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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/07/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 558/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati: Filippo Labellarte Presidente rel. est.
Mariangela Marchesiello Consigliere Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile, di appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Trani, pubblicata in data 18.3.2023, n. 439, notificata in data 28.3.2023, iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine 558 dell'anno 2023,
TRA
, quale titolare della impresa “Farida di Zuccaro Carmela”, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele A. Aliano, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Gravina in Puglia (BA) alla Via Vincenzo Ragni, 285, con PEC giusta separata procura in allegato al Email_1 presente atto ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c;
APPELLANTE E
, in persona del suo l.r.p.t. sig. , rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 dall'avv. Luigi Maldera APPELLATA
In fatto e in diritto
Con sentenza, pubblicata in data 18.3.2023, n. 439, notificata in data 28.3.2023, il Tribunale di Trani ha così deciso: “in accoglimento della domanda principale di adempimento e della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, condanna Controparte_3
al pagamento, in favore di , della somma, già
[...] Parte_2 rivalutata, pari ad € 31.042,12, dovuta a titolo di quanto precisato in motivazione, oltre ulteriori pagina 1 di 3 interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della penale;
3) condanna
[...]
al pagamento, in favore di , delle Controparte_3 Controparte_4 spese di lite, già compensate di 1/3, pari a € 526,00 a titolo di esborsi ed € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
4) pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU, già liquidate in € 2.322,93 con decreto del 6.9.2019 ex art. ex art. 169 d.p.r. 115/02, interamente a carico di ”. Controparte_3
Con citazione del 27.4.23, ha proposto appello avverso la sentenza la chiedendo, in riforma Pt_1 della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “a) nel merito, per le ragioni suesposte rigettare la domanda, accertare e dichiarare che il presunto residuo credito azionato è inesistente nonché carente di valida prova e per l'effetto revocare e porre nel nulla in ogni sua statuizione l'opposto D.I. n. 1296/2016 e n. 4139/2016 R.G. emesso dal Tribunale di Trani in danno della Ditta odierna opponente;
b) condannare la Società opposta al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio come da nota specifica depositata, oltre alla ulteriore condanna alle spese ex art. 96 per lite temeraria.”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio oltre alla ulteriore condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Si è costituita la contestando la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, Controparte_1 con vittoria di spese. All'udienza del 27/6/2025, fissata per la decisione, dopo la scadenza dei termini di cui al novellato art. 352 c,p.c., nelle note scritte, i procuratori delle parti, congiuntamente, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “L'avv. Michele A. Aliano per l'appellante e l'avv. Luigi Maldera per l'appellato, in ottemperanza al decreto del 12.06.2025 che disponeva la trattazione scritta dell'udienza del 27.06.2025, depositano le presenti note redatte congiuntamente, dando atto che, nelle more, è stata bonariamente definita la controversia. E pertanto entrambi chiedono concordemente che la causa venga decisa con la dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese processuali”. Alla medesima udienza, la causa, su relazione del Presidente, nuovo istruttore, è stata trattenuta in decisione, senza assegnazione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 174 c.p.c., 79 disp. att. c.p.c., e 359 c.p.c., va dato atto della sostituzione del Consigliere Istruttore, dott. Paolo Rizzi, totalmente esonerato dallo svolgimento dell'attività giudiziaria, a far data dal 23/6/2025, in quanto componente della Commissione Giudicatrice del concorso in Magistratura, con altro istruttore – relatore, designato nella persona del Presidente del collegio sopra intestato. Ciò posto, rileva la Corte che l'intervenuta transazione della controversia, di cui hanno dato atto le parti all'udienza fissata per la decisione, impone che si dichiari cessata la materia del contendere, come espressamente richiesto da tutti i contendenti, i quali hanno altresì dichiarato di essersi accordati per la compensazione delle spese processuali. pagina 2 di 3 Non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), giacché - secondo il prevalente orientamento della S. C. - la ratio della norma, orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta (Cass. 3711/2016; 13636/2015; 19464/2014; 2226/2014). Inoltre, la sanzione in esame appare collegata all'esito oggettivo dell'impugnazione, e cioè agli effetti concreti del provvedimento che la definisce, nel senso che essa è applicabile solo laddove il procedimento di impugnazione si concluda con la integrale conferma, senza alcuna modifica, della statuizione impugnata (sia per motivi di merito che di mero rito). Ebbene, poiché la inammissibilità per cessazione della materia del contendere determina "la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata" (così, espressamente, Cass. SS.UU., sent. n. 1048/2000), essa, sul piano oggettivo, non può certamente essere equiparata al rigetto integrale o alla "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità, pronunzie che, al contrario, determinano il passaggio in giudicato sia formale che sostanziale del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello in premessa indicato, avverso la sentenza pubblicata in data 18.3.2023, n. 439, notificata in data 28.3.2023, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa per intero le spese processuali;
Così deciso, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025. Il Presidente rel. est. Filippo Labellarte
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati: Filippo Labellarte Presidente rel. est.
