Ordinanza cautelare 7 aprile 2016
Decreto decisorio 18 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 18/10/2021, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2021
N. 00644/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00303/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Comune di -OMISSIS-, Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Regione Veneto non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento a firma del Funzionario Responsabile Settore Servizi Tecnici del Comune di -OMISSIS-, Prot. n. 722, Reg. Not. n. 15/2016 del 18 febbraio 2016 e notificato il 19 febbraio 2016;della nota a firma del Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Prot. n. 939/34 del 2 febbraio 20016 e quale atto presupposto la D.G.R.V. n. 3560 del 19 ottobre 1999.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 9 marzo 2016;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Così deciso in Venezia il giorno 18 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.