Sentenza 28 maggio 2024
Massime • 3
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, pur essendo legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, non può però procedersi, sulla base di queste ultime, all'individuazione di un titolo di reato neanche formalizzato nella richiesta di autorizzazione formulata dal pubblico ministero.
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. degli esiti dell'attività di captazione riguarda i risultati probatori conseguiti con tale specifico mezzo di prova, ma non esclude che i medesimi risultati possano essere ottenuti con un mezzo di prova diverso, sicché non sono affette da invalidità derivata le deposizioni rese, in sede di interrogatorio, dall'indagato a cui sia stata data lettura delle conversazioni intercettate.
L'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale perché relativo all'oggettiva inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità per i concorrenti in un medesimo reato, giova anche agli altri ricorrenti che non abbiano impugnato il punto della decisione annullato dai giudici di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Associazione per delinquere e aggravante delle scorrerie in armi: non basta avere armi, serve la spedizione armata (Cass. Pen. n. 31535/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2025
1. Con sentenza del 01/07/2024, la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 19/07/2023 del G.u.p. del Tribunale di Trani: 1) quanto all'imputato Pi.Ni.: 1.1) ne confermava la condanna per i reati di: 1.1.1) partecipazione all'associazione per delinquere pluriaggravata (dall'essere gli associati più di dieci e dallo scorrere essi in armi le campagne o le pubbliche vie), di cui al capo A) dell'imputazione; 1.1.2) tentato riciclaggio in concorso dell'autovettura Nissan Juke targata (Omissis), di cui al capo PI) dell'imputazione; 1.1.3) riciclaggio in concorso dell'autovettura Citroen C3 targata (Omissis), di cui al capo RI) dell'imputazione; 1.2) riduceva a due anni, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2024, n. 34238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34238 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo: l'annullamento della sentenza ed il rinvio alla Corte di appello quanto alle posizioni degli imputati NO, AM, CO, NI, CR e FO, nonché LI, con l'esclusione per il capo 85 per intervenuta prescrizione;
inoltre, dichiararsi inammissibili i ricorsi proposti dagli imputati UC e BA;
uditi gli avvocati FEDERICO CECCONI, nell'interesse della ricorrente DR FO, IG PL anche in sostituzione dell'avvocato PIERIG VARISCHI, per BE NI, AN IE BIANCOLELLA, per RE CR, i quali si sono associati alle conclusioni della Procura generale;
uditi anche gli avvocati GIUSEPPE RUSSOLILLO KATZAITIS per CH CELLAMMARE nonché, in sostituzione dell'avvocato ANNALISA ABATE, per IO IG CO, NADIA GERMANA' TASCONE, per EN NO, IU NT TAGLIABUE, anche in sostituzione LO RE MANI, per IO LI, IL LO LA per EL UC, i quali hanno illustrato i rispettivi motivi di ricorso, anche in replica alle conclusioni della Procura generale, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 16 ottobre 2023, riformava parzialmente quella del G.u.p. del Tribunale di Monza, che aveva accertato la responsabilità penale, per quanto qui rileva, degli attuali ricorrenti IA FO, NA NO, OB NI, GI IN, CE RO, ZO BA, CH LA, GI GI MI e NG UC. Gli imputati rispondevano in ordine alle condotte loro rispettivamente ascritte, come da imputazione, consistenti in plurime condotte di emissione e utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché di bancarotte societarie patrimoniali distrattive, relative ai crediti vantati dalle società controllate verso la capogruppo ID del cd. Gruppo SP, alla cessione delle partecipazioni azionarie della ID, alla dissimulazione o all'occultamento di plurimi crediti vantati dalla fallita CO AR nei confronti di altre società del Gruppo SP. Per la migliore comprensione dei ricorsi, come già evidenziato dalla Corte di appello, val bene chiarire preliminarmente che l'indagine, che conduceva all'esercizio dell'azione penale per i reati ora in esame, seguiva a un esposto presentato da alcuni consiglieri del comune di Besana rivolto contro il sindaco, in ordine ad una ipotesi di corruzione posta in essere da parte del costruttore SE SP. Tale dato risulterà rilevante in relazione ai motivi proposti in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni. 2 L'indagine, infatti, solo in seconda battuta si evolveva verso la connotazione assunta con le attuali imputazioni, risultando contestate da ultimo una serie di reati tributari, relativi all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e all'avvalersi delle stesse con indicazione nelle dichiarazioni (artt. 8 e 2 d.lgs. n. 74 del 2000), oltre a plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, con cessioni di crediti a prezzo ritenuto irrisorio o inesistente, nelle forme descritte, relative per lo più, sia le prime che le seconde imputazioni, coinvolgenti gli amministratori e i dipendenti delle società del Gruppo SP. A tal proposito la Corte di appello ricostruisce dal fol. 55 della sentenza impugnata quella che definisce la "Galassia Societaria SP", costituita da cinque gruppi di società. Va evidenziato, per quel che qui rileva, che l'amministrazione delle società risultava formalmente o di fatto in capo a SP, socio unico della ID S.r.l., società controllante molte delle società di cui alle imputazioni (esemplificativamente, risultavano controllate Silene S.r.l., D'DA US S.r.l., AN Immobiliare S.r.l., Della Via Gramsci S.r.I., Halesia S.r.I., Mariuccia S.r.I., LF UC S.r.l. Immobiliare Pirsani S.r.l., LAsanta LAge S.r.l., Progeam S.r.l., Immobiliare Estrella S.r.l.); altre società vedevano amministratrice di diritto IA FO, già coniuge del SP e ora imputata ricorrente, ed erano le società beneficiarie del sistema di emissione di fatture per operazioni inesistenti (II TO Societa' Agricola S.r.I., RA S.r.l. NA S.r.I., EN S.r.l.); ulteriori società del SP erano intestate a prestanomi (CO SF S.r.I., UO S.r.l., amministrata da CE RO, CA AG Hotel S.r.l., AG Hotel S.r.l.; LA Sant'Agostino S.r.l. e PE OR S.r.I, amministrate formalmente da OB NI;
Marozia S.r.I., AN S.r.l., Immobiliare Kleos S.r.I., AN TO S.r.l.); un quarto sottogruppo di società erano amministrate di fatto da SP e già risultavano dichiarate fallite (fra le altre, CO AR Prima, Visconte CO S.r.l.); un quinto sottogruppo di società, erano utilizzate come 'cartiere', quali, fra le altre, FI S.r.l., Studio AG di Rag. AG NR UD & C. Sas. Quanto ai delitti tributari, le sentenze di merito evidenziavano come il debito tributario, determinato dal maggior reddito risultante in conseguenza dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, veniva neutralizzato, ora grazie a perizie false, nelle quali erano elencati i vizi e difetti delle opere eseguite e fatturate, che quindi giustificavano il mancato pagamento della controprestazione;
in altri casi venivano emesse, a fine anno, note di credito, senza Iva, che consentivano di stornare l'importo delle fatture false, in maniera da azzerare il debito della società utilizzatrice nei confronti della società emittente;
in altre occasioni, veniva stipulato un contratto preliminare con versamenti simulati di 3 IMJ acconti e caparre, che consentivano di compensare sulla carta il pagamento delle fatture, salvo poi, al momento del rogito, dichiarare il promissario acquirente l'intenzione di non acquistare, cosicché le somme venivano incamerate dal venditore. Quanto, invece, alle bancarotte societarie per distrazione, la Corte di appello rilevava come le condotte distrattive delle controllate di ID S.r.l. fossero funzionali a beneficiare la controllante, e a tali operazioni di cessione dei crediti - delle controllate verso la controllante in favore di una terza società, MA S.r.l. facente capo a UC si accompagnava anche la distrazione da parte di ID - S.r.l., dichiarata fallita il 19 novembre 2015, delle partecipazioni in due società del gruppo in favore di UO S.r.I., amministrata di diritto da CE RO. In particolare, la Corte di appello assolveva ZO BA, dai capi 101) e 102), per non aver commesso il fatto e dichiarava non doversi procedere per il capo 43), confermandone la responsabilità per il solo delitto sub capo 103), relativo alla bancarotta fraudolenta societaria per aver, nella qualità di amministratore di diritto della CO AR Prima S.r.l., concorso con SE SP, amministratore di fatto, nella dissimulazione о nell'occultamento di plurimi crediti vantati dalla fallita nei confronti di altre società del cd. Gruppo SP. CE RO veniva mandato assolto dai reati di cui ai capi 2), lett. g), 7), 15), 23), 24), 35) per non aver commesso il fatto, dichiarando non doversi procedere in ordine al capo 1), lett. a), per intervenuta prescrizione, risultando invece confermata nel resto la responsabilità, in ordine ai reati di cui ai capi 1), esclusa la lett. a), 2), esclusa la lett. g), 3), 16), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 33), 34); in particolare a RO veniva contestato (capi da 1 a 3) di aver concorso nel delitto previsto dall'art. 8 d.lgs n. 74 del 2000 - quindi nella emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della CO SF S.r.I., società del gruppo SP, in favore di altre società del Gruppo con l'aver il RO redatto perizie false, attestanti vizi e difetti delle prestazioni artatamente indicate nell'oggetto delle fatture per operazioni inesistenti, oltre che altri documenti propedeutici alla redazione delle predette perizie (scheda rendicontazione e verbale di contestazione); nei capi da 25) a 34) a RO veniva contestato il a mezzo della condotta su indicata nel delitto previsto dall'art. 2 concorso- - d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione all'avvalersi delle fatture per operazioni inesistenti, con indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi, da parte della ST SF (capo 16), oltre che da parte delle altre società del Gruppo SP (capi da 25 a 34). Quanto ad IA FO, la stessa veniva assolta dal reato di cui al capo 118) perché il fatto non sussiste, mentre veniva confermata la responsabilità in ordine 4 ai capi 13), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31). All'imputata viene contestata la condotta di concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della NA S.r.l., della quale era amministratrice di diritto (capo 13), nonché di concorrente nella condotta dell'avvalersi delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla CO SF da parte delle società - delle quali FO era amministratrice di diritto: appunto, NA S.r.l. (capi 23 e 24), ma anche EN S.r.l. (capi 25 e 26), RA S.r.l. (capi 27 e 28), TO Società Agricola S.r.l. (capi 29 e 30) e Progeam S.r.l. (capo 31), tutte società del Gruppo SP. GI IN veniva assolto dal reato contestatogli al capo 3), perché il fatto non sussiste, e ai capi 92) lett. b) e 116), per non aver commesso il fatto, dichiarando il non doversi procedere per il capo 85), in quanto estinto per prescrizione: ne veniva confermata la responsabilità penale in ordine ai delitti contestati ai capi 73), 76), 79), 89), 100), 107), 108), 113), nonché 93). Le condotte sono state attribuite a IN nella qualità di ragioniere, alle dipendenze di SP, per aver dispensato consigli a quest'ultimo e aver ideato materialmente le operazioni societarie, sottoposte successivamente alla firma del SP medesimo, per la realizzazione della distrazione consistita nelle cessioni dei crediti ad un valore percentuale pari allo 0.35% del credito in favore di MA S.r.l. amministrata di fatto da NG UC da parte di plurime - società poi fallite - rispettivamente, in relazione a ogni imputazione, Silene S.r.l., Mariuccia S.r.l., Immobiliare Milano S.r.I., D'DA US S.r.I., LF UC S.r.l., LAsanta LAge S.r.l., Immobiliare Pirsani S.r.l.. Tali le società cedenti il credito erano controllate dalla debitrice ID S.r.l. e tutte erano amministrate di diritto, e poi di fatto, dallo stesso SP, che della capogruppo ID era stato amministratore di diritto e poi liquidatore. Inoltre, quanto al capo 93), IN rispondeva nella predetta qualità quale concorrente della cessione distrattiva della partecipazione totalitaria che la ID S.r.I., poi fallita, deteneva nella Gimal - Hotel S.r.l. e nella CA AG Hotel S.r.l. in favore della UO S.r.l., società - comunque riconducibile al SP, ad un prezzo inferiore a quello di mercato. NA NO veniva prosciolta dalla Corte di appello in ordine al capo 85), in quanto estinto per prescrizione, mentre veniva confermata la responsabilità dell'imputata quanto ai capi 2), 3), 12), 13),14), 33), poiché, nella qualità di contabile, addetta alla registrazione in contabilità del documento fiscale falso, concorreva nella emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di CO SF S.r.l. (capo 2), FI S.r.l. (capo 3), AN S.r.l. (capo 12), NA S.r.l., con la redazione delle fatture false e dei contratti preliminari simulati (capo 13), AN-TO S.r.I., quanto alla redazione della fattura falsa (capo 14), nonché nella medesima qualità quale concorrente nella condotta di avvalersi 5 di una fattura per operazione inesistente emessa da CO SF indicata in dichiarazione da PE OR S.r.l. (capo 33), tutte società del Gruppo SP del quale lo stesso SE SP era amministratore di fatto. Quanto a NG UC, la riforma da parte della Corte territoriale riguardava la dosimetria della pena, conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ferma la responsabilità penale per i reati di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione a seguito di cessioni di crediti, come già descritte per IN, attribuitegli ai capi 73), 76), 79), 83), 89), 100), 107) 108), 113), tutti relativi alle cessioni: UC ne risponde come amministratore di fatto della cessionaria MA S.r.I., quindi come concorrente esterno rispetto ai cedenti i crediti per conto delle società del Gruppo SP. Per OB NI la riforma operata dalla Corte territoriale ha riguardato solo la revoca delle statuizioni civili, mentre veniva confermata la responsabilità penale dell'imputato per i reati indicati al capo 2), perché preposto alla progettazione, ideazione e esecuzione della emissione delle fatture per operazioni inesistenti da parte di CO SF;
nonché per i delitti contestati ai capi 33), 34), 35), per l'utilizzo e l'indicazione in dichiarazione delle fatture false emesse da CO SF e Studio AG da parte, rispettivamente, delle società PE OR S.r.I., LA Sant'Agostino S.r.I., Gritti S.r.l., delle quali NI era amministratore di diritto;
infine, per il capo 93), relativo alla bancarotta della ID S.r.l., per la cessione delle partecipazioni totalitarie delle società Gimal Hotel e CA AG, essendosi prestato NI, quale amministratore di diritto della LA Sant'Agostino, a creare la provvista economica per la UO, cessionaria delle partecipazioni menzionate. Tutte le società risultavano amministrate di fatto da SP. Sono invece state pienamente confermate le condanne emesse in primo grado per gli altri imputati ora ricorrenti: CH LL è stata ritenuta responsabile in doppia conforme dei delitti di cui ai capi 12), 13), 19), 22), per i quali risponde quale concorrente perché redattrice materiale assieme delle fatture false e del contratto preliminare simulato, finalizzato a paralizzare il pagamento della fattura mediante apparente compensazione contabile nella emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di AN S.r.l. (capo 12), da NA S.r.l. (capo 13), nonché per l'utilizzazione e l'indicazione in dichiarazione delle fatture emesse da NA S.r.l. da parte di AN S.r.l. (capo 19) e da parte di Immobiliare Estrella S.r.l. (capo 22), tutte società del Gruppo SP. GI MI è stato ritenuto responsabile, nel doppio grado, dei reati contestatigli ai capi 21), 22), 36) per l'utilizzo e l'indicazione delle fatture per 6 operazioni inesistenti da parte delle società Immobiliare Kelos S.r.l., Immobiliare Estrella S.r.l., Venere S.r.l. tutte amministrate di fatto da SP in - - relazione alle condotte di avvalersi delle fatture per operazioni inesistenti, come concorrente perché, nella qualità di professionista, con la piena consapevolezza della illiceità del sistema delle false fatturazioni, apponeva il visto di conformità sulla dichiarazione IVA presentata, nella quale confluivano le fatture per operazioni inesistenti, visto necessario per consentire alla società l'utilizzazione del credito IVA «artatamente» creato.
2. Per l'ulteriore comprensione dei ricorsi, come già evidenziato dalla Corte di appello, val bene chiarire preliminarmente che l'indagine, che conduceva all'esercizio dell'azione penale per i reati ora in esame, seguiva a un esposto presentato da alcuni consiglieri del comune di Besana rivolto contro il sindaco, in ordine ad una ipotesi di possibile corruzione da parte del costruttore SE SP. Ciò risulterà rilevante in relazione ai motivi reiterati in ordine alle inutilizzabilità delle intercettazioni. L'indagine, infatti, solo in seconda battuta si evolveva verso la connotazione assunta con l'esercizio attuale dell'azione penale, in ordine ad una prima serie di reati tributari, relativi all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e all'avvalersi delle stesse con indicazione nelle dichiarazioni (artt. 8 e 2 d.lgs. n. 74 del 2000), nonché di plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, con cessioni di crediti a prezzo ritenuto irrisorio o inesistente, nelle forme descritte, relative per lo più sia le une che le altre coinvolgenti le società del Gruppo SP. A tal proposito la Corte di appello ricostruisce dal fol. 55 della sentenza impugnata quella che definisce la "Galassia Societaria SP", costituita da ― cinque gruppi di società. Va evidenziato, per quel che qui rileva, che l'amministrazione delle società risultava formalmente o di fatto in capo a SP, socio unico della ID S.r.l., società controllante molte delle società di cui alle imputazioni (esemplificativamente, risultavano controllate Silene S.r.l., D'DA US S.r.l., AN Immobiliare S.r.l., Della Via Gramsci S.r.I., Halesia S.r.I., Mariuccia S.r.l., LF UC S.r.l. Immobiliare Pirsani S.r.l., LAsanta LAge S.r.l., Progeam S.r.l., Immobiliare Estrella S.r.l.); altre società vedevano amministratrice di diritto IA FO, già coniuge del SP e ora imputata ricorrente, ed erano le società beneficiarie del sistema di emissione di fatture per operazioni inesistenti (II TO Societa' Agricola S.r.I., RA S.r.l. NA S.r.l., EN S.r.l.); ulteriori società del SP erano intestate a prestanomi (CO SF S.r.l., UO S.r.l., amministrata da CE RO, CA AG Hotel S.r.l., AG Hotel S.r.l.; LA Sant'Agostino S.r.l. e PE OR S.r.I, amministrate formalmente da OB NI;
Marozia S.r.I., AN S.r.l., Immobiliare Kleos S.r.l., AN TO S.r.l.); un quarto sottogruppo di società erano amministrate di fatto da SP e già risultavano dichiarate fallite (fra le altre, CO AR Prima, Visconte CO S.r.l.); un quinto sottogruppo di società, erano utilizzate come 'cartiere', quali, fra le altre, FI S.r.I., Studio AG di Rag. AG NR UD & C. Sas. Quanto ai delitti tributari, le sentenze di merito evidenziavano come il debito tributario, determinato dal maggior reddito risultante in conseguenza dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, veniva neutralizzato, ora grazie a perizie false, nelle quali erano elencati i vizi e difetti delle opere eseguite e fatturate, che quindi giustificavano il mancato pagamento della controprestazione;
in altri casi venivano emesse, a fine anno, note di credito, senza Iva, che consentivano di stornare l'importo delle fatture false, in maniera da azzerare il debito della società utilizzatrice nei confronti della società emittente;
in altre occasioni, veniva stipulato un contratto preliminare con versamenti simulati di acconti e caparre, che consentivano di compensare sulla carta il pagamento delle fatture, salvo poi, al momento del rogito, dichiarare il promissario acquirente l'intenzione di non acquistare, cosicché le somme venivano incamerate dal venditore. Quanto, invece, alle bancarotte societarie per distrazione, la Corte di appello rilevava come le condotte distrattive delle controllate di ID S.r.l. fossero funzionali a beneficiare la controllante, e a tali operazioni di cessione dei crediti delle controllate verso la controllante in favore di una terza società, MA S.r.l. facente capo a UC si accompagnava anche la distrazione da parte di ID - S.r.l., dichiarata fallita il 19 novembre 2015, delle partecipazioni in due società del gruppo in favore di UO S.r.I., amministrata di diritto da CE RO.
