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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/10/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5805/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5805/2023 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GONZATI ALESSIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MARIN ANDREA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo: “1) disporsi, anche in modifica della sentenza n. 909/2017 sent. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 9 febbraio 2017, che il sig. versi in favore della sig.ra , a titolo di assegno unico Pt_1 CP_1 divorzile:
1.1) il ricavato netto della vendita dei beni immobili siti in Monticello Conte Otto, Via Istria n. 7, costituenti la ex casa coniugale, in comproprietà per la quota di metà ciascuno, tra i signori e Pt_1
– ricavato netto residuante dopo l'estinzione del mutuo ipotecario che grava la predetta CP_1 casa coniugale;
1.2) l'ulteriore importo di euro 130.000,00 secondo le seguenti modalità:
a) euro 100.000,00 contestualmente dalla data del rogito di vendita dei beni immobili di Monticello
Conte Otto, Via Istria n. 7;
b) euro 30.000,00 in 24 rate mensili di uguale importo decorrenti dal mese successivo al versamento dei sopra menzionati 100.000,00 euro;
2) revocarsi, anche in modifica della Sentenza n. 909/2017 sent. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 9 febbraio 2017, l'assegno divorzile disposto a carico del signor e a favore della signora Pt_1
per l'importo di euro di € 1.400,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici CP_1
ISTAT, ridotto ad € 1.100,00 mensili dal mese successivo al compimento del diciottesimo anno di età del figlio (punto 4) della sentenza di divorzio), con decorrenza dal mese di versamento Persona_1 della somma di euro 100.000,00 di cui al precedente punto 1.2 lettera a);
3) revocarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra e, conseguentemente, CP_1 disporsi ed ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la cancellazione della trascrizione del verbale di separazione consensuale con assegnazione della casa coniugale di cui al decreto di omologa n. 14087/2013 cron. emesso dal Tribunale di Vicenza nel procedimento n. 5629/2013 R.G. (trascrizione effettuata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del
Territorio di Vicenza in data 22.05.2024 al n. 10972 R.G. e al n. 8076 R.P.), con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
4) disporsi, confermando i provvedimenti emessi in data 10.06.2024, anche in modifica della sentenza
n. 909/2017 sent. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 9 febbraio 2017, che l'assegno mensile di originari euro 800,00 (pari ad attuali euro 938,40), posto a carico del sig. a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia sia versato direttamente a quest'ultima Persona_2 entro il giorno 15 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
5) confermarsi le ulteriori disposizioni stabilite in sede di divorzio;
6) spese compensate tra le parti”. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/11/2023, esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Vicenza il 16/09/2000; che dall'unione erano nati i figli Controparte_1 il 09/09/2003 e il 15/01/2007; che, venuta meno l'affectio coniugalis, i Persona_2 Persona_1 signori e si separavano consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale Pt_1 CP_1 di Vicenza in data 05/12/2013; che il successivo 09/02/2017 il Tribunale di Vicenza, accogliendo le conclusioni congiunte rassegnate dai coniugi nel procedimento di divorzio giudiziale radicato al n.
