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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine ultimo per il deposito delle note:8.4.2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al numero 2157/2021 RG, avente ad oggetto “obbligo contributivo del datore di lavoro” e vertente
TRA
, (c.f. indicato ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Francesca Maria D'Avino con studio in Nola alla via San Paolo Belsito, n.79;
RICORRENTE
CONTRO
c.f. Controparte_1
con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 21.7.2015, dall'avv. Silvio
Garofalo ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Avellino, alla via Roma, n. 17;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.09.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata impugnava il provvedimento del 30.11.2020 con cui l' aveva CP_1
1 disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato con la scuola paritaria per l'infanzia “La TT MA”.
Precisava che il suddetto provvedimento aveva fatto seguito a verbale ispettivo dell' in cui veniva, tra l'altro, contestato il rapporto di lavoro subordinato CP_1 instaurato con la predetta scuola.
Rappresentava di aver proposto ricorso in via amministrativa, senza ottenere alcun riscontro.
Riferiva di essere stata assunta dalle IGg.re e sua figlia , Parte_2 Persona_1 in data 12.9.2016, come collaboratrice scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time per un'ora al giorno, sino al 12.1.2017, data di cessazione del rapporto di lavoro.
Affermava di aver svolto, nel suddetto periodo, la mansione di addetta ai servizi generali della scuola secondo le direttive indicatele dai docenti.
Deduceva la sussistenza degli indici della subordinazione.
Affermava che il procedimento penale azionato sia a carico de La TT MA, che dei vari interessati, tra cui appunto essa ricorrente, si era concluso con decreto di archiviazione.
Specificava che gli accessi ispettivi da cui sarebbe derivata l'informativa di reato risalivano al mese di dicembre 2018 e, quindi, ad un periodo successivo rispetto a quello in cui aveva prestato la propria attività lavorativa.
Osservava che le ragioni per le quali era stata ottenuta l'archiviazione del procedimento derivavano dalla circostanza che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non erano idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Rassegnava, sulla scorta di tali premesse, le seguenti conclusioni: “in via principale, previa sospensione degli effetti, dichiarare l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con l'impresa oggetto di ispezione e, per lo effetto, annullare il provvedimento n. 0800 03/12/2020 CP_1
0458591 e tutti gli eventuali atti e provvedimenti consequenziali successivi, con conseguente validità a proprio favore del periodo di lavoro prestato, ai fini previdenziali e assistenziali e accredito dei relativi contributi;
2. con vittoria di spese
e compensi di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 19.5.2022 si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso. CP_1
2 Rappresentava che la comunicazione impugnata aveva tratto origine dal verbale di accertamento ispettivo redatto il 30.9.2019.
Rilevava che, in sede di verifica, era stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra la società ed alcuni lavoratori, tra cui la ricorrente, per carenza dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c., ritenendolo di natura fittizia, con conseguente annullamento della relativa posizione assicurativa.
Sosteneva che l'onere della prova della subordinazione ricadeva sulla ricorrente.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Effettuata l'istruttoria mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., disposta su congiunta richiesta delle parti (vedasi verbale di udienza del 18.3.2025), esaminate le note autorizzate depositate da parte ricorrente, nonché le note scritte in sostituzione di udienza depositate a cura di entrambe le parti costituite, la causa è stata decisa come da sentenza.
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Occorre premettere, che, a seguito di una comunicazione da parte dell'
[...]
a conclusione di una verifica effettuata nei confronti della scuola paritaria CP_2
“La TT MA”, ha avuto origine il procedimento penale R.G. n. 7088/2019, iscritto nei confronti anche della ricorrente.
Gli Ispettori, all'esito di una serie una serie di verifiche effettuate in loco, hanno disconosciuto e annullato una serie di rapporti di lavoro, tra cui quello intercorso con la ricorrente, sostenendo che tali rapporti fossero fittizi.
Il procedimento penale si è concluso con decreto di archiviazione, ai sensi dell'art. 409 co.1, 411 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p., in quanto “gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio per le ragioni analiticamente esposte dal P.M. nella sua richiesta, ritenute corrette in fatto e in diritto […]”.