2. I ricorsi per cassazione proposti dai ricorrenti BA, LA, MI, RO, FO, NI, UC, NO, IN sono articolati in molteplici motivi, che saranno enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di ZO BA è articolato in quattro motivi.
3.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione al delitto di bancarotta contestato al capo 103) e vizio di motivazione. 8 Il ricorrente evidenzia come la Corte di appello non abbia dato risposta alla censura con la quale si denunciava il deficit di materialità della distrazione contestata poiché, a fronte di crediti vantati dalla CO AR Prima S.r.l. della quale BA era amministratore di diritto, accusato di aver concorso con SP quale amministratore di fatto - compensati con note di credito e accollo di debiti, l'operazione in sé non avrebbe apportato alcun depauperamento del patrimonio e, per altro, non sarebbero stati indicati neanche quali siano i crediti per i quali sarebbe intervenuta la distrazione, né il ruolo assunto da BA nella dinamica delittuosa. Inoltre, contraddittoria risulterebbe la motivazione, in quanto i crediti nei confronti di LF UC S.r.l., oggetto della compensazione contestata, risulterebbero essere inesistenti, come da motivazione in ordine al capo 43), per il quale la Corte di appello rilevava la sussistenza del reato, estinto però per prescrizione, relativo alla emissione di fatture per operazioni inesistenti. Dal che deriverebbe l'impossibilità di ritenere la distrazione, essendo il credito compensato inesistente. Analogamente deve ritenersi per gli altri crediti oggetto dell'imputazione del capo 103), anche in ragione della circostanza che alcuni di questi, indicati dalla relazione dei curatori, risulterebbe incassati (verso Gruppo Edile AR) o insoluti, a seguito di pagamento con assegno (verso DR ER gas). Errata sarebbe poi la tecnica che sostiene l'imputazione, ove vengono indicate masse di crediti in relazione a ciascuna annualità, in quanto ciò impedirebbe l'esercizio del diritto di difesa, con l'individuazione dei crediti per operazioni inesistenti, dovendo quindi presumersi che tutti i crediti della fallita verso società della Galassia SP siano inesistenti, dunque crediti non effettivi e non suscettibili di distrazione. Inoltre, BA è decaduto dall'incarico di amministratore di diritto nel 2012, e la motivazione impugnata è generica sull'individuazione dei crediti compensati nel 2011, quindi nel periodo di amministrazione di BA, cosicché, utilizzando l'argomento in favor rei speso dalla Corte di appello per l'assoluzione dalle imputazioni 101) e 102), analogamente doveva provvedersi anche per il capo 103).
3.2 Il secondo motivo lamenta la mancata assunzione di prova decisiva, quanto alla omessa rinnovazione dell'escussione dei curatori fallimentari della CO AR, nonché dei coimputati, in merito al ruolo di BA, oltre che in ordine alla omessa acquisizione della sentenza di primo grado, emessa all'esito del giudizio ordinario nei confronti di SP. La motivazione di rigetto della Corte territoriale non terrebbe in conto la necessità dell'accertamento per individuare specificamente i crediti del 2011, 9 essendo per altro stato assolto SP dal delitto sub capo 103), risultando la sentenza essere prova nuova e sopravvenuta, acquisibile ex art. 603 cod. proc. pen.
3.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato di bancarotta. La sentenza impugnata attribuisce ad BA il ruolo di prestanome professionale, stipendiato da SP, salvo poi riconoscere contraddittoriamente che lo stesso, nell'ambito della CO AR, aveva il ruolo di relazionarsi ai fornitori, il che lo coinvolgeva direttamente nell'attività della società. La motivazione risulterebbe, quindi, contraddittoria, atomistica e astratta, non specificando, a fronte di un motivo puntuale di censura, quali condotte abbia posto in essere l'imputato e come lo stesso avesse consapevolezza della condotta del SP.
3.4 Il quarto motivo lamenta vizio di motivazione per l'omessa pronuncia in ordine alla sospensiva della esecutorietà della provvisionale.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di CE RO è articolato in tre motivi.
4.1 Il primo motivo lamenta vizio di motivazione. -Il ricorrente evidenzia come la condotta attribuitagli consistente nell'aver redatto verbali di false contestazioni dei lavori, per vizi e difetti delle opere fittiziamente cedute sia ipotizzata in concorso con SP, che però è stato - assolto da tutte le correlate imputazioni all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, per quanto la sentenza sia ancora soggetta a impugnazione. Il ricorrente lamenta di aver richiesto alla Corte di appello di valutare la circostanza che la redazione delle perizie emergesse come successiva alla consumazione dei reati di emissione delle fatture per operazioni inesistenti, essendo le conversazioni intercettate che riguardavano RO tutte dell'anno 2015. Da ciò derivava che RO non avesse consapevolezza delle condotte antecedenti dei concorrenti nel reato, come anche emergeva dalle intercettazioni che lo stesso RO doveva essere tenuto all'oscuro, per decisione di SP, di quanto accaduto in precedenza. Ne conseguiva che all'imputato non poteva attribuirsi alcuna consapevolezza in ordine alle condotte di reato già consumate dai coimputati, consistite nell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti. A fronte di tali doglianze, sarebbe contraddittoria la sentenza impugnata che trae dalla pluralità di incarichi assunti da RO nelle società del gruppo SP la prova della consapevolezza, fin dall'inizio, del piano criminoso, trascurando la natura neutra degli incarichi medesimi, come anche una conversazione 10 1 trascritta dal ricorrente-nel corso della quale RO lamenta di esser stato tenuto all'oscuro di tutto, cosicché la Corte di appello ne travisa il contenuto, per trarne la conseguenza che invece RO avesse contezza delle dinamiche illecite e avesse un ruolo fondamentale nelle condotte a lui attribuite. Anche travisate sarebbero le dichiarazioni pure richiamate dalla Corte di appello dei coimputati AM, NI, GH e LL, per altro quest'ultimo non ebbe mai a citare RO che esclusivamente riscontravano la presenza di - RO alle riunioni successive al gennaio 2015 o che lo stesso fosse autore dei verbali oggetto dell'imputazione. Inoltre, alcuna verifica sulla falsità dei verbali redatti da RO emergeva dalle sentenze di merito.
4.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza che la condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti risultava già consumata all'atto della redazione dei verbali da parte di RO, cosicché al più dovrebbe riqualificarsi la condotta in favoreggiamento reale, non risultando per altro che RO abbia confessato il suo concorso nel delitto tributario, ma solo di aver redatto reali verbali di contestazione per specifici cantieri su ordine di SP, seppur mai, come emerge dalla consulenza di parte, in data antecedente al 2015. 4.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine ai reati dei capi 2), lett. h), 3), lett. a), 16), lett. a) e b), 28), lett. b), 34), lett. a), non avendo la Corte dato risposta in ordine alla doglianza con la quale si rappresentava che alcun verbale redatto da RO era stato rinvenuto per i capi di imputazione menzionati, fondando la responsabilità dei capi 2) e 34) sull'interpretazione travisata di due conversazioni intercettate (n.1520/14 Rit.), nel corso delle quali RO parlava dei contratti, della fattura e non dei verbali;
quanto alla responsabilità per i capi 3) e 16), la Corte avrebbe tratto la responsabilità dal rinvenimento di una bozza di scrittura privata presso lo studio di RO, fra l'emittente false fatture FI S.r.l. e ST SF S.r.l.: l'atto, però, non era sottoscritto, si trattava di una bozza, trovata presso la società, e non nel personal computer di RO, dunque privo di valore probatorio. Anche illogica risulterebbe la motivazione quanto al capo 28), per la medesima ragione.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di CH LA è articolato in quattro motivi.
5.1 Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 270 cod. proc. pen., riproponendo la censura di inutilizzabilità delle intercettazioni già avanzata in sede di appello, che la Corte territoriale ha parzialmente rigettato. 11 Lamenta la ricorrente che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere utilizzabili tutte le intercettazioni compiute a far data dal 15 dicembre 2014, in forza di una comunicazione della Guardia di finanza che segnalava l'esistenza di nuove forme di illecito, oltre quelle di corruzione per le quali aveva avuto inizio il procedimento e per le quali erano state autorizzate le captazioni. La doglianza evidenzia come i reati per i quali sono state utilizzate le captazioni in questo processo nei confronti di LA artt. 2 e 8 d.lgs. n. - 74 del 2000 non erano in connessione ex art. 12 cod. proc. pen. con il delitto - di corruzione, titolo autorizzativo, nè risultava una esplicita autorizzazione da parte del G.i.p. in relazione a tali delitti tributari: ciò in riferimento ai decreti di intercettazione nn. 665, 873, 874, 1068, 1400, 1401, emessi nel gennaio 2015, di rilievo per la posizione dell'imputata. Solo nell'aprile 2015, quindi ben oltre l'arco temporale di interesse delle condotte attribuite alla ricorrente, la richiesta di proroga recava oltre al riferimento al reato di corruzione anche quello ad 'altro' reato, senza specificare però di quale delitto si trattasse e senza modifica dei nominativi degli indagati, che risultavano solo i due originari, SP e CO. I delitti tributari e il delitto associativo venivano indicati nella richiesta di autorizzazione del pubblico ministero solo il 2 novembre 2015, cosicché il materiale probatorio tratto dalle intercettazioni, utilizzato per la responsabilità della ricorrente, sarebbe affetto da inutilizzabilità patologica perché formatosi prima di tale ultima data. Richiamando Sez. U, Cavallo, la ricorrente evidenzia anche come non si verta in tema di diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto, per il quale era autorizzata la captazione, né tantomeno di un caso di reato suscettibile di arresto obbligatorio in flagranza, per il quale le intercettazioni sono indispensabili e rilevanti. A tale conclusione era giunta anche la Procura generale territoriale in udienza, oltre che la sentenza del Tribunale di Monza, in primo grado all'esito del giudizio dibattimentale ordinario nei confronti di SP, che veniva mandato assolto per i medesimi reati sub capi 12), 13), 19) e 22). Rileva, altresì, la ricorrente come erroneamente la Corte di appello abbia ritenuto utilizzabile il contenuto delle conversazioni nell'interrogatorio reso dalla LA, in quanto non risulterebbe operata alcuna specifica contestazione dei dialoghi intercettati, avendo l'imputata rigettato ogni addebito e chiarito di aver agito quale segretaria da metà giugno 2013 al gennaio 2015, in sostituzione di una collega in aspettativa per maternità, quindi per un arco temporale ridotto.
5.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, rappresentando, sostanzialmente in via subordinata, che le conversazioni 12 1 inutilizzabili comunque vedono la Corte di appello interpretare i dialoghi in chiave 'colpevolista', non valutando il ruolo della ricorrente, il tenore della conversazione valorizzata, elementi tutti che non consentono di ritenere la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Inoltre, lamenta la ricorrente anche il vizio di motivazione quanto al capo 21), attribuitole dalla sentenza impugnata pur in assenza di una contestazione specifica a riguardo.
5.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena, sia in ordine ad un errore, emendato il quale si giungerebbe alla pena finale di mesi nove e giorni dieci, e non di anni uno e mesi due di reclusione, sia in relazione all'omessa motivazione nella quantificazione della sanzione.
5.4 Il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla confisca per equivalente in relazione all'art. 19), che difetta di motivazione sia in ordine all'an che per il quantum.
6. Il ricorso proposto nell'interesse di GI GI MI è articolato in un unico motivo, che lamenta violazione di legge in relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni, censurando la motivazione della Corte di appello, nella parte in cui ha disatteso la doglianza, con riferimento ai decreti di autorizzazione nn. 1520/14 e 1543/14, che riguardano il ricorrente. Il motivo è sovrapponibile, sul punto, a quello della ricorrente LA, riportato al par.
4.1 che precede, come anche richiama il contenuto, che riproduce, della requisitoria del Sostituto Procuratore generale in udienza di appello, rifacendosi al principio fissato da Sez. U Cavallo.
7. Il ricorso proposto nell'interesse di IA FO è articolato in quattro motivi.
7.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. per contrasto tra la parte motiva e quella dispositiva della sentenza impugnata, in quanto nel dispositivo della sentenza FO viene condannata in relazione ai capi 33), 34) e 35), neanche contestati alla ricorrente, mentre non vengono indicati i capi 24) e 31), per i quali in motivazione sussiste argomentazione a sostegno della condanna. La ricorrente rileva la prevalenza del dispositivo sulla motivazione e per l'assenza di motivazione in ordine ai reati 33), 34) e 35) la nullità della sentenza, con richiesta di annullamento della stessa.
7.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo dei reati per i quali è stata ritenuta la responsabilità della ricorrente. 13 In particolare, a fronte del dolo specifico richiesto dalle norme incriminatrici, la Corte di appello, conformemente al G.u.p. del Tribunale di Monza, ha ritenuto comprovato il coefficiente soggettivo della FO, almeno nella forma del dolo eventuale, contrasto con l'orientamento di legittimità in tema di prestanome, per il quale, oltre l'assunzione della carica, è richiesta la sussistenza di ulteriori elementi probatori. Questi ultimi, per come individuati nella sentenza impugnata, risulterebbero in vero neutri ed eccentrici: quanto alla consapevolezza della FO dei precedenti penali dell'ex coniuge SP, si tratterebbe di una illogica e travisata valutazione di un unico precedente, non specifico e non idoneo a integrare la macroscopica illegalità dell'agire del SP;
quanto alla rivendicazione di un ruolo effettivo nell'amministrazione delle società II TO e Progeam, da parte della FO, la stessa dichiarava di avere contezza dell'effettività delle prestazioni, attestate dal relativo pagamento, oltre che fiducia nei professionisti che con lei collaboravano;
quanto alla commistione di fondi della ricorrente con quelli di SP, non comproverebbe il dolo specifico, ma al più il delitto di riciclaggio del capo 118), per il quale la ricorrente è stata mandata assolta. La sentenza impugnata risulterebbe anche non rispondente al principio che richiede l'accertamento dei rapporti fra prestanome e amministratore di fatto, consistente nella specie nel vincolo di coniugio, senza che però la Corte territoriale si sia confrontata con il divorzio intervenuto. Inoltre, la motivazione risulterebbe illogica, in quanto anche fondata sull'assunto che solo FO abbia negato il ruolo di prestanome, a fronte di tutti gli altri rappresentanti legali che invece lo hanno ammesso, cosicché la motivazione sarebbe centrata sul principio del «non poteva non sapere».
7.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione quanto agli aumenti di pena in ragione della continuazione, in contrasto con quanto richiesto da Sez. U, Pizzone che richiede la motivazione puntuale per ogni aumento determinato per ogni distinto reato satellite.
8. Il ricorso proposto nell'interesse di OB NI è articolato in quattro motivi.
8.1 Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni, con censura sostanzialmente sovrapponibile a quella formulata da LL al motivo al par.
4.1 che precede, richiamando e facendo propria la sentenza del Tribunale di Monza, in sede ordinaria, e rilevando il difetto dell'indicazione dei reati contestati al ricorrente nei provvedimenti autorizzativi, come anche escludendo la 'connessione forte' ex art. 12 cod. proc. pen., o l'utilizzabilità per i reati per i quali è previsto all'arresto in flagranza. 14 L'inutilizzabilità riguarderebbe le conversazioni richiamate nella sentenza impugnata quanto all'imputato, individuate dai decreti autorizzativi nn. 1520/14, 149/15, 230/15, nell'arco temporale che va dal 29 dicembre 2014 al 10 giugno 2015. 8.2 Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla portata probatoria delle intercettazioni e dell'interrogatorio del ricorrente. Quanto a quest'ultimo, il ricorrente lamenta travisamento per omissione di una parte dell'interrogatorio, nel corso del quale NI negava la sua partecipazione alle riunioni durante le quali si decideva dell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti: la Corte di appello ha omesso di valorizzare l'assenza di NI dalle riunioni predette pur a fronte di un motivo specifico, circostanza emersa anche in altra parte della motivazione impugnata limitandosi a - richiamare le dichiarazioni dei coimputati AM e GH, che non riguarderebbero però NI, bensì RO, non avendo NI alcun coinvolgimento nella FI S.r.l. In sostanza, la motivazione risulterebbe contraddittoria, perché ritiene NI partecipe delle riunioni, in particolare quella del 23 gennaio 2015, circostanza invece negata in altra parte della sentenza. Contraddittoria sarebbe anche la sentenza nella parte in cui ammette che NI non abbia partecipato alla riunione e poi gli imputa di non essersi opposto all'azione criminosa, né risulta la partecipazione di NI ad una ulteriore riunione. Lamenta il ricorrente il travisamento della conversazione n. 2815 del 16.2.2015 n.1520/14 Rit., dalla quale la Corte territoriale trae la prova della consuetudine illegale nota a NI, trascurando di confrontarsi con la circostanza che la polizia giudiziaria aveva rilevato come NI solo in quella occasione avesse scoperto la falsità delle fatture. Inoltre, NI non compare nella conversazione n. 222 (n. 149/15 Rit.), pur richiamata in sentenza, come anche illogica risulterebbe la valorizzazione della conversazione 2530 del 24.2.2015 n. 1520/14 Rit. per attribuire a NI la responsabilità quanto alla PE OR S.r.I., senza confrontarsi la Corte di appello con la circostanza che l'imputato era amministratore di diritto solo dal settembre 2014. In sostanza, la Corte di appello avrebbe ritenuto comprovata la prova della consapevolezza delle condotte illecite da parte di NI, pur a fronte della incertezza degli indizi, in ordine alla emissione delle fatture per operazioni inesistenti da parte della CO SF (capo 2) e conseguentemente per l'avvalersi delle stesse da parte della PE OR (capi 33), 34) e 35). In particolare, per il capo 33) NI avrebbe ammesso la conoscenza dell'emissione della fattura, ma non dell'inesistenza dei lavori, anche perché garantito quanto 15 agli stessi dal coinvolgimento della banca e del suo perito, nel finanziamento degli stati di avanzamento. Ciò escluderebbe la responsabilità del NI anche in ordine alle condotte a lui contestate in concorso ex art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, limitandosi l'imputato a firmare solo la dichiarazione fiscale, senza consapevolezza alcuna. Quanto al capo 93), per la bancarotta distrattiva in relazione alla ID S.r.l. le conversazioni utilizzate risulterebbero quelle del solo decreto n. 1520/14 Rit: il ricorrente evidenzia i vizi logici in ordine agli argomenti tratti dalle singole conversazioni, avvalorato il tutto dalla circostanza che NI non è destinatario della mail funzionale all'operazione. La Corte di appello avrebbe illogicamente disatteso le censure sul punto, con le quali si rappresentava la inconsapevolezza di NI in ordine alla ragione distrattiva dell'operazione.
