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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/08/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2200/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 27/06/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
- APPELLANTE -
E
- - Controparte_1 CP_2
[...]
- APPELLATO -
NONCHÉ
- Controparte_3
- APPELLATO -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. MARIO VIGNA e l'Avv. ANDREA VOLONNINO che conclude per l'accoglimento dell'appello; per le appellate l'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI POTENZA e l'avv. MARIA ROSA ZACCARDO, che concludono chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 2200/2017
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
1
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 2200/2017 r.g.a.c., introdotta con ricorso depositato in data 12/06/2017;
TRA
(c.f.: ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante dell'associazione non riconosciuta Eventi e Cultura (c.f.: , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Volonnino e dall'Avv. Mario Vigna, da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso in appello, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma alla Piazza Adriana n.15;
[...]
[...
Controparte_4
(c.f.: ), elettivamente domiciliato al CORSO XVIII AGOSTO 46 P.IVA_2
presso lo studio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CP_2
DI POTENZA (c.f.: dalla quale è rappresentato e difeso ope legis; C.F._2
-APPELLATO-
NONCHÉ
, (c.f.: , in persona del sindaco pro tempore Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello dall' Avv. Zaccardo Maria Rosa dell'Ufficio Legale dell'Ente, presso cui elettivamente domicilia, in alla Via Nazario Sauro – Palazzo della Mobilità; CP
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.0002781 (class. n.049.03 del 18.01.2016), con cui il Prefetto della Provincia di CP ha ingiunto alla , nella persona del legale rappresentante, Parte_2 il pagamento dell'importo di € 3.439,92, comprensivi di spese, per la violazione dell'art. 23, co. 4 e 11, del Codice della Strada (d.lgs. 30.04.1992, n. 285) e dell'art. 51 co. 1 del
Regolamento Esecutivo, quale obbligata in solido con l'autore materiale della violazione, rimasto ignoto.
2
L'ordinanza si fonda sui verbali nn. 204/p.t./2015 e 206/2015 del 17.03.2015,
232/p.t./2015 del 18.03.2015 e 224/p.t./2015 del 19.03.2015, con cui gli Agenti del corpo di Polizia Locale del Comune di contestavano l'affissione, in difetto della CP prescritta autorizzazione dell'ente preposto, di diversi manifesti pubblicitari, collocati fuori dagli appositi supporti in più zone della città di CP
Con sentenza n. 610/2016 resa il 15.11.2016 pubblicata il 20.11.2016, il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione, ritendo che l'accertamento effettuato dagli Agenti CP della Polizia Locale, basato su visura camerale estratta presso l'agenzia delle Entrate, fosse, da solo, idoneo a fondare la presunzione di proprietà delle locandine affisse abusivamente in capo all'obbligato in solido, in quanto: “i fatti riportati nei verbali, considerato che si tratta di fatti che il pubblico ufficiale attesta con obiettiva e diretta conoscenza, lo strumento ammesso per contestarle può essere solo la querela di falso”.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto il presente appello deducendo Parte_1 il travisamento del disposto dell'art. 2700 c.c., in ordine al valore probatorio privilegiato dei verbali di accertamento rispetto alle contestazioni sollevate.
Costituitisi in giudizio, la e il hanno insistito per la CP_2 Controparte_3 conferma della sentenza del Giudice di prime cure e per il rigetto dell'appello.
§2. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del CP
, eccepito dall'ente nella comparsa di costituzione di primo grado, attesa
[...]
l'esclusiva legittimazione della nel giudizio di opposizione all'ordinanza CP_2 ingiunzione.
Invero, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia per violazione del codice della strada, accertata da polizia municipale, legittimato passivo è esclusivamente il Prefetto. La Suprema Corte sul punto ha chiarito che “nell'ipotesi in cui
l'impugnazione abbia ad oggetto un'ordinanza-ingiunzione, la legittimazione passiva è esclusivamente del Prefetto con esclusione della legittimazione passiva del CP
(Cassazione civile sez. II, 26/09/2018, n.22885; Cass. 4 aprile 2013, n. 8344, Cass., 10 novembre 2009, n. 23819).
