a riguardo che l'esperienza comune suggerisce che il
manto erboso va curato attraverso opere costanti di manutenzione quali non
solo l'innaffiamento costante ma anche e soprattutto di concimazione
stagionale (tutte opere a carico degli opponenti)”, ma non avrebbe tenuto conto che i lavori erano stati eseguiti nel 2011, e nel 2012 l'appellata aveva r.g. n. 12 notificato il decreto ingiuntivo.
Con l'opposizione gli appellanti avevano da subito sostenuto che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, come evidenziato con le foto prodotte,
mai contestate dalla . CP_1
Dalla relazione peritale (cfr. in atti, fascicolo di I grado) è emerso,
relativamente al primo quesito, quanto segue: <<...Nel corso del sopralluogo,
come da documentazione fotografica, si riscontra un tappeto erboso non
uniforme con presenza di aree prive di vegetazione e numerose infestanti. La
buona riuscita di un tappeto erboso dipende da molteplici fattori, climatici,
pedologici e tecnici. Bisogna eseguire una buona lavorazione del terreno,
con una minuziosa preparazione del letto di semina, preceduta da un ottimale
livellamento del terreno. Risulta di notevole importanza una concimazione di
base. La distribuzione del seme deve essere fatta in modo uniforme, al fine di
ottenere un tappeto erboso omogeneo e ben distribuito, si consiglia l'utilizzo
di una seminatrice>>.
Tali affermazioni sarebbero in contrasto con quanto sostenuto dal
Tribunale (v. pag. 2 della sentenza impugnata) laddove ha affermato che la mal riuscita dell'opera era da attribuirsi – oltre che al terreno - al mancato lavoro di rullatura del prato, come se la TT avesse mancato solo in quello.
Controp La non disponeva di una seminatrice, ed infatti la semina era stata
Controp fatta a mani (come emerso dall'escussione del teste della Tes_3
all'udienza del 27/10/2017, v. verbali di causa contenuti nel fascicolo
[...]
r.g. n. 13 di I grado).
Il Dr. aveva aggiunto che alla semina mediante seminatrice, Per_1
doveva, poi, far seguito la rullatura per consentire al seme di meglio aderire al terreno e favorirne la germinazione – irrigare frequentemente (al riguardo è
stato evidenziato che l'orario di accensione e spegnimento automatico dell'impianto di irrigazione era stato programmato dal , mediante CP_1
centralina, come risulta dall'interrogatorio e dalle testimonianze rese, nonché
dagli scritti difensivi), ed opportune concimazioni e tosature.
Rispetto al primo quesito il CTU ha concluso dicendo che: <…si
evidenzia un tappeto erboso non uniforme e con zone prive di vegetazione.
Pertanto, si può desumere che i lavori non siano stati eseguiti correttamente
e comunque con risultati non ottimali>>.
Rispetto al secondo quesito il CTU ha affermato che:
sopralluogo, il tappeto erboso in oggetto, si presenta poco uniforme, con una
scarsa densità e con essenze infestanti. Si è riscontrata la presenza di un
tappeto erboso non ottimale. (…) Dalla disamina degli atti di causa ed in
particolare dall'atto di citazione in opposizione a ricorso per decreto
ingiuntivo di cui all'allegato n. 2, in cui si riscontra la presenza di
documentazione fotografica eseguita subito dopo la realizzazione del tappeto
erboso in oggetto, si evidenzia un tappeto erboso non uniforme, con zone
prive di vegetazione e pertanto non eseguito a regola d'arte>>.
Rispetto al terzo quesito, con il quale era stato chiesto al CTU di r.g. n. 14 verificare se dai sopralluoghi eseguiti risultassero i lavori di cui al preventivo datato 01/11/2010, nonché dalle fatture n. 20/2011 e n. 35/2011 (ossia i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo) il CTU ha affermato che:
(…)Le fatture annoverate nel quesito riguardano lavori aggiunti
successivamente ai preventivi precedenti. Nelle fatture vengono elencate una
serie di operazioni svolte per completare il lavoro di rifacimento del tappeto
erboso e tali voci vengono quantificate a corpo, senza darne evidenza
analitica. Il preventivo prevede al punto n. 2 la posa in opera di un tappeto
erboso già pronto, di cui non si ha evidenza nei luoghi di causa e nemmeno
nelle fatture.>>.