8.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (in ordine al capo 93), richiamando a riguardo la sentenza del Tribunale di Monza, all'esito del giudizio dibattimentale, quanto a SP e ai professionisti con lui imputati, che ha visto la condanna del primo e non dei secondi in ordine al medesimo capo. Il ricorrente rileva come la Corte di appello avrebbe dovuto utilizzare la sentenza di primo grado allegata dal NI, sia per confermare la ritenuta assenza di valore economico delle quote societarie oggetto della distrazione, sia anche per escludere la responsabilità di NI come avvenuto per gli altri professionisti. Su tali emergenze la Corte di appello omette ogni valutazione, per altro offrendo una motivazione illogica - valorizzando fra l'altro il solo versamento della provvista (in sé operazione fungibile) e la stipula del contratto preliminare, quest'ultimo integrante un post-fatto non punibile rispetto alla distrazione contestata e in violazione dei principi in tema di concorso dell'extraneus nel - delitto di bancarotta per distrazione, essendo stato NI estromesso dalla fase ideativa, cosicché la sua condotta materiale non è sostenuta dalla consapevolezza della natura distrattiva e della messa in pericolo delle ragioni del ceto creditorio.
8.4 Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di equivalenza, e non di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche, fondata sul «contesto delinquenziale» e sulla qualità di ingegnere di NI, sul lasso di tempo prolungato del coinvolgimento, che tale non è: la motivazione complessiva del trattamento sanzionatorio risulterebbe propria di un delitto associativo, escluso già in sede cautelare, mentre il motivo di appello che prospettava gli elementi giustificanti le circostanze attenuanti generiche non è stato valutato, determinando ciò una omessa e illogica motivazione. 16 9. Il ricorso proposto nell'interesse di NG UC è articolato in tre motivi.
9.1 Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati. Rispetto alla condotta di acquisto dei crediti, vantati dalle società controllate verso ID S.r.l., da parte della MA S.r.l. di UC, la Corte di appello avrebbe trascurato di rilevare l'assenza di valore dei crediti e, comunque, la congruità del prezzo pagato, difettando la volontà delle cedenti e della cessionaria di sottrarre beni ai creditori. La sentenza non avrebbe motivato quali erano gli elementi dai quali ricavare il dolo dell'extraneus, il valore dei crediti ceduti, quindi la stessa distrazione.
9.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge sempre in relazione all'elemento oggettivo dei reati, a fronte della circostanza che, al momento della effettiva data di cessione dei crediti (non quella fittizia anticipata), tutte le società erano già state raggiunte da istanze di fallimento, a seguito di uno stato di decozione pregresso di almeno due anni, cosicché il prezzo versato per crediti inesigibili e non incassabili da parte dei curatori fallimentari risultava certamente congruo, come attestato dal consulente della difesa, il cui contributo è stato ignorato dalla Corte di appello.
9.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo richiesto per l'extraneus, che concorre nella bancarotta distrattiva, poiché in UC difettava la consapevolezza di voler determinare il depauperamento delle cedenti in danno dei relativi creditori, risultando invece le condotte utili a 'ripulire' ID e le altre società dalle numerose fatture per operazioni inesistenti. 10. Il ricorso di NA NO è articolato in nove motivi. 10.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nel periodo dicembre 2014 luglio 2015, in relazione ai provvedimenti autorizzativi identificati - con i nn. 1518/14, 1520/14, 234/15, 235/15. Il motivo è sovrapponibile a quello analogo proposto dagli altri ricorrenti. A ben vedere la ricorrente lamenta l'omessa valutazione delle doglianze proposte con i motivi nuovi in appello e con le note di udienza, richiama la requisitoria del Sostituto Procuratore generale distrettuale, rappresenta la contraddittorietà della motivazione della Corte di appello che rileva la inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate in data 19 e 26 novembre 2014, non anche di quelle successive, sulla scorta del riferimento all'esistenza di altri reati in via embrionale» oltre quelli di corruzione, nonché anche di altri reati indicati 17 nelle comunicazione della Guardia di finanza del 5 e 10 febbraio 2015, autorizzate il 4 e 20 marzo 2015. Afferma, la ricorrente, che siano utilizzabili le sole captazioni autorizzate il 3 e il 16 novembre 2015, a partire dal n. 931/15 Rit. Rappresenta la ricorrente che la prova esclusiva delle condotte attribuite alla NO è nelle sole inutilizzabili intercettazioni, dal che la decisività delle stesse. 10.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 74 del 2000 quanto ai capi 2), lett. f), 3, lett. e) e g), 12 lett. a) e c), 13) e 14). Quanto all'art. 9 cit., lamenta il motivo l'estensione del concorso alla NO nella qualità di mera segretaria della società ricevente, perché dipendente di SP, pur se non coinvolta nella fase di emissione: illogicamente la Corte di appello ha ritenuto che la condotta successiva comprovi la partecipazione alla condotta antecedente, in forza della durata del rapporto di lavoro subordinato della NO, difettando però una motivazione sulla sussistenza del concorso morale o materiale alla emissione della fattura. 10.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo 2), lett. f), in quanto la prova della fittizietà delle operazioni fatturate è tratta in via esclusiva da intercettazioni inutilizzabili. Inoltre, la ricorrente reitera le doglianze di cui al secondo motivo anche per il capo di imputazione in esame, risultando acclarata solo la condotta successiva e non antecedente, senza considerare che la prospettata «messa a disposizione>> viene a essere smentita dalla circostanza che la fattura era stata emessa nel febbraio 2015, registrata dalla emittente CO SF, presso la quale NO non lavorava, e inviata via mail a luglio 2015, quindi sei mesi dopo, alla società utilizzatrice PE OR (capo 33), ove prestava servizio la ricorrente. 10.4 Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 2 e 9 d.lgs. n. 74 del 2000, in ordine al capo 33). Rappresenta la ricorrente come, inutilizzabili le intercettazioni, la motivazione impugnata non renda comunque conto di un ulteriore elemento probatorio a carico e per altro, dalle stesse captazioni, al più emergerebbe la consapevolezza ma non il contributo materiale, limitandosi l'imputata a prendere visione della fattura già registrata, essendo la dichiarazione dei redditi per altro già depositata all'atto della conversazione intercettata. 10.5. Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 74 del 2000, 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. in ordine al capo 3), lett. e) e g). Lamenta il motivo che la sentenza di primo grado vada annullata in quanto la prova della fittizietà delle due fatture emessa da FI S.r.l. emergeva dalle conversazioni dichiarate inutilizzabili dalla stessa Corte di appello. 18 Anche in questo caso, comunque, il contenuto delle conversazioni comprovava una condotta della NO successiva alla registrazione della fattura, non risultando il suo contributo nella fase di emissione, apparendo SP colui che dichiarava di «avere fatto» la fattura, come anche LL amministratore della FI · confermato dalla AM si accusava di avere emesso le fatture, con la collaborazione di altri, fra i quali non veniva citata NO. 10.6 Il sesto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen., 8 e 9 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione al capo 12, lett. f). Anche in questo caso l'inutilizzabilità delle conversazioni determina l'assenza di prova e nessun elemento ulteriore comprova la partecipazione della NO alla fase di emissione delle fatture, per altro da escludersi anche dalla corretta interpretazione delle conversazioni medesime, oltre che in forza delle dichiarazioni della coimputata LL e della dichiarante AL, elementi tutti non valutati dalla Corte di appello. 10.7. Il settimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 74 del 2000, 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. in ordine al capo 13). Anche in questo caso, data l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, e comunque il contenuto delle stesse, la Corte di appello ha illogicamente ritenuto la responsabilità della NO per l'emissione delle fatture, non avendo rapporti con la società emittente, essendo solo successivo il suo intervento. 10.8 L'ottavo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 74 del 2000, 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. in ordine al capo 14). Anche in questo caso l'emissione della fattura n. 1 da parte della società AN Toni S.r.l. illogicamente risulta attribuita alla NO, sia per l'inutilizzabilità delle intercettazioni, e comunque non risultando la conversazione fra NO e SP tale da comprovare la falsità del documento contabile, né tanto meno ciò emerge dalla conversazione fra MI e IN. 10.9. Il nono motivo lamenta violazione di legge e il vizio di motivazione quanto agli aumenti per il vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen., doglianza già proposta in appello e non valutata. 11. Ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. la ricorrente NO propone cinque motivi nuovi. 11.1 Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 2) lett. f) e 33), sviluppando le censure dei motivi terzo e quarto del ricorso principale. 19 In particolare, la Corte di appello, pur dichiarando inutilizzabili le conversazioni autorizzate il 19 e 26 novembre 2014, non ha effettuato la valutazione di 'resistenza' degli elementi probatori residui, quanto alla falsità della fattura rinviando alla sentenza di primo grado, che però, osserva la ricorrente, comunque fondava su intercettazioni inutilizzabili. In ordine, poi, alla attribuzione delle condotte alla NO, la Corte di appello richiama comunque le intercettazioni ritenute erroneamente utilizzabili, che sono gli unici elementi richiamati nei confronti della NO. 11.2 Il secondo motivo, riferito al capo 3), lett. e) e g), lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, sviluppando il quinto motivo del ricorso principale, lamentando che tanto per la falsità delle fatture quanto per l'attribuzione delle condotte alla ricorrente il venir meno delle intercettazioni determina l'assenza di prova a carico dell'imputata. 11.3 Il terzo motivo, riferito al capo 12), lett. a) e c), lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, sviluppando il sesto motivo del ricorso principale, ravvisando come difetti la motivazione della Corte in ordine alla resistenza del quadro probatorio a seguito della dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni, sia in ordine alla falsità delle fatture, che in ordine all'attribuzione delle condotte alla NO. 11.4 Il quarto motivo, riferito al capo 13), lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, sviluppando il settimo motivo del ricorso principale e ravvisando come difetti la motivazione della Corte in ordine alla 'resistenza' del quadro probatorio a seguito della dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni, sia in ordine alla falsità delle fatture che in ordine all'attribuzione delle condotte alla NO. 11.5 Il quinto motivo, riferito al capo 14), lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, sviluppando l'ottavo motivo del ricorso principale, ravvisando come la invocata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni determini l'assenza di altro materiale probatorio in ordine alla responsabilità della NO. 12. Il ricorso di GI IN è articolato in undici motivi. La Corte di appello ha confermato la responsabilità penale di GI IN in ordine ai delitti contestatigli ai capi 73), 76), 79), 89), 100),107), 108), 113), nonché 93). Le condotte sono state attribuite a IN nella qualità di ragioniere, alle dipendenze di SP, per aver dispensato consigli a quest'ultimo e aver ideato materialmente le operazioni societarie, sottoposte successivamente alla firma del SP medesimo, per la realizzazione della distrazione consistita nelle cessioni dei crediti ad un valore percentuale pari allo 0.35% del credito in favore di 20 MA S.r.l. - amministrata di fatto da NG UC da parte di plurime società poi fallite rispettivamente, in relazione a ogni imputazione, Silene S.r.l., Mariuccia S.r.l., Immobiliare Milano S.r.I., D'DA US S.r.l., LF UC S.r.l., LAsanta LAge S.r.l., Immobiliare Pirsani S.r.l.. Tali società erano tutte controllate dalla debitrice ID S.r.l. e tutte amministrate, prima di diritto e poi di fatto, dallo stesso SP, che della ID era stato amministratore di diritto e poi liquidatore. Quanto al capo 93), IN rispondeva, sempre nella predetta qualità, quale concorrente della cessione distrattiva delle partecipazioni totalitarie che la ID - S.r.l., poi fallita, aveva nella Gimal Hotel S.r.I. e nella CA AG Hotel S.r.l. - in favore della UO S.r.l., società riconducibile al SP, ad un prezzo inferiore a quello di mercato. 12.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale, in riferimento agli artt. 270 e 12 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla dedotta inutilizzabilità a partire dal n. 1517/14 Rit. Il ricorrente formula doglianze sovrapponibili sul punto a quelle proposte da altri ricorrenti, ravvisando in particolare come non si comprenda se la Corte di appello abbia ritenuto per le intercettazioni che ebbe a ritenere utilizzabili - sussistente la 'connessione forte' ex art. 12 cod. proc. pen. o abbia tratto notizia di reato dalle precedenti intercettazioni, che però avrebbero richiesto l'immediata iscrizione per i nuovi titoli di reato e la richiesta di autorizzazione per tali nuovi reati. D'altro canto, osserva il ricorrente, il G.i.p. con l'autorizzazione del 20 dicembre 2014 non manifestava alcuna consapevolezza in ordine alla novità dei reati emersi: dal che la condivisione, da parte del ricorrente, della decisione assunta dal Tribunale di Monza che, nel giudizio ordinario, dichiarava inutilizzabili tutte le intercettazioni fino al 3 novembre 2015. 12.2 Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all'art. 49 cod. pen.,oltre che di norme extra penali, in ordine alla redazione del bilancio e alla valutazione delle poste attive, quanto alle bancarotte societarie per distrazione contestate con cessione dei crediti alla MA (si tratta di tutte le imputazioni sopra indicate, ad eccezione del capo 93). 12.2.1 In particolare il ricorrente premetteva, come sostenuto in appello, che i crediti verso la controllante ID, cedute dalle società controllate alla MA al prezzo dello 0,35% del valore nominale, risultavano privi di valore, oltre che postergati, cosicchè alcuna distrazione era intervenuta, né tantomeno aveva concorso alla stessa IN, essendo stata l'operazione suggerita da Tamborino, con altri professionisti, a SP e non avendo offerto alcun contributo IN, neanche esecutivo, difettando inoltre anche l'elemento soggettivo del reato. 21 Al momento della cessione dei crediti la ID non aveva più valore e, conseguentemente, i crediti verso la stessa non erano più esigibili, tanto che le società controllate avevano completamente svalutato tali crediti verso la capogruppo. Il ricorrente ha allegato le note integrative ai bilanci delle società controllate, attestanti tale svalutazione, e ha richiamato la relazione del curatore di ID che dichiarava l'impossibilità di adempiere al rimborso dei prestiti ottenuti dalle controllate, nel 2010, a seguito di una dinamica definita 'patologica', che vedeva la controllante finanziata dalle controllate, e non viceversa: dal che la necessità della svalutazione dei crediti delle società controllate verso la capogruppo fin dal 2010. La Corte di appello non avrebbe esaminato l'altro motivo, relativo alla natura postergata dei crediti da finanziamenti, ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies cod. civ., il che avrebbe determinato che i crediti, ceduti allo 0,35%, non avrebbero trovato soddisfazione che per la percentuale dello 0,16%, pari a quella poi riconosciuta dal fallimento ID ai creditori chirografari. La tesi dell'assenza di valore, fatta propria anche dal Tribunale di Monza in sede di giudizio ordinario, verrebbe invece illogicamente disattesa dalla Corte di appello, che ha ritenuto che la cessione dei crediti abbia esposto a pericolo le garanzie del ceto creditorio delle società, in quanto crediti erano certamente svalutati, ma esistenti e non qualificati come inattivi, cosicché sussisterebbe il pericolo, secondo la Corte di appello, da valutarsi ex ante, avendo per altro il fallimento ID pagato i crediti chirografari nella percentuale dell'1,95 %. 12.2.2. Denuncia il ricorrente che la sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene esigibili i crediti - perché non inattivi, ma solo svalutati risulterebbe in ― contrasto con le norme di redazione del bilancio, essendo corretta la appostazione dei crediti in bilancio nell'attivo e la previsione del fondo di svalutazione, qualora sia difficile o impossibile il recupero del credito. Dal che deriva la censura alla sentenza impugnata, nella parte in cui non ha ritenuto il reato impossibile ex art. 49 cod. pen. 12.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla postergazione dei crediti delle società controllate a favore della controllante, in relazione agli artt. 2467 e 2497-quinquies cod. civ.; sul punto la Corte di appello non ha dato risposta, mentre la censura avrebbe comprovato ulteriormente l'inesistenza del valore dei crediti, che avrebbero trovato soddisfazione inferiore anche ai crediti chirografari di ID riconosciuti nella misura dello 0,16%. 12.4 Il quarto motivo lamenta vizio di motivazione e travisamento, in quanto la Corte di appello indica quale percentuale di pagamento per i creditori chirografari quella del 1,95%, senza però indicare la fonte, da individuarsi 22 verosimilmente -secondo il ricorrente nel progetto di riparto parziale allegato, che riporta per altro la percentuale nel 1,59% (e non 1,95) e, comunque, non risulterebbe corretto, in quanto la valutazione dell'importo da assegnare è pari a poco più di 105mila euro a fronte di un ammontare dei crediti chirografari di oltre 66 milioni di euro, per cui la percentuale che i chirografari hanno vista soddisfatta è pari allo 0,16%, che si sarebbe ulteriormente ridotta allo 0,11% se si fosse insinuata MA, a fronte delle cessioni dei crediti intervenute per il superiore valore di 0,35%, quindi con guadagno per le società controllate. 12.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello non avrebbe tenuto in conto i documenti allegati dalla difesa quali il parere dei legali, che prospettavano la necessità della istanza di fallimento in proprio per la ID, sette mesi prima delle cessioni contestate, a riprova dello stato di decozione, per altro già risultante fin dal 2012, secondo la relazione della curatrice del fallimento. Né la Corte territoriale si sarebbe confrontata con le note integrative ai bilanci delle controllate, cosicchè la sentenza che giunge ad affermare la colpevolezza è anche non conforme alle regole di giudizio che implicano l'assoluzione ex art. 530, comma 2 cod. proc. pen. 12.6 Il sesto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo, tenuto in conto che le conversazioni intercettate, inutilizzabili, costituiscono l'unico elemento comprovante, nella prospettiva della Corte di merito, il dolo dell'imputato. Anche a ritenere utilizzabili le intercettazioni, comunque, IN non risultava essere colui che aveva proposto l'operazione, riferibile la paternità della stessa al commercialista Tamburrino che, in occasione dell'allegato interrogatorio, ammetteva di avere formulato la proposta, fermo restando che nel corso della conversazione fra RI e IN, n. 6862 del 29 aprile 2015, riportata in ricorso, emergerebbe come RI tranquillizzi IN dipendente di SP e delegato ai rapporti con i professionisti in ordine alla circostanza - che non si stesse consumando una distrazione, in quanto le controllate avrebbero comunque ottenuto di più dalla cessione rispetto a quanto avrebbero ottenuto dall'agire
contro
ID. La Corte di appello non ha valutato che IN è stato solo informato dell'operazione, ma non ha apportato alcun contributo materiale o morale alla cessione dei crediti. 12.7 II settimo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine al capo 93), relativa ad altra bancarotta distrattiva, relative alle partecipazioni di ID in due società. Rappresenta il ricorrente, previamente, che entrambe le partecipazioni cedute, come ritenuto dalla sentenza del Tribunale di Monza, risultavano non avere 23 valore, mentre la Corte di appello aveva ritenuto la sussistenza di un valore dell'immobile della Gimal Hotel in Venezia, senza essersi confrontata con i contributi tecnici richiamati dalla difesa in ordine alla stima dell'Hotel. Dopo aver ricapitolato la genesi dell'operazione, che non coinvolgeva IN, il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia valutato e fatto propria solo la stima della consulente della curatela fallimentare, architetto Cairo. Costei non avrebbe reso giuramento e non avrebbe visionato l'immobile sul Canal Grande a Venezia, stimandolo comunque in 67 milioni di euro: la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con le stime proposte dagli altri consulenti, che avevano valutato la complessive passività di Gimal Hotel S.r.l. in 49 milioni di euro, con un attivo di 39 milioni di euro per il menzionato immobile in Venezia (stimato da un istituto indipendente l'anno precedente in 40 milioni di euro e, poi, dal C.t.u. del Tribunale di Venezia in 43-48 milioni) e, quindi, con passività per Gimal Hotel da 10 a 5 milioni di euro e passività per CA AG di 2 milioni di euro, se non maggiori. La Corte di merito non avrebbe valutato tali contributi quanto alla stima, accogliendo esclusivamente quella della curatela fallimentare, parte civile costituita, operata dalla Cairo. Il motivo censura, quindi, la consulenza Cairo, quanto a metodo seguito, ad approssimazione anche nell'ubicazione dell'immobile, a comparazione con immobili in altre città d'Italia: tali approssimazioni inficerebbero la decisione impugnata, che fonda solo su tale contributo tecnico il valore dell'immobile e, conseguentemente, delle partecipazioni azionarie cedute da ID alla società UO. 12.8 L'ottavo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla partecipazione nella società CA AG, anche in questo caso affidandosi la Corte di appello alla valutazione della curatela, e non confrontandosi con le allegazioni difensive che attestavano invece il valore negativo del patrimonio della società e, dunque, l'assenza di valore della partecipazione societaria. Né la Corte di appello ha valutato che le cessioni delle partecipazioni nelle due società erano risolutivamente condizionate, cosicché la cessionaria UO avrebbe dovuto, oltre a versare il prezzo pattuito, liberare la cedente dalle fideiussioni nei tre anni successivi, il che costituiva un vantaggio per la cedente, oltretutto consentendo al fallimento ID di rientrare nella disponibilità delle partecipazioni, cosicché, essendosi verificata la condizione, la cessione non ha prodotto effetti. A fronte della oggettiva insussistenza del reato, il ricorrente evidenzia come la Corte non abbia dato conto dell'effettività del contributo offerto all'operazione, quale dipendente che non poteva dissociarsi, come anche nessuna valutazione 24 quanto al dolo IN, a fronte dei professionisti che rassicuravano il ricorrente in ordine alla natura non distrattiva dell'operazione. 12.9 Il nono motivo lamenta vizio di motivazione in ordine a tutte le imputazioni delle quali risponde l'imputato, alla valutazione delle dichiarazioni delle coimputate AM e RI, oggetto di censure specifiche da parte dell'appellante IN, in difetto di una valutazione da parte della Corte di appello della genericità, inattendibilità e scarsa credibilità, delibazione necessitata dalla natura etero-accusatoria delle propalazioni. 12.10. Il decimo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine all'attenuante dell'art. 114 cod. pen., motivo proposto in appello, che non ha trovato risposta. 12.11 L'undicesimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla pena applicata e agli aumenti per la continuazione, a fronte di motivi di appello sull'aggravante dell'art. 219 1. fall., sul bilanciamento della circostanza, sulla determinazione della pena, che veniva ridotta, quanto alla sanzione base, da anni cinque e mesi quattro del primo grado ad anni cinque del secondo grado, in misura ridotta, ma illogicamente, avendo la stessa Corte rimarcato essere eccessivamente severo il primo trattamento. Anche omissiva risulterebbe la valutazione della Corte territoriale in ordine ai dedotti elementi positivi veniva - valutata solo l'incensuratezza introdotti con l'atto di appello e rilevanti ai fini della dosimetria della pena. Quanto all'aumento per ciascuno dei reati satellite, fissato in mesi tre di reclusione, lo stesso risulterebbe privo di motivazione. 13. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito della richiesta della Procura generale della Corte di cassazione, nonché degli avvocati AT CA LA, RI CO, GI OL, LI ON BU e LO CE IA, NA AN Tascona, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. 14. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Tomaso Epidendio, ha concluso come indicato in epigrafe, chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi relativi agli imputati le cui posizioni non sono 'coinvolte dalla fondatezza della eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, 25 sussistente fino al novembre 2015. Per i residui imputati, invece, alla inutilizzabilità deve conseguire l'annullamento con rinvio, in quanto l'eliminazione del materiale probatorio comporta sempre la necessità della prova di resistenza', che in sé implica una valutazione di merito, non operabile in sede di legittimità. 15. I difensori hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati, nei termini che a seguire saranno chiariti, i ricorsi proposti nell'interesse di CE RO, IA FO, CH LL, GI GI MI, OB NI, NG UC, NA NO e GI IN, mentre inammissibile risulta quello nell'interesse di ZO BA.