L'orientamento della Suprema Corte trova, peraltro, conferma nella disciplina normativa.
L'art. 205 C.d.S., nel disciplinare l'opposizione innanzi all'autorità giudiziaria rinvia per lo svolgimento del giudizio in questione all'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011; tale disposizione individua come unico legittimato passivo del giudizio la , quale autorità che ha CP_2 emesso il provvedimento impugnato. Ciò si desume dal fatto che l'art. 6, comma 8 D.
Lgs. n. 150/2011, stabilendo che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza ai sensi
3
dell'art. 415 c.p.c. “sono notificati al ricorrente ed all'Autorità che ha emesso
l'ordinanza”, conferma che unico soggetto legittimato passivamente è il Prefetto e non anche l'ente accertatore.
Ancora, il successivo comma 9 del medesimo articolo, nel disciplinare la rappresentanza processuale delle parti del giudizio, contempla unicamente l'opponente e “l'Autorità che ha emesso l'ordinanza”. Deve, pertanto, ritenersi che la legittimazione del CP debba essere radicalmente esclusa, e ciò anche alla luce del successivo periodo
[...] del medesimo comma, il quale chiarisce che la presenza nel giudizio dell'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, qualora sia destinataria dei proventi, è ammessa solo in rappresentanza del Prefetto.
Sulla scorta della predetta disposizione normativa, la Corte di Cassazione ha precisato che “in materia di opposizione a sanzioni amministrative emesse per violazione delle norme sulla circolazione stradale, l'art. 205, terzo comma, del codice della strada, che consente al Prefetto, ove sia legittimato passivo nel giudizio di opposizione, di delegare la tutela giudiziaria alla amministrazione cui appartiene l'organo accertatore qualora questa sia anche destinataria dei proventi, va interpretata nel senso che oggetto della delega (analogamente alla delega contemplata dall'art. 23, quarto comma, della legge n.
689 del 1981) è esclusivamente la difesa dell'amministrazione prefettizia nel giudizio di opposizione e non anche l'autonomo potere di impugnare la sentenza ove sfavorevole”
(cfr. Cass. n. 4815/ 2008).
§2. Nel merito, l'appello è fondato.
L'opponente, con motivo riproposto in appello, ha censurato specificatamente la riferibilità delle affissioni alla sua persona e all'associazione della quale è legale rappresentante, deducendo che l'accertamento contenuto nei verbali non può ritenersi coperto da fede privilegiata.
Sul punto, in più occasioni la Suprema Corte ha precisato che: “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche
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(Sez. L, Sent. n. 23800 del 2014, Sez. 2, Sent. n. 25842 del 2008)” (cfr. Cass. Civ., Sez.
II, n. 28149 del 27/09/2022, e da ultimo: Cass. Civile, Sez. VI, n. 6108 del 01/03/2023).
Dunque, la riferibilità delle locandine all'ente, essendo circostanza dedotta dagli agenti accertatori, unicamente, dalla visura estrapolata dalla banca dati dell'Agenzia delle
Entrate, stante la mancata individuazione dell'autore materiale dell'obbligazione, costituisce una mera ricostruzione ex post, basata su inferenze logico deduttive svolte dagli agenti accertatori, non dotata di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in quanto non costituente fatto o atto rientrante nella diretta percezione del pubblico ufficiale.
Pertanto, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal Giudice di Pace, l'opponente non avrebbe dovuto proporre querela di falso per contestare quanto accertato nei verbali, circa la riferibilità del messaggio pubblicitario all'associazione.
Deve, però, precisarsi che il verbale di accertamento conserva, comunque, un valore probatorio di cui il Giudice deve necessariamente tener conto nella valutazione delle risultanze istruttorie, avendo riguardo all'intera istruttoria espletata nel corso del giudizio
(cfr. Cassazione civile sez. III, 03/01/2024, n. 38).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che, in materia di disciplina della cartellonistica sulla sede stradale, ai fini della sussistenza dell'illecito amministrativo di cui all'art. 23 Codice della Strada, affinché sussista responsabilità solidale dell'imprenditore oppure della persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica ex art. 6 della legge n. 689/1981, non è sufficiente il solo fatto che costoro ne avrebbero potuto trarre giovamento, ma si richiede che: “l'attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento” (Cass. Civ., Sez. II, n. 7362 del
07/03/2022; Cass. Civ., Sez. II, n. 3897 del 08/02/2022, in particolare si veda in entrambi i casi il considerato in diritto n. 7).
Pertanto, non merita di essere condivisa l'affermazione del Giudice di prime cure nella parte in cui, senza argomentare in merito all'esistenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare la riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa del presunto beneficiario, ha desunto la proprietà delle locandine in capo all'opponente ancorandola, esclusivamente, agli esiti degli “accertamenti fatti dalla polizia municipale basati su visura camerale (in atti), estratta presso l'agenzia delle Entrate”.
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Peraltro, in tema di distribuzione dell'onere della prova nei giudizi aventi ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ritiene che “l'opposizione ad ordinanza irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, cui spetta l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi” (cfr. Corte di cassazione n. 2363/2005 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 3837/ 2001).
Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che: “tale regola vale anche per la responsabilità solidale del proprietario prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 1, salvo che per
l'ambito in cui opera la presunzione posta dalla stessa disposizione. Consegue che incombe sull'Amministrazione che invoca la presunzione prevista dal citato art. 6 provare la titolarità del diritto di proprietà (in capo al soggetto ritenuto obbligato solidale) nel momento in cui la cosa servì o fu destinata a commettere la violazione;
solo una volta raggiunta la prova di tale titolarità, spetterà al proprietario provare che l'utilizzazione della cosa in sua proprietà avvenne contro la sua volontà (Cass., Sez. I, 20 giugno 1994,
n. 5919)” (cfr: Cass. Civ., Sez. II, n. 4074 del 09/02/2022, in particolare il considerato in diritto al n. 9).
Ne consegue che, a fronte della contestazione del verbale di accertamento, rilevatane la valenza meramente indiziaria, gravava sulla l'onere di dimostrare che, CP_2 effettivamente, l'attività pubblicitaria fosse riconducibile al beneficiario, nonché quello di documentare il rapporto tra autore della trasgressione e l'opponente.
Premesso che, nel caso di specie, l'autore materiale della collocazione abusiva è rimasto ignoto, la dicitura presente sul messaggio pubblicitario “Spazio Novecento”, similare alla precedente denominazione dell'ente risultante dalla visura camerale acquisita dall'amministrazione, in difetto di ulteriori elementi di prova, non può costituire, da sola, circostanza da cui desumere, neanche presuntivamente, la proprietà dei manifesti pubblicitari in capo all'associazione.
Peraltro, è inverosimile che l'opponente abbia pubblicizzato un evento “Capodanno di
Roma 2015”, utilizzando la sua precedente denominazione e non la nuova, atteso che, dalla verifica eseguita dall'organo accertatore, il cambio di denominazione in Parte_2
” risulta avvenuto in data 13.12.2010, cinque anni prima delle contestate
[...] violazioni.
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Inoltre, sempre dalla documentazione posta a fondamento dell'accertamento, è possibile rilevare che la vecchia denominazione dell'ente non coincide perfettamente con l'indicazione riportata sul messaggio pubblicitario.
Infatti, mentre la denominazione dell'ente, per intero, risultava essere
[...]
l'informazione presente sulla locandina è “Spazio Controparte_5
Novecento”, preceduta, in alto, dalla locuzione: “PrestigeX” in merito alla quale l'amministrazione non ha provato di aver disposto accertamenti in grado di riferire la proprietà del manifesto all'opponente.
Sicché, la presunzione di proprietà delle locandine, desunta dall'indicazione, ivi presente,
“Spazio Novecento”, solo parzialmente coincidente con la denominazione appartenuta all'associazione opponente fino alla data del 13.12.2010, peraltro relativamente a un evento pubblicizzato nel 2015, dopo cinque anni dal cambio di denominazione, inficia il ragionamento inferenziale applicato dall'amministrazione per l'attribuzione della proprietà dello stampato, non rispondendo ai criteri di elevata probabilità logica su cui riposa la presunzione di cui all'art. 6 della legge n. 689/1981, in grado di fondare la responsabilità solidale dell'associazione.
