Sentenza 27 ottobre 2021
Massime • 2
In tema di intercettazioni, quando il contenuto di una captazione costituisca il presupposto di nuove ed autonome intercettazioni disposte in un diverso procedimento, per l'utilizzabilità degli esiti di queste ultime non occorre il deposito dei decreti autorizzativi del procedimento "a quo", le cui risultanze influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento "ad quem" come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi decreti solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei "gravi indizi di reato", richiesta dall'art.267, comma 1, cod. proc. pen.
L'indagato ha interesse ad ottenere la scarcerazione, anche se solo parziale e puramente formale, per uno dei reati indicati nell'ordinanza cautelare, solo quando, per effetto di tale provvedimento, pur non conseguendo la totale cessazione della custodia cautelare, che prosegue per gli altri reati, possa derivargli altro concreto ed attuale beneficio. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il gravame con il quale l'indagato chiedeva disporsi la scarcerazione formale in relazione ad una porzione temporale del reato associativo oggetto di addebito cautelare, trattandosi di statuizione del tutto priva di potenziali ripercussioni).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2021, n. 7781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7781 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2021 |
Testo completo
07781-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: GERARDO SABEONE -Presidente - Sent. n. sez. 1430/2021 CC 27/10/2021 MARIA TERESA BELMONTE R.G.N. 22671/2021 GIUSEPPE DE MARZO GIOVANNI FRANCOLINI - Relatore - ANNA MAURO ha pronunciato la seguente SENTENZA ся sui ricorsi proposti da: CO CO nato a [...] il [...] SI BE nato a [...] il [...] CO EF nata a [...] il [...] UT AL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/04/2021 del TRIBUNALE DI BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi, e per i ricorrenti gli avvocati AL VITO VILLANI, LUCA ANDREA BREZIGAR, CARMEN PISANELLO, che si sono riportati ai motivi esposti nei rispettivi ricorsi e hanno insistito per l'accoglimento di essi;
1 RITENUTO IN FATTO 1. Con unica ordinanza in data 6 aprile 2021 (dep. il 4 maggio 2021) il Tribunale di OG - a seguito del riesame interposto (ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.) nell'interesse di OM CO, TO SI, FF CO e TO UT ha confermato l'ordinanza in data 8 marzo 2021, con la quale il G.i.p. del Tribunale di OG ha applicato ai medesimi indagati la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziati: - TO UT del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e tentata estorsione (capi 1-bis e 15 dell'incolpazione); - OM CO del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, tentata estorsione, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina e ricettazione (capi 1-bis, 15, 16, 17 e 18); - TO SI e FF CO del delitto di tentata estorsione (capo 15); con le aggravanti in incolpazione.
2. Il difensori delle persone sottoposte a indagini hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza collegiale (per i motivi di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Nell'interesse di TO SI e FF CO, con unico atto, sono stati formulati due motivi.
2.1.1. Con il primo sono state dedotte la violazione della legge penale sostanziale e processuale e, in particolare, dell'art. 56 cod. pen. e degli artt. 8, 279, 292, comma 1, 27 cod. proc. pen., in relazione alla mancata declaratoria di incompetenza per territorio da parte del G.i.p.
2.1.2. Con il secondo sono state denunciate la violazione della legge processuale, indicata nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché la carenza assoluta di motivazione sulla mancanza di precedenti e sull'incensuratezza dei ricorrenti.
2.2. Nell'interesse di TO UT sono stati formulati tre motivi.
2.2.1. Con il primo sono state assunte la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità e nullità - indicate negli artt. 266, comma 2, 267, commi 1, 2, 2-bis, 270 e 272, cod. proc. pen. - e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni.
2.2.2. Con il secondo, con riferimento al delitto associativo di cui al capo 1-bis, sono state prospettate l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen.
2.2.3. Con il terzo, inerente al fatto estorsivo di cui al capo 15, sono state addotte l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 56, 629, commi 1 e 2, 416-bis.1 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. 2 2.3. Nell'interesse di OM CO sono stati formulati cinque motivi.
2.3.1. Con il primo sono state allegate la violazione della legge penale e processuale e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 273, 274 e 192 cod. proc. pen., con riguardo alle propalazioni dei collaboratori di giustizia.
2.3.2. Con il secondo sono state assunte la violazione della legge penale e processuale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274 e 180 cod. proc. pen., con riferimento alle conoscenza di informazioni relative alla 'ndrangheta da parte del CO e a cagione dell'omessa motivazione su uno specifico rilievo difensivo attinente a una conversazione intercettata in data 24 gennaio 2020. 2.3.3. Con terzo sono state assunte la violazione della legge penale e processuale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274 e 180 cod. proc. pen., a cagione dell'omessa motivazione sulla genesi del reato estorsivo di cui al capo 15 rispetto al ruolo del CO di extraneus al sodalizio di cui al capo 1-bis dal 17 febbraio 2020 in poi.
2.3.4. Con il quarto sono state assunte la violazione della legge penale e processuale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274 e 180 cod. proc. pen., a causa dell'omessa motivazione sulla qualità di concorrente esterno del CO rispetto al sodalizio di cui al capo 1-bis dal 17 febbraio 2020 in poi.
2.3.5. Con il quinto motivo sono state assunte la violazione della legge penale e B processuale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274 e 180 cod. proc. pen. e 416- bis.
1. cod. pen. con riguardo ai reati di detenzione, porto e ricettazione di arma clandestina (nn. 16, 17 e 18), assumendo che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente e illogica. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili.
