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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 11756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11756 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli - Sesta Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. GA CONTI applicato ex art. 3 D.L. 117/2025 conv. in L. 148/2025 ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7095/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TI LI e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Napoli, via dei Fiorentini nr. 61
RICORRENTE
contro in Napoli (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. CORONA FABRIZIO e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Napoli, via Vecchia Poggioreale nr. 14
RESISTENTE
avente ad oggetto: Comunione e condominio – Impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali pagina 1 di 10 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE RICORRENTE:
Il procuratore del ricorrente, letto il decreto di questo Parte_1
giudice del 21.10.2025 e quanto ivi disposto, si riporta alle conclusioni rassegnate con le note autorizzate del 13.11.2025 chiedendone integrale accoglimento previa pronuncia ex art. 281-sexies.
PER LA PARTE RESISTENTE:
- dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
- in subordine si chiede che il Tribunale condanni il condominio al solo esborso delle spese vive o ai compensi minimi previsti dai parametri ministeriali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 1137 c.c. e 281decies c.p.c. il sig. Parte_1
ricorreva all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni originariamente formulate:
“I. Previa declaratoria di fondatezza della domanda formulata, accertare e dichiarare invalida la delibera adottata dai partecipanti all'assemblea del nella tornata del 02.12.2022, di cui al capo 2 Controparte_1
dell'ordine del giorno, di approvazione del rendiconto di gestione per l'anno
2020, per le motivazioni esposte in narrativa;
pagina 2 di 10 II. Per l'effetto, annullare la delibera adottata in data 02.12.2022 dal di cui al capo n. 2 dell'ordine del giorno, per le CP_1 Controparte_1
motivazioni esposte in narrativa;
III. Disporre la regolamentazione delle spese ed i costi legati alla procedura di mediazione secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 per le fasi di attivazione e quella di negoziazione, oltre le spese di avvio come da fattura che si allega;
IV. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio come da notula in calce, redatta in conformità del D.M. n° 55/2014 e succ. mod., come da D.M
147/2022 facendo applicazione dello scaglione di riferimento in ragione del valore della causa pari ad euro 14.148,53 corrispondente a quello del rendiconto impugnato
Spese Contributo Unificato euro 237,00
Marca-Art.30 DPR 115/2002 27,00
Fase di Studio 919,00
Fase Introduttiva 777,00
Fase Istruttoria/Trattazione 50% 1.600,00
Fase Decisionale 1.710,00
Oltre 15%, e CPA.
A fondamento delle proprie domande esponeva quanto segue:
- di essere proprietario di un immobile sito in Napoli, alla via Fracanzano
nr. 22, facente parte dell'omonimo Condominio, la cui assemblea, in data
02.12.22, approvava il rendiconto per la gestione 2020 (capo 2 dell'OdG);
pagina 3 di 10 - che, avendo espresso voto contrario, in data 14.12.22 attivava la procedura di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità per l'impugnazione della predetta delibera;
- che, in tale sede, il Condominio si dichiarava disponibile ad entrare in mediazione e chiedeva un rinvio del procedimento, che, al successivo incontro si concludeva con verbale negativo;
- che era indubbio che il rendiconto impugnato non potesse considerarsi conforme alle prescrizioni di cui all'art. 1130bis c.c. per essere mancante del registro di contabilità e della nota esplicativa, trattandosi, in realtà, di un succinto prospetto riepilogativo delle uscite e delle entrate che non poteva soddisfare la ratio dell'art. 1130bis c.c. essendo inibito ai condomini l'esercizio del diritto all'informazione trasparente e al controllo dell'operato dell'amministratore.
II. Si costituiva in giudizio il resistente rilevando che CP_1
l'assemblea condominiale del 13.06.23 aveva revocato la delibera impugnata e,
pertanto, era cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Eccepiva,
comunque, la nullità e/o inammissibilità della domanda in quanto proposta con ricorso semplificato oltre il termine previsto dall'art. 1137 c.c. e non con atto di citazione e, inoltre, il ricorso non conteneva l'avvertimento di cui al numero 7
del terzo comma dell'art. 163 c.p.c.. Il Condominio chiedeva disporsi la compensazione della lite in quanto la causa poteva essere chiusa bonariamente e, invece, il ricorrente aveva opposto ferma resistenza ad ogni ipotesi conciliativa.
pagina 4 di 10 III. All'esito dell'udienza cartolare del 04.12.25 la causa era trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza nel termine ex art. 281sexies
c.p.c..