Si ritiene, infatti, che la presunzione di proprietà dei manifesti, ai fini della sua operatività, necessiti di indizi più stringenti, anche in ragione delle informazioni non proprio dettagliate contenute nella visura proveniente dall'Agenzia delle Entrate, come l'accertamento che l' , quale legale rappresentate dell'ente, avesse, in prima persona, Pt_1 commissionato la stampa delle locandine oppure l'individuazione dell'autore materiale dell'affissione o, ancora, degli intestatari delle utenze telefoniche dei numeri presenti sulle locandine che avrebbero potuto essere escussi dagli agenti accertatori per ottenere informazioni sull'evento pubblicizzato;
soggetti, questi, che certamente sarebbero stati in grado di riferire sulla riconducibilità dell'evento associazione (arg.: Cass. Civile, sez. II,
n. 4074 del 09/02/2022; Cass. Civ, sez. II, n. 7362 del 07/03/2022; Cass. Civ., sez. II, n.
3897 del 08/02/2022).
Né l'amministrazione si è premurata di escludere l'esistenza di altri enti, in attività nell'anno 2015, denominati “Spazio Novecento”, documentando lo svolgimento di controlli in tal senso, al fine di conferire all'accertamento un elevato grado di probabilità razionale, tale da renderlo immune da censura.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento dell'ingiunzione prefettizia opposta.
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§3. Considerata la difesa nel merito del che non ha reiterato Controparte_3
l'eccepito difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio di appello, si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell'ente comunale.
Nei confronti della , le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la CP_2 soccombenza e si liquidano d'ufficio in base alle tariffe di cui al DM 55/2014, con applicazione dei parametri minimi tenuto conto del valore della domanda, delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De
Rosa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
2) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 610/2016, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 0002781 (class. CP
n.049.03) emessa dal Prefetto di Potenza in data 18.01.2016;
3) Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_6
delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano Parte_1 complessivamente in euro 800,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
nonché delle spese del presente grado di appello che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 08/08/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 27/06/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
- APPELLANTE -
E
- - Controparte_1 CP_2
[...]
- APPELLATO -
NONCHÉ
- Controparte_3
- APPELLATO -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. MARIO VIGNA e l'Avv. ANDREA VOLONNINO che conclude per l'accoglimento dell'appello; per le appellate l'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI POTENZA e l'avv. MARIA ROSA ZACCARDO, che concludono chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 2200/2017
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
1
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 2200/2017 r.g.a.c., introdotta con ricorso depositato in data 12/06/2017;
TRA
(c.f.: ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante dell'associazione non riconosciuta Eventi e Cultura (c.f.: , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Volonnino e dall'Avv. Mario Vigna, da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso in appello, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma alla Piazza Adriana n.15;
[...]
[...
Controparte_4
(c.f.: ), elettivamente domiciliato al CORSO XVIII AGOSTO 46 P.IVA_2
presso lo studio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CP_2
DI POTENZA (c.f.: dalla quale è rappresentato e difeso ope legis; C.F._2
-APPELLATO-
NONCHÉ
, (c.f.: , in persona del sindaco pro tempore Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello dall' Avv. Zaccardo Maria Rosa dell'Ufficio Legale dell'Ente, presso cui elettivamente domicilia, in alla Via Nazario Sauro – Palazzo della Mobilità; CP
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.0002781 (class. n.049.03 del 18.01.2016), con cui il Prefetto della Provincia di CP ha ingiunto alla , nella persona del legale rappresentante, Parte_2 il pagamento dell'importo di € 3.439,92, comprensivi di spese, per la violazione dell'art. 23, co. 4 e 11, del Codice della Strada (d.lgs. 30.04.1992, n. 285) e dell'art. 51 co. 1 del
Regolamento Esecutivo, quale obbligata in solido con l'autore materiale della violazione, rimasto ignoto.
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L'ordinanza si fonda sui verbali nn. 204/p.t./2015 e 206/2015 del 17.03.2015,
232/p.t./2015 del 18.03.2015 e 224/p.t./2015 del 19.03.2015, con cui gli Agenti del corpo di Polizia Locale del Comune di contestavano l'affissione, in difetto della CP prescritta autorizzazione dell'ente preposto, di diversi manifesti pubblicitari, collocati fuori dagli appositi supporti in più zone della città di CP
Con sentenza n. 610/2016 resa il 15.11.2016 pubblicata il 20.11.2016, il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione, ritendo che l'accertamento effettuato dagli Agenti CP della Polizia Locale, basato su visura camerale estratta presso l'agenzia delle Entrate, fosse, da solo, idoneo a fondare la presunzione di proprietà delle locandine affisse abusivamente in capo all'obbligato in solido, in quanto: “i fatti riportati nei verbali, considerato che si tratta di fatti che il pubblico ufficiale attesta con obiettiva e diretta conoscenza, lo strumento ammesso per contestarle può essere solo la querela di falso”.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto il presente appello deducendo Parte_1 il travisamento del disposto dell'art. 2700 c.c., in ordine al valore probatorio privilegiato dei verbali di accertamento rispetto alle contestazioni sollevate.
Costituitisi in giudizio, la e il hanno insistito per la CP_2 Controparte_3 conferma della sentenza del Giudice di prime cure e per il rigetto dell'appello.
§2. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del CP
, eccepito dall'ente nella comparsa di costituzione di primo grado, attesa
[...]
l'esclusiva legittimazione della nel giudizio di opposizione all'ordinanza CP_2 ingiunzione.
Invero, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia per violazione del codice della strada, accertata da polizia municipale, legittimato passivo è esclusivamente il Prefetto. La Suprema Corte sul punto ha chiarito che “nell'ipotesi in cui
l'impugnazione abbia ad oggetto un'ordinanza-ingiunzione, la legittimazione passiva è esclusivamente del Prefetto con esclusione della legittimazione passiva del CP
(Cassazione civile sez. II, 26/09/2018, n.22885; Cass. 4 aprile 2013, n. 8344, Cass., 10 novembre 2009, n. 23819).
L'orientamento della Suprema Corte trova, peraltro, conferma nella disciplina normativa.
L'art. 205 C.d.S., nel disciplinare l'opposizione innanzi all'autorità giudiziaria rinvia per lo svolgimento del giudizio in questione all'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011; tale disposizione individua come unico legittimato passivo del giudizio la , quale autorità che ha CP_2 emesso il provvedimento impugnato. Ciò si desume dal fatto che l'art. 6, comma 8 D.
Lgs. n. 150/2011, stabilendo che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza ai sensi
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dell'art. 415 c.p.c. “sono notificati al ricorrente ed all'Autorità che ha emesso
l'ordinanza”, conferma che unico soggetto legittimato passivamente è il Prefetto e non anche l'ente accertatore.
Ancora, il successivo comma 9 del medesimo articolo, nel disciplinare la rappresentanza processuale delle parti del giudizio, contempla unicamente l'opponente e “l'Autorità che ha emesso l'ordinanza”. Deve, pertanto, ritenersi che la legittimazione del CP debba essere radicalmente esclusa, e ciò anche alla luce del successivo periodo
[...] del medesimo comma, il quale chiarisce che la presenza nel giudizio dell'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, qualora sia destinataria dei proventi, è ammessa solo in rappresentanza del Prefetto.
Sulla scorta della predetta disposizione normativa, la Corte di Cassazione ha precisato che “in materia di opposizione a sanzioni amministrative emesse per violazione delle norme sulla circolazione stradale, l'art. 205, terzo comma, del codice della strada, che consente al Prefetto, ove sia legittimato passivo nel giudizio di opposizione, di delegare la tutela giudiziaria alla amministrazione cui appartiene l'organo accertatore qualora questa sia anche destinataria dei proventi, va interpretata nel senso che oggetto della delega (analogamente alla delega contemplata dall'art. 23, quarto comma, della legge n.
689 del 1981) è esclusivamente la difesa dell'amministrazione prefettizia nel giudizio di opposizione e non anche l'autonomo potere di impugnare la sentenza ove sfavorevole”
(cfr. Cass. n. 4815/ 2008).