2. I ricorsi proposti nell'interesse di LL, MI, NI, NO e IN, come si è letto in premessa, propongono una questione logicamente preliminare, relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto parzialmente infondata la relativa doglianza.
2.1 Tale questione, data la sovrapponibilità dei motivi sul punto, deve essere trattata unitariamente e preliminarmente, giungendo alla conclusione, questo Collegio, della fondatezza della doglianza: sono inutilizzabili tutte le intercettazioni autorizzate con decreti antecedenti a quelli emessi in data 3 novembre 2015. A tal riguardo va richiamato il noto principio di diritto fissato da Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 02/01/2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01, per cui in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza non opera con riferimento agli - esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. L'autorevole principio è stato ribadito ulteriormente, specificando questa Corte che, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, quale è quello in esame antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 - i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per ulteriori fatti-reato legati al primo da una connessione sostanziale, rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. 26 pen., ma solo a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen (Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, Lombardo, Rv. 280326 -02).
2.2 Tanto premesso, va evidenziato come l'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., rimetta al G.i.p. la decisione sulla richiesta di autorizzazione, che va assunta sulla scorta di due presupposti: la sussistenza dei gravi indizi di reato e l'assoluta indispensabilità delle captazioni ai fini della prosecuzione delle indagini. In entrambe i casi, quindi, il G.i.p. è richiesto del vaglio dei presupposti a garanzia del bene della riservatezza delle comunicazioni fra i consociati, salvaguardato dall'art. 15 Cost., dovendosi evitare autorizzazioni cd. in bianco, che cioè non siano esplicitamente autorizzate dal giudice procedente, se non nei casi in cui il sistema processuale lo consenta in ragione della gravità dei reati. Proprio tale ultimo profilo di gravità giustifica l'utilizzo delle conversazioni pur in assenza di una esplicita autorizzazione e tale gravità coincide con la previsione che per il reato, la cui gravità indiziaria non sia stata vagliata, sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Altra deroga al principio della autorizzazione specifica, si rinviene nel caso di 'connessione forte' ex art. 12 cod. proc. pen. fra il reato 'autorizzato' e quello ulteriore, il che giustifica l'estensione dell'autorizzazione genetica. Eccettuati tali due casi, per il diverso reato al di là della formale iscrizione nell'ambito dello stesso procedimento, con medesimo numero di registro notizie di reato deve intendersi sussistere un diverso procedimento, cosicché trova applicazione il divieto dell'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., che integra una ipotesi in cui i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati perché le captazioni sono state «eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge» (art. 271, comma 1 cod. proc. pen.).
2.3 Delineati i confini dell'autorizzazione, estesa solo eccezionalmente anche a un diverso reato, la decisione della Corte d'appello non fa buon governo degli esposti principi e della dinamica propria della richiesta e dell'autorizzazione alla intercettazione. È necessario che il G.i.p. consapevolmente autorizzi le intercettazioni in relazione ai delitti per cui si procede, sulla scorta di una richiesta specifica da parte del pubblico ministero, in quanto il giudicante deve puntualmente pronunciarsi sulla gravità degli indizi di reato, il che implica che la richiesta indichi esplicitamente quale sia il delitto per il quale si chiede l'autorizzazione e, quindi, il vaglio di sussistenza dei relativi presupposti. Nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, oltre che dagli allegati ad alcuni dei ricorsi, al G.i.p. veniva richiesta nella fase iniziale e intermedia dell'indagine l'autorizzazione solo per il delitto di corruzione, 27 ipotizzato come consumato da parte di SP nei confronti di un pubblico ufficiale. Correttamente la Corte di appello- cfr. foll. 219 e ss. della sentenza esclude l'utilizzabilità di un primo gruppo di intercettazioni, impugnata - autorizzate il 19 e 26 novembre 2014 (conseguenti ai decreti dal n. 1352/14 al n. 1481/14 Rit.). La Corte territoriale, invece, erroneamente ritiene utilizzabili le successive intercettazioni, in relazione ai delitti di bancarotta e di emissione e indicazione di fatture per operazioni inesistenti, ritenendo sufficiente che tali reati fossero emers[i] in fase embrionale», in quanto individuabili in un riferimento contenuto nella informativa della polizia giudiziaria posta alla base della richiesta del Pubblico ministero. A ben vedere, a questa Corte è consentito ed è richiesto - vertendosi in tema di error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - l'accesso agli atti processuali (Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092). E dunque, l'analisi della informativa della Guardia di finanza del 15 dicembre 2014, che avrebbe formulato l'ipotesi embrionale, non indica una nuova ipotesi di reato, né il Pubblico ministero la prospetta nella richiesta, prefigurando solo generiche ipotesi di cessione delle quote e delle cariche societarie a prestanomi, dunque condotte assolutamente lecite in sé e, comunque, non collegate a fattispecie criminose. Il G.i.p., per altro, autorizza le intercettazioni esclusivamente in relazione al delitto di corruzione. Anche un ulteriore gruppo di intercettazioni non sono legittimamente autorizzate, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, in relazione ai delitti per cui si procede. Nelle informative della Guardia di finanza del 5 e 10 febbraio 2015, infatti, emerge il riferimento alla evasione fiscale, richiamata nella richiesta di autorizzazione rivolta al G.i.p. dal Pubblico ministero in data 3 marzo 2015 e, però, la mozione è avanzata per i reati «di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen. e altro» (vedi all. 7 al ricorso NO). Il decreto di autorizzazione del G.i.p. del 4 marzo 2015, correttamente, a fronte della genericità del riferimento nella richiesta, si limita a autorizzare il decreto solo per i reati specificamente indicati ex artt. 110, 319, 321 cod. pen. e non anche per «altro» reato, espressione che infatti nel decreto di autorizzazione non viene ripetuta dal G.i.p. D'altro canto, il decreto del G.i.p. non contiene alcuno specifico riferimento agli attuali reati e, quindi, anche il richiamo alla informativa della polizia giudiziaria e alla stessa richiesta del pubblico ministero con la tecnica di redazione per 28 relationem potrebbe avere valore solo se il Pubblico ministero avesse indicato nella richiesta quale titolo per l'intercettazione i reati per i quali ora si procede. In sostanza, se non vi è dubbio che sia consentita la motivazione per relationem, nel caso in esame l'assenza di una specifica indicazione dei reati da parte del Pubblico ministero e, ancor più, la circostanza che il G.i.p. non sia andato oltre l'autorizzazione del delitto di corruzione, limitando a tale titolo oggettivamente l'analisi dei presupposti indicati dall'art. 267 cod. proc. pen., rende non autorizzata la captazione ai fini degli attuali delitti. Infatti, la valutazione di gravità indiziaria è stata compiuta solo e soltanto per il delitto contro la pubblica amministrazione, unico esplicitamente menzionato. In sostanza, se è vero che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni è legittima la motivazione per relationem dei decreti autorizzativi, quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017, Tipa, Rv. 270758 - 01; mass. prec. conf. N. 11525 del 2005 Rv. 232261 01, N. 46056 del 2008 Rv. 242233 01, N. 24661 del 2014 Rv. 259867 - -01), ciò può valere per il profilo motivazionale, ma non anche per l'individuazione di un titolo di reato, neanche formalizzato dal Pubblico ministero. Né tantomeno il G.i.p. ha ritenuto di superare per così dire, per addizione il solo titolo di reato proposto dal Pubblico ministero, prospettando con una motivazione aggiuntiva la sussistenza della gravità indiziaria in ordine ad ulteriore reato: non sussiste alcuna motivazione sul punto nel decreto di autorizzazione. Tale integrazione pur è stata ritenuta consentita da una non recente sentenza di questa Corte (Sez. 2, n. 2873 del 21/04/1997, Viveri, Rv. 208755 - 01, che osservava come l'indicazione del titolo di reato effettuata dal pubblico ministero nella sua richiesta di autorizzazione ha un carattere generico e non vincolante e che il giudice per le indagini preliminari, sulla base degli atti trasmessigli a corredo della richiesta, ben può indicare il reato che da tali atti è ipotizzabile e che consente di avvalersi di tale mezzo di ricerca della prova, poiché ciò che conta è che il provvedimento autorizzativo riguardi la fattispecie criminosa emergente dalle indagini fino a quel momento compiute e che questa rientri nella categoria di quelle tassativamente indicate dalla legge;
in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si deduceva che il pubblico ministero avesse indicato, nella sua richiesta, un reato - poi ritenuto dal g.i.p. nella sua ipotesi aggravata - che non consentiva l'intercettazione). E dunque, anche questo secondo gruppo di intercettazioni sono da ritenersi inutilizzabili e fondati sono i motivi di ricorso. 29 Diversamente, è solo l'ultimo gruppo di intercettazioni, quelle a partire dalla richiesta di autorizzazione del 2 novembre 2015 (all. 8 al ricorso NO), che il Pubblico ministero esplicita l'indicazione degli art. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, 416 cod. pen. e 216 I. fall., cosicché solo dal 3 novembre 2015 le captazioni sono legittimamente autorizzate (e dunque dal n. 931/15 Rit e ss.).
2.4 Essendo, pertanto, escluso che fino al 3 novembre 2015 vi sia stata una autorizzazione per i reati per i quali si procede in questa Sede, gli stessi neanche risultano suscettibili di arresto in flagranza obbligatorio, il che renderebbe utilizzabili i risultati delle intercettazioni. I reati in contestazione e anche l'art. 416 cod. pen., per il quale pure è stata esercitata l'azione penale - in ragione delle pene edittali non rientrano nella fascia dosimetrica indicata dall'art. 380, comma 1, cod. proc. pen. e non sono inseriti nell'elenco tassativo di cui al secondo comma della norma processuale. Anche il delitto associativo, originariamente contestato, vede la possibilità dell'arresto in flagranza obbligatorio solo per i capi e promotori nei casi dell'art. 380, comma 2, lett. m), cod. proc. pen., quindi per le associazioni per delinquere finalizzate alla commissione di delitti fine diversi da quelli qui in contestazione, in quanto contro la personalità dello Stato, di devastazione e saccheggio, contro l'incolumità pubblica, di riduzione in schiavitù, di rapina, in materia di armi, per finalità di terrorismo o eversione. Non sussiste neanche la cd. connessione forte ex art. 12 cod. pen. fra il delitto di corruzione e gli attuali reati. Né tantomeno, data l'eterogeneità naturalistica delle condotte, si verte in tema di successiva diversa qualificazione giuridica del 'medesimo fatto', per la quale anche sarebbe stata consentita l'utilizzazione (Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021, Cusumano, Rv. 280981 01; mass. conf.: N. 50072 del 2009 Rv. - 245699 01, N. 19852 del 2009 Rv. 243780 - 01, N. 24163 del 2010 Rv. 247943 -01).
2.5 Va anche evidenziato che l'inutilizzabilità delle intercettazioni, acquisite in violazione del divieto sancito dall'art. 270 cod. proc. pen., può essere rilevata anche nell'ambito del giudizio abbreviato, quale è quello celebrato nel caso in esame, trattandosi di ipotesi di c.d. inutilizzabilità patologica (Sez. 6, n. 28790 del 01/10/2020, O., Rv. 279629 - 01; mass. conf. N. 542 del 2017 Rv. 269020 – 01). Inoltre, deve anche richiamarsi la consolidata e autorevole giurisprudenza di questa Corte, per la quale l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale perché relativo all'oggettiva inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità 30 per i concorrenti in un medesimo reato, giova anche agli altri imputati (cfr. Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756 -01). Nello stesso senso è stato anche affermato che ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato, presente nel giudizio di cassazione, che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla S.C. in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 31/01/2020, Germinario, Rv. 278226 -01). Pertanto, sono da ritenersi inutilizzabili tutte le intercettazioni autorizzate prima del 3 novembre 2015 in relazione a tutti i ricorrenti, mentre quelle successive, che recano n. 931/15 Rit e ss., sono legittimamente utilizzabili. D'altro canto, premesso che alcuni dei ricorrenti hanno esplicitamente specificato l'incidenza dell'eventuale eliminazione dei risultati delle intercettazioni inutilizzabili ai fini della cosiddetta "prova di resistenza" (Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 269218 01; massime conformi, N. 3207 del - 2014 Rv. 262011 01, N. 18764 del 2014 Rv. 259452-01), l'annullamento per la 'prova di resistenza' va disposto anche per gli altri ricorrenti, sia perché emerge anche per questi ultimi, la decisività attribuita al venir meno delle captazioni invalide, in forza della 'estensione' della pronuncia per i primi ricorrenti, sia infine perché tale decisività intrinseca emerge comunque dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata. A riguardo vanno richiamate Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216249 - 01, per le quali la sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul "dictum" del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento. In motivazione le Sez. U, Tammaro richiamano, a loro volta, anche Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, Rv. 210199 - 01 che, pur se riferendosi a inutilizzabilità conseguenti ad innovazioni legislative, hanno affermato che il procedimento probatorio deve considerarsi ancora "in fieri" allorquando la Corte di cassazione sia stata investita del sindacato sulla motivazione relativa alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, con la conseguenza che, nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali, la stessa Corte 31 ha il potere-dovere di rilevare che la decisione impugnata si fonda su prove colpite da un sopravvenuto difetto di utilizzazione. Il che anche accade nel caso in esame, per la quasi totalità dei ricorrenti: il vizio da inutilizzabilità si sostanzia anche in un vizio di motivazione che implica l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Come correttamente osservato dalla Procura generale in sede di requisitoria, si tratta di valutazione di merito che spetta alla Corte del rinvio, che nella sua piena discrezionalità di giudizio valuterà in concreto se, esclusi tali elementi di prova, acquisiti illegittimamente, residuino altre prove di per sé sufficienti a integrare la responsabilità penale degli imputati.
2.6 Ne consegue, che, come si vedrà, ove vi è stato l'utilizzo delle intercettazioni non consentite, seguirà l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, perché valuti la "resistenza" della decisione impugnata, una volta sottratto ad essa compendio probatorio dichiarato inutilizzabile. Ovviamente, il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 08/02/2024, Lombardi, Rv. 285801 02; mass. conf.: N. 41085 del 2009 Rv. 245389 01).
2.7 Deve pertanto affermarsi in tema di intercettazioni che, ferma restando la legittimità della motivazione per relationem dei decreti autorizzativi, quando in essi il G.i.p. faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova, ciò può valere per il solo profilo motivazionale, ma non anche per l'individuazione di un titolo di reato neanche indicato nella richiesta di autorizzazione del Pubblico ministero.
2.8. Inoltre, l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, perché relativo all'oggettiva inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità per i concorrenti in un medesimo reato, giova anche ad altro ricorrente, pur se nel giudizio di legittimità quest'ultimo non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla Corte di cassazione. 32 2.9 A seguire, pertanto si procederà all'esame dei singoli ricorsi.