Ebbene, va rilevato che il decreto di archiviazione penale non impedisce che lo stesso fatto sia diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, poiché il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere (Cass. n. 1157/2021).
4. Tanto premesso, come sopra anticipato, la vicenda per cui è causa trae origine dagli accertamenti ispettivi definiti con verbale contraddistinto dal n. 2017009781-DDL del
30.9.2019, con cui gli ispettori -sulla base delle verifiche effettuate- hanno proceduto
3 al “disconoscimento” del rapporto di lavoro subordinato denunciato come intercorso tra l'associazione “La TT MA” (quale presunta datrice di lavoro) con l'odierna ricorrente, e al connesso annullamento della posizione assicurativa di quest'ultima quale dipendente di detta compagine per il relativo periodo.
Nel dettaglio, nel suddetto verbale si legge quanto segue: “[…] Attualmente risulta che
l'associazione ha in forza n. 9 dipendenti, tra cui tre maestre e sei lavoratori personale ATA, tra collaboratori scolastici e assistenti amministrativi risultanti dalle comunicazioni obbligatorie UNILAV. Si precisa che il personale ATA è stato assunto con contratti di lavoro a tempo determinato e part-time ciascuno ad 1 ora al giorno.
La maggior parte delle libere dichiarazioni acquisite evidenziano incertezza e molta confusione nell'esposizione delle mansioni svolte dal personale ATA e degli orari di lavoro effettuati. Inoltre, nonostante la maggior parte di loro abbia affermato di lavorare in un intervallo di orario certo e fisso e quindi di non effettuare cambi di orario, gli uni non conoscono gli altri e non si sono mai incontrati tra un intervallo e
l'altro, e solo qualcuno ha dichiarato di aver visto altro personale ATA all'intero della scuola. Tali dichiarazioni assunte sono complessivamente discordanti con quanto dichiarato dalla IG.ra la quale è la coordinatrice didattica. Dalle Persona_1 dichiarazioni assunte dagli assistenti amministrativi convocati è emerso che tutti svolgevano per una ora al giorno ciascuno le medesime attività, ovvero rispondere al telefono, di stampare disegni e le schede didattiche per i bambini, fatturazioni.
Tenuto conto del numero complessivo dei bambini presenti nella scuola (non più di
28) e della dimensione della scuola, alle scriventi pare poco credibile lo svolgimento delle medesime attività per più volte al giorno e per tutti i giorni della settimana. Allo stesso modo, per quanto riguarda i collaboratori scolastici, dalle dichiarazioni acquisite è emerso che anch'essi svolgono le medesime attività sempre per una ora ciascuno al giorno, ovvero pagare le bollette per conto della scuola, effettuare piccoli lavori di manutenzione come cambiare lampadine, pulire gli ambienti della scuola.
Anche in questo caso, tenuto conto del numero complessivo dei bambini presenti nella scuola (non più di 30) e della dimensione della scuola, alle scriventi pare poco credibile lo svolgimento delle medesime attività per più volte al giorno e per tutti i giorni della settimana. Poiché tutte le dichiarazioni assunte nel corso dell'istruttoria non hanno presentato un quadro chiaro e univoco delle mansioni svolte e degli orari effettuati dai dipendenti ATA, i verbalizzanti si sono recati presso la scuola in data 16 maggio 2019, al fine di verificare la presenza di personale ATA. In tale occasione è
4 stata rinvenuta la presenza di una sola collaboratrice scolastica, Persona_2 assunta a dicembre 2018, e della stessa è stata acquisita la libera dichiarazione. Nel corso della visita ispettiva non è sopraggiunto alcun collaboratore e/o assistente amministrativo. Allo stesso modo con la visita ispettiva del 19 settembre 2019 sono stati trovati al lavoro , e . Persona_2 Testimone_1 Controparte_3
Non era presente la maestra ma il presidente dell'associazione la IGnora Per_1
, madre di , della quale è stata acquisita libera Parte_2 Persona_1 dichiarazione sul personale ATA, sugli orari effettuati e le mansioni svolte, dichiarazione che la stessa, pur rileggendo e confermandone il contenuto, non ha inteso sottoscrivere. Da tale dichiarazione si evince che la IGnora Parte_2 pur essendo presente tutte le mattine e nell'ultimo periodo anche il pomeriggio, non ha saputo indicare in maniera chiara ed esauriente i dipendenti al momento in forza alla scuola. In forza di quanto esposto, le scriventi ritengono che in base alle libere dichiarazioni raccolte, in quanto discordanti e non avallate dal riscontro incrociato,
i rapporti di lavoro instaurati con , Persona_3 Controparte_4 CP_5
, , e siano
[...] Parte_1 Persona_4 Persona_5 rapporti di lavoro fittizi. Infatti per i rapporti di lavoro relativi ai sotto elencati lavoratori, non sono stati riscontrati gli orari di lavoro dichiarati e non sono state definite in modo chiaro e indubbio le mansioni svolte. […]”.
