Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00178/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01017/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Salerno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
1) del decreto di mancato rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia - prot. -OMISSIS- del 21/03/2025 - Questura di Salerno Divisione P.A.S.I - notificato al ricorrente in data 07/04/2025;
2) nonché di ogni atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LE SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 5 giugno 2025 e depositato il 27 giugno 2025, il ricorrente impugna il provvedimento di diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, adottato dalla Questura di Salerno e fondato sulla frequentazione (negli anni tra il 2018 e il 2023) di un soggetto pregiudicato, in compagnia del quale il ricorrente è stato controllato in più occasioni.
2. Il ricorrente deduce l'omessa valutazione delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell'istanza nonché il difetto di motivazione in merito all’idoneità dei fatti indicati a giustificare il provvedimento impugnato. Si precisa che il soggetto controindicato è solamente un cliente abituale dell’esercizio commerciale del ricorrente, di cui non conosceva i precedenti penali e a cui è legato unicamente da una conoscenza occasionale, senza alcun ulteriore rapporto. Si chiarisce inoltre che “gli orari delle relative identificazioni bene chiariscono l’assoluta buona fede del [ricorrente] che gestisce un negozio di macelleria e, durante l’orario di chiusura anti pomeridiano, consegna la spesa ai clienti che non possono ritirarla e, in questo frangente è capitato talvolta di accettare un passaggio in auto da questa persona, si ripete cliente del negozio, per evitare problemi di parcheggio atteso i tempi contingentati”. Si evidenzia poi che il provvedimento impugnato è “generico, non individualizzato, non supportato da riscontri oggettivi”, non essendo stati indicati né le circostanze dell'identificazione né gli elementi concreti e specifici atti a dimostrare una reale inaffidabilità del ricorrente.
3. Si è costituita l'Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 2025 è stata respinta la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora .
5. All’ udienza pubblica del 14 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Occorre rilevare che Consiglio di Stato, Sez. III, 30 novembre 2021, n. -OMISSIS- ha affermato che “ L’oramai univoca giurisprudenza ha accertato l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Corte cost. n. 440 del 1993; Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018). L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del Tulps, può quindi legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta”, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2404 del 2017; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018). In questa valutazione prettamente discrezionale possono essere apprezzati, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, anche fatti o episodi privi di rilievo penale, purché la considerazione che se ne renda non sia irrazionale e sia motivata in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018). La ragione di questa ampia latitudine del raggio valutativo dell’amministrazione rimanda al fatto che la misura in materia di armi è priva di intento sanzionatorio o carattere punitivo, essendo connotata da natura essenzialmente cautelare e concepita, dunque, in un’ottica preventiva di possibili abusi, ovvero a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018) ”.
Anche Consiglio di Stato, Sez. III, 28 dicembre 2022, n. -OMISSIS- ha ribadito che “ l’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi. Come recentemente confermato da questa Sezione (28 dicembre 2021, n. 8701) l’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di comune buona convivenza. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è caratterizzata da ampia discrezionalità, perseguendo lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti (ma anche i sinistri involontari), che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; tanto che il giudizio di “non affidabilità” è per certi versi più stringente rispetto a quello di “pericolosità sociale”, giustificando per esempio il diniego anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta ”.
La revoca o il diniego dell’autorizzazione possono perciò essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, per cui rilevano anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 13 settembre 2019, n. 4334).
Il giudice amministrativo è dunque chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Autorità in ordine all’esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso delle armi, di modo che il suo sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’Autorità amministrativa trae da essi, secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva – e non sanzionatoria – della misura in esame (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 gennaio 2023, n. 923).
Più di recente, Consiglio di Stato, Sez. III, 27 febbraio 2023, n. 1963 ha affermato che “ uno degli elementi che concorre alla suddetta valutazione di affidabilità è il contesto socio-familiare dell’istante, potendo il diniego giustificarsi per una situazione che non riguarda direttamente il titolare delle armi, bensì un terzo verso cui sussistono fondate ragioni di sospetto. I provvedimenti inibitori in materia di armi, infatti, possono essere legittimamente applicati anche nei casi in cui, pur non potendosi imputare direttamente nulla al titolare delle armi, vi sia una situazione di fatto che rende le armi stesse accessibili ad un terzo nei cui confronti vi siano fondate ragioni di sospetto. Il titolare dell'autorizzazione a detenere armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da emende o da indizi negativi, deve anche assicurare non solo la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, ma anche che non vi sia il pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali ”.
Più di recente TAR Calabria - Catanzaro, sez. I, 21marzo 2024, n. 433 ha affermato che “ uno degli elementi che concorrono alla valutazione di affidabilità del soggetto circa il buon uso delle armi è rappresentato dal contesto socio-familiare del richiedente, essendosi affermato, al riguardo, che i provvedimenti inibitori in materia di armi possono essere legittimamente applicati anche nei casi in cui, pur non potendosi imputare direttamente nulla al titolare delle armi, vi sia una situazione di fatto che rende le armi stesse liberamente accessibili ad un terzo (convivente o meno) nei cui confronti vi siano fondate ragioni di sospetto (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24/09/2019, n.993; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I , 9.11.2020, n. 1770) ” e che “ stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687) ”.
7. Alla luce di tali coordinate normative e interpretative, il compendio di elementi che emergono dagli atti consente di disattendere i rilievi formulati.
Come risulta dal provvedimento il ricorrente, “nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dalle varie Forze di Polizia” è stato identificato più volte “in compagnia di un soggetto gravato da pregiudizi e/o precedenti penali e/o di polizia per gravi reati quali usura, estorsione e furto, in particolare in epoca successiva all’ultimo rinnovo del titolo in argomento e più precisamente in data 22.9.2018 ore 15,51 in Salerno; in data 15.1.2022 ore 15,23 in Salerno; in data 18.5.2022 ore 15,48 in -OMISSIS-; in data 11.1.2023 ore 16,19 in Salerno; in data 13.3.2023 ore 15,46 in Salerno”.
Quindi, il provvedimento adottato dà atto puntualmente delle circostanze di tempo e di luogo in cui è stata riscontrata la contestuale presenza del ricorrente e del soggetto controindicato, evidenziando la non estraneità dei due e la loro non accidentale compagnia.
Occorre considerare che la frequentazione, non negata dallo stesso ricorrente ma a suo dire successivamente interrotta, è risultata:
- duratura, in quanto si è protratta per ben cinque anni, dal 2018 al 2023;
- continuativa, considerato che il ricorrente è stato controllato in compagnia del soggetto controindicato per ben due volte nel 2022 e nel 2023;
- ripetuta, posto che il ricorrente è stato controllato più volte in compagnia del citato soggetto, a distanza di pochi mesi.
Tale frequentazione pertanto, per le sue caratteristiche, non può dirsi irrilevante, in quanto idonea a evidenziare il contatto, anche se inconsapevole e perciò ancor più pericoloso, del ricorrente con un contesto sociale che vede la presenza anche di soggetti condannati per reati gravi, contatto che è quindi di per sé in grado di compromettere la piena affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi.
8. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL PO, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
LE SP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE SP | AL PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.