Articolo 2 della Legge 31 ottobre 1962, n. 1515
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 novembre 1962
Art. 2.
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 , sono, per l'esercizio 1962-63, quelli descritti negli annessi elenchi numeri 1 e 2.
Entrata in vigore il 15 novembre 1962