1. Con il primo motivo proposto nell'interesse di TO SI e FF CO, la difesa ha dedotto di aver eccepito l'incompetenza per territorio G.i.p. del Tribunale di OG, assumendo che la cognizione sia da attribuire al G.i.p. del Tribunale di Firenze in quanto, in relazione alla condotta estorsiva aggravata per quel che qui più rileva, anche ex art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., attribuita pure ai predetti indagati: -l'intimidazione in pregiudizio della persona offesa avrebbe avuto luogo il 16 ottobre 2020 a Prato;
- il Tribunale, invece, avrebbe rigettato l'eccezione individuando un ulteriore episodio in cui il gruppo [...] si era organizzato per un successivo incontro con FU a Reggio Emilia, tentando invano di contattarlo telefonicamente;
- da ciò sarebbe derivato il ricorso ai criteri suppletivi per la determinazione della competenza di cui all'art. 9 cod. proc. pen.; il IL tuttavia non sarebbe la persona offesa (anzi sarebbe a quest'ultima contrapposto, secondo l'accusa) e non avrebbe potuto ricevere ulteriori illecite richieste e, comunque, non sarebbe stato contattato;
- quindi, si sarebbe fatta erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen., attribuendo rilevanza ad un atto che è rimasto estraneo alla sfera della punibilità e, di conseguenza, si sarebbero violate le regole di ripartizione della competenza per territorio in forza delle quali, invece, avrebbe dovuto farsi applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen.
1.1. Secondo le regole generali in materia di competenza per territorio, nel caso di delitto tentato «è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto» (art. 8, comma 4, cod. proc. pen.), atto da individuarsi esclusivamente nella condotta del soggetto o dei soggetti che pongono in essere il delitto, non dovendosi attribuire rilevanza alla condotta della persona offesa (Sez. 1, n. 10265 del 17/02/2010, Caliendi, Rv. 246781; cfr. pure Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012 - dep. 2013, Lavitola). TO SI e FF CO sono stati ritenuti gravemente indiziati del delitto di tentata estorsione aggravata in danno di UC LM per avere posto in essere (in concorso con i coindagati) atti idonei diretti in modo non equivoco a ottenere, con minacce, il pagamento di una somma da parte dello LM. Dalla ricostruzione dell'occorso riportata dall'ordinanza (che ha dato conto degli elementi emersi nel corso delle indagini cui ha fatto riferimento e, in particolare, dei dialoghi oggetto di intercettazione, dall'attività di osservazione della polizia giudiziaria e delle dichiarazioni dell'offeso) risulta - nell'ottica indiziaria propria della cautela personale che i coniugi SI - CO, al fine di ottenere il pagamento in discorso, si siano rivolti ai coindagati, segnatamente a TO UT cl. '85 e, per il suo tramite, a OM CO e EP IY, perché veicolassero la minaccia (con metodo mafioso) allo LM. Tale attività, alla luce di quanto riportato nel provvedimento impugnato, è stata pianificata e posta in essere nell'arco di diversi mesi. Più in particolare, risulta che prima dell'incontro avvenuto a Prato il 16 ottobre 2020, che la difesa ha indicato come ultimo atto volto a commettere il delitto, in realtà l'agire di tutti i coindagati avesse raggiunto la soglia del tentativo punibile: difatti, già il 2 ottobre 2019 erano stati intercettati dialoghi tra OM CO e EP IY dimostrativi dell'organizzazione di un'azione violenta ai danni di un soggetto residente in [...]per costringerlo a consegnare la somma di euro 3.000.000; e le conversazioni captate dal 10 gennaio 2020 hanno dato conto del fatto che, in seguito, allo LM (presso la sua abitazione in Toscana) erano state in effetti indirizzate minacce il cui tenore e la cui finalità erano chiarissime;
ossia, erano già stati posti in essere atti tipici, corrispondenti, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale della fattispecie delittuosa in discorso (che punisce «chiunque mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno»: art. 629, comma 1, cod. pen.) e, dunque, aveva senz'altro avuto inizio l'attuazione del piano criminoso (cfr. Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931-01). Ha poi fatto seguito un incontro a Prato il 16 ottobre 2020, nel corso del quale le minacce sono state reiterate. Tuttavia, 4 successivamente a tale incontro, la condotta degli indagati non è cessata e - per quel che più interessa alla luce della prospettazione difensiva, vi è stato (oltre a un incontro tra coniugi SI e il coindagato EP SO il 9 gennaio 2021 a Soliera, in provincia di Modena, sempre volto a programmare il compimento dell'attività illecita in discorso) un ulteriore e successivo incontro tra i coniugi SI e il CO, avvenuto a RA (pure in provincia di Modena), funzionale a portare a termine il fatto estorsivo e che, quindi, essendo già stata superata come detto la soglia di punibilità del tentativo, fa pienamente parte dell'attività illecita diretta a commettere il delitto di cui gli indagati sono gravemente indiziati. Dunque, è dirimente considerare che è manifestamente infondata la prospettazione difensiva nella parte in cui ha assunto che l'ultimo atto volto alla commissione del delitto sia stato posto in essere in un luogo che ricade al di fuori del Distretto di OG (è utile ricordare che, nella specie, la competenza a provvedere sulla domanda cautelare relativa al delitto in discorso, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e, dunque, rientrante tra quelli contemplati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., è attribuita al giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente: cfr. art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.) ed ha pertanto censurato l'ordinanza impugnata che si espressa in senso contrario (per l'appunto facendo riferimento al detto incontro di RA). Non occorre, allora, dilungarsi per aggiungere che la stessa ordinanza ha in ogni caso ritenuto di radicare la competenza (in capo allo stesso G.i.p. distrettuale che ha emesso il provvedimento cautelare di prima istanza) sulla scorta del criterio suppletivo del luogo di residenza di tutti gli indagati (art. 9, comma 2, cod. proc. pen.), rilevando pure l'impossibilità di determinare il luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto volto a commettere il delitto, trattandosi di profilo rispetto al quale il ricorso non ha mosso alcuna specifica censura.