3. In ordine al ricorso nell'interesse di ZO BA, va ricordato che lo stesso risponde del delitto di cui al capo 103), per la bancarotta fraudolenta societaria consistita nell'aver - nella qualità di amministratore di diritto della CO AR Prima S.r.l. concorso con SE SP, - amministratore di fatto, nella dissimulazione o nell'occultamento di plurimi crediti vantati dalla fallita nei confronti di altre società del cd. Gruppo SP.
3.1 Quanto al primo motivo di ricorso, lamenta il ricorrente che il credito verso LF UC S.p.a. debba ritenersi inesistente e, quindi, non suscettibile di - distrazione in quanto oggetto dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 43), per il quale BA è stato prosciolto per estinzione del reato a seguito di prescrizione. A ben vedere, il motivo è non consentito, oltre ad essere aspecifico.
3.1.1 Non è consentito perché inedito, in quanto l'esame dell'atto di appello, e anche dei motivi aggiunti proposti in secondo grado, evidenzia come l'imputato non abbia mai proposto tale censura, non lamentando l'inesistenza del credito distratto, né tantomeno quella, genericamente formulata con il ricorso per cassazione, in ordine agli altri crediti oggetto dell'imputazione. Va infatti evidenziato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria o manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis, Rv. 281813; Sez. 33 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368).
3.1.2 Inoltre, il motivo è aspecifico. Quanto al credito vantato da CO AR Prima verso LF UC, in relazione all'inesistenza delle operazioni fatturate seguendo il capo 43), il ricorrente evidenzia che si tratta di una coincidenza «almeno in parte» (fol. 6 del ricorso), il che rende non decisivo il motivo di censura, che attacca in modo generico la motivazione impugnata, rappresentando solo la coincidenza parziale. Anche aspecifico è poi il motivo in relazione agli altri crediti dei quali il ricorrente lamenta genericamente l'inesistenza ... è presumibile ... ritenere che anche le altre voci di credito indicate si riferiscano ad altre operazioni inesistenti...>>; cfr. fol. 7 del ricorso relativi alle altre società elencate dalla - sentenza di secondo grado al fol. 228: Mariuccia S.r.I., AN Immobiliare S.r.l., Mavi Transportedil S.r.I., LA Sant'Agostino S.r.l.: anche in questo caso si tratta di una doglianza formulata quale mera ipotesi, con motivo perplesso, oltre a non essere stata proposta comunque come doglianza di appello. Va ricordato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 - dep. 2012, Bidognetti e altri, Rv. 251528). Anche del tutto aspecifico è il motivo in esame, inoltre, allorché richiama i crediti verso le società Gruppo Edile AR e DR Term, che non sono annoverati fra quelli oggetto della distrazione, evidentemente proprio per le incertezze evidenziate dal ricorrente: in sostanza il ricorrente non si confronta con la motivazione impugnata e con l'imputazione. Tale aspecificità si rinviene anche in relazione alla censura che lamenta l'impossibilità per il ricorrente di difendersi tenendo conto che l'incarico di - amministratore di diritto era cessato nel febbraio 2012 - a fronte delle «masse di crediti» considerate per gli anni 2011 e 2012. A ben vedere, la sentenza impugnata chiarisce che il meccanismo di azzeramento dei crediti è stato ricostruito dai curatori solo per l'anno 2011 (fol. 229), cosicché l'accertamento della responsabilità viene operato esclusivamente in relazione a tale anno per il quale BA ricopriva l'incarico di amministratore- di diritto per tutto l'arco temporale - e non anche per l'anno 2012, come invece lascia intendere il ricorrente. 34 D'altro canto, la stessa difesa allega la relazione integrativa dei curatori richiamata dalla sentenza impugnata, che al fol. 9 riporta gli accertamenti effettuati grazie alle schede contabili dell'anno 2011, sui quali si fonda la responsabilità di BA. In sostanza, la doglianza inerente alla limitazione dell'esercizio del diritto di difesa, come anche alla esclusione della responsabilità dell'imputato, perché decaduto nel 2012, non si confronta con il dato che l'imputazione e la responsabilità penale sono state limitate solo e soltanto all'anno 2011. E comunque, anche a voler interpretare la doglianza come una deduzione della violazione dell'art. 429 cod. proc. pen., in relazione alla genericità dell'imputazione, va ricordato che l'imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa (Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep. 18/04/2017, Rv. 269880 - 01; mass. conf.: N. 32363 del 2009 Rv. 245191 - 01, N. 13133 del 2011 Rv. 249897 - 01, N. 21265 del 2012 Rv. 252854 -01). Pertanto, il primo motivo è inedito e aspecifico.
3.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha legittimamente escluso l'assoluta necessità della richiesta integrazione istruttoria. A ben vedere, nel giudizio abbreviato d'appello, siccome l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può mai integrare, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) c.p.p. Nel giudizio abbreviato d'appello, infatti, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18 giugno 2014, Amaniera, Rv. 260840). Né, in tal senso, è configurabile un obbligo per il giudice di motivare il diniego della attivazione dei suddetti poteri, obbligo invece sussistente qualora gli stessi poteri vengano esercitati (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249161). 35 Per altro, va comunque evidenziato che nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato al giudice di appello è consentito disporre anche d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari, secondo il disposto dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., sempre che essi non si riferiscano a circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute dall'imputato, trattandosi, altrimenti, di prove che avrebbero dovuto formare oggetto di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria da sottoporre al relativo vaglio di ammissibilità (Sez. 2, n. 49324 del 25/10/2016, Monti, Rv. 268363). Nel caso in esame certamente la relazione integrativa dei curatori- dei quali si chiedeva l'escussione, come mezzo di prova assolutamente necessario era già in atti e, dunque, all'imputato era già consentito porre quale condizione probatoria l'escussione di costoro, come anche dei coimputati, con la richiesta di rito abbreviato. D'altro canto, la stessa relazione dei curatori, allegata dal ricorrente, è analitica e dettagliata sul punto rilevante, tanto che la Corte di appello rinvia specificamente al fol. 9 della stessa: da tale rinvio emerge la valutazione per ciascun credito distratto, con indicazione delle operazioni distrattive, il che spiega anche perché la Corte territoriale non abbia ritenuto necessario ulteriori accertamenti. Quanto, poi, alla motivazione della sentenza emessa in sede di giudizio ordinario nei confronti di SP, assolto dal capo 103), risulta corretto averne escluso l'assoluta necessità della acquisizione, in forza del principio per cui le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili qualora fossero state legittimamente acquisite al fascicolo del - dibattimento nel contraddittorio fra le parti possono essere utilizzate come - prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677-01).
3.3 Quanto al terzo motivo, non risulta affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà la motivazione impugnata, che rileva come BA abbia ricoperto una pluralità di cariche all'interno delle società riconducibili a SP SE», essendo stato dal 25 marzo 2010 al 29 febbraio 2020 rappresentante legale della società CO AR Prima S.r.l. in liquidazione, dal 12 febbraio 2004 al 31 luglio 2013 rappresentante legale della società Immobiliare Estrella S.r.l., dal 15 marzo 2004 al 05 agosto 2014 rappresentante legale della società Immobiliare Kleos S.r.l. Inoltre, la Corte di appello rilevava come l'imputato fosse percettore di redditi nel 1999 dalla società Gruppo Edile AR S.p.a., nel 2000 dalle società AN 36 S.r.l., LF UC S.r.l., Gruppo Edile AR S.p.a. e Mariuccia S.r.I., nel 2001 dalle società AN S.r.l., D'DA US S.r.l. e Immobiliare AR Prima S.r.l. in liquidazione, dal 2002 al 2003 dalla società Immobiliare AR Prima S.r.l. in liquidazione, nel 2004 dalle società Immobiliare AR Prima S.r.l. in liquidazione e Gruppo Edile AR S.p.a., nel 2005 dalla società Gruppo Edile AR S.p.a., dal 2006 al 2011 dalla società Gruppo Edile AR S.p.a., dal 2012 dalle società Gruppo Edile AR S.p.a. e Visconte CO S.r.l., dal 2013 al 2014 dalla società Xenia S.r.l., infine, nel 2015 dalle società Xenia S.r.l. e AN S.r.l. in liquidazione. A fronte di tale coinvolgimento, durevole nel tempo e con diverse mansioni, anche con responsabilità societarie apicali, oltre che in plurime società del Gruppo SP, la Corte in modo non manifestamente illogico definisce BA 'persona di fiducia' di SP, desumendone una collaborazione non occasionale né inconsapevole (foll. 224 e 225). Va anche evidenziato che la Corte di appello affronta il tema della prova del coefficiente psicologico di BA, quale amministratore di diritto, già in relazione al capo 43), ove evidenzia come abbia ammesso di aver agito eseguendo gli ordini di SP, di aver firmato ciò che SP predisponeva, risultando così consapevole del ruolo di prestanome, della creazione di schermi societari e di essere retribuito per l'attività impiegatizia svolta, come anche di essere stato trovato proprio nella sede di via Forbellina, allorché la Guardia di finanza procedeva alla perquisizione degli uffici delle società di SP. Tali argomenti vengono ripresi dalla Corte di appello, anche al fol. 229, in relazione al delitto di cui al capo 103), osservando che BA «non può esser ritenuto estraneo a tali illecite attività, non solo perché, appunto, legale rappresentante della società, con una posizione di garanzia ma perché, per sua stessa ammissione, nella ST AR Prima aveva un suo ruolo, si occupava dei fornitori, e dunque, in qualche modo era coinvolto direttamente nell'attività svolta dalla società. Ciò, quindi, esclude che egli possa essere ritenuto una inconsapevole "testa di legno", anche perché, come più volte sottolineato, la sua messa a disposizione del SP non è stata né episodica, né temporanea, ma è durata anni nei quali egli è stato stipendiato dall'imprenditore perché fungesse da prestanome con funzioni impiegatizie. È quindi evidente che egli, nell'accettare di ricoprire in un rilevate numero di società la carica di amministratore di diritto, ha assunto il consapevole rischio che nella gestione delle società venissero perpetrati degli illeciti». Il motivo di ricorso non si confronta adeguatamente con tale argomentazione, proponendo censure in fatto, oltre che generiche, né tantomeno con il dato che la Corte di appello indica al fol. 225, vale a dire che BA all'atto della perquisizione 37 della polizia giudiziaria, insieme ad altri collaboratori dell'imprenditore SP, si stesse «dando da fare per distruggere la documentazione societaria». La Corte d'appello poi, in nota, correttamente richiama la sufficienza del dolo eventuale richiesto all'amministratore di diritto rifacendosi a un consolidato orientamento per il quale, in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire;
a tal fine, è necessario, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali. Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore;
tuttavia, allorché - come è nella specie- Isi tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (ex multis, Sez. 5 n. 22846 del 13 marzo 2014, Pertile, in motivazione;
Sez. 5, n. 19049 del 19 febbraio 2010, Succi e altri, Rv. 247251; Sez. 5, n. 7208 del 26 gennaio 2006, Filippi ed altro, Rv. 233637; Sez. 5, n. 28007 del 4 giugno 2004, Squillante, Rv. 228713). Né tale principio va disatteso in ragione del fatto che BA veniva retribuito per aver svolto attività impiegatizia: emerge che tale attività andava a inserirsi così anche la non manifesta illogica ricostruzione della Corte di appello nell'ambito del complessivo agire servente rispetto a SP, che chiedendogli di ricoprire le funzioni di amministratore di diritto, senza svolgerle, nel corso di tanti anni e per plurime società, rendeva lo stesso edotto in tal modo di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio - secondo i criteri propri del dolo eventuale del verificarsi di eventi illeciti come quello distrattivo (vedi anche, Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 - 04). Il motivo è quindi teso a formulare doglianze in fatto, è aspecifico oltre che manifestamente infondato.
3.4. In ordine al quarto motivo, deve osservarsi che la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della provvisionale ex art. 600, comma 3, cod. proc. pen. è stata rigettata da parte della Corte territoriale, che ha evidenziato come l'ordinanza non poteva essere emessa essendosi definito il giudizio di appello. 38 Va premesso che tale provvedimento, che avrebbe richiesto la trattazione nella forma della camera di consiglio, ad ogni buon conto per consolidato orientamento è inoppugnabile: infatti, per assenza di una previsione di legge in tal senso, l'ordinanza con cui il giudice di appello rigetta la richiesta dell'imputato di sospensione ai sensi dell'art. 600, comma 3, cod. proc. pen. dell'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, disposta dal giudice di primo grado (Sez. 1, n. 44603 del 03/10/2013, Falcucci, Rv. 257894 01; mass. conf.: N. 1274 del 1998 Rv. 210914 - 01, N. 23309 del 2003 Rv. 224426 01, N. 3012 del 2010 Rv. 246044-01). Tutto ciò ha una sua ratio in quanto, dopo la sentenza di appello il ricorrente può richiedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza civile ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen. a questa Corte di cassazione. Ne consegue la natura non consentita del motivo per inoppugnabilità della decisione.
3.5 Il ricorso è pertanto inammissibile.
4. Quanto al ricorso nell'interesse di CE RO, va ricordato che l'imputato è stato ritenuto responsabile in ordine ai reati di cui ai capi 1), esclusa la lett. a), 2), esclusa la lett. g), 3), 16), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 33), 34). In particolare a RO veniva contestato (capi da 1 a 3, condotte tutte del 2013 e del 2014) di aver concorso nel delitto previsto dall'art. 8 d.lgs n. 74 del 2000 quindi nella emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della CO SF S.r.I., società del gruppo SP, in favore di altre società del Gruppo per aver RO redatto, successivamente, le perizie false attestanti - vizi e difetti delle prestazioni indicate nell'oggetto delle fatture, oltre che altri documenti propedeutici alla redazione delle predette perizie (scheda di rendicontazione e verbale di contestazione). Quanto ai capi da 25) a 34) a RO veniva contestato il concorso a mezzo della condotta su indicata nel delitto previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000, in - relazione all'avvalersi delle fatture per operazioni inesistenti, con indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi, sia da parte della ST SF (capo 16), sia anche da parte delle altre società del Gruppo SP (capi da 25 a 34).
4.1 I motivi di ricorso, strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente, in quanto decisiva è la ritenuta inutilizzabilità delle conversazioni antecedenti al 3 novembre 2015. Difatti, le conversazioni inutilizzabili riguardano i capi da 1) a 3), coinvolgendo anche le posizioni di NO e NI, relativamente alla emissione delle fatture per operazioni inesistenti, ma anche le condotte logicamente ritenute connesse 39 dalla Corte di appello capi da 25) a 34) che vedono RO concorrere nella fase dell'utilizzo delle fatture. A ben vedere, anche per il capo 34), lett. a), al fol. 270 e s. la Corte di appello fa riferimento a due conversazioni intercettate fra RO e RO e fra IN e NI, in relazione alle quali (n.1520/14 Rit.) è da ritenersi l'inutilizzabilità. In sostanza l'inutilizzabilità delle conversazioni determina la necessità di verificare la tenuta probatoria del materiale residuo, alla luce del principio della cd. 'prova di resistenza'. Non di meno, appaiono fondate le censure che lamentano vizio di motivazione, quanto ai primi reati per il concorso di RO nell'emissione delle fatture: la ricostruzione operata dalla Corte territoriale si fonda anche sul ruolo societario nella UO S.r.l., che viene assunto solo nel maggio 2015 quindi ben dopo -oltre che sugli l'intervenuta emissione delle fatture per operazioni inesistenti incarichi quale professionista ricevuti da RO, risalenti agli anni precedenti. Inoltre, la Corte di appello richiama una conversazione (n. 59 del 4.11.2015 n. 931/15 Rit., al fol. 223 della sentenza), per valorizzare il ruolo di RO nella società UO, confermato dallo stesso imputato, in quanto SP ne voleva spendere la credibilità presso gli istituti di credito e presso altri professionisti. In tale conversazione RO teme di avere qualche 'grana' per l'incarico affidatogli e aggiunge: «capisco che questo sta facendo, stiamo facendo delle cose proprio...>> (fol. 258 della sentenza impugnata), temendo poi l'arrivo della Guardia di finanza nella conv. n. 46, decreto n. 931/15 Rit., per la cessione della società CA AG da parte della UO, della quale era amministratore. Tali conversazioni vengono valorizzate 'retroattivamente', in uno agli incarichi professionali antecedenti ricevuti da RO: la doglianza difensiva è fondata, in quanto esiste un salto logico fra gli elementi probatori riportati dalla Corte e la conclusione della sussistenza di una messa a disposizione ed un accordo da parte di RO con SP ab origine, fin dalle fatture emesse nel 2013 e nel 2014, riportate nei capi da 1) a 3), il che vale anche per le condotte ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per le quali le dichiarazioni ai fini Iva o dei redditi siano state presentate prima del 31 dicembre 2014 capi 25), 27), 29). D'altro canto, occorre anche che il Giudice del rinvio chiarisca il valore da attribuire alla conversazione n. 46, cit., che non è stata ritenuta adeguata a sostenere l'esercizio dell'azione penale per il capo 93) in relazione al RO. Diversamente per i capi 16), 26), 28), 30), 33), 34), 35) risulta non manifestamente illogico l'argomentare della Corte di appello in quanto gli elementi di prova sono tutti collocabili nel 2015, anno che lo stesso ricorso indica come dirimente, anche con la richiesta di riqualificazione in favoreggiamento reale della condotta. 40 Non di meno occorre verificare, anche in relazione a tali contestazioni, la tenuta del quadro probatorio a fronte della inutilizzabilità di parte delle - conversazioni intercettate fondato sulle dichiarazioni degli altri imputati, sulle conversazioni intercettate utilizzabili, sulle dichiarazioni dello stesso RO, valutate dalla Corte di appello come confessorie. Le residue doglianze, anche del terzo motivo di ricorso, sono da ritenersi assorbite, in quanto logicamente seguenti ad un riesame complessivo del quadro probatorio per le ragioni esposte.