9885/2015 R.G., emetteva la sentenza n. 909/2017, stabilendo a carico del sig. , a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli, l'assegno pari a € 1.600,00 mensili (€ 800,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il primo di ogni mese alla signora sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli e, titolo di contributo nel CP_1 mantenimento della moglie, l'assegno di € 1.400,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il primo di ogni mese alla signora , fintantoché permanesse CP_1 in capo alla stessa il relativo diritto e fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio
, dando atto che le parti concordavano che tale assegno venisse ridotto ad € 1.100,00 Persona_1 mensili dal mese successivo al compimento del diciottesimo anno di età del figlio;
Persona_1 che l'assegno divorzile veniva riconosciuto e stabilito in favore della sig.ra in quanto la CP_1 stessa, all'epoca, accudiva i figli di 14 e 10 anni, limitando la propria attività professionale;
che detta circostanza fattuale era cambiata essendo la primogenita divenuta maggiorenne, Persona_2 diplomata e abitando in un appartamento dalla stessa condotto in locazione con il proprio fidanzato mentre il secondogenito aveva compiuto 17 anni e frequentava la classe seconda Persona_1 dell'Istituto Engim Veneto presso il Patronato Leone XIII di Vicenza;
che, dopo il divorzio, la condizione reddituale e patrimoniale della sig.ra era migliorata e incrementata mentre il CP_1 reddito netto mensile di cui il sig. poteva disporre aveva subito una contrazione nel corso del Pt_1
2023. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la sussistenza, ex art. 473 bis.29 c.p.c., di giustificati motivi sopravvenuti al divorzio dichiarato tra i signori e Parte_1
e, conseguentemente, che venisse disposto che non fosse più dovuto l'assegno di Controparte_1 divorzio a carico del sig. e in favore della sig.ra in ragione del venir Parte_1 Controparte_1 meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso e, conseguentemente, che ne venisse disposta la revoca o, in subordine, che venisse ridotto, nella misura determinata nel corso del giudizio sulla base delle modificate condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, l'assegno di divorzio dovuto dal sig. e in favore della sig.ra ; che venisse disposto che il Parte_1 Controparte_1 sig. versasse l'assegno di originari euro 800,00 (e pari ad attuali euro 938,40) in favore Parte_1 della figlia , ormai diventata maggiorenne e non più residente con la madre, Persona_2 direttamente all'avente diritto, , entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza Persona_2 dal deposito del ricorso e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; che venissero confermate le ulteriori disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Costituitasi in giudizio, chiedeva che venisse rigettata la domanda del ricorrente Controparte_1 di revoca e/o riduzione del contributo per il mantenimento stabilito nella sentenza di divorzio n.
909/17 del Tribunale di Vicenza a favore della stessa in quanto infondata in fatto e in diritto e che venisse dato atto che la convenuta non si opponeva alla richiesta avversaria di pagamento diretto del contributo per il mantenimento a favore della figlia . Persona_2
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato disponeva, in via preliminare e provvisoria, a parziale modifica delle condizioni del divorzio, che l'assegno mensile di originari euro 800,00 (pari ad attuali euro 938,40), posto a carico del sig. a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia , venisse versato direttamente a Persona_2 quest'ultima e disponeva consulenza tecnica contabile diretta ad accertare l'attuale situazione economico-patrimoniale delle parti, onde stabilire se vi siano stati mutamenti rispetto all'epoca del divorzio tali da giustificare l'eliminazione o la riduzione dell'assegno divorzile stabilito a favore di
. Controparte_1
Successivamente, il c.t.u. nominato comunicava di aver sospeso le operazioni peritali, su richiesta congiunta delle parti, per l'esperimento del tentativo di conciliazione. Il Giudice delegato rinviava così la causa per consentire alle parti di rassegnare conclusioni congiunte.
Pertanto, con note scritte depositate telematicamente, le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti in punto di assegno divorzile una tantum, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma concordata appare equa ed adeguata alle condizioni economiche delle parti, quali emergono dalla documentazione in atti. Per l'effetto, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Vicenza n.
909/2017 del 20/03/2017, deve disporsi la revoca dell'assegno divorzile disposto a carico del sig.
a favore della sig.ra per l'importo di euro di € 1.400,00 mensili, rivalutabili Pt_1 CP_1 annualmente in base agli indici ISTAT, ridotto ad € 1.100,00 mensili dal mese successivo al compimento del diciottesimo anno di età del figlio (punto 4) della sentenza di Persona_1 divorzio), con decorrenza dal mese di versamento della somma di euro 100.000,00. Va, inoltre, disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra CP_1
e, conseguentemente, deve ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la cancellazione della trascrizione del verbale di separazione consensuale con assegnazione della casa coniugale di cui al decreto di omologa n. 14087/2013 cron. emesso dal Tribunale di Vicenza nel procedimento n. 5629/2013 R.G. (trascrizione effettuata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Vicenza in data 22.05.2024 al n. 10972 R.G. e al n. 8076 R.P.), con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Concordemente le parti hanno chiesto che l'assegno mensile di originari euro 800,00 (pari ad attuali euro 938,40), posto a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
sia versato direttamente a quest'ultima entro il giorno 15 di ogni mese, con Persona_2 successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 909/2017 del 20/03/2017 vengano modificate nei termini seguenti:
1) si dispone che il sig. versi in favore della sig.ra , a titolo di assegno unico divorzile: Pt_1 CP_1
1.1) il ricavato netto della vendita dei beni immobili siti in Monticello Conte Otto, Via Istria n. 7, costituenti la ex casa coniugale, in comproprietà per la quota di metà ciascuno, tra i signori e Pt_1
– ricavato netto residuante dopo l'estinzione del mutuo ipotecario che grava la predetta casa CP_1 coniugale;
1.2) l'ulteriore importo di euro 130.000,00 secondo le seguenti modalità:
a) euro 100.000,00 contestualmente dalla data del rogito di vendita dei beni immobili di Monticello
Conte Otto, Via Istria n. 7;
b) euro 30.000,00 in 24 rate mensili di uguale importo decorrenti dal mese successivo al versamento dei sopra menzionati 100.000,00 euro;
2) si revoca, anche in modifica della Sentenza n. 909/2017 sent. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 9 febbraio 2017, l'assegno divorzile disposto a carico del signor e a favore della signora Pt_1
per l'importo di euro di € 1.400,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici CP_1
ISTAT, ridotto ad € 1.100,00 mensili dal mese successivo al compimento del diciottesimo anno di età del figlio (punto 4) della sentenza di divorzio), con decorrenza dal mese di Persona_1 versamento della somma di euro 100.000,00 di cui al precedente punto 1.2 lettera a);
3) si revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra e, conseguentemente, CP_1 si dispone e si ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la cancellazione della trascrizione del verbale di separazione consensuale con assegnazione della casa coniugale di cui al decreto di omologa n. 14087/2013 cron. emesso dal Tribunale di Vicenza nel procedimento n. 5629/2013 R.G. (trascrizione effettuata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del
Territorio di Vicenza in data 22.05.2024 al n. 10972 R.G. e al n. 8076 R.P.), con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
4) si dispone, confermando i provvedimenti emessi in data 10.06.2024, anche in modifica della sentenza n. 909/2017 sent. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 9 febbraio 2017, che l'assegno mensile di originari euro 800,00 (pari ad attuali euro 938,40), posto a carico del sig. a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia sia versato direttamente a Persona_2 quest'ultima entro il giorno 15 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
5) si confermano le ulteriori disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Vicenza il 14.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5805/2023 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GONZATI ALESSIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MARIN ANDREA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo: “1) disporsi, anche in modifica della sentenza n. 909/2017 sent. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 9 febbraio 2017, che il sig. versi in favore della sig.ra , a titolo di assegno unico Pt_1 CP_1 divorzile:
1.1) il ricavato netto della vendita dei beni immobili siti in Monticello Conte Otto, Via Istria n. 7, costituenti la ex casa coniugale, in comproprietà per la quota di metà ciascuno, tra i signori e Pt_1
– ricavato netto residuante dopo l'estinzione del mutuo ipotecario che grava la predetta CP_1 casa coniugale;
1.2) l'ulteriore importo di euro 130.000,00 secondo le seguenti modalità:
a) euro 100.000,00 contestualmente dalla data del rogito di vendita dei beni immobili di Monticello
Conte Otto, Via Istria n. 7;
b) euro 30.000,00 in 24 rate mensili di uguale importo decorrenti dal mese successivo al versamento dei sopra menzionati 100.000,00 euro;
2) revocarsi, anche in modifica della Sentenza n. 909/2017 sent. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 9 febbraio 2017, l'assegno divorzile disposto a carico del signor e a favore della signora Pt_1
per l'importo di euro di € 1.400,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici CP_1
ISTAT, ridotto ad € 1.100,00 mensili dal mese successivo al compimento del diciottesimo anno di età del figlio (punto 4) della sentenza di divorzio), con decorrenza dal mese di versamento Persona_1 della somma di euro 100.000,00 di cui al precedente punto 1.2 lettera a);
3) revocarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra e, conseguentemente, CP_1 disporsi ed ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la cancellazione della trascrizione del verbale di separazione consensuale con assegnazione della casa coniugale di cui al decreto di omologa n. 14087/2013 cron. emesso dal Tribunale di Vicenza nel procedimento n. 5629/2013 R.G. (trascrizione effettuata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del
Territorio di Vicenza in data 22.05.2024 al n. 10972 R.G. e al n. 8076 R.P.), con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
4) disporsi, confermando i provvedimenti emessi in data 10.06.2024, anche in modifica della sentenza
n. 909/2017 sent. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 9 febbraio 2017, che l'assegno mensile di originari euro 800,00 (pari ad attuali euro 938,40), posto a carico del sig. a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia sia versato direttamente a quest'ultima Persona_2 entro il giorno 15 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
5) confermarsi le ulteriori disposizioni stabilite in sede di divorzio;
6) spese compensate tra le parti”. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/11/2023, esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Vicenza il 16/09/2000; che dall'unione erano nati i figli Controparte_1 il 09/09/2003 e il 15/01/2007; che, venuta meno l'affectio coniugalis, i Persona_2 Persona_1 signori e si separavano consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale Pt_1 CP_1 di Vicenza in data 05/12/2013; che il successivo 09/02/2017 il Tribunale di Vicenza, accogliendo le conclusioni congiunte rassegnate dai coniugi nel procedimento di divorzio giudiziale radicato al n.