Rispetto all'ultimo quesito (il quinto), in cui era stato chiesto di riferire circa la qualità del terreno utilizzato per il lavoro commissionato, il Dr. Per_1
aveva risposto: <La natura del suolo utilizzato gioca un ruolo essenziale
nella buona riuscita di un tappeto erboso. (…) Il terreno ideale per un
tappeto erboso deve essere leggero, moderatamente sabbioso e con una
umidità sufficiente a far sviluppare le piante. In presenza di terreni pesanti ed
argillosi, bisogna aggiungere sabbia, in modo da renderli più porosi e sciolti,
al fine di migliorarne il drenaggio. Il terreno del tappeto erboso in oggetto
risulta molto compatto e pertanto andrebbero eseguiti lavori di
manutenzione>>; ed aveva aggiunto che: <Confermando quanto descritto
in precedenza e già definito nella prima bozza inviata alle parti, un terreno
compatto e argilloso non risulta particolarmente idoneo alla realizzazione di
r.g. n. 15 un tappeto erboso>>.
Il CTU ha richiamato spesso le foto allegate alla citazione in opposizione (e non contestate dalla controparte) riconoscendo lo stato dei luoghi ivi rappresentato.
Il Tribunale avrebbe errato nell'interpretazione della CTU, in quanto da essa emergerebbe chiaramente che i lavori non erano stati eseguiti con competenza e professionalità; infatti, oltre al problema di rullatura del terreno, vi sarebbero anche stati i problemi della cattiva concimazione, del mancato livellamento e dell'assenza di mezzi meccanici idonei a garantire un buon lavoro;
ed alla luce della negligenza e dell'imperizia dell'appellata il
Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la piena responsabilità del IG.
per il cattivo risultato conseguito ed i danni cagionati ai CP_1 Pt_1
Sotto altro profilo gli appellanti hanno dedotto in ordine alla mancata contestazione scritta degli opponenti;
infatti, il Tribunale (v. pag, 3, IV
capoverso dell'impugnata sentenza) ha affermato che: “Va poi evidenziato
che sul punto non vi sono contestazioni scritte utilizzabili anche ai fini della
interruzione del termine decadenziale ex art. 2226 c.c.>>, non considerando che i erano in attesa che la ritornasse, come aveva Pt_1 CP_1
promesso, per rifare i lavori e, nel frattempo, senza nemmeno ricevere una lettera di messa in mora, avevano ricevuto due ricorsi ex art. 633 c.p.c.; gli appellanti erano in buona fede e per tale motivo non avevano mosso contestazioni scritte.
r.g. n. 16 Il Tribunale ha anche fatto riferimento al fatto che la perizia si era svolta
in loco dopo cinque anni e che ai spettava, nel frattempo, irrigare e Pt_1
concimare il prato, ma senza considerare che essi non avevano contestato per iscritto alcunché perché (v. interrogatorio formale e teste le parti si Tes_1
erano lasciate pacificamente, con l'impegno, da parte dell'appellata, di rimediare ai danni;
nell'attesa il prato era stato falciato ed irrigato ad orario,
in quanto la aveva procurato ai una centralina per far CP_1 Pt_1
partire ad orario (programmato dal ) gli irrigatori, senza porre in CP_1
essere altre attività di manutenzione, ed il prato raffigurato nelle foto
(prodotte e mai contestate) era stato lasciato com'era per evitare manipolazioni.
Il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere la responsabilità in capo ai per non aver provveduto alla manutenzione del terreno e per non aver Pt_1
contestato per iscritto i vizi dell'opera, senza addebitare alla controparte appaltatrice alcunchè circa la cattiva riuscita dei lavori;
eppure: a) dalla CTU
sarebbe emerso chiaramente che la stessa aveva operato in modo del tutto imperito, dimostrando scarsa professionalità; b) nessuna prova formale e/o concreta e/ o scritta sarebbe stata depositata dalla circa la “scelta” CP_1
del terreno da parte degli appellanti e/o di una sua contestazione circa la scarsa qualità dello stesso. Il Tribunale ha poi affermato che, non essendoci stata la manutenzione del terreno da parte dei “(…) va rigettata la Pt_1
domanda di riduzione del prezzo>>; ma tale domanda non era mai stata r.g. n. 17 formulata dagli appellanti.
Gli appellanti hanno quindi dedotto in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni, sostenendo che i danni loro causati sarebbero stati patrimoniali e non patrimoniali, non solo per la temerarietà dell'azione legale intentata dal nei loro confronti, ma anche perché gli appellanti, CP_1
loro malgrado, dovranno, necessariamente, contattare un'altra TT per rimediare ai vizi ed ai difetti dell'opera della controparte.
Avendo il Tribunale riconosciuto che tra le parti era stato posto in essere un contratto d'appalto la parte appellata dovrebbe considerarsi, nei confronti degli appellanti, inadempiente ai sensi degli artt. 1218 e 1662 c. c., e quindi i non sarebbero tenuti a versare alcunché alla Pt_1 Controparte_1
neanche la somma rimanente di € 1.700,00 in ragione del fatto che,
[...]
contrariamente a quanto garantito, l'erba sul prato sarebbe cresciuta solo a tratti ed il terreno non sarebbe stato nemmeno livellato.
Da ciò la necessità per il di dover commissionare nuovi lavori sul Pt_1
prato ad altra TT, a causa della scarsa professionalità e serietà mostrata dalla . CP_1
Al riguardo gli appellanti hanno quantificato i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi in € 5.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226
c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il primo motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto nei
r.g. n. 18 termini di cui alla motivazione seguente.
La Corte, rispetto alla questione dell'accertamento dell'importo che il
Tribunale ha ritenuto dovuto in favore della ditta appellata, osserva che dalla lettura degli atti e delle prove testimoniali espletate e dalle altre circostanze rappresentate dagli appellanti (v. interrogatorio formale del 24/11/2014,
ammissioni negli scritti difensivi dell'appellata, fattura datata 11/08/2011),
emerge l'avvenuto pagamento di € 2.000,00.
Occorre peraltro precisare al riguardo che il pagamento di tale importo è
stato addotto rispetto alla diversa prospettiva da cui veniva osservato l'accordo intercorso tra le parti;
avendo riguardo a quella degli appellanti l'acconto deve essere considerato rispetto a quanto convenuto con il preventivo del 5. 3 2011 (€ 3.700,00); avendo riguardo a quella dell'appellata rispetto al maggior importo di € 7.680,00, che era stato prospettato quale credito asseritamente vantato in sede di richiesta del DI, e ridotto comunque ad € 5.680,00, evidentemente perché € 2.000,00 erano stati già ricevuti.
Va peraltro precisato che nel caso di specie deve farsi riferimento unicamente al preventivo del 5. 3. 2011, rispetto al quale vi era accordo tra le parti, anche se non era sottoscritto, mentre il maggior importo è riferibile al preventivo disposto dalla ditta appellata per ulteriori lavori, ma rispetto al quale non è stata data la prova dell'accordo tra le parti.
Rispetto alla questione della scelta e dell'acquisto del terreno la Corte
ritiene di non dover condividere la valutazione effettuata dal Tribunale.
r.g. n. 19 Infatti, anche se dalla lettura del preventivo del 5. 3. 2011 (il solo non contestato) emerge che le voci di costo in esso elencate erano: manodopera necessaria alla stesura del terreno, semina e rullatura - 2.200,00 euro,
fornitura di miscuglio - 400,00 euro, rigenerazione del prato in piano - 500,00
euro, concimazione - 600,00 euro, deve al riguardo essere valorizzata la testimonianza resa dalla teste . Testimone_2
Infatti, all'udienza del 30/05/2018 era stata sentita la IG.ra
[...]
, infermiera a Gubbio dal novembre 2012, all'epoca dei fatti neo- Tes_2
laureata, che si recava presso l'abitazione degli appellanti per aiutare i suoceri, anziani e malati, di e della cui attendibilità non vi è Parte_1
motivo di dubitare, non essendo emersi elementi obiettivi in tal senso.
Rispetto alla domanda n. 7) della memoria di parte opponente la Tes_1
aveva risposto: <La presso la quale è stato acquistato il terreno non la CP_1
conosco. Ricordo, però, una conversazione a cui ho assistito mentre spazzavo
vicino al giardino durante la quale mostrava a Parte_1 CP_1
che il prato non stava crescendo bene e si
[...] Controparte_1
scusava dicendo che la TT presso la quale lui stesso lo aveva ordinato, gli
aveva poi fornito un terreno di qualità più scadente, pertanto, si impegnava
col a riseminarlo di nuovo>>. Pt_1
Tale affermazione è stata sostanzialmente confermata dal rappresentante legale durante l'interrogatorio (reso 4 anni prima) quando aveva confessato che il IG. gli aveva mostrato che il prato non era omogeneo ed aveva Pt_1
r.g. n. 20 ammesso di aver assunto l'impegno di riseminarlo.
Anche all'udienza 20/12/2017, sempre la IG.ra alla Testimone_1
stessa domanda aveva risposto: << Ho assistito ad una telefonata in cui uno
della TT ordinava il terreno e diceva che poi sarebbe passato Parte_1
a pagare. Non posso dire che parlassero i fratelli UZ>>.
[...]