4.2 Va altresì evidenziato che, non essendo inammissibile il ricorso (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266819 - 01), ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., per i capi 1), lett. b), c) e d), 25), 27) e 29), limitatamente per quest'ultimo alla sola dichiarazione ai fini Iva, i reati vanno dichiarati estinti per prescrizione. Difatti, per gli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 deve farsi riferimento, in quanto più favorevole ex art. 2, comma 4, cod. pen. alla pena prevista nel massimo pari ad anni sei di reclusione prima dell'innalzamento del massimo edittale ad anni otto di reclusione, intervenuto ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. a) e lett. I), d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, quindi dopo la consumazione dei reati per cui si procede. Ne consegue, che, facendo riferimento alla pena massima di anni sei di reclusione, il termine di prescrizione ordinario ex art. 157, comma 2, cod. pen. di anni sei, va aumentato per interruzione ex art. 161, comma 2, cod. pen. di un quarto, ad anni sette e mesi sei, va aumentato di un terzo ex art. 17, comma 1 bis, d.lgs 74 del 2000, e quindi a dieci anni. Per il capo 1) l'emissione delle fatture risulta essere datata al 31 dicembre 2013, cosicché il termine di prescrizione è scaduto il 31 dicembre 2023, esito che non muta anche tenendo in conto la sospensione per giorni 23 determinata dalla astensione dei difensori, che determinava il differimento dell'udienza dinanzi al G.u.p. dal 17 dicembre 2018 al 14 gennaio 2019. Come afferma Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865 - 01, il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (nel caso in esame la Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato, ha tenuto conto della data riportata sulla fattura, in assenza di altri elementi da cui desumere la data reale di emissione del documento;
mass. conf. n. 20787 del 2002). 41 Inoltre, ad analoga conclusione deve pervenirsi per i capi 25), 27) e 29), per quest'ultimo limitatamente alla sola dichiarazione ai fini Iva, in quanto si tratta di dichiarazioni presentate il 27 e il 28 febbraio 2014, cosicché il termine di prescrizione è intervenuto il 27 e 28 febbraio 2024, non mutando l'esito rispetto alla data odierna anche considerando la sospensione per giorni 23 in precedenza citata. Difatti, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - quali sono i delitti ora in esame - ha natura di reato istantaneo, che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando a tali fini l'eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa, salvo che l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti avvenga esclusivamente in essa (così in tema di prescrizione, Sez. 3 n. 3957 del 26/10/2021, dep. 04/02/2022, Arvotti, Rv. 282710 - 01; sulla natura istantanea del reato vedi anche Sez. 3, n. 23810 del 08/04/2019, Versaci, Rv. 275993 - 01). In particolare, in relazione al capo 29), i reati in contestazione sono distinti, l'uno per la dichiarazione ai fini Iva, estinto per prescrizione, l'altro consumato con la dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito presentata il 25 settembre 2014, quindi non ancora estinto per prescrizione. A riguardo, quanto alla necessità di tenere distinte le due condotte, in difetto di una norma quale l'art. 8, comma 2, che prevede l'unitarietà del reato a seguito della emissione di plurime fatture, nel caso della presentazione di due dichiarazioni basti qui richiamare Sez. 3, n. 13275 del 05/03/2021, Talia, Rv. 280897 01, che ha ritenuto che in tema di - dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è configurabile una pluralità di reati qualora l'illecita condotta riguardi sia la dichiarazione ai fini IVA che quella ai fini II.DD., sicché, ricorrendone i presupposti, può trovare applicazione l'istituto della continuazione, a riprova della natura autonoma e distinta delle due condotte, anche qui in contestazione. Ne consegue, stante la rilevabilità della prescrizione, che va annullata la sentenza impugnata in relazione ai capi di imputazione ora richiamati.
4.3 Inoltre, va evidenziato come nei confronti di RO sia stata disposta la confisca per equivalente in primo grado, fino alla concorrenza del profitto di euro 4.639.286: in relazione ai reati per i cui è intervenuta la prescrizione va annullata la confisca, vertendosi in tema di sanzione illegale. A ben vedere, va qui richiamata una recente pronuncia delle Sezioni Unite Sez. U, 4145 del 29/09/2022, dep. 31/01/2023, Esposito, Rv. 284209 - 01 - che in motivazione ribadiscono come la giurisprudenza di legittimità sia ferma nel ritenere che, in materia di reati tributaria, la confisca, anche per equivalente, dei 42 beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto d.lgs. (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (Sez. 6, n. 10598 del 30/01/2018, Cristaudo, Rv. 272720 - 01; Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardi, Rv. 268386 - 01; Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, D'Agapito, Rv. 267764 -01). Le Sezioni Unite hanno poi richiamato l'orientamento di legittimità che ha più volte ribadito che, anche dopo le modifiche apportate all'art. 322-ter cod. pen. dalla legge n. 190 del 2012, la confisca per equivalente, in tema di reati tributari, può essere disposta non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato (Sez. 3, n. 55482 del 20/07/2017, Manzo, Rv. 271987 - 01; Sez. 3, n. 23108 del 23/04/2013, Nacci, Rv. 255446 -01). Ciò in quanto il rinvio alle "disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale", contenuto nell'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, consente di affermare che, con riferimento ai reati tributari, ha sempre trovato applicazione non solo il primo comma dell'art. 322-ter cod. pen. (poi novellato dall'art. 1, comma 75, lettera o), della legge 6 novembre 2012, n. 190) ma anche il secondo comma della norma codicistica, nel cui ambito di operatività erano pertanto ricomprese tanto la nozione di "prezzo" quanto quella di "profitto" del reato (Sez. 3, n. 35807 del 07/07/2010, Bellonzi, Rv. 248618). Tanto premesso, quindi, in tema di legittimità della confisca per equivalente disposta nel caso in esame, non di meno deve evidenziarsi come a seguito della pronuncia di estinzione per prescrizione dei reati indicati in precedenza, va annullata la sentenza impugnata in ordine al profitto correlato a tali delitti. Difatti, la confisca per equivalente, data la natura sanzionatoria ribadita proprio dalle Sez. U., Esposito, fra le altre, prima dell'introduzione dell'art. 578- bis cod. proc. pen., era stata ritenuta non consentita in caso di estinzione del reato per prescrizione, atteso suo carattere afflittivo (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435 -01). Il successivo intervento normativo, a mezzo dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, introduttivo dell'art. 578-bis cod. proc. pen., non consente comunque di ritenere legale la confisca nel caso che qui occupa. Infatti, l'art. 578-bis prevede: «Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge [o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice 43 penale: parole, queste ultime, successivamente inserite dall'art. 1, comma 4 lettera f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3], il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato». Le Sezioni Unite avevano a più riprese precisato che al richiamo contenuto nell'art. 578-bis cod. proc. pen., ossia quanto al riferimento che la norma de qua opera alla confisca "prevista da altre disposizioni di legge" - debba riconoscersi una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere, siccome formulato senza ulteriori specificazioni, anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, in motivazione;
Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi, in motivazione), quindi anche alla confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. L'applicabilità della disciplina dell'art. 578-bis deve però essere proseguono le Sez. U, Esposito commisurata al principio di prevedibilità, nel senso che l'imputato, al momento della commissione del reato, data la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, doveva poter prevedere che, pur a fronte della dichiarazione di estinzione per prescrizione, la confisca sanzionatoria avrebbe avuto seguito. Nel caso in esame è possibile affermare che, allorquando il ricorrente ha posto in essere le condotte contestate, non fosse ragionevolmente prevedibile al di fuori del caso di una pronuncia di condanna in senso formale - l'applicazione di - una sanzione penale, come la confisca per equivalente, nei casi in cui la legge penale ne avesse previsto l'irrogazione a seguito della realizzazione di un'infrazione penalmente rilevante. Per le Sezioni Unite «[p]erciò, alla luce delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte EDU, si ricava che nel "fuoco della prevedibilità" debbano farsi rientrare anche le conseguenze sanzionatorie della condotta, in modo da garantire l'effettiva prevedibilità anche di esse al momento della commissione del fatto, senza che il legislatore, modificando la normativa, possa realizzare nei confronti del destinatario un effetto "a sorpresa" e, dunque, imprevedibile, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 7 CEDU e, quindi, con l'art. 117 Cost. ». -proseguono le Sezioni Unite applicazione Ne consegue che debba trovare il regime garantistico apprestato sia dall'art. 25, secondo comma, Cost. che quello convenzionale apprestato dall'art. 7 CEDU, con particolare riferimento al divieto, che qui interessa, di retroattività in materia penale, anche in relazione ad una disposizione, quella dell'art. 578-bis, che pur se connotata da natura mista, risulta 44 avere anche una componente evidentemente sanzionatoria, a carattere pienamente costitutivo, cosicchè deve escludersi che la confisca di valore possa essere retroattivamente applicata a fatti commessi quando, nel caso di estinzione del reato, tale misura non era in alcun modo adottabile nei confronti dell'autore del reato, quand'anche ne fosse stata accertata la responsabilità penale. Ne consegue il principio autorevole per cui «[1]a disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione». La confisca, in relazione al profitto dei delitti estinti per prescrizione, tutti consumati prima dell'introduzione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., integra quindi una sanzione illegale, il che impone a questa Corte di annullare la sentenza impugnata sul punto anche di ufficio (Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697 - 01, ha affermato che la natura sanzionatoria della confisca per equivalente comporta che la stessa non possa essere disposta per un valore superiore al profitto del reato, risolvendosi, in caso contrario, nell'applicazione di una pena illegale, il cui importo deve essere ridotto dal giudice anche d'ufficio; nello stesso senso, Sez. 2, n. 37590 del 30/04/2019, Giulivi, Rv. 277083 - 01, che ha osservato come la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali e quindi non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale.).
4.4 Ne consegue l'annullamento senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi 1, lett. b), c) e d), 25, 27 e 29, con esclusivo riferimento per quest'ultimo alla dichiarazione Iva, perché estinti per prescrizione e per l'effetto la revoca della confisca per equivalente del profitto dei summenzionati reati disposta nei loro confronti. La Corte di rinvio provvederà alla riduzione, a seguito dell'annullamento, dell'importo da confiscare per equivalente. Quanto ai residui reati, per i quali la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità penale di CE RO, va disposto l'annullamento con rinvio per le esposte ragioni.
5. Quanto al ricorso nell'interesse di CH LL va ricordato come sia stata ritenuta responsabile, in doppia conforme, dei capi 12), 13), 19), 22) per i quali risponde quale concorrente - perché redattrice materiale delle fatture false - e del contratto preliminare simulato, finalizzato a paralizzare il pagamento della fattura mediante apparente compensazione contabile -nella emissione di fatture 45 per operazioni inesistenti da parte di AN S.r.l. (capo 12), da NA S.r.l. (capo 13), nonché per l'utilizzazione e l'indicazione in dichiarazione delle fatture emesse da NA S.r.l. da parte di AN S.r.l. (capo 19) e da parte di Immobiliare Estrella S.r.l. (capo 22), tutte società del Gruppo SP.
5.1 Assorbente è il primo fondato motivo di ricorso, per quanto già osservato al par. 2, corrispondente a quello già proposto in appello con memoria difensiva, quanto alla inutilizzabilità delle intercettazioni. L'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate riportate ai foll. 243 e ss. della sentenza impugnata viene accompagnata anche dalla deduzione della decisività del venir meno del contributo probatorio captativo. Ne consegue l'annullamento della sentenza con rinvio, spettando alla Corte territoriale la verifica della 'resistenza' del quadro probatorio residuo: in particolare, evidenzia questa Corte come al fol. 243 della sentenza impugnata si richiami l'interrogatorio della coimputata NO, e al fol. 245, riproducendo il testo della sentenza di primo grado, una conversazione del 22 gennaio 2015 fra SP e LA attribuendola al n. 931/15 Rit. (in neretto). La Corte del rinvio dovrà anche verificare la discrasia fra il numero del provvedimento - l'utilizzabilità delle autorizzativo citato astrattamente determinante conversazioni e la data della conversazione richiamata, invece antecedente a — quella del decreto autorizzativo, come anche antecedente risulta il periodo di servizio di LA rispetto a quello 'coperto' dal decreto autorizzativo citato dalla Corte di appello.
5.2 Non di meno, deve rilevarsi l'infondatezza della censura che deduce l'inutilizzabilità derivata dell'interrogatorio, in conseguenza di quella delle conversazioni intercettate. L'interrogatorio di LA, anche richiamato nella motivazione impugnata, allegato dalla ricorrente al ricorso ai fini della specificità del motivo, è utilizzabile. La Corte di appello ha fatto buon governo del consolidato principio per cui non sussiste la sanzione della cd. inutilizzabilità derivata, tanto che in caso analogo a quello in esame, questa Corte ha affermato in modo condivisibile che in tema di intercettazioni, l'inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. degli esiti dell'attività di captazione in procedimenti diversi da quello in cui è stata disposta, riguarda i risultati probatori conseguiti con tale specifico mezzo di prova, ma non esclude che i medesimi risultati possano essere ottenuti con un mezzo di prova diverso, sicchè non sono affette da invalidità derivata le deposizioni rese dagli interlocutori, cui sia stata data lettura delle conversazioni intercettate in ausilio alla memoria, in quanto essi, nel riferire quanto personalmente detto o ascoltato, diventano fonte di sommarie informazioni testimoniali (Sez. 6, n. 1007 del 07/11/2019, dep. 13/01/2020, Franceschi, Rv. 277586 - 01; Sez. 1, n. 21923 del 46 30/01/2007, Cirillo, Rv. 236694 - 01; mass. conf. N. 6360 del 1996 Rv. 205373 - 01, N. 6316 del 1997 Rv. 209149 01; in generale, in tema di insussistenza della nullità derivata, cfr. Sez 5, n. 21047 del 11/03/2011, D'Alfonso, Rv. 250415 - 01, e della inutilizzabilità derivata Sez. 5, n. 7781 del 27/10/2021, dep. 03/03/2022, Cordua, Rv. 282898 01; Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 30/01/2020 Romeo Gestioni, Rv. 278196 - 03). Deve pertanto convenire, questo Collegio, con il consolidato orientamento, in quanto l'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude la possibilità di condurre indagini per l'accertamento dei fatti di reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, il principio, previsto dall'art. 185 cod. proc. pen. per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432-02; in motivazione la Corte ha precisato, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 219 del 2019, che non può trovare applicazione un principio di "inutilizzabilità derivata" in assenza di una espressa previsione legislativa).
5.3 Deve pertanto affermarsi che in tema di intercettazioni, l'inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. degli esiti dell'attività di captazione, riguarda i risultati probatori conseguiti con tale specifico mezzo di prova, ma non esclude che i medesimi risultati possano essere ottenuti con un mezzo di prova diverso, sicchè non sono affette da invalidità derivata le dichiarazioni rese dall'indagata in sede di interrogatorio, cui sia stata data lettura delle conversazioni intercettate.
5.4 Ne consegue che, assorbite le residue censure mosse con il ricorso, la sentenza va annulla con rinvio.
6. In ordine al ricorso di GI MI va ricordato che lo stesso è stato ritenuto responsabile, in doppio grado, dei reati contestatigli ai capi 21), 22), 36) per l'utilizzo e l'indicazione delle fatture per operazioni inesistenti da parte delle società Immobiliare Kelos S.r.l., Immobiliare Estrella S.r.I., Venere S.r.l. tutte amministrate di fatto da SP in relazione alle condotte di avvalersi delle - fatture per operazioni inesistenti, come concorrente perché, nella qualità di professionista, con la piena consapevolezza della illiceità del sistema delle false fatturazioni, apponeva il visto di conformità sulla dichiarazione Iva presentata, nella quale confluivano le fatture per operazioni inesistenti, visto necessario per consentire alla società l'utilizzazione del credito Iva «artatamente» creato. Quanto all'unico motivo di ricorso, la motivazione impugnata fonda effettivamente sulle conversazioni inutilizzabili la responsabilità del ricorrente. Pertanto, il motivo è fondato, per quanto già osservato al par. 2, e spetterà alla Corte di appello verificare la 'resistenza' del residuo quadro probatorio. 47 e con tale profilo non si confronta il La motivazione impugnata valorizza anche l'argomento logico della palese falsità della fattura n.35 che ricorso riguardava una prestazione consulenziale per un periodo dal 2005 al 2014, quindi di circa dieci anni, mai pagata nel relativo periodo, come anche la falsità della fattura n. 36, per l'utilizzo dei locali da parte della Venere S.r.l. nella disponibilità della AN S.r.l. dal 2005 al 2014 in Vimercate, mentre la sede della società che non aveva dipendenti e non aveva necessità di una sede menzionata - era proprio presso lo studio professionale di MI. operativa Come pure, il ricorso non si confronta con l'ulteriore argomento della illogicità contabile delle fatture e della totale assenza di contratti, del difetto di certezza e determinabilità dei costi indicati, oltre ad altri profili tecnici indicati ai foll. 255 e ss., a fronte anche delle competenze dell'imputato, commercialista, chiamato a svolgere la funzione di verifica della regolarità formale. Pertanto, secondo i principi indicati, va annullata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale al fine di verificare la tenuta probatoria e logica degli elementi di prova residui, oltre a quelli ulteriori eventualmente rinvenibili.
7. In ordine al ricorso nell'interesse di IA FO va ricordato che la stessa è stata ritenuta penalmente responsabile in doppia conforme in ordine ai capi 13), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31). All'imputata viene contestata la condotta di concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, quale amministratrice di diritto, da parte della NA S.r.l. (capo 13), nonché di concorrente nella condotta dell'avvalersi delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla CO SF da parte delle - società NA S.r.l. (capi 23 e 24), EN S.r.l. (capi 25 e 26), RA S.r.l. (capi 27 e 28), TO Società Agricola S.r.l. (capi 29 e 30) e Progeam S.r.l. (capo 31), tutte società del Gruppo SP.
7.1 Va preliminarmente evidenziato come dalla motivazione impugnata (foll. 278-299) emerga che la prova della inesistenza delle operazioni fatturate consegua a due ordini di elementi probatori: per un verso le conversazioni intercettate, per altro verso le dichiarazioni confessorie rese dai coimputati della FO, CE RO, IR AM, CH LA, GI CO, TA RO, NA NO, IO GH e OB NI, nonché le emergenze di indagine riferite dalla Guardia di finanza e richiamate dalla Corte di appello, in ordine agli accertamenti contabili effettuati, anche conseguenti alle perquisizioni. Ebbene, secondo i principi già richiamati al par. 2 assorbiti il secondo motivo di ricorso, relativo al coefficiente soggettivo richiesto dai reati e ai rapporti con il già coniuge SP, come anche i successivi riferiti al trattamento sanzionatorio e alla divergenza fra dispositivo e motivazione per l'effetto 48 estensivo dei ricorsi, che hanno lamentato fondatamente l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, tale invalidità ha rilievo anche in relazione alla posizione della FO, in ordine alla quale la 'resistenza' del materiale probatorio residuo dovrà essere valutata in sede di rinvio.
7.2 Va anche evidenziato che, analogamente a quanto già evidenziato per RO al par. 4.2, alla cui motivazione si rinvia, anche per la ricorrente va annullata senza rinvio la sentenza in ordine ai capi 23), 25), 27) e 29), per quest'ultima condotta limitatamente alla dichiarazione presentata ai fini Iva, per intervenuta estinzione per prescrizione. Quanto alla confisca disposta per equivalente dalla sentenza di primo grado, la stessa va annullata senza rinvio in ordine al profitto confiscato a FO per i reati estinti, per quanto già evidenziato al par.
4.3 per RO.
7.3 Nei termini indicati va pertanto annullata senza rinvio la sentenza impugnata per i reati estinti per prescrizione, con revoca della confisca in relazione al profitto correlato, mentre per le residue imputazioni va disposto l'annullamento con rinvio.
8. In ordine al ricorso proposto nell'interesse di NA NO, la stessa è stata ritenuta responsabile dei capi 2), 3), 12), 13), 14) e 33), in quanto, nella qualità di contabile addetta alla registrazione del documento fiscale falso, concorreva nella emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di CO SF S.r.l. (capo 2), FI S.r.l. (capo 3), AN S.r.l. (capo 12), NA S.r.l. quanto alla redazione delle fatture false e dei contratti preliminari simulati (capo 13), AN-TO S.r.l., quanto alla redazione di una fattura falsa (capo 14), nonché nella medesima qualità quale concorrente nella condotta consistita nell'avvalersi di una fattura per operazione inesistente emessa da CO SF - indicata in dichiarazione da PE OR S.r.l. (capo 33), tutte società del Gruppo SP del quale lo stesso SE SP era amministratore di fatto.
8.1 In ordine al primo motivo di ricorso, che lamenta l'inutilizzabilità delle captazioni relative ai decreti nn. 1518/14, 1520/14, 234/15, 235/15, risulta fondata per quanto già evidenziato al par. 2 che precede.