9885/2015 R.G., emetteva la sentenza n. 909/2017, stabilendo a carico del sig. , a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli, l'assegno pari a € 1.600,00 mensili (€ 800,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il primo di ogni mese alla signora sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli e, titolo di contributo nel CP_1 mantenimento della moglie, l'assegno di € 1.400,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il primo di ogni mese alla signora , fintantoché permanesse CP_1 in capo alla stessa il relativo diritto e fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio
, dando atto che le parti concordavano che tale assegno venisse ridotto ad € 1.100,00 Persona_1 mensili dal mese successivo al compimento del diciottesimo anno di età del figlio;
Persona_1 che l'assegno divorzile veniva riconosciuto e stabilito in favore della sig.ra in quanto la CP_1 stessa, all'epoca, accudiva i figli di 14 e 10 anni, limitando la propria attività professionale;
che detta circostanza fattuale era cambiata essendo la primogenita divenuta maggiorenne, Persona_2 diplomata e abitando in un appartamento dalla stessa condotto in locazione con il proprio fidanzato mentre il secondogenito aveva compiuto 17 anni e frequentava la classe seconda Persona_1 dell'Istituto Engim Veneto presso il Patronato Leone XIII di Vicenza;
che, dopo il divorzio, la condizione reddituale e patrimoniale della sig.ra era migliorata e incrementata mentre il CP_1 reddito netto mensile di cui il sig. poteva disporre aveva subito una contrazione nel corso del Pt_1
2023. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la sussistenza, ex art. 473 bis.29 c.p.c., di giustificati motivi sopravvenuti al divorzio dichiarato tra i signori e Parte_1
e, conseguentemente, che venisse disposto che non fosse più dovuto l'assegno di Controparte_1 divorzio a carico del sig. e in favore della sig.ra in ragione del venir Parte_1 Controparte_1 meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso e, conseguentemente, che ne venisse disposta la revoca o, in subordine, che venisse ridotto, nella misura determinata nel corso del giudizio sulla base delle modificate condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, l'assegno di divorzio dovuto dal sig. e in favore della sig.ra ; che venisse disposto che il Parte_1 Controparte_1 sig. versasse l'assegno di originari euro 800,00 (e pari ad attuali euro 938,40) in favore Parte_1 della figlia , ormai diventata maggiorenne e non più residente con la madre, Persona_2 direttamente all'avente diritto, , entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza Persona_2 dal deposito del ricorso e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; che venissero confermate le ulteriori disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Costituitasi in giudizio, chiedeva che venisse rigettata la domanda del ricorrente Controparte_1 di revoca e/o riduzione del contributo per il mantenimento stabilito nella sentenza di divorzio n.
909/17 del Tribunale di Vicenza a favore della stessa in quanto infondata in fatto e in diritto e che venisse dato atto che la convenuta non si opponeva alla richiesta avversaria di pagamento diretto del contributo per il mantenimento a favore della figlia . Persona_2
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato disponeva, in via preliminare e provvisoria, a parziale modifica delle condizioni del divorzio, che l'assegno mensile di originari euro 800,00 (pari ad attuali euro 938,40), posto a carico del sig. a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia , venisse versato direttamente a Persona_2 quest'ultima e disponeva consulenza tecnica contabile diretta ad accertare l'attuale situazione economico-patrimoniale delle parti, onde stabilire se vi siano stati mutamenti rispetto all'epoca del divorzio tali da giustificare l'eliminazione o la riduzione dell'assegno divorzile stabilito a favore di
. Controparte_1
Successivamente, il c.t.u. nominato comunicava di aver sospeso le operazioni peritali, su richiesta congiunta delle parti, per l'esperimento del tentativo di conciliazione. Il Giudice delegato rinviava così la causa per consentire alle parti di rassegnare conclusioni congiunte.