Sulla base di tali rilievi e, come esplicitamente affermato nel verbale, dalle informazioni assunte nel corso della verifica, il personale ispettivo è giunto alla conclusione della non genuinità della gran parte dei rapporti di lavoro instaurati, in termini evidentemente fittizi, dalla Becchetta MA, tra i quali quello della ricorrente.
Come può evincersi dalla tabella allegata al verbale ispettivo e, tenuto conto della domanda formulata dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, qui di seguito sono indicati i rapporti di lavoro oggetto della verifica e disconosciuti dagli ispettori ed i rispettivi ambiti temporali:
5 Ebbene, tali rapporti di lavoro, come può leggersi dal verbale ispettivo, sono stati annullati sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi in sede ispettiva (ad esempio i lavoratori non conoscevano né avevano incontrato i colleghi di lavoro sebbene avessero dichiarato di lavorare in un intervallo di orario certo e fisso e quindi di non effettuare cambi di orario;
ancora, solo qualcuno ha dichiarato di aver visto altro personale ATA all'intero della scuola) nonché sulla base di una serie di indici presuntivi rilevati dagli ispettori. Parte In particolare: il personale è stato assunto con contratti di lavoro a tempo determinato e part time ciascuno per un'ora al giorno;
la scuola era, invero, di piccole dimensioni con pochi bambini (non più di 30 bambini) e non giustificava l'assunzione di tutti i collaboratori scolastici dichiarati.
Tanto premesso costituisce principio ripetutamente affermato dalla suprema Corte quello secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che i Parte_4 funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. 19 aprile 2010 n.
9251 e Cass. 6 settembre 2012 n. 14965).
Ancora nella fattispecie in esame, a fronte del disconoscimento dei predetti rapporti di lavoro da parte dell' , colui che agisce in giudizio per ottenere il Controparte_6 riconoscimento degli stessi ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr.
Cass., n. 1186/2000; Cass., n. 7093/2000,; Cass., n. 4227/2002).
6 Ed invero, “in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di CP_1 valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale- assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” Cassazione civile, sez. lav. 19/01/2021, n. 809.
5. Ebbene, nella fattispecie di cui è causa, attraverso la prova orale assunta, la parte ricorrente non ha provato la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato con
“La TT MA” dal gennaio 2016 al gennaio 2017.
E' stato escusso un solo teste, che peraltro è il compagno della ricorrente e quindi, oltre ad avere un interesse personale in causa, non era presente nel momento dello svolgimento dell'attività e quindi ha potuto necessariamente riferire de relato ex parte actoris.
Questa la dichiarazione del teste : “La IG.ra Testimone_2 Parte_1
è la mia fidanzata. Preciso che sono a conoscenza dei fatti di causa perché
[...] li ho appresi dalla mia fidanzata. Sul capo 1) confermo. Tanto so perché mi è stato riferito dalla IG.ra . Sul capo 2) confermo. Tanto so perché ho Parte_1 accompagnato io la IG.ra presso la Scuola il giorno dell'assunzione, pur Parte_1 non essendo entrato nell'edificio. Sul capo 3) confermo.” Sul capo 4) confermo. Tanto so perché in quel periodo studiavo all'università e la accompagnavo io sul posto di lavoro e la attendevo all'esterno in auto per tutta l'ora di lavoro.” ADR: “Sul capo 5) confermo. Sul capo 6) confermo. Tanto so perché me l'ha riferito la IG.ra . Parte_1
Sui capi 7), 8), 9) e 10) confermo. Tanto so perché me l'ha riferito la IG.ra . Parte_1
Preciso che vedevo la ricorrente accogliere i genitori degli alunni che uscivano da scuola prima dell'orario di pranzo, entro le 12:00. Sul capo 11) confermo. Tanto so perché me l'ha riferito la IG.ra . Preciso che non conosco di persona il IG. Parte_1
” (vedasi le dichiarazioni testimoniali rese da Controparte_4 Testimone_2 contenute nel verbale di udienza del 24.9.2024).