2. Con il secondo motivo, nell'interesse di TO SI e FF CO, è stata censurata l'ordinanza impugnata, assumendo che, nonostante la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. debba considerarsi relativa, il provvedimento impugnato non avrebbe considerato «i dati anamnestici dei prevenuti» e non avrebbe avuto riguardo alla loro incensuratezza «quasi come se tale dato non avesse forza alcuna al fine di vincere la presunzione di pericolosità sociale», così erroneamente negando l'applicazione della misura degli arresti domiciliari in violazione della legge processuale e in contrasto con i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità. In alternativa», la motivazione sarebbe insanabilmente e totalmente carente, avendo dedicato poche righe» a un tema «essenziale» quale quello in discorso.
2.1. Il Tribunale, con riferimento all'adeguatezza della misura e correttamente tenendo conto del disposto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha evidenziato come rispetto agli indagati non consti alcun dato favorevole da cui desumere l'adeguatezza di una misura meno afflittiva, rimarcando come costoro abbiano dimostrato una spiccata pericolosità e un personalità incline alla violenza, non avendo esitato a rivolgersi ad appartenenti alla 'ndrangheta perché 5 perpetrassero gravi delitti contro la persona, ossia non solo la tentata estorsione in discorso, ma anche un'aggressione in danno di RT IB (che, nell'intenzione dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere sfigurata con l'acido); ed ha rimarcato come i due, nonostante fossero stati convocati dalla Polizia di Stato nel dicembre 2019, si siano limitati a interrompere soltanto l'azione in danno della IB (alla luce dell'oggetto della convocazione in discorso) ma non l'attività estorsiva, portata avanti per tutto l'anno 2020. Il motivo in esame è, dunque, inammissibile poiché generico, in quanto non si confronta affatto con la motivazione espressa dall'ordinanza di seconda istanza (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); e manifestamente infondato, atteso che la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., può essere vinta solo da elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere tutelate con misure diverse, tra i quali non può annoverarsi il mero stato d'incensuratezza (cfr. Sez. 2, n. 16615 del 13/03/2008, Vitagiano, Rv. 240405-01; cfr. pure Sez. 3, n. 48706 del 25/11/2015, J. A., Rv. 266029 - 01) 3. Con il primo motivo, il difensore di TO UT - sub specie della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione - ha rappresentato che: le captazioni in particolare sull'utenza in uso a EP IY giusta decreto d'urgenza n. 1002/2019, non convalidato per difetto dell'urgenza, con autorizzazione tuttavia a proseguire le operazioni - sarebbero state disposte in ragione dei dati emersi dalle precedenti intercettazioni eseguite sull'utenza in uso a NO IY giusta decreto n. 103/2019 (riportato nella nota della Squadra Mobile di Reggio Emilia «trasfusa» nel decreto d'urgenza); e da esse sarebbe derivata l'acquisizione di elementi poi posti a sostegno della successiva attività di captazione;
tuttavia, non è stato depositato il detto decreto n. 103/19 e, dunque, non è stato possibile verificare se il decreto n. 1002/2019 e di conseguenza quelli successivi siano stati resi nel rispetto dei presupposti di legge;
- ne sarebbe conseguita la nullità o l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni susseguenti al decreto n. 1002/2019, a cagione della nullità radicale di quest'ultimo per difetto radicale della sua motivazione.
3.1. Il motivo in esame è inammissibile sotto diversi profili. Premesso che le captazioni in discorso risultano regolate, in relazione al tempo di instaurazione del procedimento, dalla disciplina anteriore alla novella posta dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modif., dalla legge 28 febbraio 2020 n. 7 (cfr. pure art. 1 decreto- legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modif., dalla legge di 25 giugno 2020, n. 70), deve in primo luogo, rilevarsi che il contenuto di precedenti intercettazioni, anche se eseguite in altro procedimento, può costituire una notizia di reato (come nella specie, rassegnata dalla polizia giudiziaria nella nota il cui contenuto è stato richiamato per emettere il decreto 1002/2019) e ritualmente rappresentare il presupposto «per nuove e del tutto autonome intercettazioni>> (Sez. 5, n. 4758 del 10/07/2015 - dep. 2016, Bagnato, Rv. 265992 - 01, che convisibilmente ha ravvisato in tali ipotesi «una situazione, in definitiva, in nulla difforme da quella, assolutamente ordinaria, in cui la polizia giudiziaria richiede, all'esito di indagini già svolte, di sottoporre alcuni telefoni ad intercettazione o di dare corso alla captazione di comunicazioni fra presenti»). Invero, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili»; «il vizio di cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e [...] pertanto non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile» (Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015 - dep. 2016, Ferminio, Rv. 266496-01). Difatti, «l'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude la possibilità di condurre indagini per l'accertamento dei fatti di reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, il principio, previsto dall'art. 185 cod. proc. pen. per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo» (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432-02). -Né occorre, quando le precedenti intercettazioni nei termini predetti sono il presupposto per successive e autonome intercettazioni, il deposito al fine dell'utilizzabilità di queste ultime del decreto autorizzativo delle prime. Invero, la produzione di esso nel procedimento