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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/07/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
in persona del giudice onorario dr.ssa Antonella Lupis, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 25/2024 RG, vertente tra
, C.F.: nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mittica, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in OC
(RC), alla Via Nosside;
opponente
E
(già , C.F. Controparte_1 CP_2
, in persona del dirigente e legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_1
(C.F. , con sede in , via Controparte_3 C.F._2 Controparte_1
Pio XI, trav. n. 11-13, rappresentato e difeso congiuntamente e CP_4 disgiuntamente dalle dr.sse , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e dai dott. e
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, tutti funzionari in servizio presso il predetto , ove è Controparte_11 CP_1 elettivamente domiciliato, espressamente delegati ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015; opposto
OGGETTO: Opposizione avverso ordinanza – ingiunzione.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note ex art.127 ter cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE con ricorso dell'11.1.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l''ordinanza - ingiunzione n. 575/2023 Prot. 27637 del 13.12.2023 emessa dall' e notificata all'odierna Controparte_12 ricorrente in data 15.12.2023, avente ad oggetto la violazione dell'art. 3, co. 3 e 3ter del D.L. 22/2/2002 n. 12, convertito con modificazioni nella Legge 23.04.2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22 co. 1 d.Lgs n. 151 del 14.09.2015, con la quale le veniva comminata alla ricorrente la sanzione amministrativa di Euro 3.618,10 comprensiva delle spese di notifica di Euro 18,10. Deduceva l'assoluta infondatezza dell'ingiunzione impugnata per assenza del presupposto, in quanto nessun rapporto di lavoro subordinato
è mai intercorso tra la stessa e il IG. Rappresentava e documentava in Parte_2 atti che la stessa, vista l'assenza di manutenzione della via pubblica da parte del di OC più volte sollecitato, si trovava costretta, su autorizzazione dello stesso CP_13 ente, ad effettuare a sue spese un ripristino di modeste dimensioni del marciapiede antistante la sua abitazione per la pericolosità rappresentata dallo stesso. La ricorrente è infatti persona anziana più esposta a possibili cadute rese più probabili dalle condizioni di dissesto della strada antistante al suo immobile. Per tale motivo tramite il proprio figlio, contattava il IG. titolare di una ditta edile, il quale, sulla base dei Parte_2 rapporti di amicizia, si dichiarava disposto a riparare gratuitamente il marciapiede.
Contestava inoltre la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ingiunzione, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_14 che deduceva che l'ingiunzione era il risultato di un'attività ispettiva regolarmente effettuata da funzionari ispettivi appartenenti all' (oggi ed all' di CP_2 CP_15 CP_16
a carico della ditta allo scopo di verificare Controparte_1 Parte_1
l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale. L'accesso ispettivo avvenuto presso un cantiere sito in via Nosside snc di OC (RC), alle ore 10,00 di giorno 19 settembre 2019, nel corso del quale gli ispettori rilevavano ictu oculi la presenza - oltre della IG.ra - di Parte_1 una persona trovata in attività lavorativa (“in abiti di lavoro, era intento al ripristino del marciapiede”), identificata nel IG. Al fine di acquisire ogni elemento Parte_2 utile allo svolgimento delle loro indagini, i pubblici ufficiali formalizzavano le dichiarazioni rese spontaneamente dal lavoratore e redigevano, altresì, il Verbale di primo accesso ispettivo (n. 91/Inail del 19.09.2019) che consegnavano, brevi manu e previa sottoscrizione, alla stessa IG.ra , la quale veniva contestualmente Pt_1 invitata ad esibire, il successivo 01.10.2019, la documentazione necessaria per la pag. 2 di 6 puntuale verifica di regolarità del lavoratore utilizzato. Nelle more della redazione del suddetto Verbale, la IGnora consegnava agli ispettori copia della Comunicazione
Obbligatoria di assunzione del suddetto lavoratore. All'esito dell'attività di controllo, valutato l'insieme degli elementi acquisiti nel corso dell'ispezione (incrociando quanto ictu oculi rilevato ed emerso all'atto dell'accesso ispettivo, con le informazioni assunte dalla documentazione lavoristica esibita e dalla consultazione della banca dati istituzionale), l'organo di vigilanza procedeva alla redazione del Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. RC00002/2019-917-01 del 04.11.2019, ritualmente notificato al trasgressore il 20.11.2019, col quale veniva contestata la violazione di cui all'art. 3 D.L. 3 12/2002, da ultimo mod. dall'art. 22 del D.lgs. 151/2015 (sanzione diffidabile - per aver impiegato il lavoratore senza preventiva C.O. di Parte_2 assunzione). Si opponeva alla istanza di sospensione e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze.