Dal suddetto contesto, come ricostruito in base alle escussioni testimoniali sopra riportate, la Corte ritiene che la circostanza della scelta del tipo e dell'acquisto del terreno da parte della ditta appellata, e non da parte degli appellanti, deve considerarsi provata.
A ciò aggiungasi che costituisce una nozione di comune esperienza il fatto che in caso di affidamento di lavori di giardinaggio, generalmente il committente si affida alla competenza tecnica degli stessi soggetti che devono eseguire i lavori, vista, peraltro l'importanza della scelta del terreno per la buona riuscita dei lavori stessi.
Tanto premesso in ordine alle suddette circostanze, occorre ora esaminare gli ulteriori rispettivi rilievi relativi allo sviluppo delle vicende riguardanti il prato di cui si discute.
Ad avviso della Corte, alla luce delle emergenze processuali acquisite in atti deve ritenersi che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, tra le parti sia stato concluso un contratto di prestazione d'opera, e non un contratto di appalto.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sentenza n.
r.g. n. 21 3682 del 9 febbraio 2024), la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto dipende dalla dimensione e struttura dell'impresa coinvolta, e che spetta al giudice di merito valutare le caratteristiche dell'impresa per prendere una decisione in merito.
Orbene, in base al principio sopra evidenziato la Corte ritiene che nel caso di specie le modeste dimensioni della appellata depongano nel CP_1
senso dell'esistenza di un contratto d'opera concluso tra le parti.
La relativa disciplina prevede che se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Venendo alle censure svolte nei confronti degli esiti della CTU la Corte
osserva che effettivamente il consulente tecnico di ufficio ha complessivamente rilevato che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte,
evidenziando che: <<...Nel corso del sopralluogo, come da documentazione
fotografica, si riscontra un tappeto erboso non uniforme con presenza di aree
prive di vegetazione e numerose infestanti. La buona riuscita di un tappeto
erboso dipende da molteplici fattori, climatici, pedologici e tecnici. Bisogna
eseguire una buona lavorazione del terreno, con una minuziosa preparazione
del letto di semina, preceduta da un ottimale livellamento del terreno. Risulta
r.g. n. 22 di notevole importanza una concimazione di base. La distribuzione del seme
deve essere fatta in modo uniforme, al fine di ottenere un tappeto erboso
omogeneo e ben distribuito, si consiglia l'utilizzo di una seminatrice>>. Ed
ancora: <…si evidenzia un tappeto erboso non uniforme e con zone prive di
vegetazione. Pertanto, si può desumere che i lavori non siano stati eseguiti
correttamente e comunque con risultati non ottimali>>.
Nell'ambito del secondo quesito il consulente tecnico ha poi affermato che:
poco uniforme, con una scarsa densità e con essenze infestanti. Si è
riscontrata la presenza di un tappeto erboso non ottimale. (…) Dalla
disamina degli atti di causa ed in particolare dall'atto di citazione in
opposizione a ricorso per decreto ingiuntivo di cui all'allegato n. 2, in cui si
riscontra la presenza di documentazione fotografica eseguita subito dopo la
realizzazione del tappeto erboso in oggetto, si evidenzia un tappeto erboso
non uniforme, con zone prive di vegetazione e pertanto non eseguito a regola
d'arte>>.
Rispetto all'ultimo quesito (il quinto), in cui era stato chiesto di riferire circa la qualità del terreno utilizzato per il lavoro commissionato, il Dr. Per_1
aveva risposto: <La natura del suolo utilizzato gioca un ruolo essenziale
nella buona riuscita di un tappeto erboso. (…) Il terreno ideale per un
tappeto erboso deve essere leggero, moderatamente sabbioso e con una
umidità sufficiente a far sviluppare le piante. In presenza di terreni pesanti ed
r.g. n. 23 argillosi, bisogna aggiungere sabbia, in modo da renderli più porosi e sciolti,
al fine di migliorarne il drenaggio. Il terreno del tappeto erboso in oggetto
risulta molto compatto e pertanto andrebbero eseguiti lavori di
manutenzione>>; ed aveva aggiunto che: <Confermando quanto descritto
in precedenza e già definito nella prima bozza inviata alle parti, un terreno
compatto e argilloso non risulta particolarmente idoneo alla realizzazione di
un tappeto erboso>>.