ad quem è stata esclusa dalla consolidata giurisprudenza persino «ai fini dell'utilizzabilità» probatoria ex art. 270 cod. proc. pen «degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte», essendo sufficiente in tali casi, ai sensi del chiaro disposto dell'art. 270, comma 2, cod. proc. pen., il deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime» (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv 229244; Sez. 5, n. 4758/2016, cit.; Sez. 1, n. 19791 del 06/02/2015, Alberti, Rv. 263571 - 01; Sez. 1, n. 38626 del 21/10/2010, Romeo, Rv. 248665). A fortiori quando i risultati delle precedenti captazioni costituiscono il presupposto delle successive (rilevando come notizia di reato) non occorre alcun deposito del decreto in forza del quale sono state eseguite, poiché «le risultanze dell'intercettazione del procedimento a quo sulle autorizzazioni del procedimento ad quem>> vengono in rilievo «come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi provvedimenti autorizzativi solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei gravi indizi di reato, richiesta dall'art. 267 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 4758/2016 che richiama Sez. 2, n. 30815 del 26/04/2012, Parise, Rv. 253415 01); e, come esposto, in relazione a tali autonomi (successivi) provvedimenti autorizzativi, non può avere effetto l'inutilizzabilità delle captazioni disposte nel precedente procedimento. Ne deriva che nella specie, non occorreva il deposito del decreto n. 103/2019, in quanto gli elementi emersi tramite le captazioni disposte in forza di esso (e, come anticipato, esposti 7 dalla polizia giudiziaria nella nota il cui contenuto è stato richiamato per emettere il decreto 1002/2019, come prospettato dalla stessa difesa) hanno costituito il presupposto per la rituale emissione dell'autonomo decreto (si ribadisce n. 1002/2019; e non anche come esposto espressamente dall'ordinanza impugnata - elementi su cui si è fondata la cautela), peraltro unitamente ad altri elementi (quali le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e i documenti relativi alla Ambiente Design s.r.l.) menzionati nello stesso decreto e già rassegnati dalla polizia giudiziaria. E, proprio perché non opera - nei termini sopra esposti - l'inutilizzabilità derivata, la difesa non ha subito alcun vulnus per vero assunto in via del tutto ipotetica - all'esercizio dei propri diritti, in mancanza del vaglio del decreto n. 103/2019. Infine, fermo quanto appena esposto, la prospettazione difensiva non può neppure considerarsi specifica, in quanto l'ordinanza impugnata ha pure rilevato che nel presente procedimento le captazioni poste a fondamento della cautela non sono state eseguite solo in forza del n. 1002/2019; e il ricorso non ha argomentato in ordine all'incidenza sul complessivo compendio indiziario delle conversazioni (neppure puntualmente indicate) di cui ha assunto l'inutilizzabilità, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123-01).
4. Con il secondo motivo, nell'interesse di TO UT, con riferimento al delitto as associativo di cui al capo 1-bis, sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, si è dedotto che il Tribunale distrettuale avrebbe valorizzato in maniera contraddittoria e illogica il quadro cautelare a carico del ricorrente, incorrendo in «lampanti>> violazioni di legge alla luce delle allegazioni difensive puntuali e specifiche formulate nel corso della discussione svolta innanzi allo stesso Giudice del riesame, che non le avrebbe considerate. La difesa ha rappresentato di aver già confutato l'assunto secondo cui TO UT (cl. '85) avrebbe continuato l'attività illecita dei germani detenuti GI UT e NI UT, in particolare deducendo che: - i collaboratori di giustizia NI ER e TO UT (cl. '77, omonimo del ricorrente) avrebbero formulato tale accusa nei confronti del ricorrente in maniera contraddittoria e comunque non riscontrata, senza indicarne e descriverne in maniera compiuta il ruolo nel sodalizio, atteso che i fratelli di quest'ultimo non hanno riportato alcuna condanna (nel processo c.d. IA) per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (come si trarrebbe dalle imputazioni elevate nei loro confronti: cfr. decreto che dispone il giudizio), e quindi del tutto illogicamente si sarebbe ritenuto che TO UT (cl. '85) - per l'appunto abbia proseguito l'attività illecita dei congiunti (al più potendosi iscrivere il suo fatto nell'ambito della criminalità comune); - il Tribunale non avrebbe tenuto conto del compendio documentale offerto dalla difesa, che ha dimostrato che il ricorrente svolge attività lavorativa lecita (attraverso la B.T.M. Service s.r.l.); 800 -train maniera del tutto congetturale si sarebbe asserito che egli ha assunto i sodali cui il CO - per dare una parvenza di liceità ai loro rapporti (peraltro, uno di essi, OM LA ha riportato pronuncia assolutoria irrevocabile all'esito di altro procedimento); -le conversazioni captate (sull'utenza in uso a TO UT e nell'ufficio della B.T.M. Service s.r.l.) non dimostrerebbero alcun legame con contesti di 'ndrangheta e, a tutto concedere, paleserebbero solo intenti personali del ricorrente;
-• quanto al suo asserito ruolo di sostegno economico in favore dei detenuti, si è documentato che le sorelle dei UT (ME, MA ER e CA) abbiano dovuto accedere al credito per sostenere le spese di difesa dei fratelli ristretti;
e il Collegio avrebbe intrepretato in via del tutto congetturale, nel senso prospettato dall'accusa, un dialogo tra TO UT e BA ASTIO;
- il Tribunale non avrebbe motivato sulla documentazione depositata dalla difesa;
- sarebbe del tutto sfornito di supporto indiziario l'asserito rapporto tra TO UT e EP CO GR (esponente di vertice del sodalizio) ed anzi esso troverebbe smentita in atti.