7 Come affermato più volte dalla Suprema Corte, “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 8358 del 03/04/2007 e successive conformi, nonché, da ultimo Cass.,
Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025).
Nel caso di specie, dunque, la testimonianza è inidonea di per sé sola a dimostrare i fatti di causa (il rapporto di lavoro subordinato nel periodo disconosciuto) per i due motivi predetti e cioè che oltre ad essere il compagno della ricorrente ha riferito de relato ex parte actoris, dal momento che per sua stessa ammissione, si limitava ad accompagnarla.
Non sono stati escussi ulteriori testi, avendo parte ricorrente dichiarato “di rinunciare agli ulteriori due testi indicati in atti, per i quali l'avv. D'Avino ha provveduto ad inoltrare più volte intimazioni testimoniali sia con raccomandata a/r sia con
Ufficiale Giudiziario, ma puntualmente all'indirizzo di residenza sono sempre risultate inspiegabilmente "sconosciute all'indirizzo" e l' accettato la rinuncia CP_1
(vedasi dichiarazioni contenute nel verbale di udienza del 18.3.2025)
Si ritiene, pertanto, insufficiente la prova.
6. In ragione delle motivazioni sopra illustrate, complessivamente considerate, il ricorso deve essere respinto. Assorbito ogni altro profilo.
7. Le spese di lite vanno compensate, attese le connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in esame, idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
8 2) Compensa le spese.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino in data 9.4.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
9
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine ultimo per il deposito delle note:8.4.2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al numero 2157/2021 RG, avente ad oggetto “obbligo contributivo del datore di lavoro” e vertente
TRA
, (c.f. indicato ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Francesca Maria D'Avino con studio in Nola alla via San Paolo Belsito, n.79;
RICORRENTE
CONTRO
c.f. Controparte_1
con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 21.7.2015, dall'avv. Silvio
Garofalo ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Avellino, alla via Roma, n. 17;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.09.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata impugnava il provvedimento del 30.11.2020 con cui l' aveva CP_1
1 disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato con la scuola paritaria per l'infanzia “La TT MA”.
Precisava che il suddetto provvedimento aveva fatto seguito a verbale ispettivo dell' in cui veniva, tra l'altro, contestato il rapporto di lavoro subordinato CP_1 instaurato con la predetta scuola.
Rappresentava di aver proposto ricorso in via amministrativa, senza ottenere alcun riscontro.
Riferiva di essere stata assunta dalle IGg.re e sua figlia , Parte_2 Persona_1 in data 12.9.2016, come collaboratrice scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time per un'ora al giorno, sino al 12.1.2017, data di cessazione del rapporto di lavoro.
Affermava di aver svolto, nel suddetto periodo, la mansione di addetta ai servizi generali della scuola secondo le direttive indicatele dai docenti.
Deduceva la sussistenza degli indici della subordinazione.
Affermava che il procedimento penale azionato sia a carico de La TT MA, che dei vari interessati, tra cui appunto essa ricorrente, si era concluso con decreto di archiviazione.
Specificava che gli accessi ispettivi da cui sarebbe derivata l'informativa di reato risalivano al mese di dicembre 2018 e, quindi, ad un periodo successivo rispetto a quello in cui aveva prestato la propria attività lavorativa.