§2. Nel merito, l'appello è fondato.
L'opponente, con motivo riproposto in appello, ha censurato specificatamente la riferibilità delle affissioni alla sua persona e all'associazione della quale è legale rappresentante, deducendo che l'accertamento contenuto nei verbali non può ritenersi coperto da fede privilegiata.
Sul punto, in più occasioni la Suprema Corte ha precisato che: “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche
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(Sez. L, Sent. n. 23800 del 2014, Sez. 2, Sent. n. 25842 del 2008)” (cfr. Cass. Civ., Sez.
II, n. 28149 del 27/09/2022, e da ultimo: Cass. Civile, Sez. VI, n. 6108 del 01/03/2023).
Dunque, la riferibilità delle locandine all'ente, essendo circostanza dedotta dagli agenti accertatori, unicamente, dalla visura estrapolata dalla banca dati dell'Agenzia delle
Entrate, stante la mancata individuazione dell'autore materiale dell'obbligazione, costituisce una mera ricostruzione ex post, basata su inferenze logico deduttive svolte dagli agenti accertatori, non dotata di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in quanto non costituente fatto o atto rientrante nella diretta percezione del pubblico ufficiale.
Pertanto, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal Giudice di Pace, l'opponente non avrebbe dovuto proporre querela di falso per contestare quanto accertato nei verbali, circa la riferibilità del messaggio pubblicitario all'associazione.
Deve, però, precisarsi che il verbale di accertamento conserva, comunque, un valore probatorio di cui il Giudice deve necessariamente tener conto nella valutazione delle risultanze istruttorie, avendo riguardo all'intera istruttoria espletata nel corso del giudizio
(cfr. Cassazione civile sez. III, 03/01/2024, n. 38).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che, in materia di disciplina della cartellonistica sulla sede stradale, ai fini della sussistenza dell'illecito amministrativo di cui all'art. 23 Codice della Strada, affinché sussista responsabilità solidale dell'imprenditore oppure della persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica ex art. 6 della legge n. 689/1981, non è sufficiente il solo fatto che costoro ne avrebbero potuto trarre giovamento, ma si richiede che: “l'attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento” (Cass. Civ., Sez. II, n. 7362 del
07/03/2022; Cass. Civ., Sez. II, n. 3897 del 08/02/2022, in particolare si veda in entrambi i casi il considerato in diritto n. 7).
Pertanto, non merita di essere condivisa l'affermazione del Giudice di prime cure nella parte in cui, senza argomentare in merito all'esistenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare la riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa del presunto beneficiario, ha desunto la proprietà delle locandine in capo all'opponente ancorandola, esclusivamente, agli esiti degli “accertamenti fatti dalla polizia municipale basati su visura camerale (in atti), estratta presso l'agenzia delle Entrate”.
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Peraltro, in tema di distribuzione dell'onere della prova nei giudizi aventi ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ritiene che “l'opposizione ad ordinanza irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, cui spetta l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi” (cfr. Corte di cassazione n. 2363/2005 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 3837/ 2001).
Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che: “tale regola vale anche per la responsabilità solidale del proprietario prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 1, salvo che per
l'ambito in cui opera la presunzione posta dalla stessa disposizione. Consegue che incombe sull'Amministrazione che invoca la presunzione prevista dal citato art. 6 provare la titolarità del diritto di proprietà (in capo al soggetto ritenuto obbligato solidale) nel momento in cui la cosa servì o fu destinata a commettere la violazione;
solo una volta raggiunta la prova di tale titolarità, spetterà al proprietario provare che l'utilizzazione della cosa in sua proprietà avvenne contro la sua volontà (Cass., Sez. I, 20 giugno 1994,
n. 5919)” (cfr: Cass. Civ., Sez. II, n. 4074 del 09/02/2022, in particolare il considerato in diritto al n. 9).
Ne consegue che, a fronte della contestazione del verbale di accertamento, rilevatane la valenza meramente indiziaria, gravava sulla l'onere di dimostrare che, CP_2 effettivamente, l'attività pubblicitaria fosse riconducibile al beneficiario, nonché quello di documentare il rapporto tra autore della trasgressione e l'opponente.