Ad avviso della Corte, quindi, il complesso delle valutazioni effettuate dal consulente tecnico di ufficio, unitamente alla circostanza in precedenza evidenziata della scelta del terreno da parte della stessa ditta appellata,
dimostra che a fronte dell'inadempimento posto in essere dalla ditta, il cui rappresentante aveva promesso di porre in essere le ulteriori azioni necessarie per garantire la corretta e soddisfacente esecuzione dei lavori concordati, gli odierni appellanti abbiano legittimamente rifiutato, ai sensi dell'art. 1460 c.
c., di adempiere la propria obbligazione di corrispondere quanto dovuto per il rifacimento del manto erboso.
Conseguentemente, deve ritenersi che debba trovare accoglimento la richiesta di affermare che nulla è dovuto da parte degli appellanti, e quindi a differenza di quanto stabilito dal Tribunale non può essere riconosciuto in favore della ditta appellata l'importo di € 3.700,00.
Gli appellanti hanno anche richiesto il risarcimento dei danni,
patrimoniali e non patrimoniali.
r.g. n. 24 Al riguardo deve rilevarsi che gli appellanti non hanno prodotto alcun concreto elemento di prova al riguardo, essendosi limitati ad affermare che:” i danni causati ai IG.ri siano stati patrimoniali e non patrimoniali, non Pt_1
solo per la temerarietà dell'azione legale intentata dal nei loro CP_1
confronti, ma anche perché gli appellanti, loro malgrado, dovranno,
necessariamente, contattare un'altra TT affinché rimedi ai vizi e ai difetti dell'opera della controparte… I non sono tenuti a versare alcunché alla Pt_1
nemmeno la somma rimanente di € Controparte_1
1.700,00 considerato che, contrariamente a quanto garantito, l'erba sul prato è
cresciuta solo a tratti e il terreno non è stato nemmeno livellato. I Pt_1
infatti, si vedono costretti a dover commissionare, di nuovo, i lavori sul prato ad altra TT, a causa della scarsa professionalità e serietà mostrata dalla
. Si chiede, pertanto, sin d'ora a questa Spett.le Corte d'Appello, la CP_1
condanna della alla rifusione, ex art. 1218 ed ex art. 1662, c.c.., CP_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dai IG.ri e Pt_2
quantificati in € 5.000,00 o della maggiore o minore somma Parte_1
che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226
c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché il rimborso delle spese legali”.
La richiesta non è meritevole di accoglimento, neanche ricorrendo alla liquidazione in via equitativa dei danni, siano essi patrimoniali, non avendo al riguardo gli appellanti prodotto neanche un preventivo di lavori r.g. n. 25 eventualmente commissionati ad altri giardinieri per ottenere il ripristino dei danni sofferti, che non patrimoniali, dal momento che secondo la giurisprudenza di legittimità ”la liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale richiede l'individuazione di un parametro di natura quantitativa,
in termini monetari e l'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e idonei a consentire il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato (v. Cassazione, ordinanza del 26 novembre 2024, n.
30487).
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi
parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla
motivazione che precede.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno impugnato il capo della
sentenza relativo alla condanna alle spese legali e processuali.
Gli appellanti hanno criticato la decisione del Tribunale che, pur avendo ritenuto l'opposizione parzialmente fondata, revocando in toto il decreto ingiuntivo opposto, ha poi condannato a spese, compensi processuali e legali i soli Pt_1
Alla luce della giurisprudenza di legittimità le spese avrebbero dovuto,
quantomeno, essere compensate fra le parti e non poste tutte a carico dei soli opponenti, oggi appellanti.
Il motivo di gravame è fondato e deve essere accolto, dovendosi r.g. n. 26 rilevare che per effetto dell'accoglimento dell'appello in relazione all'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo di cui si discute le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della ditta appellata in base al principio della soccombenza sostanziale e maggiore.
Dall'accoglimento dell'appello principale discende l'infondatezza dell'appello incidentale proposto dalla ditta appellata, con il quale questa aveva censurato la sentenza impugnata per non aver confermato il DI opposto e per non aver quindi condannato gli appellanti alla corresponsione della somma di € 5.680,00, mai ricevuta, ed aveva chiesto il danno da svalutazione.
Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello principale deve
ritenersi parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla
motivazione che precede;
l'appello incidentale deve ritenersi infondato e
deve essere respinto.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore,
tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
r.g. n. 27 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 752/2019,
pubblicata in data 6. 6. 2019, così provvede:
A) In parziale accoglimento dell'appello principale proposto ed in riforma della sentenza impugnata respinge la domanda della
[...]
; Controparte_1
B) Condanna la a pagare in favore CP_1 Controparte_1
degli appellanti le spese processuali del doppio grado di giudizio che si liquidano d'ufficio, quanto al primo grado in complessivi € 5.100,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, e quanto al presente grado in complessivi € 5.900,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 28