Pertanto, con note scritte depositate telematicamente, le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti in punto di assegno divorzile una tantum, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma concordata appare equa ed adeguata alle condizioni economiche delle parti, quali emergono dalla documentazione in atti. Per l'effetto, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Vicenza n.
909/2017 del 20/03/2017, deve disporsi la revoca dell'assegno divorzile disposto a carico del sig.
a favore della sig.ra per l'importo di euro di € 1.400,00 mensili, rivalutabili Pt_1 CP_1 annualmente in base agli indici ISTAT, ridotto ad € 1.100,00 mensili dal mese successivo al compimento del diciottesimo anno di età del figlio (punto 4) della sentenza di Persona_1 divorzio), con decorrenza dal mese di versamento della somma di euro 100.000,00. Va, inoltre, disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra CP_1
e, conseguentemente, deve ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la cancellazione della trascrizione del verbale di separazione consensuale con assegnazione della casa coniugale di cui al decreto di omologa n. 14087/2013 cron. emesso dal Tribunale di Vicenza nel procedimento n. 5629/2013 R.G. (trascrizione effettuata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Vicenza in data 22.05.2024 al n. 10972 R.G. e al n. 8076 R.P.), con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Concordemente le parti hanno chiesto che l'assegno mensile di originari euro 800,00 (pari ad attuali euro 938,40), posto a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
sia versato direttamente a quest'ultima entro il giorno 15 di ogni mese, con Persona_2 successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 909/2017 del 20/03/2017 vengano modificate nei termini seguenti:
1) si dispone che il sig. versi in favore della sig.ra , a titolo di assegno unico divorzile: Pt_1 CP_1
1.1) il ricavato netto della vendita dei beni immobili siti in Monticello Conte Otto, Via Istria n. 7, costituenti la ex casa coniugale, in comproprietà per la quota di metà ciascuno, tra i signori e Pt_1
– ricavato netto residuante dopo l'estinzione del mutuo ipotecario che grava la predetta casa CP_1 coniugale;
1.2) l'ulteriore importo di euro 130.000,00 secondo le seguenti modalità:
a) euro 100.000,00 contestualmente dalla data del rogito di vendita dei beni immobili di Monticello
Conte Otto, Via Istria n. 7;
b) euro 30.000,00 in 24 rate mensili di uguale importo decorrenti dal mese successivo al versamento dei sopra menzionati 100.000,00 euro;
2) si revoca, anche in modifica della Sentenza n. 909/2017 sent. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 9 febbraio 2017, l'assegno divorzile disposto a carico del signor e a favore della signora Pt_1
per l'importo di euro di € 1.400,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici CP_1
ISTAT, ridotto ad € 1.100,00 mensili dal mese successivo al compimento del diciottesimo anno di età del figlio (punto 4) della sentenza di divorzio), con decorrenza dal mese di Persona_1 versamento della somma di euro 100.000,00 di cui al precedente punto 1.2 lettera a);
3) si revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra e, conseguentemente, CP_1 si dispone e si ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la cancellazione della trascrizione del verbale di separazione consensuale con assegnazione della casa coniugale di cui al decreto di omologa n. 14087/2013 cron. emesso dal Tribunale di Vicenza nel procedimento n. 5629/2013 R.G. (trascrizione effettuata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del
Territorio di Vicenza in data 22.05.2024 al n. 10972 R.G. e al n. 8076 R.P.), con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
4) si dispone, confermando i provvedimenti emessi in data 10.06.2024, anche in modifica della sentenza n. 909/2017 sent. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 9 febbraio 2017, che l'assegno mensile di originari euro 800,00 (pari ad attuali euro 938,40), posto a carico del sig. a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia sia versato direttamente a Persona_2 quest'ultima entro il giorno 15 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
5) si confermano le ulteriori disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Vicenza il 14.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Giovanna Sanfratello