4.1. L'ordinanza impugnata ha ravvisato a carico di TO UT i gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo esponendo più dati, di cui in maniera logica ha rilevato la convergenza, facendo riferimento non soltanto al fatto che la sentenza emessa nel procedimento c.d. IA abbia accertato che una delle attività del sodalizio in discorso fosse l'utilizzo delle false fatturazioni (circostanza che, per vero, la difesa ha contestato in maniera non specifica, facendo riferimento al solo fatto che i germani del ricorrente non siano stati imputati, in quel processo, di tale tipo di illeciti), ma anche alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di quanto emerso a sostegno delle propalazioni di costoro ma anche con autonoma capacità rappresentativa dalle conversazioni intercettate, nel corso delle quali - secondo la congrua - interpretazione dei dialoghi (che non può essere sindacata in questa sede di legittimità), comprese le espressioni del coindagato CO e quello delle stesso TO UT - si è fatto riferimento allo svolgimento di tale attività da parte del ricorrente e alla destinazione degli illeciti introiti così ottenuti al sostentamento dei sodali ristretti e si è tratta la sua intraneità all'associazione criminale (proprio in correlazione al suo agire e al fatto che sia stato chiesto l'intervento del sodale sovraordinato, EP CO GR allorché TO UT non ha rispettato, a differenza del fratello GI - quando era in libertà - le regole di ripartizione degli illeciti introiti poste dalla societas). Inoltre, il Tribunale ha richiamato come ulteriore dimostrazione dei gravi indizi del reato associativo il compendio indiziario relativo al fatto estorsivo di cui al capo 15 dell'incolpazione, pure attribuito al UT, ed ha evidenziato che i coniugi SI si sono rivolti a lui anche allorché avevano programmato di porre in essere una grave condotta lesiva in danno di RT IB, rilevando che pure nelle espressioni relative a tale ultima condotta - captate nell'ufficio del UT si facessero espliciti riferimenti - alla 'ndrangheta e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Ciò posto, il motivo in esame non si è confrontato in toto con tale iter argomentativo, prospettando pure un diverso apprezzamento di fatto degli elementi addotti, qui non consentito, in definitiva reiterando quanto già prospettato al Collegio di merito.
5. Con il terzo motivo, con riguardo al fatto estorsivo di cui al capo 15, la difesa di TO UT ha assunto che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe manifestamente illogica e resa in violazione di legge, poiché si sarebbe sostanziata in un'adesione all'arbitraria tesi di accusa nonostante le argomentazioni offerte dalla difesa. Difatti: · TO UT sarebbe stato ritenuto responsabile dell'illecito in questione sempre sul presupposto (affermato in maniera illogica e in difetto di elementi a sostegno) che egli abbia proseguito un rapporto già instaurato dai coniugi SI con il fratello detenuto GI UT;
il ricorrente ha comunque svolto un ruolo del tutto marginale nella vicenda, sia con riferimento alla partecipazione agli atti preparatori (quali i sopralluoghi presso l'abitazione dell'offeso, che gli sono stati attribuiti: assumendo senza dati che lo consentissero - che egli li - abbia svolti in occasione dei suoi spostamenti in Toscana per fare visita a uno dei germani detenuto presso la Casa circondariale di Prato;
e ascrivendogli in maniera contraddittoria un agire guardingo per evitare che, data la somiglianza col germano, potesse esser riconosciuto dalla persona offesa ZO LM) sia rispetto alla commissione di condotte minacciose o violente verso la LM (come si trarrebbe dal verbale delle sommarie informazioni rese da quest'ultimo ed allegate al ricorso); tanto che i coniugi SI e OM CO ne avrebbero criticato l'attendismo ed altri si sarebbero inseriti nella vicenda estorsiva conquistando la fiducia primi;
- il CO avrebbe espresso amicizia e vicinanza al UT non perché gli riconoscesse un ruolo criminale sovraordinato ma perché era suo dipendente nella B.T.M. Service s.r.l.; l'intervento di EP CO GR non è stato invocato dal UT che, a seguito di tale intervento, sarebbe scomparso dalla scena;
- in ogni caso, il fatto è stato posto in essere per interesse personale, non essendovi alcun elemento che possa collegarlo all'attività del sodalizio mafioso, neppure - per quel che attiene al UT - al fine del mantenimento dei detenuti (come già si trarrebbe da quanto esposto nel corpo del secondo motivo); i dialoghi intercettati non dimostrerebbero alcuna affectio societatis né un pactum sceleris.
5.1. Anche il motivo in esame è inammissibile, poiché propone irritualmente una ricostruzione alternativa del fatto che, invero, ha trovato - per quel chi qui rileva - con riferimento al ruolo del UT una ricostruzione congrua e logica da parte del Tribunale rispetto alla quale a questa Corte di legittimità non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, dovendo compiere un controllo del contenuto del provvedimento impugnato che, per l'appunto, deve rimanere interno ad esso- per verificare, da un lato, le 10 ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino;
cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.). L'ordinanza impugnata - in particolare, sulla scorta del compendio intercettivo e facendo riferimento pure a dialoghi cui ha partecipato il UT - ha ravvisato i gravi indizi del fatto che anche l'indagato avesse assunto l'incarico dai coniugi SI/CO, per quale costoro avrebbero corrisposto una retribuzione, di porre in essere la condotta estorsiva in danno dello LM, condotta la cui esecuzione aveva avuto inizio, in quanto OM CO e EP IY si erano presentati dallo LM e lo avevano minacciato al fine di ottenere il pagamento preteso dai mandanti. L'ordinanza ha riportato più dati dai quali ha tratto il coinvolgimento pieno del UT (rilevando come il CO gli abbia tempestivamente dato conto delle modalità di perpetrazione della programmata minaccia), nonché il ruolo dello stesso UT sia nell'organizzazione del delitto sia nel relazionarsi poi con EP CO GR, soggetto di spicco del sodalizio, intervenuto in una seconda fase dell'attività estorsiva;
ha rappresentato che il ricorrente era presente allorché il CO ha cercato di contattare al telefono lo LM ed era pienamente consapevole che, avendo rivolto a quest'ultimo la minaccia in Toscana, si era agito in un'area sotto il controllo criminale di un'altra articolazione del sodalizio, così rischiando che ne seguisse un conflitto tra i gruppi di 'ndrangheta.
