Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 21.03.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dagli avv. Maria Luigia Tritto e Parte_1
Cataldo Tarricone
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. CP_1
Antonio Andriulli
Resistente
OGGETTO: ripristino prestazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.07.2024 il ricorrente, premesso di essere beneficiario di assegno di invalidità cat. IO n. 15032605 con decorrenza ottobre 2017, si doleva del fatto che a seguito della revoca del beneficio in sede di revisione e del successivo riconoscimento dei presupposti sanitari per il godimento della prestazione, con decorrenza dalla revoca del 18.08.2022, intervenuto con decreto di omologa emesso in data 27.10.2023 all'esito di giudizio ex art. 445 bis c.p.c., l' non aveva CP_1 provveduto al ripristino del beneficio.
Pertanto, il agiva in giudizio chiedendo l'accertamento del proprio diritto Pt_1 con condanna dell' al ripristino dell'assegno ordinario di invalidità con CP_1 decorrenza dalla revoca, oltre accessori e spese.
Si costituiva l' il quale genericamente chiedeva il rigetto della domanda per CP_1 insussistenza del requisito sanitario.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto sia modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
In applicazione di tale principio generale si rileva che parte ricorrente ha fornito in giudizio prova sufficiente del proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità come si evince dal decreto di omologa del 27.10.2023, con cui veniva confermata la sussistenza dei requisiti sanitari, nonché dalla documentazione in atti attestante i redditi posseduti e il requisito contributivo, non contestata dall' CP_1 sotto tale profilo (cfr. AP70 ed estratto contributivo).
Si evidenzia, inoltre, che l'art. 1 co. 7 l. 222/84 prevede che “l'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta”. Ebbene, nel caso di specie, anche tenendo conto del termine triennale di validità della prestazione erogata, all'attualità non è ancora decorso tale triennio a far data dal ripristino della prestazione (dalla revoca del
18.08.2022).
L' , in ottemperanza del generale criterio di riparto dell'onere probatorio, non CP_2 ha invece fornito alcuna prova dell'intervento di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto già riconosciuto al ricorrente, idonei a giustificare il mancato ripristino della prestazione. Né, tantomeno, ha fornito prova che le mensilità successive ad agosto 2022 siano state, nelle more, corrisposte.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente condanna dell' alla CP_1 corresponsione delle rate di assegno di invalidità ordinaria maturate in favore del ricorrente e non versate a decorrere dal 18.08.2022 (data della revoca).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere in favore del CP_1 ricorrente le rate di assegno di invalidità ordinaria n.15032605 maturate e non versate a decorrere dalla data della revoca;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro CP_1
1.900,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
Taranto, 21.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli