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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/07/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Gianmichele Marcelli, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, esaminate le note depositata in data 26.6.2025 e 16.6.2025, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 350 bis, 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 933/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite Parte_1 C.F._1
dell'amministratore di sostegno (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(c.f. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti,
[...] C.F._3
dall'Avv. Gerardo Pizzorusso: appellanti
CONTRO
( c.f. ), rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite della procuratrice (c.f.
[...] P.IVA_2 CP_3
), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dagli P.IVA_3
Avv.ti Alessandro Barbaro e Mario Anzà; appellata
1 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza impugnata n. 692 emessa dal Tribunale di Macerata in data 13/07/2024, in via preliminare, - accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni opponenti in data 30.12.2010 e, per lo effetto;
- previa applicabilità dell'art. 1957 c.c., per le ragioni meglio spiegate in narrativa, accertare e dichiarare la decadenza e l'estinzione della fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti il 30.12.2010 per mancata attivazione del creditore principale nel rispetto del termine decadenziale ex art. 1957, comma 1, c.c. e, per lo effetto, dichiarare che i sigg.ri Parte_3
e nonché devono ritenersi liberati da qualsivoglia obbligazione derivante Pt_2 Parte_1
dalla garanzia fideiussoria sottoscritta in data 30.12.2010, con conseguente nullità e revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 498 emesso dal Tribunale di Macerata il 17.05.2021”; appellata: “nel merito, rigettare le domande avversarie di nullità parziale del contratto di fideiussione sottoscritto in quanto infondate in fatto e diritto e prive di valido riscontro probatorio dell'adesione della Banca all'intesa anticoncorrenziale;
conseguentemente confermare in via definitiva la validità delle fideiussioni;
confermare in via definitiva il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine, nella remota ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate in fatto e inammissibili in diritto le domande attoree e, per
l'effetto, condannare gli opponenti al pagamento dell'importo ingiunto o della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi come da domanda dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
2 Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi cui è affidato il tempestivo appello.
*******
I. Il primo motivo, articolato in più profili connessi, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate tramite scritture private del
30.12.2010, sottese al decreto ingiuntivo opposto ed attuative, secondo la prospettazione difensiva ora reiterata, di una intesa anticoncorrenziale a monte e, dunque, affette da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
Il motivo è infondato.
I fideiussori, disattendendo il proprio onere probatorio, non hanno dimostrato la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale, limitandosi, al riguardo, a richiamare il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005 ed il c.d. schema A.B.I. approntato nel 2003, depositati unitamente all'atto di opposizione, e quattro scritture private, prodotte unitamente alla seconda memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., relative a fideiussioni rilasciate da terzi nei confronti di altri istituti di credito.
Tali documenti si rivelano insufficienti a lumeggiare l'avvenuta alterazione della concorrenza nel senso prospettato dalla difesa appellante.
In primo luogo, non vi è la necessaria sovrapposizione cronologica tra la portata effettuale del provvedimento della Banca d'Italia, che ha svolto una ricognizione del mercato limitata gli anni 2003
e 2004, e l'epoca in cui e ebbero a rilasciare le fideiussioni. Parte_1 Parte_3
In altri e più compiuti termini, “ … la rilevazione … della nullità richiede che risultino dagli atti tutte
le circostanze fattuali alla sua integrazione e cioè … l'epoca di stipulazione della fideiussione, che
deve essere stata stipulata entro lambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire
di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale,
di guisa che, in caso di comprensenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben
può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in baso al provvedimento
precedente, bensì offrendone altra e specifica prova (così, Sentenza della Corte di Cassazione n.
1170/25 del 10/01/2025)”.
3 A fronte della concreta irrilevanza probatoria del richiamato provvedimento dell'Autorità
Indipendente, gli opponenti hanno fornito ulteriori elementi volti a dimostrare la sussistenza di intese anticoncorrenziali nel nel 2010.
Infatti, le scritture private di cui ai documenti nn. 9, 10, 11, 13 attengono a fideiussioni rilasciate nel
2005 (documenti nn. 9 e 10), nel 2008 (documento n. 11, peraltro privo di sottoscrizione) ed in epoca anteriore al 2002 (documento n. 13; l'importo della garanzia personale è indicato in lire).
La scrittura privata di cui al documento n. 14 inerisce, invece, ad una fideiussione rilasciata nel 2010.
Trattasi, tuttavia, di un elemento probatorio dal peso insignificante (un'unica fideiussione, appunto)
e, dunque, inadeguato a lumeggiare la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale.
In secondo luogo, e con precipuo riferimento al periodo “non coperto” dall'indagine dell'Autorità
Indipendente, occorre esprimere la necessità di rifuggire dal convincimento che l'intesa anticoncorrenziale possa essere dimostrata per il solo tramite della corrispondenza della formulazione letterale tra le clausole predisposte dall'associazione di categoria e quelle inserite nei moduli approntati dall'impresa associata, ciò che di per sé si configura come accadimento assolutamente neutro e fisiologico (peraltro, nel caso di specie tampoco vi è tale corrispondenza, attesa la diversa formulazione della clausola inserita nelle scritture private attraverso cui furono rilasciate le fideiussioni sottese al decreto ingiuntivo, la clausola inserita nella scrittura privata di cui al documento n.14 e la clausola predisposta dallo schema A.B.I.).
Di contro, è necessario provare almeno che la maggior parte delle imprese abbia adottato tali clausole in un determinato contesto temporale e, ciò che più rileva, per conseguire vantaggi indebiti che vanno oltre la mera convenienza dal derogare ad una specifica norma.
Invero, muovendo dall'assunto della natura derogabile dalle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c. (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del 09/12/1997, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 21867 del 24/09/2013, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)
e dall'evidente convenienza dall'affrancarsi dal rispetto dell'onere di promuovere un giudizio nel termine di sei mesi, non si comprende perché debba necessariamente rimandare ad uno scenario patologico il parallelo proposito di tutte le banca, avvinte peraltro dalle medesime esigenze circa il contenimento dei rischi, di avvalersi di tale natura derogabile, ogniqualvolta tale proposito non muova appunto da scopi ulteriori e lesivi della concorrenza.
4 Alla luce di quanto osservato, si comprende, infine, l'assoluta carenza di pertinenza del rinvio alla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 896 del 25.6.2024.
Tale decisione, infatti, attiene ad un caso ove la fideiussione era stata rilasciata nel periodo coperto dall'indagine condotta dalla Banca d'Italia, con conseguente necessità di attribuire massima significanza probatoria al provvedimento n. 55 del 2005.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la clausola di cui all'art.6 delle scritture private del 30.12.2010 compie deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c.
Il motivo è infondato.
Ponendo a latere la circostanza che anche i fideiussori sono giunti a tale esito interpretativo (che,
invero, costituisce il presupposto della censura incentrata sulla sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale), vi che la clausola in esame, rubricata “durata della garanzia”, prevede quanto segue: “la banca, fermo restando il suo dovere di agire in buona fede, nei tempi che riterrà più
opportuni, per il recupero del credito verso il debitore principale, conserva i diritti derivanti dalla
fideiussione fino al momento dell'integrale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale”.
Facendo concreta declinazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c, appare evidente che la clausola, che si risolve nell'impiego di proposizioni dal significato univoco (rafforzato dalla rubrica), deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c. e, dunque, sottrae il creditore garantito ad ogni termine di decadenza.
Non si ravvisano, infatti, diverse opzioni ermeneutiche e, come noto, la norma di cui all'art. 1367
c.c., ulteriore presidio dell'autonomia negoziale, stigmatizza ogni approccio interpretativo che abbia a risolversi nell'eliminazione della portata effettuale della clausola, ciò che avverrebbe qualora, per mera ipotesi, si volesse aderire alla prospettazione della difesa appellante.
III. L'infondatezza dei motivi conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza del Tribunale di Macerata.
IV. La liquidazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
Le difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
5 In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione, tramite trattazione scritta, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in favore Parte_1 Parte_3
di delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 5.211,00 per Controparte_1
compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 1.7.2025
Il Presidente
Dott. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Gianmichele Marcelli, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, esaminate le note depositata in data 26.6.2025 e 16.6.2025, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 350 bis, 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 933/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite Parte_1 C.F._1
dell'amministratore di sostegno (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(c.f. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti,
[...] C.F._3
dall'Avv. Gerardo Pizzorusso: appellanti
CONTRO
( c.f. ), rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite della procuratrice (c.f.
[...] P.IVA_2 CP_3
), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dagli P.IVA_3
Avv.ti Alessandro Barbaro e Mario Anzà; appellata
1 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza impugnata n. 692 emessa dal Tribunale di Macerata in data 13/07/2024, in via preliminare, - accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni opponenti in data 30.12.2010 e, per lo effetto;
- previa applicabilità dell'art. 1957 c.c., per le ragioni meglio spiegate in narrativa, accertare e dichiarare la decadenza e l'estinzione della fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti il 30.12.2010 per mancata attivazione del creditore principale nel rispetto del termine decadenziale ex art. 1957, comma 1, c.c. e, per lo effetto, dichiarare che i sigg.ri Parte_3
e nonché devono ritenersi liberati da qualsivoglia obbligazione derivante Pt_2 Parte_1
dalla garanzia fideiussoria sottoscritta in data 30.12.2010, con conseguente nullità e revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 498 emesso dal Tribunale di Macerata il 17.05.2021”; appellata: “nel merito, rigettare le domande avversarie di nullità parziale del contratto di fideiussione sottoscritto in quanto infondate in fatto e diritto e prive di valido riscontro probatorio dell'adesione della Banca all'intesa anticoncorrenziale;
conseguentemente confermare in via definitiva la validità delle fideiussioni;
confermare in via definitiva il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine, nella remota ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate in fatto e inammissibili in diritto le domande attoree e, per
l'effetto, condannare gli opponenti al pagamento dell'importo ingiunto o della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi come da domanda dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
2 Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi cui è affidato il tempestivo appello.
*******
I. Il primo motivo, articolato in più profili connessi, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate tramite scritture private del
30.12.2010, sottese al decreto ingiuntivo opposto ed attuative, secondo la prospettazione difensiva ora reiterata, di una intesa anticoncorrenziale a monte e, dunque, affette da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
Il motivo è infondato.
I fideiussori, disattendendo il proprio onere probatorio, non hanno dimostrato la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale, limitandosi, al riguardo, a richiamare il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005 ed il c.d. schema A.B.I. approntato nel 2003, depositati unitamente all'atto di opposizione, e quattro scritture private, prodotte unitamente alla seconda memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., relative a fideiussioni rilasciate da terzi nei confronti di altri istituti di credito.
Tali documenti si rivelano insufficienti a lumeggiare l'avvenuta alterazione della concorrenza nel senso prospettato dalla difesa appellante.
In primo luogo, non vi è la necessaria sovrapposizione cronologica tra la portata effettuale del provvedimento della Banca d'Italia, che ha svolto una ricognizione del mercato limitata gli anni 2003
e 2004, e l'epoca in cui e ebbero a rilasciare le fideiussioni. Parte_1 Parte_3
In altri e più compiuti termini, “ … la rilevazione … della nullità richiede che risultino dagli atti tutte
le circostanze fattuali alla sua integrazione e cioè … l'epoca di stipulazione della fideiussione, che
deve essere stata stipulata entro lambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire
di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale,
di guisa che, in caso di comprensenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben
può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in baso al provvedimento
precedente, bensì offrendone altra e specifica prova (così, Sentenza della Corte di Cassazione n.
1170/25 del 10/01/2025)”.
3 A fronte della concreta irrilevanza probatoria del richiamato provvedimento dell'Autorità
Indipendente, gli opponenti hanno fornito ulteriori elementi volti a dimostrare la sussistenza di intese anticoncorrenziali nel nel 2010.
Infatti, le scritture private di cui ai documenti nn. 9, 10, 11, 13 attengono a fideiussioni rilasciate nel
2005 (documenti nn. 9 e 10), nel 2008 (documento n. 11, peraltro privo di sottoscrizione) ed in epoca anteriore al 2002 (documento n. 13; l'importo della garanzia personale è indicato in lire).
La scrittura privata di cui al documento n. 14 inerisce, invece, ad una fideiussione rilasciata nel 2010.
Trattasi, tuttavia, di un elemento probatorio dal peso insignificante (un'unica fideiussione, appunto)
e, dunque, inadeguato a lumeggiare la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale.
In secondo luogo, e con precipuo riferimento al periodo “non coperto” dall'indagine dell'Autorità
Indipendente, occorre esprimere la necessità di rifuggire dal convincimento che l'intesa anticoncorrenziale possa essere dimostrata per il solo tramite della corrispondenza della formulazione letterale tra le clausole predisposte dall'associazione di categoria e quelle inserite nei moduli approntati dall'impresa associata, ciò che di per sé si configura come accadimento assolutamente neutro e fisiologico (peraltro, nel caso di specie tampoco vi è tale corrispondenza, attesa la diversa formulazione della clausola inserita nelle scritture private attraverso cui furono rilasciate le fideiussioni sottese al decreto ingiuntivo, la clausola inserita nella scrittura privata di cui al documento n.14 e la clausola predisposta dallo schema A.B.I.).
Di contro, è necessario provare almeno che la maggior parte delle imprese abbia adottato tali clausole in un determinato contesto temporale e, ciò che più rileva, per conseguire vantaggi indebiti che vanno oltre la mera convenienza dal derogare ad una specifica norma.
Invero, muovendo dall'assunto della natura derogabile dalle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c. (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del 09/12/1997, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 21867 del 24/09/2013, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)
e dall'evidente convenienza dall'affrancarsi dal rispetto dell'onere di promuovere un giudizio nel termine di sei mesi, non si comprende perché debba necessariamente rimandare ad uno scenario patologico il parallelo proposito di tutte le banca, avvinte peraltro dalle medesime esigenze circa il contenimento dei rischi, di avvalersi di tale natura derogabile, ogniqualvolta tale proposito non muova appunto da scopi ulteriori e lesivi della concorrenza.
4 Alla luce di quanto osservato, si comprende, infine, l'assoluta carenza di pertinenza del rinvio alla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 896 del 25.6.2024.
Tale decisione, infatti, attiene ad un caso ove la fideiussione era stata rilasciata nel periodo coperto dall'indagine condotta dalla Banca d'Italia, con conseguente necessità di attribuire massima significanza probatoria al provvedimento n. 55 del 2005.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la clausola di cui all'art.6 delle scritture private del 30.12.2010 compie deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c.
Il motivo è infondato.
Ponendo a latere la circostanza che anche i fideiussori sono giunti a tale esito interpretativo (che,
invero, costituisce il presupposto della censura incentrata sulla sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale), vi che la clausola in esame, rubricata “durata della garanzia”, prevede quanto segue: “la banca, fermo restando il suo dovere di agire in buona fede, nei tempi che riterrà più
opportuni, per il recupero del credito verso il debitore principale, conserva i diritti derivanti dalla
fideiussione fino al momento dell'integrale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale”.
Facendo concreta declinazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c, appare evidente che la clausola, che si risolve nell'impiego di proposizioni dal significato univoco (rafforzato dalla rubrica), deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c. e, dunque, sottrae il creditore garantito ad ogni termine di decadenza.
Non si ravvisano, infatti, diverse opzioni ermeneutiche e, come noto, la norma di cui all'art. 1367
c.c., ulteriore presidio dell'autonomia negoziale, stigmatizza ogni approccio interpretativo che abbia a risolversi nell'eliminazione della portata effettuale della clausola, ciò che avverrebbe qualora, per mera ipotesi, si volesse aderire alla prospettazione della difesa appellante.
III. L'infondatezza dei motivi conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza del Tribunale di Macerata.
IV. La liquidazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
Le difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
5 In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione, tramite trattazione scritta, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in favore Parte_1 Parte_3
di delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 5.211,00 per Controparte_1
compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 1.7.2025
Il Presidente
Dott. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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