6. Con il primo motivo formulato nell'interesse di OM CO sono state addotte la violazione della legge penale e processuale nonché il vizio di motivazione con riferimento alle propalazioni dei collaboratori di giustizia. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata, deducendo che non ricorrerebbe la ritenuta convergenza tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EP OT, NI ER e TO UT. Difatti: il CO e LF MA sono stati sottoposti a misura cautelare per associazione per delinquere e più furti, il che proverebbe «giuridicamente» che dal 2009 alla data dell'applicazione di tale cautela (il 20 novembre 2013) al ricorrente non possa ascriversi alcuna partecipazione al sodalizio mafioso e che egli aveva rapporti con il solo LF MA e non con la famiglia MA;
-- le dichiarazioni del ER sarebbero antitetiche a quelle degli altri collaboratori;
- la reticenza del CO sull'omicidio di DO MO nel 1998 non sarebbe prova dell'adesione a una specifica consorteria né di una relazione biunivoca con essa, tanto che il ricorrente ha dovuto chiedere espressamente protezione a CO GR RI (che, se fosse stato un sodale, gliel'avrebbe data senza richiesta) e il CO non è stato incolpato del reato associativo da tale anno ma dal 2010; - dunque, alla luce della contraddittorietà della motivazione sul punto, dovrebbe disporsi: 11 · la scarcerazione formale» del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. dal 2010 sino al 2014, periodo «coperto da sentenza passata in giudicato>> che connette il CO alla criminalità comune;
nonché l'annullamento dell'ordinanza per il periodo dal 2014 all'ottobre 2019, perché non vi sarebbero «prove di adesione» del CO al sodalizio in tale ultimo lasso temporale.
6.1. Deve, anzitutto, rilevarsi il difetto di interesse del ricorrente rispetto alla richiesta scarcerazione formale relativa al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per periodo compreso tra il 2010 e il 2014. Questa Corte ha già da tempo chiarito che l'indagato ha interesse ad ottenere la scarcerazione, anche se solo parziale e puramente formale, «per uno dei reati indicati nell'ordinanza cautelare, tutte le volte che, per effetto di tale provvedimento, pur non conseguendo la totale cessazione della custodia cautelare, che prosegue per gli altri reati, può derivar[n]e altro concreto e attuale beneficio» (Sez. 1, n. 5679 del 17/11/1998 - dep. 1999, Maddalena, Rv. 212097 01; cfr. pure Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2009, Salafia, Rv. 242587 - 01). In maniera convergente, la giurisprudenza di legittimità ha pure rilevato che «è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate [...] rivolto a contestare [...] solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura» (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 01). L'interesse all'adozione di una pronuncia quale quella qui richiesta - interesse che deve essere, si ribadisce, concreto ed attuale - a fortiori non può ravvisarsi (e non è stato in alcun modo prospettato dalla difesa) nel caso in cui, come nella specie, la scarcerazione formale atterrebbe non a un distinto reato bensì a una porzione del lasso temporale - la parte più risalente del tempo in incolpazione di un reato permanente quale l'associazione di tipo mafioso, del quale sono stati ritenuti i gravi indizi di colpevolezza, ossia di una statuizione che, dunque, sarebbe del tutto priva di effetti ripercussioni in ordine ai presupposti di applicazione disposta misura (segnatamente, con riferimento a quanto disposto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.). Ciò esime da ogni ulteriore considerazione sul punto. Nel resto il ricorso ha addotto in maniera del tutto generica, ed anzi apodittica, il contrasto tra le dichiarazioni di NI ER e «quelle di tutti i collaboratori» ed ha prospettato - per vero, sempre genericamente - un diverso apprezzamento di fatto, non consentito in questa sede di legittimità, della reticenza attribuita al CO e della sua richiesta di protezione a CO GR RI;
e non si è confrontato con la motivazione resa dal Tribunale a proposito delle asserite discordanze (dedotte in quella sede dalla difesa) tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a carico del CO, che il Tribunale ha escluso argomentando sia in relazione al periodo dell'agire illecito attribuito al ricorrente sia alla luce delle propalazioni di TO UT (cl. '77), ed indicando altresì gli elementi ulteriori e distinti dalle chiamate in correità (ivi comprese le affermazioni del CO nel corso dei dialoghi intercettati e il ruolo da lui assunto 12 nella commissione dei reati fine di cui il Collegio del riesame ha ravvisato i gravi indizi). Ne deriva che anche in parte qua il motivo in esame è inammissibile.
7. Con il secondo motivo nell'interesse di OM CO - sub specie della violazione della legge penale e processuale e del vizio di motivazione - la difesa: -ha negato la portata dimostrativa attribuita dall'ordinanza impugnata alla conoscenza da parte del CO del ruolo criminale di TO OC, rappresentando che le espressioni da lui pronunciate al riguardo difetterebbero di riscontri esterni e non potrebbero riferirsi ad una conoscenza effettiva delle dinamiche criminali (a sostegno di tale ultimo asserto. la difesa ha assunto che il Collegio del riesame non si sarebbe pronunciato sull'allegazione difensiva secondo cui le espressioni del CO, oggetto di captazione e relativi ai rituali>> della 'ndrangheta, dovrebbero riferirsi a «informazioni arcaiche, non più attuali» poiché tali rituali non esisterebbero più; la conoscenza di «filastrocche» relative al sodalizio sarebbe indicativo di conoscenze di usi e costumi antichi, che ormai sono folclore e non realtà»; esse sarebbero disponibili su internet e i coindagati risultano per vero aver fatto accesso alla rete nel corso di uno dialoghi intercettati); - ed ha rassegnato che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull'interpretazione offerta dalla difesa della conversazione in data 24 gennaio 2020 (n. 90), da cui si trarrebbe che il CO non è membro dell'organizzazione criminale.
7.1. Quanto all'addotto difetto di riscontri esterni alle dichiarazioni oggetto di captazione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che «le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - Rv. 263714-01). Nel resto, anche il motivo in esame, anzitutto non si è confrontato compiutamente con l'ordinanza impugnata che - come già rilevato retro ha indicato gli elementi di fatto (ulteriori - rispetto a quello oggetto delle censure difensive appena riportate) che, con apprezzamento congruo e logico, ha considerato convergenti nel senso della partecipazione del CO al sodalizio criminale;
e dunque difetta di specificità. Inoltre, ha inteso prospettare una diversa valutazione di merito di taluni elementi, in questa sede non consentito, il che esime da qualsivoglia ulteriore considerazione su tale ordine di allegazioni.