IV. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con regolazione delle spese di lite secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale.
IV.
1. Preliminarmente è infondata l'eccezione di inammissibilità e/o nullità della domanda formulata dal per essere stata proposta con CP_1
ricorso anziché con citazione come sarebbe adesso previsto dall'art. 1137 c.c..
in quanto era orientamento consolidato fin da Cass., S.U. 8491/20111 che le impugnazioni delle delibere assembleari potessero proporsi anche con ricorso,
purché lo stesso fosse depositato nel termine di 30 giorni stabilito dalla norma,
di talché non vi è ragione per opinare diversamente rispetto alla proposizione dell'impugnativa con il nuovo rito semplificato di cognizione che ha sostituito il previgente rito sommario (cfr. comunque Trib. Roma, 3 gennaio 2025). Il
ricorso è tempestivo, essendosi la mediazione chiusa con verbale negativo del
02.03.23, mentre il ricorso è stato depositato il 13.03.23, quindi nei 30 giorni dalla data del verbale negativo di mediazione.
IV.
2. Sempre in via preliminare deve essere rigettata anche l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso in quanto violativo delle norme di cui all'art. 281decies e ss. c.p.c. poiché mancante dell'avvertimento previsto dal 1 Si tratta di stabilire se la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anziché con citazione, possa essere ritenuta valida e se a questo fine sia sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti dall'art. 1137 c.c. l'atto venga presentato al giudice, e non anche notificato. A entrambi i quesiti va data risposta affermativa, in quanto l'adozione della forma del ricorso non esclude l'idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava sull'attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall'ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. pagina 5 di 10 numero 7 del terzo comma dell'art. 163 c.p.c.,, Ciò in quanto tale nullità, per costante giurisprudenza, anche di legittimità, comporterebbe la richiamata nullità solo se il resistente/convenuto non si fosse costituito in giudizio,
diversamente operando la sanatoria per raggiungimento dello scopo (cfr. Cass.
5517/17 sul previgente rito sommario di cognizione), tanto che, in effetti, parte resistente non ha più coltivato tale eccezione non riproponendola alla prima udienza così che la stessa è da ritenersi definitivamente sanata ex art. 164 c.p.c..
IV.
3. Conformemente alla richiesta congiunta delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la delibera impugnata è stata revocata alla successiva assemblea del 13.06.23.
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377 c.c., comma 8, dettato in tema di società di capitali (Cass. Civ.
Sez. 6 - 2, 08/06/2020, n. 10847; Cass. Civ. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n. 20071;
Cass. civ. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Civ. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961),
rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non pagina 6 di 10 solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione. [..]
Dunque, nel giudizio d'impugnazione di una delibera di assemblea condominiale - che si assuma affetta da nullità o da annullabilità- il giudice del merito deve dichiarare cessata la materia del contendere ove risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere, pur senza l'adozione di formule ad hoc, un atto sostitutivo di quello invalido. A tal fine,
occorre che la delibera viziata sia sostituita da altra delibera, validamente adottata, avente il medesimo contenuto, o che la stessa sia revocata espressamente e sostituita da altra delibera di differente contenuto (Trib.
Napoli 27 gennaio 2023, n. 1018 Cass. civ. sez. II, 18/06/2025, n.16397). Resta
in ogni caso sottratto al giudice adito per l'impugnazione il potere - dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale potrà
semmai essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, se si ritenga che anch'esso non sia conforme alla legge o all'atto costitutivo (cfr. in tal senso: Trib. Torino
19 giugno 2008, n. 4459; Trib Monza 5 marzo 2001, Trib. Torre Annunziata,
sentenza n. 2438/2025).
Essendo stata revocata la delibera impugnata, è cessato ogni motivo di contesa tra le parti, in assenza di accordo tra le stesse rimane, quindi, da decidere solo sul regolamento delle spese di lite secondo il noto principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
Orbene, a norma dell'art. 1130bis c.c. “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione pagina 7 di 10 patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti…”. Dalla semplice lettura del rendiconto approvato
(e impugnato) è evidente la mancanza, quantomeno del registro di contabilità
(documento a tenuta obbligatoria ove l'amministratore condominiale deve annotare tutte le entrate e le uscite dell'annualità) e della nota sintetica esplicativa, tale mancanza comportava nella fattispecie l'annullabilità della delibera non essendo possibile per i condomini verificare la correttezza dei saldi esposti dall'amministratore, in assenza di tali documenti e mancando anche una, quantomeno sintetica, relazione esplicativa della gestione (cfr. Cass.