Alla prima udienza il giudice sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione ravvisando, dalla documentazione prodotta i presupposti in fumus e periculum e ammetteva le prove dedotte. Espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per la discussione che avveniva in modalità cartolare con il deposito di note ex art.127 ter cpc da depositare entro il 14.2.2025.
L'opposizione proposta dalla ricorrente è fondata.
Prima di valutare gli elementi di fatto e di diritto acquisiti al giudizio, è d'uopo preliminarmente richiamare il principio di rito per il quale spetta, nell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, all'ente che ha emesso l'ingiunzione dare la prova dei fatti costitutivi per i quali si è ravvisato l'illecito contestato e all'opposto dare prova dei fatti estintivi o modificativi dell'illecito.
Nello specifico l' ha dedotto che la ricorrente ha commesso l'illecito CP_1 contestato a seguito di un accertamento effettuato sul posto da personale addetto che, dopo aver sentito il IG. ha tratto le sue conclusioni, sulla base di quanto Parte_2 aveva visivamente percepito. Tutto ciò avvalorato dalla successiva documentazione prodotta dalla ricorrente che aveva cercato nell'immediato di porre rimedio Pt_3 alla contestazione comunque già mossa dagli ispettori.
pag. 3 di 6 A fronte di una percezione di quanto visto, gli ispettori però non hanno verificato altro e in particolare la reale volontà delle parti coinvolte di costituire un rapporto di lavoro subordinato per come contestato. Invero, dalle risultanze istruttorie è emerso che nessun rapporto di lavoro subordinato è mai sorto tra la ricorrente e il il quale Parte_2 dichiarava: “ADR Sono stato contattato per via dei rapporti di amicizia dal figlio della IG.ra e qui presente avv. Mittica per sistemare il marciapiede di via Parte_1
Nosside in OC nella parte davanti alla casa della IGnora. Confermo che alla data del
19.09. 2019 il marciapiede si presentava senza mattonelle e con buche nel cemento che rendevano difficile e pericolosa l'entrata e l'uscita dalla casa della ricorrente. Posso confermare che le condizioni dello stesso erano tali che necessitava un pronto intervento perché era facile inciampare. ADR Mi sono pertanto offerto per via del rapporto di amicizia con l'avv. Mittica, a ripristinare il marciapiede mettendovi il cemento necessario e le mattonelle. Per tale lavoro che è durato circa due giorni, non ho chiesto nulla a titolo di retribuzione. ADR Specifico che al momento del lavoro io ero disoccupato. ADR Non ho mai avuto alcun rapporto con la IG.ra ma solo Pt_1 con il figlio qui presente avv. Mittica con cui, preciso ho nell'occasione avuto un incontro del tutto casuale in cui è emersa questa problematica e per questo mi sono offerto per risolvere il problema.” Il non ha preteso alcun compenso né è stata Parte_2 data prova di un accordo preventivo di pagamento di un corrispettivo intercorso tra le parti e tale onere era a carico dell' . CP_1
E' bene ricordare quanto di recente precisato dai giudici di legittimità ai fini della prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. I giudici della Suprema Corte hanno richiamato i principi generali che il giudice di merito è tenuto a valutare, dovendo in particolare ravvisare come elemento fondamentale del vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che si deve concretizzare in ordini specifici e in un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
Di conseguenza, elemento discretivo tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo è il concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, che non si deve limitare a direttive di carattere generale, compatibili anche con il rapporto libero professionale, ma deve esplicarsi in “ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente
pag. 4 di 6 inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale”
(cfr. Cass. Sez. Lav. Sent. N. 26138 del 7.10.2024; Cass. Sent. n. 29646 del 16 novembre 2018).
E' anche rilevante l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale”, ma nel caso di specie il in quel momento disoccupato, Parte_2 dichiarava di essere titolare di un'impresa.
E' del tutto mancata la prova di una struttura aziendale in capo alla ricorrente e di un potere direttivo dalla stessa esercitato sul e tale prova incombeva Parte_2 all' che doveva dimostrare l'esistenza dei presupposti appena esposti di CP_1 subordinazione. Parte opponente ha dato prova attraverso l'escussione dei testi indicati, non contestata dall'ispettorato, della gratuità della prestazione, superando la presunzione di onerosità, ma di contro l'amministrazione pubblica non ha dato prova della presenza degli elementi essenziali perché la prestazione lavorativa fosse qualificabile come subordinata.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata è da ritenere pertanto illegittima e l'opposizione proposta deve essere accolta.
In considerazione della peculiarità della questione, si ritiene comunque di dover compensare le spese.
P.Q.M
. il Tribunale di OC, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_14
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...] provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto annulla l'ordinanza- ingiunzione prot.
N.575/2023 del 13.12.2024;
Spese compensate.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 16 luglio 2025.