8.2 In ordine al secondo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta violazione di legge in relazione all'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, la doglianza è invece da ritenersi infondata. Quanto all'applicazione di tale norma, va evidenziato come in tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato, prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si applica laddove il soggetto emittente le fatture per operazioni inesistenti coincida con l'utilizzatore delle stesse (Sez. 3, n. 49 5434 del 25/10/2016, dep. 06/02/2017, Ferrari, Rv. 269279 - 01; il principio è stato affermato, nella specie, in relazione a persona fisica amministratore delle società, rispettivamente, emittente ed utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti;
nello stesso senso n. 47862 del 2011 Rv. 251963 - 01, n. 19247 del 2012 Rv. 252545 01, n. 19025 del 2013 Rv. 255396 -01; cfr. anche n. 19025 del 2013 Rv. 255396 01, n. 19247 del 2012 Rv. 252545 01, n. 5434 del 2017 Rv. 269279 01). Nel caso in esame, la contestuale qualità di amministratore di fatto della società emittente e della società ricevente la fattura, rivolta nei confronti di SP, si estende anche ai concorrenti extranei, come affermato da questa Corte. Infatti è stato ritenuto, in modo condivisibile, che la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non si applica al soggetto che cumuli in sé la qualità di emittente e quella di amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti, né al consulente fiscale che con il primo concorra, quale extraneus, nella commissione di ciascuno dei reati oggetto di volontà comune, in considerazione della natura paritaria del titolo di responsabilità previsto dall'art. 110 cod. pen. (Sez. 3, n. 34021 del 29/10/2020, Rossineli, Rv. 280370-01). In particolare, in motivazione la Corte di cassazione ha affermato, in modo condiviso da questo Collegio, come «sia illogico, prima ancora che erroneo giuridicamente, ritenere applicabile il concorso "incrociato" dell'intraneus che unifichi nella sua persona le qualità di emittente ed utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti e, nel contempo, escludere la responsabilità concorsuale dell'extraneus, ritenendo applicabile il disposto dell'art. 9, d. lgs. n. 74 del 2000. Ed invero, la concezione unitaria del concorso di persone nel reato, accolta dal vigente codice penale, comporta che gli atti dei singoli sono nello stesso tempo considerati loro propri e comuni anche agli altri, sicché ciascuno ne risponde interamente. Questo principio si applica non solo nell'ipotesi di più atti volti al compimento di un reato singolo, ma anche in quelli di più reati finalizzati, nel quadro di un piano con articolata distribuzione di compiti, a un risultato da tutti perseguito. Infatti, l'accordo preventivo realizza una partecipazione morale da ognuno dei concorrenti ad ogni reato sotto forma di istigazione perché vale a rafforzare la determinazione dell'esecutore materiale che, a conoscenza del ruolo degli altri, si sente sicuro di conseguire il prodotto del piano concordato (tra le tante: Sez. 5, n. 8043 del 02/05/1983 - dep. 08/10/1983, Amitrano, Rv. 160513 -01)». Ne consegue che è infondata la doglianza formulata con il motivo di ricorso in esame. 50 8.3 In ordine agli ulteriori motivi di ricorso, il secondo quanto al vizio di motivazione, nonché dal terzo all'ottavo, che analizzano imputazione per imputazione la sentenza impugnata e la censurano, la Corte di appello per un verso evidenzia come la NO abbia reso dichiarazioni confessorie (fol. 324 e ss.), per altro verso richiama le dichiarazioni di GH e RO e gli accertamenti contabili e fiscali della Guardia di finanza (ad es. quanto alla incongruenza delle fatture del capo 12, lett. a, fol. 331, l'annotazione del 7 marzo 2017 della Guardia di Finanza, fol. 334 e 337): ne consegue che, non essendo esclusivamente le intercettazioni inutilizzabili la fonte di prova a carico della ricorrente, spetterà alla Corte del rinvio verificare la resistenza' del materiale probatorio tutto, eventualmente anche non citato dalla sentenza impugnata. Pertanto, sono parzialmente fondati i motivi del ricorso dal terzo all'ottavo solo nella misura in cui lamentano la inutilizzabilità delle intercettazioni, mentre infondati sono i motivi aggiunti, che rappresentano l'esclusività delle captazioni inutilizzabili quale unico materiale probatorio a carico, risultando invece dalla sentenza sussistere ulteriori elementi probatori a valutarsi.
8.4 Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla ricorrente, mentre restano assorbite e impregiudicate le ulteriori censure, qui non valutate.
9. In ordine al ricorso proposto nell'interesse di GI IN, va premesso che costui è stato ritenuto responsabile, dalla Corte di appello, in ordine ai delitti contestati ai capi 73), 76), 79), 89), 100),107), 108), 113), nonché 93). Le prime condotte sono state attribuite a IN, nella qualità di ragioniere alle dipendenze di SP, per aver dispensato consigli a quest'ultimo e aver ideato materialmente le operazioni societarie sottoposte successivamente alla firma del SP medesimo, per la realizzazione delle distrazioni, consistite nelle cessioni dei crediti vantati da parte delle società controllate, poi fallite, verso la controllante ID S.r.l. ad un valore percentuale pari allo 0.35% del valore nominale, in favore di MA S.r.l., amministrata di fatto da NG UC. Le cedenti il credito in relazione a ciascuna imputazione: Silene S.r.l., - Mariuccia S.r.l., Immobiliare Milano S.r.l., D'DA US S.r.I., LF UC S.r.l., - sono tutte società controllate LAsanta LAge S.r.l., Immobiliare Pirsani S.r.l. dalla debitrice ID S.r.l. e tutte amministrate prima di diritto e poi di fatto dallo stesso SP, che della ID era stato amministratore di diritto e poi liquidatore. Quanto, inoltre, al capo 93), IN rispondeva, nella predetta qualità, perché concorrente con SP nella cessione distrattiva della partecipazione totalitaria della fallita ID S.r.l. nella Gimal Hotel S.r.l. e nella CA AG Hotel S.r.l., 51 cessione intervenuta in favore della UO S.r.l., società riconducibile al SP, ad un prezzo inferiore a quello di mercato.
9.1 Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso è fondato, essendo state valutate dalla sentenza impugnata conversazioni non utilizzabili, alla luce delle considerazioni svolte al par. 2 che precede. Pertanto, anche in ragione delle valutazioni che seguono, relative agli altri motivi di ricorso, andrà delibata la 'resistenza' del quadro probatorio, tenuto in conto che per le imputazioni relative alle distrazioni in favore di MA, ai foll. 351 e ss., la sentenza impugnata richiama, esemplificativamente, conversazioni inutilizzabili perché captate a seguito del decreto n. 1520/14 Rit., mentre per l'imputazione sub capo 93), ai foll. 365 e ss., vengono richiamate conversazioni inutilizzabili in quanto risalenti a date antecedenti a quelle legittimamente autorizzate (non risulta indicato il numero di decreto autorizzativo), oltre a quelle parimenti inutilizzabili autorizzate con decreto n. 1520/14 Rit., relative al ruolo di IN. Non di meno, deve da subito evidenziarsi che ulteriori elementi di prova sussistono quanto al primo gruppo di reati, relativi alle cessioni alla MA S.r.l.: proprio l'amministratore di fatto della stessa, UC, rendeva interrogatorio a riguardo, richiamato in sentenza ai foll. 318 e ss., come anche viene richiamata la relazione della curatrice del fallimento ID S.r.l. Quanto al capo 93) - oltre agli accertamenti della Guardia di finanza sulla evoluzione societaria delle varie compagini coinvolte e alle vicende relative al concordato preventivo delle società, le cui quote vennero a essere cedute la Corte di appello richiama la relazione della curatrice del fallimento ID S.r.I., la stima dell'architetto Cairo, come anche le dichiarazioni delle coimputate AM e RI, nonché altre conversazioni pure inutilizzabili riportate ai foll. 365 e ss., a cominciare da quella relativa alla riunione tenuta nell'ufficio di IN nel dicembre 2014. Pertanto, la complessità del quadro probatorio, più ampio delle sole conversazioni inutilizzabili, determina l'annullamento con rinvio per la verifica della 'resistenza' del risultato probatorio residuo e, in funzione di questo, richiede anche la valutazione degli ulteriori motivi di ricorso sullo stesso incidenti.
9.2. Quanto alla posizione di IN, la sentenza impugnata ricapitola (fol. 350), richiamando quella di primo grado, la complessiva operazione che gli viene attribuita quale braccio destro di SP. IN avrebbe partecipato a tutte le fasi dell'operazione, di seguito descritte: a. la simulazione di una cessione dei crediti vantati dalle singole società controllate da ID S.r.l. verso la medesima capogruppo, ad un valore - irrisorio, pari allo 0.35% del valore nominale, alla MA S.r.I., società "pulita" 52 amministrata da UC, apparentemente terza, alfine di mettere al riparo il patrimonio della ID;
b. la costituzione della provvista necessaria al pagamento del corrispettivo della cessione, attraverso la simulazione di un atto di compravendita di immobili di proprietà della MA da parte della CO SF, società sempre riconducibile a SP;
c. la retrodatazione delle cessioni dei crediti, rispetto alla data delle istanze di fallimento presentate dalla Banca Popolare di Sondrio per le singole società, al fine di paralizzare l'eventuale azione del curatore volta a recuperare il credito "distratto" in capo alla ID. La retrodatazione avveniva per mezzo della complicità dell'impiegato dell'ufficio postale di Camparada, il quale si prestava ad apporre un timbro attestante la "data certa" sugli atti;
d. il mascheramento dell'identità soggettiva fra le partecipate cedenti il credito e la capogruppo ID, nei cui confronti veniva vantato il credito stesso, al fine di rendere più credibili le operazioni sopra descritte, attuato attraverso il cambio "formale" degli amministratori delle partecipate, prima amministrate tutte da SP e successivamente ricondotte all'amministrazione di "meri prestanomi"; e. il tentativo, da parte di SP, al fine ultimo di "chiusura" dell'operazione sopra descritta ed al fine anche di cautelarsi da eventuali e future azioni di escussione dei crediti da parte della MA, di acquisire le quote della società MA mediante la redazione di una scrittura privata, in base alla quale SP avrebbe acquistato le predette quote mediante compensazione con il corrispettivo precedentemente versato dalla CO SF, relativamente al compromesso di acquisto simulato degli immobili della MA">. Va evidenziato da subito, da parte di questa Corte, come le imputazioni di bancarotta dei capi in esame — 73), 76), 79), 83), 89), 100), 107), 108), 113) - - - riguardino esclusivamente la distrazione relativa alle società controllate, vale a dire la messa in pericolo della garanzia patrimoniale per il ceto creditorio di queste ultime società, non anche della capogruppo ID. Ciò va chiarito preliminarmente, in quanto, nella ricostruzione dell'operazione e nelle valutazioni della sentenza impugnata, a più riprese, si fa riferimento alla circostanza che l'operazione di cessione dei crediti fosse funzionale a preservare il patrimonio di ID, il che costituisce certamente un possibile motivo dell'agire, ma non può colmare un vuoto probatorio relativo al valore effettivo dei crediti, nel momento in cui intervennero le operazioni di cessione, da compararsi con il prezzo dello 0,35% del valore nominale, che è l'in sé delle contestazioni in esame. In sostanza, i delitti per cui si procede richiedono di verificare se la condotta di cessione abbia inciso effettivamente e negativamente sulla consistenza del patrimonio delle società fallite, mettendo a rischio le ragioni dei soli creditori delle stesse società controllate. 53 Infatti, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01; mass. conf.: n. 17819 del 2017 Rv. 269562-01). In tale prospettiva, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). Se, dunque, la bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo concreto, occorre allora verificare gli indicatori che possano far emergere la concreta idoneità (o meno) dell'atto, assunto come distrattivo, a determinare lo squilibrio fra attività e passività per le società controllate: il che implica la verifica, per l'appunto, del valore dei crediti ceduti e della rispondenza del prezzo pattuito a tale valore. La Corte di appello non si confronta con tale preliminare passaggio, ritenendo, invece, che l'esigibilità dei crediti dovesse trarsi dall'appostamento degli stessi in bilancio, per quanto svalutati dal 2013 in ragione dello stato di decozione della debitrice ID, richiamando a tal proposito la relazione della curatrice di tale ultimo fallimento, che indicava i crediti come «da svalutare», quindi presenti e almeno in parte esigibili.
9.3 Tanto premesso, in relazione al secondo, quarto e quinto motivo di ricorso, le doglianze sono fondate nei termini che seguono.
9.3.1. La Corte di appello rileva come la prova che i crediti fossero almeno parzialmente esigibili sarebbe tratta dalla circostanza che gli stessi fossero appostati in bilancio e non indicati come 'inattivi'. A riguardo, la documentazione allegata al ricorso IN comprova che nel 2013 vi era stata la svalutazione di tutti i crediti ceduti. La Corte di appello non motiva, però, la definizione di credito 'inattivo', cosicchè l'affermazione resta priva del necessario sostegno tecnico, che rende 54 manifestamente illogica l'argomentazione, a fronte della necessaria applicazione dei principi fissati dall'art. 2426, comma 1, n. 8, cod. civ. che prevedeva, nella formulazione ratione temporis applicabile nel 2013 l'appostazione dei crediti che devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione». D'altro canto, nessun approfondimento tecnico contabile è stato effettuato dalla Corte di merito in ordine alla natura e al valore dei crediti medesimi, a fronte della definizione di credito inesigibile offerta dall'art. 33, comma 5, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha modificato l'art. 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, richiedendo che «le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi», prevedendo che sussistano tali requisiti in caso di crediti di modesta entità, in caso di crediti prescritti, nonché [p]er i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi». Tale ultima disposizione, vigente al 2013, anno della svalutazione dei crediti nei bilanci delle società controllate fallite, veniva poi sostituita a partire dal 1° gennaio 2014, dall'art. 1, comma 160, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel senso che «[g]li elementi certi e precisi sussistono, inoltre, in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili». A fronte di tale complessa normativa e della necessità di provvedere a una valutazione tecnico contabile, anche tenendo in conto la normativa ratione temporis applicabile al momento della intervenuta cessione dei crediti e della prevedibilità in concreto propria del reato di pericolo, risulta fondato il motivo di ricorso: la natura non 'inattiva' dei crediti, richiamata dalla Corte di appello, non risulta corredata da adeguata motivazione e pertanto il motivo è fondato, dovendo il Giudice del rinvio valutare se disporre una perizia tecnico contabile a riguardo. D'altro canto, l'esame delle note integrative allegate dalla difesa all'atto di appello e poi al presente ricorso, evidenziano come la svalutazione dei crediti sia avvenuta in almeno due casi in misura inferiore rispetto al valore totale del credito, residuando come esigibile parte dello stesso, secondo lo stesso bilancio richiamato dal ricorrente, ma in altri casi il fondo di svalutazione risultava, invece, di valore maggiore rispetto al credito, che dunque risultava interamente svalutato. In tale prospettiva fondata è anche la doglianza del quinto motivo di ricorso, quanto all'omessa specifica valutazione degli elementi allegati dal ricorrente, relativamente allo stato di decozione della fallita ID - che determinava le ragioni della svalutazione e della inesigibilità dei crediti poi ceduti nella prospettiva propria del pericolo concreto di depauperamento del patrimonio delle società 55 controllate, non essendo sufficiente ad integrare il reato, come già evidenziato, il solo 'scopo' di evitare l'«aggressione» della ID S.r.l. da parte delle curatele delle società controllate qualora fosse intervenuto il fallimento, che effettivamente intervenne. Infine, tornando al tema del valore dei crediti, l'atto di appello (foll. 47-56) richiamava gli allegati 44 e ss. e riportava la relazione della curatrice del fallimento ID, atti con i quali non si confronta affatto la sentenza ora impugnata.
9.3.2 Quanto al quarto motivo, che lamenta travisamento della prova documentale, la Corte di appello al fol. 322 evidenzia che i crediti delle società controllate erano chirografari e che pertanto avrebbero avuto seguendo - l'impostazione difensiva di comparare il valore di cessione, pari allo 0,35%, con quello di soddisfazione dei creditori chirografari una maggiore soddisfazione - nella misura del 1,95%. Tale dato risulta indicato, dalla Corte di merito, citando la relazione aggiornata della curatrice del fallimento ID. Secondo la difesa si verterebbe in travisamento, in quanto la relazione della curatela relativa al terzo progetto di riparto parziale allegata al ricorso al n. 21 - dava atto che il pagamento del ceto chirografario interveniva in ragione dell'importo di euro 105.379,16, pari all'1,59%, a fronte di una totale dei crediti chirografari pari a euro 66.442.772,67, cosicché la percentuale di pagamento risulterebbe del 0,16% (e neanche dell'1,59%). Pertanto, secondo la difesa, la Corte avrebbe dapprima operato un errore materiale, indicando 1,95% in luogo di 1,59%, e comunque vi sarebbe un errore nel calcolo percentuale operato anche dalla curatrice. In vero, da qui deriverebbe la circostanza che il prezzo della cessione del credito contestata nella misura dello 0,35% risulterebbe ben superiore rispetto al valore di realizzo per la curatela: quindi il ceto creditorio delle società controllate dalla cessione dei crediti avrebbe tratto un vantaggio e non un depauperamento delle proprie garanzie. A ben vedere risulta fondata la censura in ordine a un elemento probatorio richiamato, comunque, dalla Corte di appello a sostegno del proprio argomentare - in vero tale dato costituisce un indice per valutare 'ora per allora' il valore effettivo dei crediti ceduti fermo restando che corretta è l'affermazione della - garanzia del Corte di appello che la valutazione di pericolosità in concreto, per ceto creditorio delle società fallite, debba essere effettuata al momento dell'atto depauperativo e non ex post. A tal proposito, di recente Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501 01, ha affermato che la bancarotta - fraudolenta distrattiva o dissipativa prefallimentare è un reato di pericolo concreto da valutarsi "ex ante", benché riferito al momento della declaratoria dello stato di 56 insolvenza e con riguardo agli atti depauperativi commessi nella c.d. "zona del rischio penale". Non di meno, vertendosi in tema di delitto di pericolo concreto, come di recente richiamato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 2023 a proposito dei reati di pericolo, va fatto corretto governo del principio di offensività, che costituisce un «criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest'ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività "in concreto") (sentenze n. 211 del 2022, n. 278 e n. 141 del 2019, n. 109 del 2016, n. 265 del 2005, n. 263 del 2000 e n. 360 del 1995); [...] il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario, nell'esercizio del proprio potere ermeneutico. Quest'ultimo 'rimanendo impegnato ad una lettura "teleologicamente orientata" degli elementi di fattispecie [...] dovrà segnatamente evitare che l'area di operatività dell'incriminazione si espanda a condotte prive di un'apprezzabile potenzialità lesiva» (Corte cost. n. 225 del 2008)». Ad ogni buon conto, tornando al documento richiamato dalla Corte territoriale, non è dato conoscere l'esito del riparto per i chirografari - il documento allegato dalla difesa risultava datato 19 novembre 2015 a fronte della sentenza ora impugnata del 16 ottobre 2023 · richiamato dalla Corte di appello e, quindi, della complessiva procedura fallimentare della ID S.r.l. riguardo a tali crediti. Pertanto, nei termini indicati, i motivi fin qui esaminati risultano fondati quanto al vizio di motivazione dedotto.