Osservava che le ragioni per le quali era stata ottenuta l'archiviazione del procedimento derivavano dalla circostanza che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non erano idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Rassegnava, sulla scorta di tali premesse, le seguenti conclusioni: “in via principale, previa sospensione degli effetti, dichiarare l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con l'impresa oggetto di ispezione e, per lo effetto, annullare il provvedimento n. 0800 03/12/2020 CP_1
0458591 e tutti gli eventuali atti e provvedimenti consequenziali successivi, con conseguente validità a proprio favore del periodo di lavoro prestato, ai fini previdenziali e assistenziali e accredito dei relativi contributi;
2. con vittoria di spese
e compensi di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 19.5.2022 si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso. CP_1
2 Rappresentava che la comunicazione impugnata aveva tratto origine dal verbale di accertamento ispettivo redatto il 30.9.2019.
Rilevava che, in sede di verifica, era stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra la società ed alcuni lavoratori, tra cui la ricorrente, per carenza dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c., ritenendolo di natura fittizia, con conseguente annullamento della relativa posizione assicurativa.
Sosteneva che l'onere della prova della subordinazione ricadeva sulla ricorrente.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Effettuata l'istruttoria mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., disposta su congiunta richiesta delle parti (vedasi verbale di udienza del 18.3.2025), esaminate le note autorizzate depositate da parte ricorrente, nonché le note scritte in sostituzione di udienza depositate a cura di entrambe le parti costituite, la causa è stata decisa come da sentenza.
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Occorre premettere, che, a seguito di una comunicazione da parte dell'
[...]
a conclusione di una verifica effettuata nei confronti della scuola paritaria CP_2
“La TT MA”, ha avuto origine il procedimento penale R.G. n. 7088/2019, iscritto nei confronti anche della ricorrente.
Gli Ispettori, all'esito di una serie una serie di verifiche effettuate in loco, hanno disconosciuto e annullato una serie di rapporti di lavoro, tra cui quello intercorso con la ricorrente, sostenendo che tali rapporti fossero fittizi.
Il procedimento penale si è concluso con decreto di archiviazione, ai sensi dell'art. 409 co.1, 411 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p., in quanto “gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio per le ragioni analiticamente esposte dal P.M. nella sua richiesta, ritenute corrette in fatto e in diritto […]”.
Ebbene, va rilevato che il decreto di archiviazione penale non impedisce che lo stesso fatto sia diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, poiché il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere (Cass. n. 1157/2021).
4. Tanto premesso, come sopra anticipato, la vicenda per cui è causa trae origine dagli accertamenti ispettivi definiti con verbale contraddistinto dal n. 2017009781-DDL del
30.9.2019, con cui gli ispettori -sulla base delle verifiche effettuate- hanno proceduto
3 al “disconoscimento” del rapporto di lavoro subordinato denunciato come intercorso tra l'associazione “La TT MA” (quale presunta datrice di lavoro) con l'odierna ricorrente, e al connesso annullamento della posizione assicurativa di quest'ultima quale dipendente di detta compagine per il relativo periodo.
Nel dettaglio, nel suddetto verbale si legge quanto segue: “[…] Attualmente risulta che
l'associazione ha in forza n. 9 dipendenti, tra cui tre maestre e sei lavoratori personale ATA, tra collaboratori scolastici e assistenti amministrativi risultanti dalle comunicazioni obbligatorie UNILAV. Si precisa che il personale ATA è stato assunto con contratti di lavoro a tempo determinato e part-time ciascuno ad 1 ora al giorno.
La maggior parte delle libere dichiarazioni acquisite evidenziano incertezza e molta confusione nell'esposizione delle mansioni svolte dal personale ATA e degli orari di lavoro effettuati. Inoltre, nonostante la maggior parte di loro abbia affermato di lavorare in un intervallo di orario certo e fisso e quindi di non effettuare cambi di orario, gli uni non conoscono gli altri e non si sono mai incontrati tra un intervallo e
l'altro, e solo qualcuno ha dichiarato di aver visto altro personale ATA all'intero della scuola. Tali dichiarazioni assunte sono complessivamente discordanti con quanto dichiarato dalla IG.ra la quale è la coordinatrice didattica. Dalle Persona_1 dichiarazioni assunte dagli assistenti amministrativi convocati è emerso che tutti svolgevano per una ora al giorno ciascuno le medesime attività, ovvero rispondere al telefono, di stampare disegni e le schede didattiche per i bambini, fatturazioni.