Mariangela Marchesiello Consigliere Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile, di appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Trani, pubblicata in data 18.3.2023, n. 439, notificata in data 28.3.2023, iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine 558 dell'anno 2023,
TRA
, quale titolare della impresa “Farida di Zuccaro Carmela”, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele A. Aliano, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Gravina in Puglia (BA) alla Via Vincenzo Ragni, 285, con PEC giusta separata procura in allegato al Email_1 presente atto ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c;
APPELLANTE E
, in persona del suo l.r.p.t. sig. , rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 dall'avv. Luigi Maldera APPELLATA
In fatto e in diritto
Con sentenza, pubblicata in data 18.3.2023, n. 439, notificata in data 28.3.2023, il Tribunale di Trani ha così deciso: “in accoglimento della domanda principale di adempimento e della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, condanna Controparte_3
al pagamento, in favore di , della somma, già
[...] Parte_2 rivalutata, pari ad € 31.042,12, dovuta a titolo di quanto precisato in motivazione, oltre ulteriori pagina 1 di 3 interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della penale;
3) condanna
[...]
al pagamento, in favore di , delle Controparte_3 Controparte_4 spese di lite, già compensate di 1/3, pari a € 526,00 a titolo di esborsi ed € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
4) pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU, già liquidate in € 2.322,93 con decreto del 6.9.2019 ex art. ex art. 169 d.p.r. 115/02, interamente a carico di ”. Controparte_3
Con citazione del 27.4.23, ha proposto appello avverso la sentenza la chiedendo, in riforma Pt_1 della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “a) nel merito, per le ragioni suesposte rigettare la domanda, accertare e dichiarare che il presunto residuo credito azionato è inesistente nonché carente di valida prova e per l'effetto revocare e porre nel nulla in ogni sua statuizione l'opposto D.I. n. 1296/2016 e n. 4139/2016 R.G. emesso dal Tribunale di Trani in danno della Ditta odierna opponente;
b) condannare la Società opposta al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio come da nota specifica depositata, oltre alla ulteriore condanna alle spese ex art. 96 per lite temeraria.”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio oltre alla ulteriore condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Si è costituita la contestando la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, Controparte_1 con vittoria di spese. All'udienza del 27/6/2025, fissata per la decisione, dopo la scadenza dei termini di cui al novellato art. 352 c,p.c., nelle note scritte, i procuratori delle parti, congiuntamente, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “L'avv. Michele A. Aliano per l'appellante e l'avv. Luigi Maldera per l'appellato, in ottemperanza al decreto del 12.06.2025 che disponeva la trattazione scritta dell'udienza del 27.06.2025, depositano le presenti note redatte congiuntamente, dando atto che, nelle more, è stata bonariamente definita la controversia. E pertanto entrambi chiedono concordemente che la causa venga decisa con la dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese processuali”. Alla medesima udienza, la causa, su relazione del Presidente, nuovo istruttore, è stata trattenuta in decisione, senza assegnazione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 174 c.p.c., 79 disp. att. c.p.c., e 359 c.p.c., va dato atto della sostituzione del Consigliere Istruttore, dott. Paolo Rizzi, totalmente esonerato dallo svolgimento dell'attività giudiziaria, a far data dal 23/6/2025, in quanto componente della Commissione Giudicatrice del concorso in Magistratura, con altro istruttore – relatore, designato nella persona del Presidente del collegio sopra intestato. Ciò posto, rileva la Corte che l'intervenuta transazione della controversia, di cui hanno dato atto le parti all'udienza fissata per la decisione, impone che si dichiari cessata la materia del contendere, come espressamente richiesto da tutti i contendenti, i quali hanno altresì dichiarato di essersi accordati per la compensazione delle spese processuali. pagina 2 di 3 Non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), giacché - secondo il prevalente orientamento della S. C. - la ratio della norma, orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta (Cass. 3711/2016; 13636/2015; 19464/2014; 2226/2014). Inoltre, la sanzione in esame appare collegata all'esito oggettivo dell'impugnazione, e cioè agli effetti concreti del provvedimento che la definisce, nel senso che essa è applicabile solo laddove il procedimento di impugnazione si concluda con la integrale conferma, senza alcuna modifica, della statuizione impugnata (sia per motivi di merito che di mero rito). Ebbene, poiché la inammissibilità per cessazione della materia del contendere determina "la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata" (così, espressamente, Cass. SS.UU., sent. n. 1048/2000), essa, sul piano oggettivo, non può certamente essere equiparata al rigetto integrale o alla "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità, pronunzie che, al contrario, determinano il passaggio in giudicato sia formale che sostanziale del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello in premessa indicato, avverso la sentenza pubblicata in data 18.3.2023, n. 439, notificata in data 28.3.2023, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa per intero le spese processuali;
Così deciso, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025. Il Presidente rel. est. Filippo Labellarte
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