9.4 Il terzo motivo di ricorso, richiamando il motivo di censura mosso con l'atto di appello al fol. 56, rileva come la Corte di appello non abbia tenuto conto che i crediti delle controllate società risultavano da postergare rispetto ai chirografari, il che rendeva ancor più vantaggiosa la valutazione dello 0,35% del valore, a fronte di quanto evidenziato al punto che precede. A riguardo, se pur la Corte non dialoghi con questo profilo dell'appello, la doglianza, nella prospettiva del giudizio rescissorio, è infondata. A ben vedere la difesa richiama gli artt. 2467 e 2497-quinquies cod. civ. La prima norma prevede la postergazione del credito da rimborso, per finanziamento della società da parte dei soci, in favore degli altri creditori che vanno preferiti: si tratta di finanziamenti dei soci, quindi. La seconda norma prevede che «[a]i finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'art. 2467». 57 w e N contenuta nel capo IX del codice civile dedicato ai gruppi Tale ultima norma regola il finanziamento infragruppo e, già da un punto di vista di società 1 letterale, emerge come preveda l'applicazione della regola della postergazione del che credito nell'ipotesi di finanziamento da parte della sola società capogruppo esercita attività di direzione e coordinamento in favore di quella controllata, e non nel caso opposto, quale è quello in esame, dei crediti delle controllate verso la controllante: è infatti ID S.r.l. ad essere finanziata delle controllate. In sostanza, la norma trova applicazione, come in dottrina evidenziato, solo in caso di finanziamento discendente (down-stream financing) e non ascendente (upstream financing), in quanto la ratio è quella di tutelare i creditori delle controllate rispetto alla controllante creditrice, la cui pretesa va postergata in quanto quest'ultima, in ragione della posizione di direzione, ha contezza della situazione della società controllata e agisce nell'interesse proprio, operando il finanziamento. Diversamente, in caso di finanziamento ascendente, la società controllata finanziante la capogruppo non ha analoga consapevolezza né potere di direzione e, dunque, i suoi creditori non possono essere postergati rispetto agli altri creditori della capogruppo. Nello stesso senso si pone anche la giurisprudenza di questa Corte in Sede civile che ha chiarito ritenendo estensibile ad altri tipi di società di capitali il - disposto di cui all'art. 2467 cod. civ., previsto per le S.r.l. -che la postergazione del rimborso del finanziamento del socio, concesso in situazioni che renderebbero necessario un conferimento, ha la sua ratio nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società "chiuse" (Sez. 1 civ., n. 16291 del 20/06/2018, Rv. 649534 - 01; mass. conf.: N. 14056 del 2015 Rv. 635830 – 01). Al di là della natura latamente sanzionatoria della postergazione, è la 'conoscenza' dello stato della società finanziata/controllata a giustificare la postergazione. E' stato richiamato il caso in cui il finanziamento avvenga da parte di soci titolari di poteri sulla gestione e di adeguate informazioni, evocandosi il legame tra potere e rischio» (Sez. 1 civ., n. 12994 del 2019, n.m.), cosicché la conoscenza e le scelte strategiche della controllante, che riguardano la controllata, non devono danneggiare i creditori di quest'ultima: da ciò la necessità della postergazione delle ragioni creditorie della controllante, che si trova in una posizione esclusiva di 'conoscenza' e di 'regia' direzione e coordinamento - ― della politica societaria della controllata, quindi di netto vantaggio rispetto al creditore 'comune', il che non accade nel caso inverso, quale è quello in esame. Anche in dottrina è stato evidenziato come la peculiarità del finanziamento, nel caso disciplinato dall'art. 2467 cod. civ., è nella circostanza che la conoscenza della situazione della società, da parte del socio, come della controllante, renda il 58 finanziamento uno strumento di natura propriamente imprenditoriale piuttosto che finanziario: costituisca, cioè, al di là dello strumento formale impiegato, essa potere stessa un atto di esercizio del potere di governo dell'impresa societaria - che, beninteso, assume rilievo non in via di fatto, quale generica capacità di influenzare l'operato della società, ma solo nel momento in cui il suo esercizio avvenga tramite e risulti affidato ai precipui strumenti del diritto societario e non una semplice operazione creditizia rispondente alla logica, economica e giuridica, del mercato, così da giustificare relativo assoggettamento al profilo di (assunzione del relativo) rischio cui il legislatore ha inteso sottoporre lo svolgimento di attività di impresa». Tale diversa 'qualità' del finanziamento, che giustifica la postergazione del credito, si rinviene, quindi, solo nel caso della direzione discendente e non anche di quella ascendente. Ne consegue che il motivo di ricorso sul punto è infondato.
9.5 Residua, per i capi di imputazione riguardanti le cessioni di credito alla MA, il secondo motivo per violazione di legge in ordine all'art. 49 cod. pen., per impossibilità della distrazione per difetto dell'oggetto, nonché il sesto motivo, che lamenta vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, per quanto concerne specificamente IN, fondato fra l'altro sulla diversa analisi del contenuto di conversazione intercettata con decreto n. 1520/14 Rit., inutilizzabile: entrambi i profili di doglianza devono ritenersi assorbiti e impregiudicati a fronte delle ragioni di annullamento della sentenza impugnata, dovendo il Giudice del rinvio verificare la sussistenza del pericolo in concreto per le ragioni dei creditori delle società controllate, poi fallite.
9.6 Quanto al capo 93), il settimo e ottavo motivo deducono vizi di motivazione in ordine alle due cessioni da parte di ID S.r.l. in data 31 dicembre 2014 della partecipazione totalitaria nella società Gimal Hotel S.r.l. per euro 90mila e nella CA AG Hotel S.r.I. per euro 10mila, alla società UO, prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, mai versato nelle casse sociali della cedente. Quanto alla prima cessione, il valore maggiore risultava connesso alla stima dell'immobile in Venezia di proprietà della società Gimal Hotel, stima effettuata dall'architetto Cairo su incarico della curatela;
anche il valore della seconda partecipazione risultava superiore alla Corte di appello, in forza delle valutazioni della curatela.
9.6.1 Quanto alla prima delle due cessioni lamenta il ricorrente che la Corte di appello non si sia confrontata con la documentazione allegata, che richiamava stime ulteriori, che valutavano la partecipazione ceduta come priva di valore. 59 La Corte di sarebbe affidata esclusivamente alle valutazioni del perito di parte - nominato dalla curatela costituitasi parte civile, che non avrebbe reso Cairo giuramento e non avrebbe visionato l'immobile sul Canal Grande a Venezia, stimandolo poi in 67 milioni di euro non confrontandosi, né con le spese di - manutenzione straordinaria a farsi, né con le stime degli altri consulenti. In particolare un istituto indipendente, incaricato da Gimal S.r.l. (cfr. punto 1 della relazione in all. 24), aveva stimato l'immobile per 40 milioni di euro;
la stima dell'ing. De Sena, nominato da ID S.r.l., valutava l'immobile 41 milioni di euro;
ancora, il c.t.u del Tribunale di Venezia, nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare, nel 2015 (all. 30) valutava l'immobile 48 milioni di euro allo stato libero e ad un prezzo di vendita di 43 milioni di euro se occupato. A fronte di ciò l'atto di appello (foll. 72 e, in particolare, 74 e ss.) contestava nel merito la consulenza dell'architetto Cairo, riportandosi anche ai rilievi del prof. HE (all. 33), denunciando la valutazione sommaria operata dal tecnico della curatela, a causa dell'omesso sopralluogo diretto dell'immobile, essendo la stima richiamata dalla Corte di merito fondata solo sugli atti della consulenza dell'ing. De Sena. L'allora appellante censurava anche l'erronea ubicazione dell'immobile, ritenuta dal consulente della curatela ubicata in zona San Marco, mentre era in zona Cannareggio Sud, con conseguente errato riferimento ai parametri O.M.I; come pure criticava la stima, operata secondo il metodo di capitalizzazione del reddito, fondata sui ricavi medi in astratto e non sui ricavi delle ultime tre annualità, anche a fronte della nota della direttrice dell'Hotel che avrebbe smentito decisamente la stima dei ricavi, con conseguente riduzione del prezzo stimato. Inoltre, denunciava che la valutazione della curatela scontava l'errore di una duplicazione del valore delle opere d'arte, già valutate dal c.t.u. del Tribunale di Venezia. Infine, il contributo del prof. Venturelli, incaricato da Italiana Investimenti e Partecipazioni S.p.a., stimava come negativo il valore delle quote delle due società oggetto di distrazione. A fronte di tali doglianze, sostenute da molteplici allegati, anche allegati al presente ricorso (cfr. all. 24 e ss.), la Corte di appello per un verso evidenzia come le consulenze e contributi tecnici allegati siano tutti provenienti da incarichi direttamente o indirettamente collegati alle iniziative, anche di ristrutturazione, intraprese da SP. Per altro afferma, in modo assertivo, che il valore della stima Cairo, a metro quadro, doveva intendersi congruo e proporzionato, richiamando la relazione della curatela che, a sua volta, richiamava l'elaborato Cairo. 6 060 La Corte, per altro, non si confronta con un contributo certamente indipendente, quale era quello affidato dal Giudice dell'esecuzione di Venezia al proprio c.t.u. (richiamato nell'atto di appello al fol. 43, all. 29) che comunque stimava in misura inferiore il valore dell'immobile rispetto alla valutazione operata dalla consulente della curatela. Neanche alcuna motivazione viene spesa dalla Corte territoriale in ordine alla valutazione di Venturelli, quanto al valore delle quote delle due società cedute, riportandosi la motivazione a quella del G.u.p. che menzionava l'offerta in vendita del compendio immobiliare all'importo di 68 milioni di euro. A ben vedere, a fronte delle puntuali critiche mosse dalla difesa con l'atto di appello, l'argomentare della Corte di merito risulta del tutto carente, in quanto spetta al giudice valutazione del metodo tecnico utilizzato e la sua logicità, dovendo dare conto delle ragioni per cui le diverse valutazioni, per quanto provenienti da consulenti ritenuti della difesa, non siano accettabili. Sul punto la Corte di appello non solo non si confronta con la consulenza di ufficio disposta dal Tribunale di Venezia, quindi certamente non suscettibile di parzialità, ma illogicamente sembra per un verso svilire il contributo documentale della difesa, valorizzando quello della parte civile che, per quanto connotata da ragioni pubblicistiche nel caso in esame, comunque resta una parte.
9.6.2 Pertanto, se è vero che tema di prova scientifica la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica essa, infatti, non è giudice delle acquisizioni tecnico- - scientifiche, essendo solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, che include la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto;
ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente argomentato (Sez. 1, n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151 - 01, mass. conf. N. 6754 del 2015 Rv. 262722 - 01) è anche vero che, nel caso in esame, non - vi è una valutazione completa del materiale probatorio, nel senso che la Corte non ha valutato le doglianze, non confrontandosi con le critiche volte alla consulenza Cairo. D'altro canto è noto il principio per cui la sentenza di condanna che si fondi sulla sola consulenza tecnica di parte civile deve dare adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta dell'imputato di perizia nel caso in gli esiti esame a fronte delle pluralità di valutazioni di stima di segno contrario di detta consulenza vengano ritenuti esaustivi e incontrovertibili, giacché la regola 61 di giudizio dell' "aldilà ogni ragionevole dubbio" impone al giudice l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria (Sez. 4, n. 28102 del 21/03/2019, Hannouche, Rv. 277474 - 01). Come pure, l'assertivo riferimento di congruità quanto al valore dell'immobile in Venezia, sulla base della stima a metro quadro, non fa buon governo del principio per cui il giudice, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, non può prescindere dall'apporto della perizia per avvalersi direttamente di proprie, personali, competenze scientifiche e tecniche, perché l'impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio nell""iter" di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso (Sez. 1, n. 19822 del 23/03/2021, Faina, Rv. 281223 - 01; mass. conf. N. 9358 del 2015 Rv. 262840 01, N. 9047 del 1999 Rv. 214295 01, N. 54795 del 2017 Rv. 271668 01). Ne consegue la fondatezza dei motivi ora esaminati.
9.6.3 Neanche, la Corte di appello, ha valutato come le cessioni delle partecipazioni nelle due società fossero risolutivamente condizionate acché la cessioniaria UO dovesse, oltre al prezzo pattuito, liberare la cedente dalle fideiussioni nei tre anni successivi: il che costituiva un vantaggio per la cedente, oltretutto consentendo al fallimento ID di rientrare nella disponibilità delle partecipazioni, cosicché, essendosi verificata la condizione, la cessione non avrebbe prodotto effetti. Su tale punto la Corte omette ogni valutazione, cosicché fondata è la relativa doglianza quanto alla omessa motivazione. relativi alla sola9.7 Quanto ai motivi successivi - da ottavo a undicesimo posizione di IN, al suo contributo e al coefficiente soggettivo del reato, come anche al trattamento sanzionatorio, si tratta di doglianze da ritenersi assorbite, che saranno valutate se del caso dalla Corte di appello in sede di rinvio, in quanto rispondenti a motivi di appello già proposti.
9.8. Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei termini e per le ragioni in precedenza indicati. 10. In ordine al ricorso nell'interesse di OB NI va ricordato che lo stesso è stato ritenuto penalmente responsabile in doppia conforme del capo 2), perché preposto alla progettazione, ideazione e esecuzione della emissione delle fatture per operazioni inesistenti da parte di CO SF;
dei capi 33), 34), 35), per l'utilizzo e l'indicazione in dichiarazione delle fatture false emesse da CO SF e Studio AG da parte, rispettivamente, delle società 62 PE OR S.r.I., LA Sant'Agostino S.r.I., Gritti S.r.l. delle quali NI era amministratore di diritto;
infine, del capo 93), per la bancarotta della ID S.r.l., quanto alla cessione delle partecipazioni totalitarie delle società Gimal Hotel e CA AG, essendosi prestato NI, quale amministratore di diritto della LA Sant'Agostino, a creare la provvista economica per la UO, cessionaria delle partecipazioni menzionate. 10.1 Quanto al primo e al secondo motivo di ricorso, strettamente connessi, fondata per quanto già evidenziato in precedenza al par. 2 è la doglianza - - relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni richiamate in ordine ai delitti di emissione e utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti, contestati ai capi 2), 33), 34) e 35). Non di meno, però, la motivazione impugnata non si risolve nel solo richiamo alle intercettazioni menzionate, ma si fonda sugli incarichi di amministratore ricevuti da NI in società del SP (fol. 299), sul legame esistente con quest'ultimo, dimostrato dalla annotazione della Guardia di finanza del 21 marzo 2017 (fol. 300), fondata su intercettazioni utilizzabili (nn. 945/15 Rit. e 975/15 Rit.), a riprova che SP si fosse rifugiato nella abitazione di NI dandosi alla fuga, con inquinamento delle prove da parte dell'attuale imputato;
nonché, sull'interrogatorio, ritenuto ammissivo, in data 19 giugno 2018 e sugli interrogatori di IR AM e IO GH. A riguardo va evidenziato che la denuncia di travisamento, in relazione è all'interrogatorio del NI, come anche in relazione ad altre fonti di prova, aspecifica, perché il relativo verbale e i relativi atti di indagine non sono stati allegati al ricorso, non consentendosi a questa Corte di verificare la fondatezza del dedotto travisamento. Pertanto, a fronte della ritenuta inutilizzabilità di parte delle conversazioni intercettate, spetterà al Giudice del rinvio verificare la 'resistenza' del materiale probatorio residuo, per sostenere la prova della responsabilità dell'imputato in ordine alle condotte contestategli ai capi 2), 33), 34) e 35). 10.2 Va, altresì, evidenziato come sia infondata la denuncia di violazione di legge in relazione all'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, per quanto già evidenziato anche in relazione alla ricorrente NO, al par.
8.2 al quale si rinvia. 10.3 Le doglianze, invece, rivolte con il secondo motivo in ordine al capo 93) devono essere tratte congiuntamente al terzo motivo, fermo restando l'inutilizzabilità delle conversazioni richiamate in sentenza (foll. 307 e ss.) antecedenti ai decreti autorizzativi del 3 novembre 2015. Quanto al terzo motivo, in ordine al capo 93), preliminare a ogni valutazione, in ragione della doglianza specifica rivolta sul punto da parte del ricorrente alla assenza di valore dei beni distratti, è quanto argomentato in ordine al ricorrente 63 IN sul punto al par. 9.6, al quale si rinvia, determinando ciò l'annullamento della sentenza impugnata anche in relazione a NI, assorbita ogni altra doglianza. 10.4 Ne consegue l'annullamento della sentenza quanto alla posizione di OB NI per le indicate ragioni. 11. In ordine al ricorso proposto nell'interesse di NG UC, lo stesso si articola in tre motivi di ricorso. UC è stato ritenuto responsabile delle distrazioni a seguito di cessioni di crediti, attribuitegli ai capi 73), 76), 79), 83), 89), 100), 107) 108), 113), in quanto amministratore di fatto della cessionaria MA S.r.l., quindi come concorrente esterno rispetto ai cedenti i crediti per conto delle società controllate del Gruppo SP. 11.1 Il primo e il secondo motivo sono fondati in quanto, in merito all'elemento oggettivo dei delitti di bancarotta patrimoniale in contestazione, deducono sostanzialmente quanto già censurato da IN. Per le ragioni già espresse in ordine a IN quanto al profilo oggettivo dei reati ai parr. 9.1-9.5, la sentenza impugnata va annullata con rinvio. 11.2 Quanto alla doglianza relativa al coefficiente soggettivo, proposta con il il primo e terzo motivo, la stessa deve ritenersi assorbita. 12. Ne consegue, l'inammissibilità del ricorso nell'interesse di ZO BA, con condanna ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di CE RO, limitatamente ai reati di cui ai capi 1, lett. b), c) e d), 25, 27 e 29, con esclusivo riferimento per quest'ultimo alla dichiarazione Iva, e nei confronti di IA FO, limitatamente ai reati di cui ai capi 23), 25), 27) e 29), con esclusivo riferimento per quest'ultimo alla dichiarazione Iva, perché estinti per prescrizione: a tale declaratoria consegue la revoca la confisca per equivalente del profitto degli indicati reati. Infine, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di CE RO e IA FO in relazione agli altri reati, nonché nei confronti di CH LL, GI GI MI, OB NI, NG UC, NA NO e GI IN, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Va anche evidenziato che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da 64 un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 08/02/2024, Lombardi, Rv. 285801 - 02; mass. conf.: N. 41085 del 2009 Rv. 245389-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RO CE, limitatamente ai reati di cui ai capi 1, lett. b), c) e d), 25, 27 e 29, con esclusivo riferimento per quest'ultimo alla dichiarazione Iva, e nei confronti di FO IA, limitatamente ai reati di cui ai capi 23), 25), 27) e 29), con esclusivo riferimento per quest'ultimo alla dichiarazione Iva, perché estinti per prescrizione e per l'effetto revoca la confisca per equivalente del profitto dei summenzionati reati disposta nei loro confronti. Annulla la medesima sentenza nei confronti di RO CE e FO IA in relazione agli altri reati loro rispettivamente contestati, nonché nei confronti di LL CH, MI GI GI, NI OB, UC NG, NO NA e IN GI, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso di BA ZO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2024 Il Presidente Il Consigliere estensore UC OR FR NA From Cur реш CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 SET 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 65 Qu un