Il Giudice
Antonella Lupis
pag. 5 di 6 pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
in persona del giudice onorario dr.ssa Antonella Lupis, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 25/2024 RG, vertente tra
, C.F.: nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mittica, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in OC
(RC), alla Via Nosside;
opponente
E
(già , C.F. Controparte_1 CP_2
, in persona del dirigente e legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_1
(C.F. , con sede in , via Controparte_3 C.F._2 Controparte_1
Pio XI, trav. n. 11-13, rappresentato e difeso congiuntamente e CP_4 disgiuntamente dalle dr.sse , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e dai dott. e
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, tutti funzionari in servizio presso il predetto , ove è Controparte_11 CP_1 elettivamente domiciliato, espressamente delegati ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015; opposto
OGGETTO: Opposizione avverso ordinanza – ingiunzione.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note ex art.127 ter cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE con ricorso dell'11.1.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l''ordinanza - ingiunzione n. 575/2023 Prot. 27637 del 13.12.2023 emessa dall' e notificata all'odierna Controparte_12 ricorrente in data 15.12.2023, avente ad oggetto la violazione dell'art. 3, co. 3 e 3ter del D.L. 22/2/2002 n. 12, convertito con modificazioni nella Legge 23.04.2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22 co. 1 d.Lgs n. 151 del 14.09.2015, con la quale le veniva comminata alla ricorrente la sanzione amministrativa di Euro 3.618,10 comprensiva delle spese di notifica di Euro 18,10. Deduceva l'assoluta infondatezza dell'ingiunzione impugnata per assenza del presupposto, in quanto nessun rapporto di lavoro subordinato
è mai intercorso tra la stessa e il IG. Rappresentava e documentava in Parte_2 atti che la stessa, vista l'assenza di manutenzione della via pubblica da parte del di OC più volte sollecitato, si trovava costretta, su autorizzazione dello stesso CP_13 ente, ad effettuare a sue spese un ripristino di modeste dimensioni del marciapiede antistante la sua abitazione per la pericolosità rappresentata dallo stesso. La ricorrente è infatti persona anziana più esposta a possibili cadute rese più probabili dalle condizioni di dissesto della strada antistante al suo immobile. Per tale motivo tramite il proprio figlio, contattava il IG. titolare di una ditta edile, il quale, sulla base dei Parte_2 rapporti di amicizia, si dichiarava disposto a riparare gratuitamente il marciapiede.
Contestava inoltre la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ingiunzione, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_14 che deduceva che l'ingiunzione era il risultato di un'attività ispettiva regolarmente effettuata da funzionari ispettivi appartenenti all' (oggi ed all' di CP_2 CP_15 CP_16
a carico della ditta allo scopo di verificare Controparte_1 Parte_1
l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale. L'accesso ispettivo avvenuto presso un cantiere sito in via Nosside snc di OC (RC), alle ore 10,00 di giorno 19 settembre 2019, nel corso del quale gli ispettori rilevavano ictu oculi la presenza - oltre della IG.ra - di Parte_1 una persona trovata in attività lavorativa (“in abiti di lavoro, era intento al ripristino del marciapiede”), identificata nel IG. Al fine di acquisire ogni elemento Parte_2 utile allo svolgimento delle loro indagini, i pubblici ufficiali formalizzavano le dichiarazioni rese spontaneamente dal lavoratore e redigevano, altresì, il Verbale di primo accesso ispettivo (n. 91/Inail del 19.09.2019) che consegnavano, brevi manu e previa sottoscrizione, alla stessa IG.ra , la quale veniva contestualmente Pt_1 invitata ad esibire, il successivo 01.10.2019, la documentazione necessaria per la pag. 2 di 6 puntuale verifica di regolarità del lavoratore utilizzato. Nelle more della redazione del suddetto Verbale, la IGnora consegnava agli ispettori copia della Comunicazione
Obbligatoria di assunzione del suddetto lavoratore. All'esito dell'attività di controllo, valutato l'insieme degli elementi acquisiti nel corso dell'ispezione (incrociando quanto ictu oculi rilevato ed emerso all'atto dell'accesso ispettivo, con le informazioni assunte dalla documentazione lavoristica esibita e dalla consultazione della banca dati istituzionale), l'organo di vigilanza procedeva alla redazione del Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. RC00002/2019-917-01 del 04.11.2019, ritualmente notificato al trasgressore il 20.11.2019, col quale veniva contestata la violazione di cui all'art. 3 D.L. 3 12/2002, da ultimo mod. dall'art. 22 del D.lgs. 151/2015 (sanzione diffidabile - per aver impiegato il lavoratore senza preventiva C.O. di Parte_2 assunzione). Si opponeva alla istanza di sospensione e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze.