Premesso che, nel caso di specie, l'autore materiale della collocazione abusiva è rimasto ignoto, la dicitura presente sul messaggio pubblicitario “Spazio Novecento”, similare alla precedente denominazione dell'ente risultante dalla visura camerale acquisita dall'amministrazione, in difetto di ulteriori elementi di prova, non può costituire, da sola, circostanza da cui desumere, neanche presuntivamente, la proprietà dei manifesti pubblicitari in capo all'associazione.
Peraltro, è inverosimile che l'opponente abbia pubblicizzato un evento “Capodanno di
Roma 2015”, utilizzando la sua precedente denominazione e non la nuova, atteso che, dalla verifica eseguita dall'organo accertatore, il cambio di denominazione in Parte_2
” risulta avvenuto in data 13.12.2010, cinque anni prima delle contestate
[...] violazioni.
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Inoltre, sempre dalla documentazione posta a fondamento dell'accertamento, è possibile rilevare che la vecchia denominazione dell'ente non coincide perfettamente con l'indicazione riportata sul messaggio pubblicitario.
Infatti, mentre la denominazione dell'ente, per intero, risultava essere
[...]
l'informazione presente sulla locandina è “Spazio Controparte_5
Novecento”, preceduta, in alto, dalla locuzione: “PrestigeX” in merito alla quale l'amministrazione non ha provato di aver disposto accertamenti in grado di riferire la proprietà del manifesto all'opponente.
Sicché, la presunzione di proprietà delle locandine, desunta dall'indicazione, ivi presente,
“Spazio Novecento”, solo parzialmente coincidente con la denominazione appartenuta all'associazione opponente fino alla data del 13.12.2010, peraltro relativamente a un evento pubblicizzato nel 2015, dopo cinque anni dal cambio di denominazione, inficia il ragionamento inferenziale applicato dall'amministrazione per l'attribuzione della proprietà dello stampato, non rispondendo ai criteri di elevata probabilità logica su cui riposa la presunzione di cui all'art. 6 della legge n. 689/1981, in grado di fondare la responsabilità solidale dell'associazione.
Si ritiene, infatti, che la presunzione di proprietà dei manifesti, ai fini della sua operatività, necessiti di indizi più stringenti, anche in ragione delle informazioni non proprio dettagliate contenute nella visura proveniente dall'Agenzia delle Entrate, come l'accertamento che l' , quale legale rappresentate dell'ente, avesse, in prima persona, Pt_1 commissionato la stampa delle locandine oppure l'individuazione dell'autore materiale dell'affissione o, ancora, degli intestatari delle utenze telefoniche dei numeri presenti sulle locandine che avrebbero potuto essere escussi dagli agenti accertatori per ottenere informazioni sull'evento pubblicizzato;
soggetti, questi, che certamente sarebbero stati in grado di riferire sulla riconducibilità dell'evento associazione (arg.: Cass. Civile, sez. II,
n. 4074 del 09/02/2022; Cass. Civ, sez. II, n. 7362 del 07/03/2022; Cass. Civ., sez. II, n.
3897 del 08/02/2022).
Né l'amministrazione si è premurata di escludere l'esistenza di altri enti, in attività nell'anno 2015, denominati “Spazio Novecento”, documentando lo svolgimento di controlli in tal senso, al fine di conferire all'accertamento un elevato grado di probabilità razionale, tale da renderlo immune da censura.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento dell'ingiunzione prefettizia opposta.
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§3. Considerata la difesa nel merito del che non ha reiterato Controparte_3
l'eccepito difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio di appello, si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell'ente comunale.
Nei confronti della , le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la CP_2 soccombenza e si liquidano d'ufficio in base alle tariffe di cui al DM 55/2014, con applicazione dei parametri minimi tenuto conto del valore della domanda, delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De
Rosa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
2) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 610/2016, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 0002781 (class. CP
n.049.03) emessa dal Prefetto di Potenza in data 18.01.2016;
3) Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_6
delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano Parte_1 complessivamente in euro 800,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
nonché delle spese del presente grado di appello che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 08/08/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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