Tenuto conto del numero complessivo dei bambini presenti nella scuola (non più di
28) e della dimensione della scuola, alle scriventi pare poco credibile lo svolgimento delle medesime attività per più volte al giorno e per tutti i giorni della settimana. Allo stesso modo, per quanto riguarda i collaboratori scolastici, dalle dichiarazioni acquisite è emerso che anch'essi svolgono le medesime attività sempre per una ora ciascuno al giorno, ovvero pagare le bollette per conto della scuola, effettuare piccoli lavori di manutenzione come cambiare lampadine, pulire gli ambienti della scuola.
Anche in questo caso, tenuto conto del numero complessivo dei bambini presenti nella scuola (non più di 30) e della dimensione della scuola, alle scriventi pare poco credibile lo svolgimento delle medesime attività per più volte al giorno e per tutti i giorni della settimana. Poiché tutte le dichiarazioni assunte nel corso dell'istruttoria non hanno presentato un quadro chiaro e univoco delle mansioni svolte e degli orari effettuati dai dipendenti ATA, i verbalizzanti si sono recati presso la scuola in data 16 maggio 2019, al fine di verificare la presenza di personale ATA. In tale occasione è
4 stata rinvenuta la presenza di una sola collaboratrice scolastica, Persona_2 assunta a dicembre 2018, e della stessa è stata acquisita la libera dichiarazione. Nel corso della visita ispettiva non è sopraggiunto alcun collaboratore e/o assistente amministrativo. Allo stesso modo con la visita ispettiva del 19 settembre 2019 sono stati trovati al lavoro , e . Persona_2 Testimone_1 Controparte_3
Non era presente la maestra ma il presidente dell'associazione la IGnora Per_1
, madre di , della quale è stata acquisita libera Parte_2 Persona_1 dichiarazione sul personale ATA, sugli orari effettuati e le mansioni svolte, dichiarazione che la stessa, pur rileggendo e confermandone il contenuto, non ha inteso sottoscrivere. Da tale dichiarazione si evince che la IGnora Parte_2 pur essendo presente tutte le mattine e nell'ultimo periodo anche il pomeriggio, non ha saputo indicare in maniera chiara ed esauriente i dipendenti al momento in forza alla scuola. In forza di quanto esposto, le scriventi ritengono che in base alle libere dichiarazioni raccolte, in quanto discordanti e non avallate dal riscontro incrociato,
i rapporti di lavoro instaurati con , Persona_3 Controparte_4 CP_5
, , e siano
[...] Parte_1 Persona_4 Persona_5 rapporti di lavoro fittizi. Infatti per i rapporti di lavoro relativi ai sotto elencati lavoratori, non sono stati riscontrati gli orari di lavoro dichiarati e non sono state definite in modo chiaro e indubbio le mansioni svolte. […]”.
Sulla base di tali rilievi e, come esplicitamente affermato nel verbale, dalle informazioni assunte nel corso della verifica, il personale ispettivo è giunto alla conclusione della non genuinità della gran parte dei rapporti di lavoro instaurati, in termini evidentemente fittizi, dalla Becchetta MA, tra i quali quello della ricorrente.
Come può evincersi dalla tabella allegata al verbale ispettivo e, tenuto conto della domanda formulata dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, qui di seguito sono indicati i rapporti di lavoro oggetto della verifica e disconosciuti dagli ispettori ed i rispettivi ambiti temporali:
5 Ebbene, tali rapporti di lavoro, come può leggersi dal verbale ispettivo, sono stati annullati sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi in sede ispettiva (ad esempio i lavoratori non conoscevano né avevano incontrato i colleghi di lavoro sebbene avessero dichiarato di lavorare in un intervallo di orario certo e fisso e quindi di non effettuare cambi di orario;
ancora, solo qualcuno ha dichiarato di aver visto altro personale ATA all'intero della scuola) nonché sulla base di una serie di indici presuntivi rilevati dagli ispettori. Parte In particolare: il personale è stato assunto con contratti di lavoro a tempo determinato e part time ciascuno per un'ora al giorno;
la scuola era, invero, di piccole dimensioni con pochi bambini (non più di 30 bambini) e non giustificava l'assunzione di tutti i collaboratori scolastici dichiarati.