8. Il terzo e il quarto motivo proposti dalla difesa di OM CO possono essere esaminati congiuntamente.
8.1. Con il terzo motivo la difesa assumendo la violazione della legge penale e processuale nonché il vizio di motivazione ha rappresentato che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla deduzione difensiva, secondo cui: la condotta estorsiva di cui al capo 15 dell'incolpazione non sarebbe stata dapprima un affare della consorteria mafiosa, sebbene le 13 modalità estorsive fossero mafiose ma quale mera apparenza di società 'ndranghetista»; e solo dopo l'intervento di EP CO GR l'estorsione sarebbe divenuta un affare di 'ndrangheta e, tuttavia, il CO ne sarebbe stato estromesso (come dimostrerebbero le conversazioni intercettate e segnatamente il dialogo intercorso tra i due il 17 febbraio 2020), pur avendo egli chiesto nuovamente di svolgere un ruolo attivo nella vicenda. Ad avviso della difesa, il Tribunale erroneamente non ne avrebbe inferito che proprio dal 17 febbraio 2020 - il - ricorrente non era membro della cosca bensì un extraneus mai accettato o al più un concorrente esterno;
e «a nulla» potrebbero valere il tenore delle conversazioni valorizzate dal Tribunale e gli altri elementi (ossia la conoscenza delle già menzionate «filastrocche» e la gratitudine verso CO GR RI) rispetto all'estromissione di fatto del CO da parte del capo dell'associazione che lo avrebbe «declassato» ad extraneus.
8.2. Con il quarto motivo - prospettando la violazione della legge penale e processuale nonché il vizio di motivazione sulla scorta del medesimo ordine di argomenti esposti nel corpo - del terzo motivo e tenuto conto altresì della mancanza di una affiliazione rituale del CO, si è censurata l'ordinanza impugnata per non aver ritenuto il solo concorso del CO nel fatto estorsivo - con una transeunte condotta di compartecipazione» nel reato «ancorché prolungata nell'arco di più mesi, che non è stata replicata su altri fatti delittuosi>> oppure il suo concorso - eventuale nel reato associativo fino al 17 febbraio 2020 (in ossequio ai principi posti da ultimo da Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 - dep. 2020, Chioccini, nonché da Sez. U, n. 16 del 05/10/1994 - dep. 1995, Demitry, e Sez. U., 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671) quale sostituto di TO UT cl. '75, data a partire dalla quale egli sarebbe stato definitivamente respinto» dal sodalizio «sia come estraneo che come intraneo>>.
8.3. Anche le censure in esame sono prive di specificità, poiché non si confrontano in effetti con la motivazione dell'ordinanza impugnata e muovono ad essa censure generiche (in particolare, nella parte in cui escludono apoditticamente la valenza dimostrativa di taluni elementi), nonché versate in fatto. Si è già rilevato che il Collegio del riesame ha fatto riferimento a più elementi convergenti (tratti, in particolare, dalle chiamate in correità e dai dialoghi intercettati, dei quali ha interpretato in maniera logica il contenuto), attribuendo portata centrale, al fine di attribuire al CO nell'ottica gravemente indiziaria propria della cautela il delitto di partecipazione - all'associazione mafiosa in incolpazione, al ruolo dal lui assunto nella commissione di più reati fine del sodalizio di cui pure ha ravvisato gravi indizi, ossia non soltanto il reato estorsivo cui il motivo in esame ha fatto riferimento ma anche la detenzione, il porto in luogo pubblico (oltre alla ricettazione) di un'arma clandestina finalizzati a consentire al clan di disporne a RM;
e da tale ruolo ha tratto in maniera, con evidenza, logica - la sua pronta e stabile disponibilità a - perpetrare i reati tipici dell'organizzazione criminale, conformemente al ruolo da lui rivestito nel sodalizio, tenuto conto pure dei suoi diretti contatti con il vertice del gruppo e della effettiva conoscenza e dell'osservanza da parte del ricorrente delle dinamiche proprie di esso. Proprio con più diretto riferimento al fatto estorsivo cui attiene il motivo di ricorso in esame, il Tribunale 14 contrariamente a quanto dedotto in sede di gravame dalla difesa, secondo cui il CO avrebbe partecipato all'attività estorsiva evocando la forza di intimidazione del sodalizio, senza tuttavia esserne membro ha rilevato (sempre nell'ottica gravemente indiziaria che qui rileva) che il - ricorrente: ha posto in essere in prima persona la condotta estorsiva quale partecipe della cosca emiliana dell'associazione 'ndranghetista, impiegando il metodo proprio di essa;
ha espressamente fatto riferimento nel corso delle conversazioni intercettate, all'impossibilità di escludere il coindagato TO UT (cl. '85) - che aveva assunto un ruolo più riservato nella vicenda, poiché membro del sodalizio con ruolo sovraordinato dalla ripartizione dei proventi - che sarebbero derivati dalla commissione del delitto, rimarcando la necessità di apparire verso i terzi come una «squadra» e la necessità del UT di mantenere le famiglie dei fratelli detenuti;
ha soggiunto che era stato proprio il CO a fronte della sopravvenuta esigenza di - fronteggiare l'intervento di un'altra cosca di 'ndrangheta nel cui «territorio» i coindagati avevano sconfinato» nel porre in essere la condotta estorsiva a chiedere l'intervento di EP CO GR, senza peraltro ritirarsi dall'impresa illecita ma affiancando lo stesso capo cosca negli incontri volti a organizzarne la prosecuzione, venendo costantemente aggiornato da lui e mantenendo i contatti con i coniugi SI. In conclusione, argomentando nei termini appena compendiati, il Collegio distrettuale 好 contrariamente a quanto assunto dalla difesa e proprio in relazione alle allegazioni di essa ha - attribuito a OM CO condotte rilevanti nel perseguimento (con il metodo mafioso) dei fini tipici della societas, così individuando nel suo agire, in maniera conforme al diritto, quel contributo alla vita del sodalizio [...] apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice», ossia la condotta propria di chi «fa parte» dell'associazione di tipo mafioso (cfr. per tutte Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01); e ne ha ravvisato «lo stabile inserimento [...] nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01). Pertanto, ha escluso espressamente che egli potesse ritenersi un concorrente eventuale nel delitto associativo ex artt. 110 e 416-bis cod. pen.