33038/2018: “Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l'interesse de ad una conoscenza CP_1
concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto,
e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato.
Allorché il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto ad entrate, spese e fondi CP_1
disponibili, può discenderne – indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa l'annullabilità della deliberazione pagina 8 di 10 assembleare di approvazione.”). Lo stesso comportamento del che, CP_1
seppur tardivamente, ha revocato la delibera di approvazione del rendiconto è
indicativo della consapevolezza del vizio insito nella delibera per come approvata. La soccombenza virtuale è pertanto sicuramente in capo al che, peraltro, aveva tutto il tempo, in sede di mediazione di CP_1
provvedere alla revoca della delibera viziata mentre lo ha fatto solo il 13
giugno 2023, dopo aver ricevuto notifica del ricorso attoreo.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse debbono, pertanto, seguire la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, comprensive delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria (fasi attivazione e negoziazione), al parametro minimo per le fasi studio, introduttiva,
trattazione/istruttoria e decisionale, stante la semplicità della questione oggetto del giudizio e quindi della conseguente ridotta attività difensiva, per il valore di causa (scaglione € 5.201-26.000 in quanto il rendiconto impugnato presentava uscite per € 14.148,53)2.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Napoli, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda attorea di declaratoria di annullabilità della delibera condominiale di cui in motivazione;
2 Cfr. Cass. 36013/2023: “Ai fini della determinazione della competenza per valore, la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi circoscritta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al Condominio e, dunque, al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa” pagina 9 di 10 2) condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite CP_1
del presente procedimento, liquidate in € 264 per esborsi, € 495,80 per spese vive di mediazione, € 3.202 per compensi, ivi compresi quelli di mediazione,
oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 13/12/2025
Il Giudice applicato
GA NT
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli - Sesta Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. GA CONTI applicato ex art. 3 D.L. 117/2025 conv. in L. 148/2025 ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7095/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TI LI e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Napoli, via dei Fiorentini nr. 61
RICORRENTE
contro in Napoli (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. CORONA FABRIZIO e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Napoli, via Vecchia Poggioreale nr. 14
RESISTENTE
avente ad oggetto: Comunione e condominio – Impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali pagina 1 di 10 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE RICORRENTE:
Il procuratore del ricorrente, letto il decreto di questo Parte_1
giudice del 21.10.2025 e quanto ivi disposto, si riporta alle conclusioni rassegnate con le note autorizzate del 13.11.2025 chiedendone integrale accoglimento previa pronuncia ex art. 281-sexies.
PER LA PARTE RESISTENTE:
- dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
- in subordine si chiede che il Tribunale condanni il condominio al solo esborso delle spese vive o ai compensi minimi previsti dai parametri ministeriali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 1137 c.c. e 281decies c.p.c. il sig. Parte_1
ricorreva all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni originariamente formulate:
“I. Previa declaratoria di fondatezza della domanda formulata, accertare e dichiarare invalida la delibera adottata dai partecipanti all'assemblea del nella tornata del 02.12.2022, di cui al capo 2 Controparte_1
dell'ordine del giorno, di approvazione del rendiconto di gestione per l'anno
2020, per le motivazioni esposte in narrativa;
pagina 2 di 10 II. Per l'effetto, annullare la delibera adottata in data 02.12.2022 dal di cui al capo n. 2 dell'ordine del giorno, per le CP_1 Controparte_1
motivazioni esposte in narrativa;
III. Disporre la regolamentazione delle spese ed i costi legati alla procedura di mediazione secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 per le fasi di attivazione e quella di negoziazione, oltre le spese di avvio come da fattura che si allega;
IV. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio come da notula in calce, redatta in conformità del D.M. n° 55/2014 e succ. mod., come da D.M
147/2022 facendo applicazione dello scaglione di riferimento in ragione del valore della causa pari ad euro 14.148,53 corrispondente a quello del rendiconto impugnato
Spese Contributo Unificato euro 237,00
Marca-Art.30 DPR 115/2002 27,00
Fase di Studio 919,00
Fase Introduttiva 777,00
Fase Istruttoria/Trattazione 50% 1.600,00
Fase Decisionale 1.710,00
Oltre 15%, e CPA.
