Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2021, n. 7781
CASS
Sentenza 27 ottobre 2021

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di intercettazioni, quando il contenuto di una captazione costituisca il presupposto di nuove ed autonome intercettazioni disposte in un diverso procedimento, per l'utilizzabilità degli esiti di queste ultime non occorre il deposito dei decreti autorizzativi del procedimento "a quo", le cui risultanze influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento "ad quem" come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi decreti solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei "gravi indizi di reato", richiesta dall'art.267, comma 1, cod. proc. pen.

L'indagato ha interesse ad ottenere la scarcerazione, anche se solo parziale e puramente formale, per uno dei reati indicati nell'ordinanza cautelare, solo quando, per effetto di tale provvedimento, pur non conseguendo la totale cessazione della custodia cautelare, che prosegue per gli altri reati, possa derivargli altro concreto ed attuale beneficio. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il gravame con il quale l'indagato chiedeva disporsi la scarcerazione formale in relazione ad una porzione temporale del reato associativo oggetto di addebito cautelare, trattandosi di statuizione del tutto priva di potenziali ripercussioni).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2021, n. 7781
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7781
    Data del deposito : 27 ottobre 2021

    Testo completo