9. Con il quinto motivo, in relazione ai reati aggravati di detenzione, porto e ricettazione di arma clandestina (nn. 16, 17 e 18 dell'incolpazione) per cui OM CO è sottoposto a cautela sono stati prospettati la violazione della legge penale e processuale e il vizio di motivazione. Ad avviso della difesa, l'ordinanza impugnata avrebbe attribuito a TO OC il soggetto che ha donato l'arma al CO - l'intraneità alla 'ndrangheta in forza - delle dichiarazioni di AN TO CORTESE, senza «allega[re] una sentenza di condanna>> e dunque senza spiegare se tale partecipazione fosse stata accertata con decisione definitiva o meno;
e senza neppure esporre se al OC fossero state contestate le riferite violazioni 15 della disciplina sulle armi. Inoltre, le conversazioni in atti dimostrerebbero che la dazione della pistola non sarebbe riferibile al sodalizio mafioso ma solo a un gruppo formato da tre persone (il OC, il CO e il IY). Inoltre, non vi sarebbe alcuna motivazione sul fatto che il dono>> sia stato fatto in qualità di associato e al fine di agevolare l'attività dell'associazione, nonostante quanto allegato dalla difesa e alla luce dei principi giurisprudenziali relativi al concorso nella detenzione o nel porto di armi e alla circostanza aggravante prevista dall'art. 416- bis.1 cod. pen. (in particolare sotto il profilo soggettivo).
9.2. Il motivo in esame è generico e manifestamente infondato. In primo luogo, è del tutto irrilevante in relazione alla posizione del CO e alla sussistenza a suo carico dei gravi indizi di colpevolezza dei delitti in discorso l'instaurazione nei confronti del OC di un procedimento penale per i medesimi reati. Ancora, questa Corte ha già chiarito che, tra gli elementi di natura logica o rappresentativa, funzionali alla verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - oltre ovviamente ai dati emersi dalle investigazioni compiute nel presente procedimento -, possono venire in rilievo anche i dati derivanti da atti e documenti acquisiti dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 117 e 371 cod. proc. e provenienti da indagini preliminari relative a differenti procedimenti penali (Sez. 2, n. 5491 del 29/11/2019 - dep. 2020, Rispoli, Rv. 278242 - 01; Sez. 2, n. 5169 del 04/11/1999, Cerqua, Rv. 214668 01). Quindi, la prospettazione difensiva è - manifestamente infondata nella parte in cui ha assunto che l'ordinanza impugnata, in relazione alla partecipazione del OC al sodalizio criminale, avrebbe dovuto fare riferimento a una sentenza di condanna e chiarire se sul punto vi fosse un accertamento con autorità di giudicato o meno. Piuttosto, la stessa difesa ha rilevato come nel presente procedimento consti la chiamata in correità nei confronti del OC, cui per vero si aggiungono - come emerge dall'ordinanza impugnata - le dichiarazioni di altri collaboratori (rispetto alle quali nulla ha argomentato il ricorrente) e le conversazioni da lui intrattenute in prima persona, per quel che qui più direttamente rileva, con il CO e il IY. Nel resto, il ricorso ha prospettato un diverso apprezzamento di merito delle conversazioni in discorso e ha assunto il difetto di motivazione dell'ordinanza (sul fatto che l'arma sia stata data al CO in qualità di associato e al fine di agevolare l'attività dell'associazione), non confrontandosi invece con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato che - in relazione al medesimo ordine di deduzioni difensive, qui riproposto - ha a chiare lettere espresso, alla luce del tenore dei dialoghi intercettati, le ragioni per cui ha ritenuto che la consegna dell'arma, non funzionale alla perpetrazione immediata di un reato e ricevuta a Reggio Emilia dal CO (che si era impegnato a custodirla, a renderla efficiente e a reperire i proiettili) in ossequio alle indicazioni del OC, a lui sovraordinato nella gerarchia del sodalizio, fosse invece funzionale all'interesse dell'associazione di disporne a RM (dove vivevano il CO e il IY). In tal modo, il Tribunale ha chiarito in maniera immune da censure la ragione per cui ha ravvisato per quel che qui rileva a carico di OM CO, oltre che i gravi indizi - delle condotte delittuose in discorso, i gravi indizi della circostanza aggravante dell'aver agito al 16 fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso ossia della volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l'attività del gruppo;
la quale peraltro «non impone un raccordo o un coordinamento con i rappresentanti del gruppo» (di cui nella specie, come ha chiarito il Tribunale, il CO deve considerarsi membro), raccordo che per vero il Collegio del riesame ha pure ravvisato in modo logico e conforme al diritto (cfr. Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 - dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218377 - 01). 10. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27/10/2021. Il Presidente Gerardo Sabeone Il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Giovanni Francolini, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio in ragione dell'impedimento dell'estensore - secondo la vigente normativa emergenziale sanitaria - a raggiungere l'Ufficio (art. 546, comma 2, cod. proc. pen.). CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA. - 3 MAR 2022 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ME Lanzuise 1717