Tanto premesso costituisce principio ripetutamente affermato dalla suprema Corte quello secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che i Parte_4 funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. 19 aprile 2010 n.
9251 e Cass. 6 settembre 2012 n. 14965).
Ancora nella fattispecie in esame, a fronte del disconoscimento dei predetti rapporti di lavoro da parte dell' , colui che agisce in giudizio per ottenere il Controparte_6 riconoscimento degli stessi ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr.
Cass., n. 1186/2000; Cass., n. 7093/2000,; Cass., n. 4227/2002).
6 Ed invero, “in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di CP_1 valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale- assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” Cassazione civile, sez. lav. 19/01/2021, n. 809.
5. Ebbene, nella fattispecie di cui è causa, attraverso la prova orale assunta, la parte ricorrente non ha provato la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato con
“La TT MA” dal gennaio 2016 al gennaio 2017.
E' stato escusso un solo teste, che peraltro è il compagno della ricorrente e quindi, oltre ad avere un interesse personale in causa, non era presente nel momento dello svolgimento dell'attività e quindi ha potuto necessariamente riferire de relato ex parte actoris.
Questa la dichiarazione del teste : “La IG.ra Testimone_2 Parte_1
è la mia fidanzata. Preciso che sono a conoscenza dei fatti di causa perché
[...] li ho appresi dalla mia fidanzata. Sul capo 1) confermo. Tanto so perché mi è stato riferito dalla IG.ra . Sul capo 2) confermo. Tanto so perché ho Parte_1 accompagnato io la IG.ra presso la Scuola il giorno dell'assunzione, pur Parte_1 non essendo entrato nell'edificio. Sul capo 3) confermo.” Sul capo 4) confermo. Tanto so perché in quel periodo studiavo all'università e la accompagnavo io sul posto di lavoro e la attendevo all'esterno in auto per tutta l'ora di lavoro.” ADR: “Sul capo 5) confermo. Sul capo 6) confermo. Tanto so perché me l'ha riferito la IG.ra . Parte_1
Sui capi 7), 8), 9) e 10) confermo. Tanto so perché me l'ha riferito la IG.ra . Parte_1
Preciso che vedevo la ricorrente accogliere i genitori degli alunni che uscivano da scuola prima dell'orario di pranzo, entro le 12:00. Sul capo 11) confermo. Tanto so perché me l'ha riferito la IG.ra . Preciso che non conosco di persona il IG. Parte_1
” (vedasi le dichiarazioni testimoniali rese da Controparte_4 Testimone_2 contenute nel verbale di udienza del 24.9.2024).
7 Come affermato più volte dalla Suprema Corte, “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 8358 del 03/04/2007 e successive conformi, nonché, da ultimo Cass.,
Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025).
Nel caso di specie, dunque, la testimonianza è inidonea di per sé sola a dimostrare i fatti di causa (il rapporto di lavoro subordinato nel periodo disconosciuto) per i due motivi predetti e cioè che oltre ad essere il compagno della ricorrente ha riferito de relato ex parte actoris, dal momento che per sua stessa ammissione, si limitava ad accompagnarla.
Non sono stati escussi ulteriori testi, avendo parte ricorrente dichiarato “di rinunciare agli ulteriori due testi indicati in atti, per i quali l'avv. D'Avino ha provveduto ad inoltrare più volte intimazioni testimoniali sia con raccomandata a/r sia con
Ufficiale Giudiziario, ma puntualmente all'indirizzo di residenza sono sempre risultate inspiegabilmente "sconosciute all'indirizzo" e l' accettato la rinuncia CP_1
(vedasi dichiarazioni contenute nel verbale di udienza del 18.3.2025)
Si ritiene, pertanto, insufficiente la prova.
6. In ragione delle motivazioni sopra illustrate, complessivamente considerate, il ricorso deve essere respinto. Assorbito ogni altro profilo.
7. Le spese di lite vanno compensate, attese le connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in esame, idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
8 2) Compensa le spese.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino in data 9.4.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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