Alla prima udienza il giudice sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione ravvisando, dalla documentazione prodotta i presupposti in fumus e periculum e ammetteva le prove dedotte. Espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per la discussione che avveniva in modalità cartolare con il deposito di note ex art.127 ter cpc da depositare entro il 14.2.2025.
L'opposizione proposta dalla ricorrente è fondata.
Prima di valutare gli elementi di fatto e di diritto acquisiti al giudizio, è d'uopo preliminarmente richiamare il principio di rito per il quale spetta, nell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, all'ente che ha emesso l'ingiunzione dare la prova dei fatti costitutivi per i quali si è ravvisato l'illecito contestato e all'opposto dare prova dei fatti estintivi o modificativi dell'illecito.
Nello specifico l' ha dedotto che la ricorrente ha commesso l'illecito CP_1 contestato a seguito di un accertamento effettuato sul posto da personale addetto che, dopo aver sentito il IG. ha tratto le sue conclusioni, sulla base di quanto Parte_2 aveva visivamente percepito. Tutto ciò avvalorato dalla successiva documentazione prodotta dalla ricorrente che aveva cercato nell'immediato di porre rimedio Pt_3 alla contestazione comunque già mossa dagli ispettori.
pag. 3 di 6 A fronte di una percezione di quanto visto, gli ispettori però non hanno verificato altro e in particolare la reale volontà delle parti coinvolte di costituire un rapporto di lavoro subordinato per come contestato. Invero, dalle risultanze istruttorie è emerso che nessun rapporto di lavoro subordinato è mai sorto tra la ricorrente e il il quale Parte_2 dichiarava: “ADR Sono stato contattato per via dei rapporti di amicizia dal figlio della IG.ra e qui presente avv. Mittica per sistemare il marciapiede di via Parte_1
Nosside in OC nella parte davanti alla casa della IGnora. Confermo che alla data del
19.09. 2019 il marciapiede si presentava senza mattonelle e con buche nel cemento che rendevano difficile e pericolosa l'entrata e l'uscita dalla casa della ricorrente. Posso confermare che le condizioni dello stesso erano tali che necessitava un pronto intervento perché era facile inciampare. ADR Mi sono pertanto offerto per via del rapporto di amicizia con l'avv. Mittica, a ripristinare il marciapiede mettendovi il cemento necessario e le mattonelle. Per tale lavoro che è durato circa due giorni, non ho chiesto nulla a titolo di retribuzione. ADR Specifico che al momento del lavoro io ero disoccupato. ADR Non ho mai avuto alcun rapporto con la IG.ra ma solo Pt_1 con il figlio qui presente avv. Mittica con cui, preciso ho nell'occasione avuto un incontro del tutto casuale in cui è emersa questa problematica e per questo mi sono offerto per risolvere il problema.” Il non ha preteso alcun compenso né è stata Parte_2 data prova di un accordo preventivo di pagamento di un corrispettivo intercorso tra le parti e tale onere era a carico dell' . CP_1
E' bene ricordare quanto di recente precisato dai giudici di legittimità ai fini della prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. I giudici della Suprema Corte hanno richiamato i principi generali che il giudice di merito è tenuto a valutare, dovendo in particolare ravvisare come elemento fondamentale del vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che si deve concretizzare in ordini specifici e in un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
Di conseguenza, elemento discretivo tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo è il concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, che non si deve limitare a direttive di carattere generale, compatibili anche con il rapporto libero professionale, ma deve esplicarsi in “ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente
pag. 4 di 6 inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale”
(cfr. Cass. Sez. Lav. Sent. N. 26138 del 7.10.2024; Cass. Sent. n. 29646 del 16 novembre 2018).
E' anche rilevante l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale”, ma nel caso di specie il in quel momento disoccupato, Parte_2 dichiarava di essere titolare di un'impresa.
E' del tutto mancata la prova di una struttura aziendale in capo alla ricorrente e di un potere direttivo dalla stessa esercitato sul e tale prova incombeva Parte_2 all' che doveva dimostrare l'esistenza dei presupposti appena esposti di CP_1 subordinazione. Parte opponente ha dato prova attraverso l'escussione dei testi indicati, non contestata dall'ispettorato, della gratuità della prestazione, superando la presunzione di onerosità, ma di contro l'amministrazione pubblica non ha dato prova della presenza degli elementi essenziali perché la prestazione lavorativa fosse qualificabile come subordinata.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata è da ritenere pertanto illegittima e l'opposizione proposta deve essere accolta.
In considerazione della peculiarità della questione, si ritiene comunque di dover compensare le spese.
P.Q.M
. il Tribunale di OC, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_14
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...] provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto annulla l'ordinanza- ingiunzione prot.
N.575/2023 del 13.12.2024;
Spese compensate.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 16 luglio 2025.
Il Giudice
Antonella Lupis
pag. 5 di 6 pag. 6 di 6