A fondamento delle proprie domande esponeva quanto segue:
- di essere proprietario di un immobile sito in Napoli, alla via Fracanzano
nr. 22, facente parte dell'omonimo Condominio, la cui assemblea, in data
02.12.22, approvava il rendiconto per la gestione 2020 (capo 2 dell'OdG);
pagina 3 di 10 - che, avendo espresso voto contrario, in data 14.12.22 attivava la procedura di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità per l'impugnazione della predetta delibera;
- che, in tale sede, il Condominio si dichiarava disponibile ad entrare in mediazione e chiedeva un rinvio del procedimento, che, al successivo incontro si concludeva con verbale negativo;
- che era indubbio che il rendiconto impugnato non potesse considerarsi conforme alle prescrizioni di cui all'art. 1130bis c.c. per essere mancante del registro di contabilità e della nota esplicativa, trattandosi, in realtà, di un succinto prospetto riepilogativo delle uscite e delle entrate che non poteva soddisfare la ratio dell'art. 1130bis c.c. essendo inibito ai condomini l'esercizio del diritto all'informazione trasparente e al controllo dell'operato dell'amministratore.
II. Si costituiva in giudizio il resistente rilevando che CP_1
l'assemblea condominiale del 13.06.23 aveva revocato la delibera impugnata e,
pertanto, era cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Eccepiva,
comunque, la nullità e/o inammissibilità della domanda in quanto proposta con ricorso semplificato oltre il termine previsto dall'art. 1137 c.c. e non con atto di citazione e, inoltre, il ricorso non conteneva l'avvertimento di cui al numero 7
del terzo comma dell'art. 163 c.p.c.. Il Condominio chiedeva disporsi la compensazione della lite in quanto la causa poteva essere chiusa bonariamente e, invece, il ricorrente aveva opposto ferma resistenza ad ogni ipotesi conciliativa.
pagina 4 di 10 III. All'esito dell'udienza cartolare del 04.12.25 la causa era trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza nel termine ex art. 281sexies
c.p.c..
IV. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con regolazione delle spese di lite secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale.
IV.
1. Preliminarmente è infondata l'eccezione di inammissibilità e/o nullità della domanda formulata dal per essere stata proposta con CP_1
ricorso anziché con citazione come sarebbe adesso previsto dall'art. 1137 c.c..
in quanto era orientamento consolidato fin da Cass., S.U. 8491/20111 che le impugnazioni delle delibere assembleari potessero proporsi anche con ricorso,
purché lo stesso fosse depositato nel termine di 30 giorni stabilito dalla norma,
di talché non vi è ragione per opinare diversamente rispetto alla proposizione dell'impugnativa con il nuovo rito semplificato di cognizione che ha sostituito il previgente rito sommario (cfr. comunque Trib. Roma, 3 gennaio 2025). Il
ricorso è tempestivo, essendosi la mediazione chiusa con verbale negativo del
02.03.23, mentre il ricorso è stato depositato il 13.03.23, quindi nei 30 giorni dalla data del verbale negativo di mediazione.
IV.
2. Sempre in via preliminare deve essere rigettata anche l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso in quanto violativo delle norme di cui all'art. 281decies e ss. c.p.c. poiché mancante dell'avvertimento previsto dal 1 Si tratta di stabilire se la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anziché con citazione, possa essere ritenuta valida e se a questo fine sia sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti dall'art. 1137 c.c. l'atto venga presentato al giudice, e non anche notificato. A entrambi i quesiti va data risposta affermativa, in quanto l'adozione della forma del ricorso non esclude l'idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava sull'attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall'ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. pagina 5 di 10 numero 7 del terzo comma dell'art. 163 c.p.c.,, Ciò in quanto tale nullità, per costante giurisprudenza, anche di legittimità, comporterebbe la richiamata nullità solo se il resistente/convenuto non si fosse costituito in giudizio,
diversamente operando la sanatoria per raggiungimento dello scopo (cfr. Cass.
5517/17 sul previgente rito sommario di cognizione), tanto che, in effetti, parte resistente non ha più coltivato tale eccezione non riproponendola alla prima udienza così che la stessa è da ritenersi definitivamente sanata ex art. 164 c.p.c..
IV.
3. Conformemente alla richiesta congiunta delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la delibera impugnata è stata revocata alla successiva assemblea del 13.06.23.
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377 c.c., comma 8, dettato in tema di società di capitali (Cass. Civ.
Sez. 6 - 2, 08/06/2020, n. 10847; Cass. Civ. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n. 20071;
Cass. civ. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Civ. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961),
rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non pagina 6 di 10 solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione. [..]
Dunque, nel giudizio d'impugnazione di una delibera di assemblea condominiale - che si assuma affetta da nullità o da annullabilità- il giudice del merito deve dichiarare cessata la materia del contendere ove risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere, pur senza l'adozione di formule ad hoc, un atto sostitutivo di quello invalido. A tal fine,
occorre che la delibera viziata sia sostituita da altra delibera, validamente adottata, avente il medesimo contenuto, o che la stessa sia revocata espressamente e sostituita da altra delibera di differente contenuto (Trib.
Napoli 27 gennaio 2023, n. 1018 Cass. civ. sez. II, 18/06/2025, n.16397). Resta
in ogni caso sottratto al giudice adito per l'impugnazione il potere - dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale potrà
semmai essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, se si ritenga che anch'esso non sia conforme alla legge o all'atto costitutivo (cfr. in tal senso: Trib. Torino
19 giugno 2008, n. 4459; Trib Monza 5 marzo 2001, Trib. Torre Annunziata,
sentenza n. 2438/2025).
Essendo stata revocata la delibera impugnata, è cessato ogni motivo di contesa tra le parti, in assenza di accordo tra le stesse rimane, quindi, da decidere solo sul regolamento delle spese di lite secondo il noto principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
Orbene, a norma dell'art. 1130bis c.c. “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione pagina 7 di 10 patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti…”. Dalla semplice lettura del rendiconto approvato
(e impugnato) è evidente la mancanza, quantomeno del registro di contabilità
(documento a tenuta obbligatoria ove l'amministratore condominiale deve annotare tutte le entrate e le uscite dell'annualità) e della nota sintetica esplicativa, tale mancanza comportava nella fattispecie l'annullabilità della delibera non essendo possibile per i condomini verificare la correttezza dei saldi esposti dall'amministratore, in assenza di tali documenti e mancando anche una, quantomeno sintetica, relazione esplicativa della gestione (cfr. Cass.
33038/2018: “Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l'interesse de ad una conoscenza CP_1
concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto,
e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato.
Allorché il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto ad entrate, spese e fondi CP_1
disponibili, può discenderne – indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa l'annullabilità della deliberazione pagina 8 di 10 assembleare di approvazione.”). Lo stesso comportamento del che, CP_1
seppur tardivamente, ha revocato la delibera di approvazione del rendiconto è
indicativo della consapevolezza del vizio insito nella delibera per come approvata. La soccombenza virtuale è pertanto sicuramente in capo al che, peraltro, aveva tutto il tempo, in sede di mediazione di CP_1
provvedere alla revoca della delibera viziata mentre lo ha fatto solo il 13
giugno 2023, dopo aver ricevuto notifica del ricorso attoreo.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse debbono, pertanto, seguire la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, comprensive delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria (fasi attivazione e negoziazione), al parametro minimo per le fasi studio, introduttiva,
trattazione/istruttoria e decisionale, stante la semplicità della questione oggetto del giudizio e quindi della conseguente ridotta attività difensiva, per il valore di causa (scaglione € 5.201-26.000 in quanto il rendiconto impugnato presentava uscite per € 14.148,53)2.
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda attorea di declaratoria di annullabilità della delibera condominiale di cui in motivazione;
2 Cfr. Cass. 36013/2023: “Ai fini della determinazione della competenza per valore, la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi circoscritta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al Condominio e, dunque, al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa” pagina 9 di 10 2) condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite CP_1
del presente procedimento, liquidate in € 264 per esborsi, € 495,80 per spese vive di mediazione, € 3.202 per compensi, ivi compresi quelli di mediazione,
oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 13/12/2025
Il Giudice applicato
GA NT
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